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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2727/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2411/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
2 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59947 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla sig.ra Resistente_1 e al Comune di Rende , la società di “M.T. S.p.A.” con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Indirizzo_1, C.F. P.IVA_1 e P.I. 02638260402, rappresentata e difesa dal Consigliere Delegato Difensore_1, la sentenza 2411/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, pronunciata in data 09/05/2023 e depositata il 11/05/2023, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 59947 del 16/10/2020 prot. n. Numero_1 del 16/10/2020 , per omesso/parziale versamento relativo all'IMU 2015
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere che: “Controparte, nonostante la specificità della contestazione e la documentazione a supporto versata in atti, si è però limitata ad una deduzione di stile, senza prendere posizione sui dati posti in rilievo” ; ciò perché la stessa nelle more del giudizio aveva depositato atto di rettifica dell'accertamento, con il quale aveva espunto da quest'ultimo gli immobili identificati con i codici num_2,_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15
per carenza di soggettività passiva in quanto, nonostante al catasto risultassero ancora possedute dal padre della Sig.ra Resistente_1, Sig. Nominativo_1, deceduto, gli stessi non erano mai entrati nell'asse ereditario poiché venduti dal de cuius immediatamente dopo la loro costruzione;
con la stessa rettifica, poi, in relazione all'immobile identificato catastalmente al F. Indirizzo_4,era stata applicata la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili;
proseguiva l'appellante sostenendo che contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata la ricorrente in primo grado non aveva affatto provato il suo diritto alla riduzione dell'imposta riguardante gli immobili locati a canone concordato;
concludeva, pertanto,
l'appellante chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la conferma dell'avviso di accertamento in questione per come rettificato in corso di causa, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la sig.ra Resistente_1, , nata a [...] il data nascita_1 e residente a [...]alla Indirizzo_2
c. f. n. CF_Resistente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Cosenza, al Indirizzo_3, eleggeva anche domicilio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per genericità dei motivi;
proseguiva la stessa appellata contestando tutti i motivi di appello e concludeva per l'inammissibilità/rigetto dello stesso, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
- Preliminarmente che non possa essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata Resistente_1; ha, infatti, al riguardo affermato la Suprema Corte: “ nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 “ – applicabile ratione temporis ndr – “ non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È, pertanto, irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere
“specifici” i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2007, n. 1224; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2008, n. 27080;
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7393). Inoltre, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza “ ( così
Cass. 2843/2020); nel caso in esame parte appellante ha, per come illustrato in narrativa, specificamente contestato la sentenza impugnata;
per tale ragione l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve ritenersi infondata;
- Che, ciò posto, l'appello sia fondato per le ragioni che seguono:
a) parte appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado atto di rettifica espungendo dall'accertamento gli immobili identificati con i codici num_2,_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15
e riduzione al 50% l'imposto relativa all'immobile identificato catastalmente al F. Indirizzo_4; per tale ragione, in relazione all'accertamento oggetto di rettifica deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno, al riguardo,
l'interesse dell'appellata Resistente_1, ricorrente in primo grado, alla sua prosecuzione;
b) dispone l'art 1, comma 53 della legge 205/2015: “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”; la citata modifica è diventata operativa con l'entrata in vigora della legge, fissata nel giorno 1 gennaio 2016;
è perciò evidente che la stessa non potesse trovare applicazione all'accertamento oggetto del contendere, riguardando lo stesso l'IMU 2015; per tale ragione sul punto l'appello deve essere accolto.
Infine le spese;
queste, atteso l'esito complessivo del giudizio, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata:
a) Dichiara estinto il giudizio per la parte dell'avviso di accertamento oggetto dell'atto di rettifica emesso da MT il 5 maggio 2021 e comunicato alla contribuente il 5 aprile 2023;
b) Rigetta per il resto il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Rel Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2727/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2411/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
2 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59947 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla sig.ra Resistente_1 e al Comune di Rende , la società di “M.T. S.p.A.” con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Indirizzo_1, C.F. P.IVA_1 e P.I. 02638260402, rappresentata e difesa dal Consigliere Delegato Difensore_1, la sentenza 2411/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, pronunciata in data 09/05/2023 e depositata il 11/05/2023, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 59947 del 16/10/2020 prot. n. Numero_1 del 16/10/2020 , per omesso/parziale versamento relativo all'IMU 2015
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere che: “Controparte, nonostante la specificità della contestazione e la documentazione a supporto versata in atti, si è però limitata ad una deduzione di stile, senza prendere posizione sui dati posti in rilievo” ; ciò perché la stessa nelle more del giudizio aveva depositato atto di rettifica dell'accertamento, con il quale aveva espunto da quest'ultimo gli immobili identificati con i codici num_2,_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15
per carenza di soggettività passiva in quanto, nonostante al catasto risultassero ancora possedute dal padre della Sig.ra Resistente_1, Sig. Nominativo_1, deceduto, gli stessi non erano mai entrati nell'asse ereditario poiché venduti dal de cuius immediatamente dopo la loro costruzione;
con la stessa rettifica, poi, in relazione all'immobile identificato catastalmente al F. Indirizzo_4,era stata applicata la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili;
proseguiva l'appellante sostenendo che contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata la ricorrente in primo grado non aveva affatto provato il suo diritto alla riduzione dell'imposta riguardante gli immobili locati a canone concordato;
concludeva, pertanto,
l'appellante chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la conferma dell'avviso di accertamento in questione per come rettificato in corso di causa, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la sig.ra Resistente_1, , nata a [...] il data nascita_1 e residente a [...]alla Indirizzo_2
c. f. n. CF_Resistente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Cosenza, al Indirizzo_3, eleggeva anche domicilio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per genericità dei motivi;
proseguiva la stessa appellata contestando tutti i motivi di appello e concludeva per l'inammissibilità/rigetto dello stesso, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
- Preliminarmente che non possa essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata Resistente_1; ha, infatti, al riguardo affermato la Suprema Corte: “ nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 “ – applicabile ratione temporis ndr – “ non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È, pertanto, irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere
“specifici” i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2007, n. 1224; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2008, n. 27080;
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7393). Inoltre, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza “ ( così
Cass. 2843/2020); nel caso in esame parte appellante ha, per come illustrato in narrativa, specificamente contestato la sentenza impugnata;
per tale ragione l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve ritenersi infondata;
- Che, ciò posto, l'appello sia fondato per le ragioni che seguono:
a) parte appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado atto di rettifica espungendo dall'accertamento gli immobili identificati con i codici num_2,_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15
e riduzione al 50% l'imposto relativa all'immobile identificato catastalmente al F. Indirizzo_4; per tale ragione, in relazione all'accertamento oggetto di rettifica deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno, al riguardo,
l'interesse dell'appellata Resistente_1, ricorrente in primo grado, alla sua prosecuzione;
b) dispone l'art 1, comma 53 della legge 205/2015: “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”; la citata modifica è diventata operativa con l'entrata in vigora della legge, fissata nel giorno 1 gennaio 2016;
è perciò evidente che la stessa non potesse trovare applicazione all'accertamento oggetto del contendere, riguardando lo stesso l'IMU 2015; per tale ragione sul punto l'appello deve essere accolto.
Infine le spese;
queste, atteso l'esito complessivo del giudizio, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata:
a) Dichiara estinto il giudizio per la parte dell'avviso di accertamento oggetto dell'atto di rettifica emesso da MT il 5 maggio 2021 e comunicato alla contribuente il 5 aprile 2023;
b) Rigetta per il resto il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Rel Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)