Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2025, proposto da
CA DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, Alberto Comotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del verbale n. 4 della seduta del 14 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 1 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 943; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque
connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Nel giudizio introdotto mediante il ricorso in epigrafe indicato, la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 30 gennaio 2026, di rinunciare al ricorso.
L’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato al Ministero della Giustizia in data 30 gennaio 2026, diversamente da quanto affermato dalla difesa erariale nella propria memoria del 2 marzo 2026, con la quale prende comunque atto della rinuncia.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Pur in assenza di procura speciale a rinunciare al ricorso, dall’atto depositato dalla ricorrente si deve desumere la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ai sensi dell’articolo 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Disattendendo la richiesta della difesa erariale, le spese del presente giudizio devono eccezionalmente essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione oggetto di esame e dell’attività difensiva svolta complessivamente limitata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
LA LL, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LA LL | RD SO |
IL SEGRETARIO