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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 14,20, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1102/2021 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra :
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cardinale (CZ), alla Parte_1 C.F._1
Via Ancinale, 9, presso lo studio dell'avv. Anna De Gori (C.F.: , dal quale è altresì C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
I sig.ri : e;
CP_1 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza del 14.01.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafata attrice, nei confronti dei suddetti indicati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà “sull'appezzamento di terreno sito in Agro di GU (CZ), località
“Scamardi”, catastalmente riportato al foglio di mappa 9, p.lle nn. 55, 56, 57, 58 e 59”, di cui la stessa attrice
1 sarebbe divenuta proprietaria per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva :
di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa, ininterrotta e non viziata, il fondo de quo, compiendo sullo stesso “molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto di proprietà, quali la coltivazione, la pulizia, la manutenzione, la potatura delle piante ivi ubicate, la raccolta dei frutti,
l'utilizzazione ed il godimento”, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda;
Che lo stesso bene immobile sopra descritto risultava intestato ai sig.ri , e CP_3 CP_1 [...]
; CP_2 che la , per come evincibile dagli atti prodotti al riguardo,“era deceduta in Francia il 21.02.2015 CP_3
e che il suo unico erede era il sig. , pure intestatario di fatto e di diritto del bene di che trattasi” . CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi rilevare che nessuno degli evocati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la loro rituale chiamata in causa, con la conseguenza che degli stessi ne viene dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata domanda giudiziale.
È risultato, infatti, che la ha posseduto, e possiede, l'appezzamento di terreno Parte_1
oggetto di causa, occupandosi, in via esclusiva, della sua custodia, manutenzione, e cura per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso in modo univoco e concorde il riscontro di quanto dedotto, in proposito, dalla deducente,
e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà , da parte della stessa, di possedere i beni de quibus “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dalla suddetta attrice facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
2 Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, nulla si dispone al riguardo in difetto di una richiesta specifica sul punto.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia degli evocati convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore della sig.ra , Parte_1
l'acquisto per usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c.,
“sull'appezzamento di terreno sito in Agro di GU (CZ), località “Scamardi”, catastalmente riportato al foglio di mappa 9, p.lle nn. 55, 56, 57, 58 e 59”.
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio.
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 14.01.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1102/2021 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra :
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cardinale (CZ), alla Parte_1 C.F._1
Via Ancinale, 9, presso lo studio dell'avv. Anna De Gori (C.F.: , dal quale è altresì C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
I sig.ri : e;
CP_1 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza del 14.01.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafata attrice, nei confronti dei suddetti indicati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà “sull'appezzamento di terreno sito in Agro di GU (CZ), località
“Scamardi”, catastalmente riportato al foglio di mappa 9, p.lle nn. 55, 56, 57, 58 e 59”, di cui la stessa attrice
1 sarebbe divenuta proprietaria per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva :
di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa, ininterrotta e non viziata, il fondo de quo, compiendo sullo stesso “molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto di proprietà, quali la coltivazione, la pulizia, la manutenzione, la potatura delle piante ivi ubicate, la raccolta dei frutti,
l'utilizzazione ed il godimento”, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda;
Che lo stesso bene immobile sopra descritto risultava intestato ai sig.ri , e CP_3 CP_1 [...]
; CP_2 che la , per come evincibile dagli atti prodotti al riguardo,“era deceduta in Francia il 21.02.2015 CP_3
e che il suo unico erede era il sig. , pure intestatario di fatto e di diritto del bene di che trattasi” . CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi rilevare che nessuno degli evocati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la loro rituale chiamata in causa, con la conseguenza che degli stessi ne viene dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata domanda giudiziale.
È risultato, infatti, che la ha posseduto, e possiede, l'appezzamento di terreno Parte_1
oggetto di causa, occupandosi, in via esclusiva, della sua custodia, manutenzione, e cura per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso in modo univoco e concorde il riscontro di quanto dedotto, in proposito, dalla deducente,
e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà , da parte della stessa, di possedere i beni de quibus “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dalla suddetta attrice facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
2 Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, nulla si dispone al riguardo in difetto di una richiesta specifica sul punto.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia degli evocati convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore della sig.ra , Parte_1
l'acquisto per usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c.,
“sull'appezzamento di terreno sito in Agro di GU (CZ), località “Scamardi”, catastalmente riportato al foglio di mappa 9, p.lle nn. 55, 56, 57, 58 e 59”.
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio.
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 14.01.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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