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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2139/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034366380000 BONIFICA TERREN 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1613/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la Cartella di Pagamento n. 059 2024 00343663 80 000, emessa, per conto del Resistente_1 e Associazione_1, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata a mezzo pec in data 26.04.2024, con la quale gli si è intimato il pagamento della somma di € 432,88 a titolo di contributo consortile - cod. 630-, in relazione ai suoi cespiti siti in agro di Lecce, per l'anno 2023.
Il ricorrente sostiene che la pretesa sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
I. Illegittimità del Piano di Classifica, approvato in assenza del prodromico piano generale di bonifica, mai predisposto dal Consorzio di Bonifica, nonostante quanto prescritto dall'art. 4 R.D. 215%1933 e dall'art. 3
Legge Regionale Puglia n. 38 del 2012, secondo cui "per ciascun comprensorio il consorzio bonifica territorialmente competente, d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica";
II. Violazione degli artt. 1,9, 17 e 18 della L.R. della Puglia 4/2012. Assoluta carenza di benefici diretti e specifici per i terreni di proprietà del ricorrente.
L'art. 17 della legge regionale prescrive l'obbligo del pagamento dei contributi di bonifica nei confronti dei proprietari che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica. Nel caso di specie, il Perito Agrario, Nominativo_1, iscritto al n. 1105 dell'Albo Unico dei Periti Agrari e Periti Agrari della Provincia di Lecce, ha incontrovertibilmente dimostrato che i terreni di oggetto di causa non traggono alcun vantaggio dall'opera di bonifica, dato che
- “ la rete idraulica di canali utilizzati per la raccolta e la regimazione delle acque meteoriche è in palese stato di abbandono;
- la viabilità rurale è affetta da degrado;
- le idrovore di San Cataldo - già da molti anni - non sono attive. L'intera struttura è dismessa …
- Ad oggi (e già da molti anni) i terreni oggetto di perizia non traggono dall'opera di bonifica alcun beneficio di difesa idraulica e di presidio idrogeologico. La regimentazione delle acque meteoriche è favorita, infatti, unicamente dalla natura calcareo-arenacee ed argillosabbiosa dei terreni.”.
D'altronde, nello stesso Piano di Classifica si legge che “Si tratta, indubbiamente, di opere datate e quindi inidonee a garantire le attuali esigenze di regimazione idraulica del territorio, soprattutto in relazione alla continua espansione delle zone urbane che non ha tenuto conto del fenomeno di invarianza idraulica”. Ed ancora: “Soprattutto la rete idraulica consortile è quella che necessita di maggiore attenzione, in considerazione dei fenomeni di allagamento verificatisi negli ultimi anni per effetto della mutata situazione orografica del territorio, delle mutate condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni di forte intensità e breve durata, dall'impermeabilizzazione del territorio più che raddoppiata negli ultimi”.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto a questa CGT di “preliminarmente ed in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento n. N. 059 2024 00343663 80 000 impugnata, per quanto innanzi;
- Accertare e dichiarare e l'infondatezza della cartella di pagamento n. N. 059 2024 00343663 80 000 e, per l'effetto, disporne l'annullamento, per quanto innanzi;
- In subordine, rideterminare il contributo eventualmente dovuto dal ricorrente in favore del consorzio di bonifica sulla base delle prove dallo stesso eventualmente fornite in corso di causa;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, posto che la ricorrente aveva sollevato questioni che, attenendo al merito, riguardavano esclusivamente l'ente impositore.
Il Resistente_1 (CF 93544360725), subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili del soppresso Resistente_1 e Associazione_1, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, concludendo in termini.
All'odierna udienza, in esito alla discussione finale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene che il piano di classifica sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla previa elaborazione ed approvazione del piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, che, giusta il disposto dell'art. 3 della L. Reg. Puglia n. 38 del 2012, avrebbe dovuto essere predisposto "per ciascun comprensorio (da)l consorzio bonifica territorialmente competente,
d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, …, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali”.
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, l'art. 42, 7° comma, della L.R. della Puglia 13.3.2012 n.4 stabilisce che “… i Piani di Classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge ….. per i
Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Associazione_1, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di Classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011…”, che, tuttavia, non prevedeva la preventiva elaborazione di un Piano Generale di Bonifica e di programmazione delle opere.
Pertanto, non assume rilievo dirimente la circostanza che la Regione Puglia non abbia ancora approvato il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 L.R. n. 4/2012, posto che –si ribadisce- il piano comprensoriale di bonifica è stato approvato in forza della norma transitoria di cui all'art. 42 della predetta legge regionale.
Sulla base di tale impianto normativo, vincolante fino a quando avranno efficacia le disposizioni della sopra richiamata normativa regionale, il piano annuale di riparto è stato, dunque, legittimamente adottato. Passando al merito, il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni della società ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non è, tuttavia, posta in dubbio.
Com'è noto, secondo diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_1. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha ulteriormente chiarito che “ ... il
Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la
Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
In effetti, nel presente giudizio, il Consorzio ha provveduto a depositare telematicamente il piano di classifica, così ottemperando all'onere probatorio di cui è gravato.
Ciò premesso, venendo al punto cruciale, che investe la asserita insussistenza del beneficio specifico e diretto per gli immobili oggetto della pretesa impositiva, va rilevato che il ricorrente ha depositato la relazione redatta, per suo conto, dal p.a. Nominativo_1, nella quale si evidenzia l'assoluta carenza della funzionalità idraulica dei canali di bonifica e, dunque, del sistema di deflusso delle acque piovane, stante anche il mancato funzionamento delle idrovore di San Cataldo.
A tal riguardo, va considerato che le argomentazioni tecniche sono fortemente corroborate dalle evidenze documentali (v. foto allegate alla relazione), le cui risultanze non possono certamente ritenersi superate dalla pur cospicua congerie documentale offerta dal Consorzio, che, sebbene abbia vigorosamente rivendicato l'impegno profuso dall'ente nell'espletamento delle funzioni istituzionali, non ha, tuttavia, prodotto documentazione idonea a confutare, nello specifico, l'assunto del ricorrente e, dunque, a smentire che le condizioni dei canali di bonifica, rilevanti ai fini che qui interessano, fossero effettivamente quelle desumibili dalle fotografie riproducenti il loro stato di degrado.
Le conclusioni cui è pervenuto il p.a. Nominativo_1 possono, dunque, ritenersi persuasive e, perciò, certamente condivisibili quanto alla evidenziata grave carenza da parte del Consorzio nella manutenzione dei canali di bonifica, carenza che ne ha compromesso la stessa funzionalità idraulica (v. rel.).
In tale contesto, non può ritenersi che il Consorzio, ente impositore, abbia adeguatamente ottemperato all'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto e specifico per i terreni del ricorrente ovvero la sussitenza del fatto costitutivo della pretesa impositiva fatta valere con l'atto qui impugnato.
Pertanto, il ricorso può trovare accoglimento.
Per la natura delle questioni dibattute, tenuto conto dell'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistendo giusti motivi, può disporsi la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2139/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034366380000 BONIFICA TERREN 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1613/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la Cartella di Pagamento n. 059 2024 00343663 80 000, emessa, per conto del Resistente_1 e Associazione_1, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata a mezzo pec in data 26.04.2024, con la quale gli si è intimato il pagamento della somma di € 432,88 a titolo di contributo consortile - cod. 630-, in relazione ai suoi cespiti siti in agro di Lecce, per l'anno 2023.
Il ricorrente sostiene che la pretesa sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
I. Illegittimità del Piano di Classifica, approvato in assenza del prodromico piano generale di bonifica, mai predisposto dal Consorzio di Bonifica, nonostante quanto prescritto dall'art. 4 R.D. 215%1933 e dall'art. 3
Legge Regionale Puglia n. 38 del 2012, secondo cui "per ciascun comprensorio il consorzio bonifica territorialmente competente, d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica";
II. Violazione degli artt. 1,9, 17 e 18 della L.R. della Puglia 4/2012. Assoluta carenza di benefici diretti e specifici per i terreni di proprietà del ricorrente.
L'art. 17 della legge regionale prescrive l'obbligo del pagamento dei contributi di bonifica nei confronti dei proprietari che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica. Nel caso di specie, il Perito Agrario, Nominativo_1, iscritto al n. 1105 dell'Albo Unico dei Periti Agrari e Periti Agrari della Provincia di Lecce, ha incontrovertibilmente dimostrato che i terreni di oggetto di causa non traggono alcun vantaggio dall'opera di bonifica, dato che
- “ la rete idraulica di canali utilizzati per la raccolta e la regimazione delle acque meteoriche è in palese stato di abbandono;
- la viabilità rurale è affetta da degrado;
- le idrovore di San Cataldo - già da molti anni - non sono attive. L'intera struttura è dismessa …
- Ad oggi (e già da molti anni) i terreni oggetto di perizia non traggono dall'opera di bonifica alcun beneficio di difesa idraulica e di presidio idrogeologico. La regimentazione delle acque meteoriche è favorita, infatti, unicamente dalla natura calcareo-arenacee ed argillosabbiosa dei terreni.”.
D'altronde, nello stesso Piano di Classifica si legge che “Si tratta, indubbiamente, di opere datate e quindi inidonee a garantire le attuali esigenze di regimazione idraulica del territorio, soprattutto in relazione alla continua espansione delle zone urbane che non ha tenuto conto del fenomeno di invarianza idraulica”. Ed ancora: “Soprattutto la rete idraulica consortile è quella che necessita di maggiore attenzione, in considerazione dei fenomeni di allagamento verificatisi negli ultimi anni per effetto della mutata situazione orografica del territorio, delle mutate condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni di forte intensità e breve durata, dall'impermeabilizzazione del territorio più che raddoppiata negli ultimi”.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto a questa CGT di “preliminarmente ed in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento n. N. 059 2024 00343663 80 000 impugnata, per quanto innanzi;
- Accertare e dichiarare e l'infondatezza della cartella di pagamento n. N. 059 2024 00343663 80 000 e, per l'effetto, disporne l'annullamento, per quanto innanzi;
- In subordine, rideterminare il contributo eventualmente dovuto dal ricorrente in favore del consorzio di bonifica sulla base delle prove dallo stesso eventualmente fornite in corso di causa;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, posto che la ricorrente aveva sollevato questioni che, attenendo al merito, riguardavano esclusivamente l'ente impositore.
Il Resistente_1 (CF 93544360725), subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili del soppresso Resistente_1 e Associazione_1, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, concludendo in termini.
All'odierna udienza, in esito alla discussione finale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene che il piano di classifica sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla previa elaborazione ed approvazione del piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, che, giusta il disposto dell'art. 3 della L. Reg. Puglia n. 38 del 2012, avrebbe dovuto essere predisposto "per ciascun comprensorio (da)l consorzio bonifica territorialmente competente,
d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, …, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali”.
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, l'art. 42, 7° comma, della L.R. della Puglia 13.3.2012 n.4 stabilisce che “… i Piani di Classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge ….. per i
Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Associazione_1, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di Classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011…”, che, tuttavia, non prevedeva la preventiva elaborazione di un Piano Generale di Bonifica e di programmazione delle opere.
Pertanto, non assume rilievo dirimente la circostanza che la Regione Puglia non abbia ancora approvato il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 L.R. n. 4/2012, posto che –si ribadisce- il piano comprensoriale di bonifica è stato approvato in forza della norma transitoria di cui all'art. 42 della predetta legge regionale.
Sulla base di tale impianto normativo, vincolante fino a quando avranno efficacia le disposizioni della sopra richiamata normativa regionale, il piano annuale di riparto è stato, dunque, legittimamente adottato. Passando al merito, il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni della società ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non è, tuttavia, posta in dubbio.
Com'è noto, secondo diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_1. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha ulteriormente chiarito che “ ... il
Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la
Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
In effetti, nel presente giudizio, il Consorzio ha provveduto a depositare telematicamente il piano di classifica, così ottemperando all'onere probatorio di cui è gravato.
Ciò premesso, venendo al punto cruciale, che investe la asserita insussistenza del beneficio specifico e diretto per gli immobili oggetto della pretesa impositiva, va rilevato che il ricorrente ha depositato la relazione redatta, per suo conto, dal p.a. Nominativo_1, nella quale si evidenzia l'assoluta carenza della funzionalità idraulica dei canali di bonifica e, dunque, del sistema di deflusso delle acque piovane, stante anche il mancato funzionamento delle idrovore di San Cataldo.
A tal riguardo, va considerato che le argomentazioni tecniche sono fortemente corroborate dalle evidenze documentali (v. foto allegate alla relazione), le cui risultanze non possono certamente ritenersi superate dalla pur cospicua congerie documentale offerta dal Consorzio, che, sebbene abbia vigorosamente rivendicato l'impegno profuso dall'ente nell'espletamento delle funzioni istituzionali, non ha, tuttavia, prodotto documentazione idonea a confutare, nello specifico, l'assunto del ricorrente e, dunque, a smentire che le condizioni dei canali di bonifica, rilevanti ai fini che qui interessano, fossero effettivamente quelle desumibili dalle fotografie riproducenti il loro stato di degrado.
Le conclusioni cui è pervenuto il p.a. Nominativo_1 possono, dunque, ritenersi persuasive e, perciò, certamente condivisibili quanto alla evidenziata grave carenza da parte del Consorzio nella manutenzione dei canali di bonifica, carenza che ne ha compromesso la stessa funzionalità idraulica (v. rel.).
In tale contesto, non può ritenersi che il Consorzio, ente impositore, abbia adeguatamente ottemperato all'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto e specifico per i terreni del ricorrente ovvero la sussitenza del fatto costitutivo della pretesa impositiva fatta valere con l'atto qui impugnato.
Pertanto, il ricorso può trovare accoglimento.
Per la natura delle questioni dibattute, tenuto conto dell'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistendo giusti motivi, può disporsi la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.