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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 987/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 BOLLO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis dlg n.546/92 contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Palermo e l'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620229009306570/000, notificata in data 7 settembre 2022, per un importo complessivo di € 1.443,27.
Tale atto risulta fondato sulle seguenti cartelle esattoriali, che il ricorrente ha parimenti impugnato:
-Cartella n. 29620130007535503000 – emessa dal Comune di Palermo – Servizio TARSU, per Tarsu e tributo provinciale anno 2012, dell'importo complessivo di € 230,41, asseritamente notificata il
26/03/2013;
-Cartella n. 29620160074180153000 – per tassa automobilistica anno 2011, dell'importo di € 242,45, notificata il 05/01/2017;
-Cartella n. 29620170009118447000 – per tassa automobilistica anno 2012, dell'importo di € 465,97, notificata il 12/09/2017;
-Cartella n. 29620170032365114000 – per tassa automobilistica anno 2013, dell'importo di € 189,84, notificata il 18/01/2018;
-Cartella n. 29620180013700704000 – per tassa automobilistica anno 2014, dell'importo di € 179,88, notificata il 23/05/2018.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha dedotto:
1. La decadenza dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, rilevando che, anche ove si volesse ritenere perfezionata la notifica, tutte le cartelle relative alla tassa automobilistica risultano notificate oltre il termine triennale previsto dall'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006, applicabile ai tributi locali;
2. La prescrizione del diritto alla riscossione, dedotta con riferimento:
- alla TARSU 2012, in forza del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., non essendosi verificati atti interruttivi tra la notifica della cartella nel 2013 e quella dell'intimazione nel 2022;
- alla tassa automobilistica per gli anni 2011–2014:
sia per essere state le cartelle già notificate a prescrizione maturata rispetto all'anno d'imposta di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982 (termine triennale);
§sia, in ogni caso, per la mancanza di validi atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle (avvenuta nel 2017–2018) e la successiva intimazione di pagamento notificata solo nel 2022, con maturazione ulteriore della prescrizione triennale. Alla luce di tali motivi, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la declaratoria di estinzione dei relativi crediti tributari per intervenuta decadenza e prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione– Direzione Provinciale di Palermo si è costituita contestando la fondatezza delle eccezioni, sostenendo che:
le cartelle di propria competenza sono state regolarmente notificate;
eventuali vizi dovevano essere contestati con impugnazione immediata degli atti;
la prescrizione non si è compiuta, anche tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19;
l'atto di intimazione del 2022 sarebbe tempestivo e legittimo.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese, aumentate del 50% per il mancato accoglimento della proposta di mediazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai tributi non rientranti nella propria competenza, trattandosi in parte di entrate locali.
Nel merito, l'Ufficio ha dedotto che le cartelle relative alle tasse automobilistiche risultano regolarmente notificate e, non essendo state tempestivamente impugnate, devono ritenersi definitive, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria e preclusione alla deducibilità di eventuali vizi propri delle stesse.
Ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che i termini triennali previsti dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 risultano rispettati e che, in ogni caso, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve tenersi conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Si è costituito anche il Comune di Palermo, eccependo:
la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di atto esecutivo emesso dall'Agente della riscossione;
l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per vizi non propri dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992; la regolarità dell'iscrizione a ruolo TARSU 2012 e la conseguente infondatezza della doglianza.
Anche il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si osserva che il ricorrente non ha contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sicché le stesse devono ritenersi ritualmente portate alla sua conoscenza. Da ciò discende che le cartelle sono divenute definitive, con conseguente irritrattabilità della pretesa tributaria ivi contenuta e preclusione alla deducibilità di eventuali vizi propri degli atti presupposti, secondo il principio di autonomia degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Rimane tuttavia sindacabile la legittimità dell'intimazione di pagamento in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica delle cartelle, come espressamente eccepito dal ricorrente. Con riferimento alla cartella n. 29620130007535503000, emessa per TARSU 2012 e notificata il 26 marzo
2013, la relativa pretesa risulta prescritta, dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4, c.c. In mancanza di prova di atti interruttivi successivi, e considerato che l'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 7 settembre 2022, è decorso un termine superiore a cinque anni. Ne consegue l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
I crediti relativi alle cartelle riferite alla tassa automobilistica (anni 2011–2014), per le quali il termine prescrizionale è triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, non risultano invece prescritti.
In via generale, tra la data di notifica delle cartelle (effettuata tra il 5 gennaio 2017 e il 23 maggio 2018) e quella dell'intimazione (7 settembre 2022) risulterebbe decorso un termine superiore a tre anni. Tuttavia, tale computo deve essere correttamente modulato alla luce della normativa emergenziale in materia di sospensione dei termini a seguito della pandemia da Covid-19.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020), l'attività di riscossione è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il rinvio operato al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 comporta che tale sospensione produce effetti anche sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza,
i quali devono ritenersi prorogati per un corrispondente periodo di tempo, pari a 542 giorni.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha ribadito che tale periodo deve essere integralmente sottratto dal computo del termine prescrizionale, interpretando la normativa di emergenza come incidente su ogni attività dell'Amministrazione finanziaria, con effetto sospensivo generalizzato.
Pertanto, sottraendo 542 giorni (pari a circa 1 anno e 5 mesi) dal periodo decorso tra la notifica delle cartelle per tassa automobilistica (2017–2018) e l'intimazione del 2022, il termine prescrizionale triennale non risulta ancora decorso, e deve escludersi la prescrizione per tali crediti.
Ne consegue che soltanto il credito relativo alla TARSU 2012 risulta prescritto.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620229009306570/000 limitatamente alla cartella n. 29620130007535503000 (TARSU anno 2012); rigetta il ricorso per il resto;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo, che liquida in complessivi € 350,00, per compenso professionale -somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies e della maggiorazione del 50% ai sensi del successivo comma 2- septies, D.Lgs. n. 546 del 1992 - oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese per un terzo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento in favore della stessa dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 268,33, per compensi professionali - somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2- sexies e della maggiorazione del 50% ai sensi del successivo comma 2- septies, D.Lgs. n. 546 del 1992 - oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente ed il Comune di Palermo;
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 987/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 BOLLO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009306570000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis dlg n.546/92 contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Palermo e l'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620229009306570/000, notificata in data 7 settembre 2022, per un importo complessivo di € 1.443,27.
Tale atto risulta fondato sulle seguenti cartelle esattoriali, che il ricorrente ha parimenti impugnato:
-Cartella n. 29620130007535503000 – emessa dal Comune di Palermo – Servizio TARSU, per Tarsu e tributo provinciale anno 2012, dell'importo complessivo di € 230,41, asseritamente notificata il
26/03/2013;
-Cartella n. 29620160074180153000 – per tassa automobilistica anno 2011, dell'importo di € 242,45, notificata il 05/01/2017;
-Cartella n. 29620170009118447000 – per tassa automobilistica anno 2012, dell'importo di € 465,97, notificata il 12/09/2017;
-Cartella n. 29620170032365114000 – per tassa automobilistica anno 2013, dell'importo di € 189,84, notificata il 18/01/2018;
-Cartella n. 29620180013700704000 – per tassa automobilistica anno 2014, dell'importo di € 179,88, notificata il 23/05/2018.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha dedotto:
1. La decadenza dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, rilevando che, anche ove si volesse ritenere perfezionata la notifica, tutte le cartelle relative alla tassa automobilistica risultano notificate oltre il termine triennale previsto dall'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006, applicabile ai tributi locali;
2. La prescrizione del diritto alla riscossione, dedotta con riferimento:
- alla TARSU 2012, in forza del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., non essendosi verificati atti interruttivi tra la notifica della cartella nel 2013 e quella dell'intimazione nel 2022;
- alla tassa automobilistica per gli anni 2011–2014:
sia per essere state le cartelle già notificate a prescrizione maturata rispetto all'anno d'imposta di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982 (termine triennale);
§sia, in ogni caso, per la mancanza di validi atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle (avvenuta nel 2017–2018) e la successiva intimazione di pagamento notificata solo nel 2022, con maturazione ulteriore della prescrizione triennale. Alla luce di tali motivi, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la declaratoria di estinzione dei relativi crediti tributari per intervenuta decadenza e prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione– Direzione Provinciale di Palermo si è costituita contestando la fondatezza delle eccezioni, sostenendo che:
le cartelle di propria competenza sono state regolarmente notificate;
eventuali vizi dovevano essere contestati con impugnazione immediata degli atti;
la prescrizione non si è compiuta, anche tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19;
l'atto di intimazione del 2022 sarebbe tempestivo e legittimo.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese, aumentate del 50% per il mancato accoglimento della proposta di mediazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai tributi non rientranti nella propria competenza, trattandosi in parte di entrate locali.
Nel merito, l'Ufficio ha dedotto che le cartelle relative alle tasse automobilistiche risultano regolarmente notificate e, non essendo state tempestivamente impugnate, devono ritenersi definitive, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria e preclusione alla deducibilità di eventuali vizi propri delle stesse.
Ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che i termini triennali previsti dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 risultano rispettati e che, in ogni caso, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve tenersi conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Si è costituito anche il Comune di Palermo, eccependo:
la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di atto esecutivo emesso dall'Agente della riscossione;
l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per vizi non propri dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992; la regolarità dell'iscrizione a ruolo TARSU 2012 e la conseguente infondatezza della doglianza.
Anche il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si osserva che il ricorrente non ha contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sicché le stesse devono ritenersi ritualmente portate alla sua conoscenza. Da ciò discende che le cartelle sono divenute definitive, con conseguente irritrattabilità della pretesa tributaria ivi contenuta e preclusione alla deducibilità di eventuali vizi propri degli atti presupposti, secondo il principio di autonomia degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Rimane tuttavia sindacabile la legittimità dell'intimazione di pagamento in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica delle cartelle, come espressamente eccepito dal ricorrente. Con riferimento alla cartella n. 29620130007535503000, emessa per TARSU 2012 e notificata il 26 marzo
2013, la relativa pretesa risulta prescritta, dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4, c.c. In mancanza di prova di atti interruttivi successivi, e considerato che l'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 7 settembre 2022, è decorso un termine superiore a cinque anni. Ne consegue l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
I crediti relativi alle cartelle riferite alla tassa automobilistica (anni 2011–2014), per le quali il termine prescrizionale è triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, non risultano invece prescritti.
In via generale, tra la data di notifica delle cartelle (effettuata tra il 5 gennaio 2017 e il 23 maggio 2018) e quella dell'intimazione (7 settembre 2022) risulterebbe decorso un termine superiore a tre anni. Tuttavia, tale computo deve essere correttamente modulato alla luce della normativa emergenziale in materia di sospensione dei termini a seguito della pandemia da Covid-19.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020), l'attività di riscossione è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il rinvio operato al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 comporta che tale sospensione produce effetti anche sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza,
i quali devono ritenersi prorogati per un corrispondente periodo di tempo, pari a 542 giorni.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha ribadito che tale periodo deve essere integralmente sottratto dal computo del termine prescrizionale, interpretando la normativa di emergenza come incidente su ogni attività dell'Amministrazione finanziaria, con effetto sospensivo generalizzato.
Pertanto, sottraendo 542 giorni (pari a circa 1 anno e 5 mesi) dal periodo decorso tra la notifica delle cartelle per tassa automobilistica (2017–2018) e l'intimazione del 2022, il termine prescrizionale triennale non risulta ancora decorso, e deve escludersi la prescrizione per tali crediti.
Ne consegue che soltanto il credito relativo alla TARSU 2012 risulta prescritto.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620229009306570/000 limitatamente alla cartella n. 29620130007535503000 (TARSU anno 2012); rigetta il ricorso per il resto;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo, che liquida in complessivi € 350,00, per compenso professionale -somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies e della maggiorazione del 50% ai sensi del successivo comma 2- septies, D.Lgs. n. 546 del 1992 - oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese per un terzo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento in favore della stessa dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 268,33, per compensi professionali - somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2- sexies e della maggiorazione del 50% ai sensi del successivo comma 2- septies, D.Lgs. n. 546 del 1992 - oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente ed il Comune di Palermo;
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto