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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7249 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite di secondo grado, iscritte rispettivamente al n. 4176 del ruolo generale per gli affari contenziosi e al n. 51289 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025, trattenute in decisione all'udienza del
7 novembre 2025 e vertenti
T R A
Causa n. 4176/2025 R.G.:
Parte_1
(n. 671/2015 Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t. Avv.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Giustiniani Controparte_1
RECLAMANTE
E
Controparte_2
(C.F. ), con sede in Roma, Via Giorgio Vigolo n.
[...] P.IVA_1
12, c/o Studio Avv. Monica Ortenzi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Federica Olivieri e Gianluca Righi
RECLAMATA
E
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 1 n. 449/2015 Tribunale di Roma), in Controparte_3
persona del curatore p.t. Dott.ssa Controparte_4
RECLAMATA – CONTUMACE
Causa n. 51289/2025 R.G.V.G.:
n. 449/2015 Tribunale di Roma), in Controparte_3
persona del curatore p.t. Dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_4
dall'Avv. Francesco Codini
RECLAMANTE
E
Controparte_2
(C.F. ), con sede in Roma, Via Giorgio Vigolo n.
[...] P.IVA_1
12, c/o Studio Avv. Monica Ortenzi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Federica Olivieri e Gianluca Righi
RECLAMATA
E
Parte_1
(n. 671/2015 Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t. Avv.
[...]
Controparte_1
RECLAMATA – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il reclamante Parte_1
[...]
“CHIEDE che Codesta Ecc.mo Corte, previa fissazione dell'udienza in Camera di
Consiglio ex artt. 737 e 738 c.p.c., voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in totale riforma del decreto del Tribunale di Roma - Sez. XIV Civile Rep. n.655/2025 del
02.07.2025, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. ), in persona del suo L.U. Controparte_5 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, Sig. , con sede in Roma, Via G. Parte_2
Vigolo 12, rimettendo gli atti al Tribunale per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 2 Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il reclamante Controparte_3
“Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello adita,
- revocare ovvero annullare e, in ogni caso, riformare il decreto Decreto Rep. n.
655/2025 del 02/07/2025, emesso in data 18.06.2025 dal Tribunale Ordinario di Roma,
Sezione XIV Civile, Cons. Rel. Dott.ssa B. Perna, Pres. Dott. G. Jachia,
- e per l'effetto, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della società (già , P.IVA: in persona Controparte_2 CP_6 P.IVA_2
del liquidatore pro tempore, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi, di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per la reclamata ) Controparte_2
Proc. 4176/2025) “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa riunione del presente procedimento a quello n.r.g. pendente dinanzi a Codesta Corte (R.G. n. 51289/2025) avverso il medesimo decreto del Tribunale di Roma, per tutte la ragioni dianzi esposte, respingere il reclamo avversario e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'infondatezza delle istanze volte ad ottenere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in carenza dei presupposti di legge e non sussistendo l'irreversibile insolvenza e l'incapacità patrimoniale della a l'eguale ed integrale CP_2
soddisfacimento dei creditori sociali”.
Proc. 51289/2025) “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa riunione del presente procedimento a quello n.r.g. pendente dinanzi a Codesta Corte (R.G. n. 51289/2025) avverso il medesimo decreto del Tribunale di Roma, per tutte la ragioni dianzi esposte, respingere il reclamo avversario e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'infondatezza delle istanze volte ad ottenere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in carenza dei presupposti di legge e non sussistendo l'irreversibile insolvenza e l'incapacità patrimoniale della a l'eguale ed integrale CP_2
soddisfacimento dei creditori sociali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 3 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il Fallimento della e il Parte_1
hanno tempestivamente reclamato il decreto del Controparte_3
Tribunale di Roma datato 02.07.2025, comunicato loro in pari data, che aveva respinto le loro istanze di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
in ragione: (i) Controparte_2
dell'insussistenza dello stato di insolvenza avendo la debitrice fornito prova della disponibilità di un patrimonio sufficiente ad assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
(ii) della non esigibilità dei crediti azionati dalle due procedure istanti, uno, quello della revocato Pt_1
all'esito del giudizio di opposizione, l'altro, quello della , sottoposto CP_3
alla medesima condizione sospensiva del precedente, del cui avveramento l'istante non aveva fornito prova.
2. Il instando per l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
della contesta il decreto impugnato: Controparte_2
a) nella parte in cui il Tribunale ha dato rilievo all'inesigibilità del credito di cui è titolare la fallita, che invece è stato accertato come credito certo, CP_ scaduto e non pagato da dal Giudice che ha deciso l'opposizione al decreto ingiuntivo, revocando quest'ultimo solo perché il credito (di 2 milioni di Euro circa) era soggetto alla condizione sospensiva “pay when paid” di cui all'art. 3 del contratto di subappalto (che subordinava il pagamento del compenso alla subappaltatrice CMF da parte dell'appaltatrice alla condizione che questa avesse ricevuto il CP_2
pagamento delle proprie spettanze dalla committente CI AR
S.p.A.), non verificatasi. Ad avviso della reclamante, l'esigibilità del credito così come l'esecutività del titolo costitutivo della pretesa non rappresentano invero condizioni per la proponibilità dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
b) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la liquidazione del patrimonio della debitrice consentirebbe l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, senza tenere conto che nei quattro giudizi riuniti che vedono la CP_
contrapposta a CI AR S.p.A. la CTU espletata ha accertato un r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 4 CP_ saldo parziale a favore di di 7 milioni di Euro circa, a fronte degli oltre
25 milioni di Euro di crediti iscritti a bilancio, e che altri crediti iscritti a bilancio, così come alcune partecipazioni, dovrebbero essere svalutati in considerazione dell'insolvibilità dei relativi debitori e delle società partecipate, senza considerare che le azioni esecutive promosse dalla curatela istante nel 2017, a situazione patrimoniale sostanzialmente invariata rispetto a quella attuale, hanno disvelato l'insussistenza di beni CP_ e/o crediti della utilmente aggredibili.
3. Il Fallimento della che per primo aveva richiesto l'apertura CP_3
della liquidazione giudiziale della , contesta invece Controparte_2
il menzionato decreto del Tribunale di Roma:
a) nella parte in cui il tribunale ha escluso lo stato di insolvenza della debitrice sulla scorta di una lettura formalistica dei dati di bilancio, che non ha considerato come le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di integrale svalutazione mediante apposito fondo per 1.710.000 Euro, le immobilizzazioni materiali non hanno valore di realizzo, i crediti esigibili entro l'esercizio successivo (iscritti al valore di oltre 37 milioni di Euro) sono tali da almeno quattro esercizi e dunque sono di fatto immobilizzati e non realizzati, gli altri crediti sono di incerta natura e privi di documentazione idonea a garantirne la realizzabilità, tanto che risulta iscritto un fondo rischi di importo di poco inferiore al loro valore nominale, senza considerare che la da oltre nove anni in stato di liquidazione CP_2
non ha mai provveduto all'iscrizione del fondo per costo e oneri di liquidazione, in violazione del principio contabile OIC 5, con conseguente rilevante sottostima delle passività. Ne consegue che la lettura meramente formale dei dati di bilancio si pone in contrasto con l'effettiva realtà economico – patrimoniale della debitrice, che non dispone di alcun attivo liquidabile in breve termine, come peraltro dimostra anche l'iscrizione in bilancio di crediti nei confronti di CI AR S.p.A. che sono oggetto di contenziosi pendenti, nell'ambito dei quali la stessa CI AR si è affermata creditrice di ed è stata espletata CTU che ha riscontrato CP_2
gravi problematiche nell'esecuzione dei lavori da parte dell'odierna debitrice;
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 5 b) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il credito vantato nei confronti della fosse soggetto alla medesima condizione (“pay when paid”) alla CP_2
quale era sottoposto il credito vantato dal , in quanto nel Parte_1
giudizio pendente tra l'odierna debitrice e la CI AR S.p.A. si è accertato che le somme pretese in pagamento dal Controparte_3
corrispondono a lavori eseguiti a regola d'arte per i quali la è stata CP_2
già saldata dalla committente. Occorre altresì considerare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 14831/2024 RG Tribunale di Roma) promosso da nei confronti del la richiesta di CP_2 Controparte_3
sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo è stata rigettata con ordinanza ampiamente motivata della quale il Tribunale che ha pronunciato il decreto impugnato sembra non avere tenuto conto. Peraltro, come anche statuito dalla Corte di legittimità, l'indicata clausola, per evitare che il subappalto diventi un contratto aleatorio, deve essere interpretata non già come condizione dell'adempimento ma come pattuizione che regola il tempo dell'adempimento dell'obbligazione da parte del subappaltante.
4. In entrambi i procedimenti si è costituita la
[...]
, che ha instato per il rigetto dei reclami Controparte_2
stante la loro infondatezza.
5. All'udienza del 7 novembre 2025, il procedimento n. 51289/2025 R.G.V.G., iscritto il 31.07.2025, è stato riunito al procedimento n. 4176/2025 R.G.Cont., che invece è stato iscritto il 28.07.2025.
Le cause riunite sono quindi state trattenute in decisione.
6. Le doglianze mosse dai due fallimenti reclamanti investono due profili: la legittimazione a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale di , CP_2
tenuto conto dell'inesigibilità dei crediti azionati dalle due procedure, e lo stato di insolvenza della debitrice, escluso in ragione dell'assenza di uno squilibrio patrimoniale.
Le valutazioni che il tribunale ha condotto in merito all'esigibilità dei crediti di CMF e , azionati dai curatori dei fallimenti delle due società, sulle CP_3
quali le parti di questo giudizio hanno ampiamente argomentato, non valgono r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 6 ad escludere la legittimazione delle due curatele a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale di . CP_2
Occorre rilevare infatti che, secondo pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte intende uniformarsi, anche un credito illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto o a condizione sospensiva non ancora verificatasi attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire per richiedere l'apertura nei confronti del debitore della liquidazione giudiziale
(v. Cass. n. 26415/2025, Cass. n. 26370/2025, Cass. n. 23986/2022, Cass. n.
25317/2020, Cass. n. 30827/2018, Cass. n. 16751/2013, Cass. n. 8238/2012, Cass. n.
3472/2011).
La formulazione letterale dell'art. 37 comma 2 CCII, e prima ancora dell'art. 6
l. fall., laddove attribuisce la legittimazione ad assumere l'iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, fra l'altro, a “uno o più creditori”, non pone infatti alcuna particolare restrizione al novero dei soggetti legittimati, dovendosi conseguentemente escludere che alla norma si possa attribuire un significato diverso da quello di cui all'art. 151 CCII, che assicura il concorso sul patrimonio del debitore a tutti i creditori per atti o fatti anteriori, compresi, ai sensi dell'art. 154 CCII, quelli condizionali. Del resto, neppure il
Tribunale si era spinto a negare la legittimazione dei due ricorrenti, pur sottolineando l'inesigibilità dei relativi crediti.
Invero, le contestazioni di investono anche l'esistenza del credito CP_2
azionato dal , fondandosi sui rilievi formulati dal proprio Controparte_3
CTP (Ing. alla CTU disposta nel procedimento pendente dinanzi al Per_1
Tribunale di Roma tra CI AR e . Senonché, è pacifico e CP_2
incontestato nel giudizio appena menzionato che sino ai primi mesi del 2014
CI AR saldò regolarmente all'appaltatrice i lavori eseguiti e che una buona parte delle fatture emesse da per le lavorazioni ad essa affidate CP_3
dall'appaltatrice risalgono al periodo precedente. Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla reclamata, i crediti portati dalle fatture emesse nel periodo antecedente ai primi mesi dell'anno 2014 sono non solo esistenti ma anche esigibili.
E' appena il caso di rilevare che proprio sulla base di queste argomentazioni e della genericità delle contestazioni sollevate da (genericità che si CP_2
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 7 riscontra anche nelle difese di questo procedimento) il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo conseguito ed ottenuto da ha respinto l'istanza di CP_3
sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio avanzata da (cfr. ordinanza 25.10.2024 emessa nel giudizio n. 14831/2024 CP_2
RG Tribunale di Roma).
7. Per ciò che attiene invece all'accertamento dello stato di insolvenza di
, va innanzitutto ribadito che, come correttamente rilevato nel decreto CP_2
impugnato, per le società che hanno già deliberato il proprio scioglimento e messa in liquidazione, come la , detto accertamento deve essere diretto a CP_2
verificare se vi sia lo sbilancio patrimoniale e se dunque l'attivo sia insufficiente ad assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei crediti sociali, in quanto l'impresa in liquidazione non si propone di restare sul mercato ma persegue l'unico obiettivo di provvedere al soddisfacimento dei crediti previa realizzazione delle attività sociali (v. Cass. n. 10539/2019, Cass. n. 25167/2016).
Il principio appena enunciato deve tuttavia coordinarsi con la considerazione che nella valutazione sulla capienza patrimoniale le componenti dell'attivo vanno considerate non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperate per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione di regola dell'operatività dell'impresa, a meno che la fase della liquidazione in cui la società si trovi, come nel caso di specie, renda compatibile il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento
(così, Cass. n. 5215/2008, conf. Cass. n. 23437/2017, Cass. n. 21012/2022).
L'insolvenza può infatti ugualmente riscontrarsi se l'eccedenza dell'attivo patrimoniale rispetto al passivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili o di crediti di difficile realizzo. Se è vero che, come sostenuto dalla debitrice reclamata, la società in liquidazione non deve necessariamente disporre di liquidità immediata per poter operare sul mercato,
è altrettanto vero che deve essere comunque in grado di pagare i creditori entro un lasso di tempo ragionevole.
Ora, nel caso di specie occorre rilevare che:
(i) è in stato di liquidazione dal lontano aprile 2016 e nei nove anni CP_2
trascorsi dallo scioglimento e messa in liquidazione i suoi debiti, anziché contrarsi in conseguenza dell'avvio del pagamento dei creditori sociali, sono r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 8 sensibilmente aumentati: nel bilancio chiuso al 31.12.2016 l'ammontare complessivo dei debiti era infatti pari a 42,8 milioni di Euro, alla data del
30.09.2025, secondo l'analisi contabile dal Prof. per conto della Persona_2
stessa , hanno raggiunto l'importo di 57,4 milioni di Euro;
CP_2
(ii) l'attivo patrimoniale è costituito quasi esclusivamente da crediti, il cui ammontare anziché decrescere negli anni in ragione del progressivo realizzo delle pretese, è rimasto sostanzialmente stabile, anzi è addirittura aumentato
(46.216.127 Euro nella situazione economico – patrimoniale al 30.09.2025). Dato questo chiaramente indicativo della difficile realizzabilità dei crediti;
(iii) la posta creditoria più significativa, quella vantata nei confronti di
CI AR ed oggetto del contenzioso tuttora pendente dinanzi al
Tribunale di Roma, continua ad essere contabilmente iscritta ad un valore di
28,9 milioni di Euro (cfr. situazione economico – patrimoniale al 30.09.2025) e il consulente incaricato di svolgere un'analisi contabile (Prof. ne Persona_2
ha stimato un valore di realizzo di oltre 45 milioni di Euro, ma secondo la relazione dello stesso legale che assiste in quei giudizi l'attività istruttoria CP_2
espletata ha sinora riscontrato, a fronte delle domande riconvenzionali e delle eccezioni sollevate da CI AR, un saldo attivo riconoscibile in favore dell'odierna debitrice pari al massimo a 5 milioni di Euro. Giova rilevare che le pretese fatte valere dal contraddittore dei quattro giudizi riuniti non risultano iscritte a bilancio nemmeno quale fondo rischi;
(iv) anche il credito vantato nei confronti di Gestione Appalti S.A., società con sede in Panama, iscritto contabilmente al valore di 4,2 milioni di Euro nella situazione economico – patrimoniale al 30.09.2025, non appare realizzabile neanche in minima parte, tenuto conto dell'esito negativo del giudizio di primo grado e delle previsioni sull'esito del giudizio di appello formulate dallo stesso legale che assiste , tant'è che è stato iscritto un fondo rischi di pari CP_2
importo;
(v) i crediti vantati da nei confronti di DI (441.000 Euro) e Ief CP_2
Roma (440.000 Euro) sono sicuramente irrealizzabili, come del resto pronosticato nella sua relazione contabile dal Prof. Signori, essendo la prima delle due società sottoposta ad azione esecutiva e la seconda addirittura fallita;
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 9 (vi) il valore delle partecipazioni detenute in Consorzio Stabile in liquidazione (1,7 milioni di Euro) deve essere parimenti azzerato, tenuto conto delle condizioni economiche e dello stato di liquidazione dell'ente.
Ne consegue che nell'ottica della ragionevolezza dei tempi di soddisfacimento dei creditori sociali le risorse delle quali potrebbe disporre sono largamente inferiori agli oltre 60 milioni di Euro indicati CP_2
ottimisticamente nella relazione contabile del Prof. Signori e ai 52,9 milioni di
Euro indicati nel decreto impugnato (sulla base dei dati contabili esposti nel bilancio 2024). Decisiva in tal senso è la prognosi dell'esito delle cause (riunite) promosse nei confronti di CI AR. La decretata sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti monitori conseguiti da , le già CP_2
richiamate conclusioni alle quali è pervenuta la CTU, che ha stimato un saldo attivo delle reciproche poste tutt'al più quantificabile in 5 milioni di Euro, e i tempi, non certi, di definizione del contenzioso rendono del tutto irragionevole la stima di realizzo dei crediti (45,3 milioni di Euro) operata dal consulente di parte della debitrice, il quale peraltro non ha minimamente indicato le ragioni per le quali ha inteso discostarsi in eccesso (e non di poco, ma di ben 16,4 milioni di Euro) rispetto al valore contabile degli stessi crediti riportato nella situazione economico – patrimoniale al 30.09.2025 (28,9 milioni di Euro). Giova rilevare che nessun apprezzamento sulla solvibilità di CI AR risulta essere stato espresso, di talché, anche ammettendo che il contenzioso venga definito quanto meno in primo grado con il riconoscimento di un saldo creditorio positivo per , non si ha contezza della realizzabilità di tale CP_2
pretesa in tempi ragionevoli.
Deve quindi ritenersi che difettino i requisiti di agevole liquidabilità dell'attivo patrimoniale e di realizzo delle pretese creditorie in tempi ragionevoli per provvedere al pagamento dei debiti già scaduti, tra i quali quelli erariali e previdenziali, portati da cartelle esattoriali notificate ad tra il CP_2
2013 e il mese di giugno dell'anno in corso, che ammontano a circa 28 milioni di
Euro. Né può sostenersi la rottamabilità per buona parte del suo ammontare di tale debito, condizione prospettata nella sua relazione contabile dal Prof.
Signori, che presupporrebbe la disponibilità della liquidità necessaria al pagamento dei ratei. E' appena il caso di rilevare che la versa attualmente CP_2
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 10 per sua stessa ammissione (cfr. pag. 4 relazione di analisi contabile Prof. Per_2
cfr. anche situazione economico – patrimoniale al 30.0'9.2025) in una
[...]
condizione di illiquidità, che non è affatto certo per le ragioni già dette che muti all'esito della definizione del contenzioso con CI AR.
8. Nella ricorrenza, dunque, di un conclamato stato di insolvenza e non sussistendo dubbio alcuno in ordine al mancato possesso da parte di dei CP_2
requisiti della c.d. impresa minore (basti compulsare i dati dei bilanci 2022, 2023
e 2024), i reclami riuniti devono essere accolti e deve pervenirsi all'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese, anche del primo grado, liquidate come indicato in dispositivo facendo applicazione del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore delle domande e alle tabelle nn. 20 (per il primo grado) e 12 (per il presente grado di giudizio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dei reclami riuniti, così provvede:
1) Dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
; Controparte_2
2) Dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
3) Condanna Controparte_2
a corrispondere:
[...]
a. al Fallimento le Parte_3
spese da questo sostenute, che liquida per il primo grado di giudizio in Euro 125,00 per esborsi e in Euro 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado di giudizio in Euro 147,00 per esborsi e in Euro 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
b. al le spese da questo anticipate, che Controparte_7
liquida per il primo grado di giudizio in Euro 125,00 per esborsi e in
Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, e per il presente grado di giudizio in Euro
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 11 174,00 per esborsi e in Euro 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
03.12.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4176/2025 + 51289/2025 12