CASS
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: deve sussistere il nesso di strumentalità tra la cosa e il reatoDavide Ramaioli · https://www.filodiritto.com/ · 5 giugno 2021
La Quarta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33529/2025, si è pronunciata sull'applicabilità dell'istituto del sequestro finalizzato alla confisca. In primo luogo, la Suprema Corte ha affermato che ai fini della individuazione delle “cose che servirono a commettere il reato” suscettibili di confisca è necessario accertare in concreto l'esistenza del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato. Inoltre, il nesso di strumentalità tra la cosa e il reato deve essere individuato sia in relazione al ruolo effettivamente rivestito dalla “res” nella realizzazione dell'illecito, sia con riferimento alle modalità di realizzazione del reato medesimo. Nel caso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2025, n. 33529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33529 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Macri' IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria sentita la relazione del Consigliere Daniela Calafiore;
Letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dai difensori dell'imputata, che hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 1° aprile 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da CR IN, ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen., avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro dell'autovettura Fiat Panda tg.ta EV8963S, oggetto di sequestro preventivo adottato dal GIP del locale 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 33529 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 26/06/2025 Tribunale il 4 giugno 2024 e finalizzato alla confisca dell'autovettura, di cui era intestataria. Secondo le indagini svolte dalla polizia giudiziaria, l'auto era stata utilizzata dal marito dell'istante (Oppedisano Angelo), come staffetta rispetto all'altra autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente di tipo marijuana, relativo al traffico di stupefacenti organizzato dall'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 oggetto di contestazione provvisoria. Il Tribunale ha pure negato la buona fede della CR rispetto a tale illecita attività del coniuge, attesi i precedenti dello stesso. 2. Ricorre per cassazione IN CR, mediante difensori di fiducia, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Dopo una premessa riepilogativa dei fatti che avevano portato al sequestro dell'auto, assume: - che il provvedimento del P.M. risulterebbe emesso in palese violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100, comma 2. E, come stabilito dalla giurisprudenza della S.C., tale violazione è sanzionata a pena di nullità; - la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. per l'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato ipotizzato;
- la carenza assoluta di motivazione sul periculum in mora in ragione del fatto che il GIP non aveva svolto alcuna autonoma valutazione in ordine all'effettiva utilizzazione dell'autovettura per la commissione del reato e che la stessa potesse essere nuovamente utilizzata a tale scopo;
-14 violazione del principio di proporzionalità in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
-l'omessa considerazione del principio della buona fede in capo alla indagata e l'inadempimento del corrispondente onere probatorio a carico dell'accusa, essendo la ricorrente soggetto estraneo alla fattispecie delittuosa contestata. 3. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I difensori debricorrente hanno depositato memoria di replica insistendo nell'annullamento del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. Deve precisarsi che, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, senza che la ricorrente impugni tale specifico punto, il sequestro dell'autovettura di cui si discute non è stato disposto unitamente al suo affidamento alle Forze dell'ordine per il perseguimento di propri compiti istituzionali nella lotta al traffico p( 2 di stupefacenti (art. 100, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), ma è stata consegnata alla custodia giudiziale. 3. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 56138 del 20218, richiamata dal Tribunale) ( la tutela della posizione del terzo proprietario e inerisce alla fase in cui il bene sequestrato, anziché - oppure dopo - essere affidato alla custodia giudiziale conservativa, venga (sempre che non sussistano esigenze processuali ostative) conferito agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di istituto. Trattasi in questo caso di un impiego lato sensu produttivo del bene, rispetto a cui rileva la tutela della posizione del terzo proprietario, onde garantire la salvaguardia dei relativi diritti in vista del possibile (a seconda dell'esito processuale o dell'accertamento dell'estraneità al reato del soggetto terzo) recupero della Ig(a disponibilità da parte sua. 4. Se, però - come, secondo quanto ha rimarcato il Tribunale, è avvenuto nel caso di specie - all'esecuzione del decreto di sequestro si è accompagnata soltanto la custodia giudiziaria finalizzata alla mera conservazione del cespite, nell'alveo dell'ordinaria applicazione degli artt. 259 cod. proc. pen. e 81 e ss. disp. att., senza l'assunzione di alcun atto relativo all'impiego dell'auto da parte della polizia o di organi equiparati, non si è determinata la situazione che, facendo venire in rilievo l'interesse del terzo proprietario a interloquire sul destino del bene, avrebbe richiesto l'attivazione del contraddittorio nei sensi chiariti. La doglianza è, quindi, inammissibile perché meramente reiterativa del motivo d'appello già validamente disatteso dal Tribunale. 5. Il secondo motivo di ricorso è pure infondato. Effettivamente, con riguardo alla tipologia di sequestro finalizzata alla confisca del bene, questa Corte ha in più occasioni affermato che, ai fini della individuazione delle "cose che servirono a commettere il reato" suscettibili di confisca è necessario l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo sicché, nel caso di autovettura usata, come nella specie, per agevolare il trasporto, con altra autovettura, di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale (Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Curraj, Rv. 232732), collegamento desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali al mezzo, strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga (Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Pani, 3 Rv. 227886; Sez. 6, n. 34088 del 2 06/07/2003, Lomartire, Rv. 226687; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, Iliadis, Rv. 217376; Sez. 6, n. 3334 del 29/10/1996, Oliverio, Rv. 206885). Nel caso di specie, pur non risultando essere stato adottato alcun accorgimento o alcuna modifica dell'automobile oggetto di sequestro, il nesso strumentale tra l'autovettura e la condotta contestata quale presupposto necessario per l'adozione del sequestro di cui al comma 2 dell'art. 321 cod.proc.pen. è adeguatamente motivato, sicché sotto tale profilo, il provvedimento è legittimo. L'ordinanza motiva sulla pertinenzialità dell'autovettura rispetto al reato di associazione dedita al narcotraffico, contestato in via provvisoria al coniuge della ricorrente, facendo leva sulla funzione assolutamente rilevante svolta nella consueta organizzazione di reperimento e trasporto dello stupefacente dal mezzo sequestrato, che era in uso esclusivo al coniuge della CR, come era emerso dall'articolata indagine (corredata da attività di osservazione e intercettazione) svolta dagli organi investigativi. Tale logica e coerente motivazione di certo non L L 9 a integra à vizio motivazionale taktrertretve--d@ costituire vizio di legittimità. Anzi, indica in modo adeguato anche l'esigenza di sottrarre con urgenza il veicolo al traffico illecito al quale era stabilmente rivolto, con ciò manifestando l'inconsistenza anche delle ragioni poste al quarto motivo, ove si allude a difetto di proporzionalità della misura, incidente sul patrimonio di persona terza, che, però nel caso di specie, non è stata ritenuta di buona fede. 6. È infatti altresì infondato anche il motivo relativo alla carenza di prova della buona fede del terzo proprietario. In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi 2 e 3, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 - 02). Deve in ogni caso aggiungersi che grava sul terzo che assuma la sua estraneità al reato uno specifico onere di allegazione circa l'assenza di una condotta colposa, vale a dire di avere esercitato la diligenza necessaria per ignorare incolpevolmente che il bene sia stato utilizzato per fini illeciti, nella specie del tutto assente. In tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda legittima la successiva confisca, infatti, il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche la buona fede, intesa come assenza di 4 Così è deciso il 26 giugno 2025. condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene a (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 - 02; Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, Falcone, Rv. 258394; Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, GO HE Company Itd., Rv. 265427). Onere probatorio che, nel caso di specie, come accertato dal Tribunale, non può ritenersi assolto, non essendo stato neanche contestato dalla ricorrente, nel procedimento, la circostanza di essere moglie dell'Oppedisano, sul quale gravavano precedenti specifici, di cui la moglie non poteva non avere contezza, e che effettuava sempre il medesimo servizio, utilizzando in via esclusiva l'autovettura. 7. Il quinto motivo è inammissibile. Va osservato che (Sez. 4, Sentenza n. 576 del 18/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287322 - 01) in tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Da ciò discende che anche nel presente giudizio trova applicazione il disposto dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., che sanziona con l'inammissibilità i motivi relativi a vizi dell'ordinanza impugnata non dedotti con l'atto di appello. Tale effetto riguarda il quinto motivo che prospetta l'assenza di vaglio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, non fatta oggetto di motivo di appello ex art. 322 bis cod.proc.pen. 8. In definitiva, il ricorso va rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dai difensori dell'imputata, che hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 1° aprile 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da CR IN, ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen., avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro dell'autovettura Fiat Panda tg.ta EV8963S, oggetto di sequestro preventivo adottato dal GIP del locale 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 33529 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 26/06/2025 Tribunale il 4 giugno 2024 e finalizzato alla confisca dell'autovettura, di cui era intestataria. Secondo le indagini svolte dalla polizia giudiziaria, l'auto era stata utilizzata dal marito dell'istante (Oppedisano Angelo), come staffetta rispetto all'altra autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente di tipo marijuana, relativo al traffico di stupefacenti organizzato dall'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 oggetto di contestazione provvisoria. Il Tribunale ha pure negato la buona fede della CR rispetto a tale illecita attività del coniuge, attesi i precedenti dello stesso. 2. Ricorre per cassazione IN CR, mediante difensori di fiducia, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Dopo una premessa riepilogativa dei fatti che avevano portato al sequestro dell'auto, assume: - che il provvedimento del P.M. risulterebbe emesso in palese violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100, comma 2. E, come stabilito dalla giurisprudenza della S.C., tale violazione è sanzionata a pena di nullità; - la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. per l'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato ipotizzato;
- la carenza assoluta di motivazione sul periculum in mora in ragione del fatto che il GIP non aveva svolto alcuna autonoma valutazione in ordine all'effettiva utilizzazione dell'autovettura per la commissione del reato e che la stessa potesse essere nuovamente utilizzata a tale scopo;
-14 violazione del principio di proporzionalità in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
-l'omessa considerazione del principio della buona fede in capo alla indagata e l'inadempimento del corrispondente onere probatorio a carico dell'accusa, essendo la ricorrente soggetto estraneo alla fattispecie delittuosa contestata. 3. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I difensori debricorrente hanno depositato memoria di replica insistendo nell'annullamento del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. Deve precisarsi che, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, senza che la ricorrente impugni tale specifico punto, il sequestro dell'autovettura di cui si discute non è stato disposto unitamente al suo affidamento alle Forze dell'ordine per il perseguimento di propri compiti istituzionali nella lotta al traffico p( 2 di stupefacenti (art. 100, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), ma è stata consegnata alla custodia giudiziale. 3. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 56138 del 20218, richiamata dal Tribunale) ( la tutela della posizione del terzo proprietario e inerisce alla fase in cui il bene sequestrato, anziché - oppure dopo - essere affidato alla custodia giudiziale conservativa, venga (sempre che non sussistano esigenze processuali ostative) conferito agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di istituto. Trattasi in questo caso di un impiego lato sensu produttivo del bene, rispetto a cui rileva la tutela della posizione del terzo proprietario, onde garantire la salvaguardia dei relativi diritti in vista del possibile (a seconda dell'esito processuale o dell'accertamento dell'estraneità al reato del soggetto terzo) recupero della Ig(a disponibilità da parte sua. 4. Se, però - come, secondo quanto ha rimarcato il Tribunale, è avvenuto nel caso di specie - all'esecuzione del decreto di sequestro si è accompagnata soltanto la custodia giudiziaria finalizzata alla mera conservazione del cespite, nell'alveo dell'ordinaria applicazione degli artt. 259 cod. proc. pen. e 81 e ss. disp. att., senza l'assunzione di alcun atto relativo all'impiego dell'auto da parte della polizia o di organi equiparati, non si è determinata la situazione che, facendo venire in rilievo l'interesse del terzo proprietario a interloquire sul destino del bene, avrebbe richiesto l'attivazione del contraddittorio nei sensi chiariti. La doglianza è, quindi, inammissibile perché meramente reiterativa del motivo d'appello già validamente disatteso dal Tribunale. 5. Il secondo motivo di ricorso è pure infondato. Effettivamente, con riguardo alla tipologia di sequestro finalizzata alla confisca del bene, questa Corte ha in più occasioni affermato che, ai fini della individuazione delle "cose che servirono a commettere il reato" suscettibili di confisca è necessario l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo sicché, nel caso di autovettura usata, come nella specie, per agevolare il trasporto, con altra autovettura, di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale (Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Curraj, Rv. 232732), collegamento desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali al mezzo, strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga (Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Pani, 3 Rv. 227886; Sez. 6, n. 34088 del 2 06/07/2003, Lomartire, Rv. 226687; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, Iliadis, Rv. 217376; Sez. 6, n. 3334 del 29/10/1996, Oliverio, Rv. 206885). Nel caso di specie, pur non risultando essere stato adottato alcun accorgimento o alcuna modifica dell'automobile oggetto di sequestro, il nesso strumentale tra l'autovettura e la condotta contestata quale presupposto necessario per l'adozione del sequestro di cui al comma 2 dell'art. 321 cod.proc.pen. è adeguatamente motivato, sicché sotto tale profilo, il provvedimento è legittimo. L'ordinanza motiva sulla pertinenzialità dell'autovettura rispetto al reato di associazione dedita al narcotraffico, contestato in via provvisoria al coniuge della ricorrente, facendo leva sulla funzione assolutamente rilevante svolta nella consueta organizzazione di reperimento e trasporto dello stupefacente dal mezzo sequestrato, che era in uso esclusivo al coniuge della CR, come era emerso dall'articolata indagine (corredata da attività di osservazione e intercettazione) svolta dagli organi investigativi. Tale logica e coerente motivazione di certo non L L 9 a integra à vizio motivazionale taktrertretve--d@ costituire vizio di legittimità. Anzi, indica in modo adeguato anche l'esigenza di sottrarre con urgenza il veicolo al traffico illecito al quale era stabilmente rivolto, con ciò manifestando l'inconsistenza anche delle ragioni poste al quarto motivo, ove si allude a difetto di proporzionalità della misura, incidente sul patrimonio di persona terza, che, però nel caso di specie, non è stata ritenuta di buona fede. 6. È infatti altresì infondato anche il motivo relativo alla carenza di prova della buona fede del terzo proprietario. In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi 2 e 3, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 - 02). Deve in ogni caso aggiungersi che grava sul terzo che assuma la sua estraneità al reato uno specifico onere di allegazione circa l'assenza di una condotta colposa, vale a dire di avere esercitato la diligenza necessaria per ignorare incolpevolmente che il bene sia stato utilizzato per fini illeciti, nella specie del tutto assente. In tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda legittima la successiva confisca, infatti, il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche la buona fede, intesa come assenza di 4 Così è deciso il 26 giugno 2025. condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene a (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 - 02; Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, Falcone, Rv. 258394; Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, GO HE Company Itd., Rv. 265427). Onere probatorio che, nel caso di specie, come accertato dal Tribunale, non può ritenersi assolto, non essendo stato neanche contestato dalla ricorrente, nel procedimento, la circostanza di essere moglie dell'Oppedisano, sul quale gravavano precedenti specifici, di cui la moglie non poteva non avere contezza, e che effettuava sempre il medesimo servizio, utilizzando in via esclusiva l'autovettura. 7. Il quinto motivo è inammissibile. Va osservato che (Sez. 4, Sentenza n. 576 del 18/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287322 - 01) in tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Da ciò discende che anche nel presente giudizio trova applicazione il disposto dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., che sanziona con l'inammissibilità i motivi relativi a vizi dell'ordinanza impugnata non dedotti con l'atto di appello. Tale effetto riguarda il quinto motivo che prospetta l'assenza di vaglio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, non fatta oggetto di motivo di appello ex art. 322 bis cod.proc.pen. 8. In definitiva, il ricorso va rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.