Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00813/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giustiniano e Federica Angela Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Prefettura di Trapani - Questura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto del Prefetto della Provincia di Trapani, formatosi sul ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore della Provincia di Trapani -OMISSIS- del 14.10.2023 con il quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile, uso tiro a volo;
- del decreto del Questore della Provincia di Trapani -OMISSIS- del 14.10.2023, notificato in data 9.11.2023;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 19.09.2023, notificata in data 26.09.2023, con la quale la Questura di Trapani – Divisione P.A.S.I. – Ufficio Armi ha comunicato il preavviso di diniego dell'istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile, uso tiro a volo;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Trapani – Questura di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il silenzio rigetto del Prefetto della Provincia di Trapani formatosi sul ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore della Provincia di Trapani -OMISSIS- del 14 ottobre 2023, anch’esso impugnato, con il quale è stata rigettata l’istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile, uso tiro a volo.
In fatto il ricorrente deduce di praticare l’attività sportiva di tiro a volo sin dal 2004, a seguito dell’ottenimento del porto d’armi n.-OMISSIS-da ultimo regolarmente rinnovato in data 7 aprile 2017.
In data 22 marzo 2023, il sig. -OMISSIS- ha formulato istanza per il rinnovo.
In riscontro alla stessa, con nota del 19 settembre 2023, la Questura di Trapani ha comunicato il preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/90 sul presupposto che il fratello convivente del richiedente, -OMISSIS- AT, il 27 ottobre 2021 è stato controllato con suo zio, soggetto gravato da precedenti di polizia per atti persecutori, minaccia, maltrattamenti in famiglia e violenza privata.
Con nota del 3 ottobre 2023, parte ricorrente ha prodotto le proprie osservazioni, fornendo documentazione a supporto con la quale ha precisato che il fratello si era recato presso l’abitazione dello zio anche in ragione della qualità di erede di parte dell’immobile, e comunque a seguito di apposita autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di Trapani che ha concesso ad entrambi i fratelli -OMISSIS- di recarsi presso tale domicilio al fine di fornire un supporto allo zio, detenuto domiciliare a seguito di anticipata cessazione della pena.
Seguiva il decreto del Questore della Provincia di Trapani -OMISSIS- del 14 ottobre 2023 di rigetto dell’istanza sul presupposto che “in considerazione della frequentazione del nucleo familiare del -OMISSIS-, con lo zio -OMISSIS- classe 1979 – detenuto domiciliare – peraltro autorizzata dal Magistrato di Sorveglianza nell’ambito del programma di trattamento, induce prudentemente l’Autorità di P.S. a dubitare sulla piena affidabilità e garanzia del -OMISSIS- Alessandro, circa il corretto uso del titolo di polizia richiesto, in quanto detentore di armi”.
Avverso il Decreto di rigetto, in data 4 dicembre 2023, l’odierno ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Trapani che, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, si è concluso con un provvedimento tacito di rigetto.
Il ricorso è assistito da un’unica censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 43 del r.d. n. 773 del 18.06.1931, T.U.L.P.S., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., la carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto e della motivazione, l’arbitrarietà, l’irragionevolezza e la contraddittorietà manifesta.
Nella specie, il ricorrente ritiene che l’unico presupposto a base del provvedimento questorile, cioè la parentela e/o la frequentazione con lo zio non convivente, e oggi non più detenuto domiciliare, non possa di fatto incidere sulla propria affidabilità in relazione all’uso del porto d’armi, il cui possesso andrebbe invece eventualmente inibito solo per circostanze legate alla sua personalità e alla sua condotta. Peraltro, proprio in ragione della condotta tenuta dal ricorrente negli anni, la Questura della Provincia di Trapani ha rilasciato e rinnovato la licenza di porto di fucile uso tiro a volo in data 4 novembre 2004, data di rilascio del titolo, e nel 2011 e nel 2017, date di rinnovo.
Da quanto detto discenderebbe, a suo dire, la mancanza di elementi concreti che possano assurgere ad indice di giudizio di inaffidabilità o di rischio o validi ai fini della configurazione di un quadro prognostico negativo sulla persona del ricorrente, avendo lo stesso da sempre tenuto un comportamento affidabile e meritevole del rilascio del porto di fucile.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura di Trapani, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 28 gennaio 20026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al lamentato difetto istruttorio e motivazionale.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, nel nostro ordinamento non è configurabile un diritto assoluto al rilascio del porto d’armi, rappresentando lo stesso un’eccezione al generale divieto sancito dagli artt. 699, c.p., e 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110, con la conseguenza che è riconosciuta un’ampia discrezionalità all’autorità di pubblica sicurezza chiamata ad un giudizio prognostico sulla personalità del richiedente e sulla certezza del buon uso che delle armi farà lo stesso, così che non ne risultino compromessi l’ordine e la sicurezza pubblica, che può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, III, n. 1972/2019; id. n. 4403/2019; id. n. 3435/2018).
Riguardo all’influenza derivante dalla parentela sul predetto giudizio probabilistico, è noto l’altrettanto consolidato orientamento interpretativo secondo cui il mero rapporto parentale non può fondare, non almeno in termini automatici, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa in punto d’inaffidabilità in materia di armi (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 8 giugno 2017, n. 275; T.A.R. Catania, I, 1° giugno 2020, n. 1206).
Si vuole con ciò evidenziare che il contesto familiare può assumere rilevanza nel giudizio valutativo dell'Autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell'atto (cfr. T.A.R. Palermo, IV, 22 dicembre 2025, n. 2901; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 23 agosto 2016, n. 2163).
I provvedimenti concessivi dell'autorizzazione al porto di armi postulano, in primo luogo, che il richiedente sia indenne da mende, abbia osservato una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo dell'arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1724; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 febbraio 2019, n. 208).
In linea di principio, l’Amministrazione procedente non può quindi denegare il permesso di porto d’armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e quindi di probabilità di abuso delle armi da parte dell’interessato, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso, inaffidabile e dunque capace di abusi a causa del concreto atteggiarsi della relazione di parentela che sia tale da incidere sul comportamento complessivo del soggetto interessato e dunque idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità in merito al buon uso delle armi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2292).
Orbene, con riferimento al caso di specie, gli elementi che hanno indotto l’Autorità procedente a formulare il giudizio di non piena affidabilità del ricorrente in ordine al buon uso delle armi sono circoscritti alla familiarità con soggetto controindicato.
Nella specie il fratello convivente del ricorrente è stato identificato in data 27 ottobre 2021 da militari dell'Arma dei Carabinieri all'interno dell'abitazione dello zio, -OMISSIS-, con precedenti di polizia per atti persecutori, minaccia, maltrattamenti in famiglia e violenza privata, e in generale per la frequentazione del nucleo familiare del ricorrente con lo stesso zio.
Tale circostanza, di per sé sola, non è sufficiente a sorreggere il giudizio di disvalore dell’amministrazione, soprattutto alla luce della previa autorizzazione alla visita da parte del Magistrato di Sorveglianza nell’ambito del programma di trattamento del detenuto domiciliare.
Ebbene, questo Collegio ritiene sussistere un difetto istruttorio e motivazionale del decreto questorile, che impatta inevitabilmente in via derivata anche sul silenzio-rigetto del Prefetto della Provincia di Trapani formatosi all’esito del ricorso gerarchico, attesa la scarna e generica indicazione di familiarità citata nel provvedimento impugnato e difettando un’esplicita indicazione delle ragioni che hanno invece indotto l’Amministrazione procedente a considerare le circostanze citate quali indici di inaffidabilità del richiedente in ordine all’uso delle armi. Sintomatico è il fatto che lo stesso Questore, nel provvedimento oggi impugnato, abbia ritenuto di dubitare solo “ prudentemente ” dell’affidabilità del sig. -OMISSIS-, palesando quindi una evidente incertezza sulla solidità delle ragioni poste a base del diniego.
Su tale punto, la Sezione ha già rilevato che l’Amministrazione non può esimersi dal compiere un’istruttoria completa e aggiornata, e che il provvedimento deve essere sorretto da un giudizio prognostico attuale e concreto (cfr. TAR Sicilia – Palermo, IV, 9 agosto 2024, n.2430).
Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, salva la facoltà dell’Amministrazione resistente, nel rieditare il potere, di adozione di un nuovo provvedimento, anche di contenuto negativo se sorretto da una congrua istruttoria e motivazione circa eventuali ragioni dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi da parte del ricorrente, eventualmente anche in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto di convivenza o eventuale assidua frequentazione con il soggetto controindicato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RA | CO BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.