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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 101 del Ruolo Generale del contenzioso delle cause dell'anno 2024, vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Carrozza giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente -
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Controparte_1 C.F._2
D'Amuri giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- resistente -
Visto del Pubblico Ministero del 31/01/2024
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 27/05/2025 la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/01/2024 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni divorzio concordate dalle parti e recepite con Controparte_1 sentenza n. 427/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 24/02/2020 e depositata in data
09/03/2020.
1 Nello specifico, l'odierna ricorrente chiedeva l'affido esclusivo a sé del figlio minore (2010) ed Per_1 un aumento dell'assegno di euro 200,00 previsto a carico del per il mantenimento del CP_1 medesimo e di quello di euro 100,00 previsto in favore del figlio maggiorenne Per_1 Per_2
A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva il disinteresse del padre nei confronti dei figli ed un miglioramento delle condizioni economiche del resistente, avendo quest'ultimo ripreso a lavorare, mentre al momento del divorzio era in cassa integrazione.
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva il quale contestava la ricostruzione Controparte_1 di parte ricorrente, sosteneva di avere un buon rapporto con i figli e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, l'ascolto delle parti e del figlio minore . Per_1
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 27/05/2025, previa precisazione delle conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso da va accolto nei limiti di quanto di seguito esposto. Parte_1
Va premesso che in tema di modifica delle condizioni di divorzio l'art. 473 bis 29 c.p.c. prevede che
“qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma dispone che le parti possono chiedere in ogni tempo la modifica delle condizioni attinenti l'affidamento dei minori ed il contributo al mantenimento laddove siano sopravvenuti giustificati motivi ovvero fatti nuovi e sopravvenuti modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. n. 28436/2017).
Ne discende che la modifica delle precedenti condizioni deve essere fondata sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime, e a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico, quali, a titolo di esempio, le mutate condizioni reddituali o patrimoniali, in meglio o in peggio, di una delle due parti, o le accresciute e/o mutate esigenze dei minori.
Da ultimo, va precisato che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso
2 obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (ex multis cfr. Cassazione
Civile, Sez. I, ordinanza n. 18608/2021).
Venendo al caso in esame, non vi è prova del disinteresse del padre nei confronti dei Controparte_1 figli;
il figlio minore , ascoltato personalmente, ha dichiarato di sentire quotidianamente il padre, Per_1 di vederlo nei periodi estivo, natalizio e per alcune ricorrenze, ed ha sostenuto di avere un buon rapporto con lui.
La domanda di affido esclusivo va pertanto rigettata.
Quanto agli aspetti economici, è provato, e non contestato tra le parti, che abbia Controparte_1 subito un sensibile miglioramento delle proprie condizioni reddituali rispetto al momento del divorzio.
Egli ha ammesso che all'epoca era in cassa integrazione e percepiva circa € 900,00 al mese, e che attualmente lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce € 1.800,00 al mese. Ciò trova conferma nel modello 730/2023 in atti da cui si evince un reddito annuo lordo di € 31.183,00.
Il miglioramento reddituale è però compensato in parte dal pagamento del mutuo contratto nel 2023 per l'acquisto della casa nella quale vive e che comporta un onere di € 570,00 al mese.
Sostanzialmente invariata rispetto all'epoca del divorzio è la situazione reddituale della ricorrente che continua a lavorare come infermiera a tempo indeterminato presso il dal 2008 e dalle cui CP_2 dichiarazioni reddituali emerge un reddito annuo di € 31.205,00.
Tanto premesso, l'indubbio incremento reddituale del giustifica un aumento di € 100,00 CP_1 mensili dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio , per un totale di € 300,00 mensili, Per_1 tenuto conto anche delle accresciute esigenze del ragazzo, attualmente studente di liceo.
Quanto al figlio maggiorenne questi, pur avendo avuto esperienze lavorative in forza di rapporti Per_2
a termine, non è ancora inserito in maniera stabile nel mondo del lavoro e non può quindi considerarsi ancora economicamente autonomo. Tanto giustifica un aumento dell'assegno di mantenimento di euro €
50,00 mensili, per un totale di € 150,00 mensili.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente e, in modifica delle condizioni di divorzio, va disposto a carico di ed in favore di il versamento di un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 150,00 mensili;
e per il figlio nella Per_2 Per_1 misura di € 300,00 mensili, oltre al pagamento per entrambi i figli del 50% delle spese straordinarie documentate e preventivamente concordate tra le parti.
Tale assegno andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e andrà versato a partire dal prossimo mese di agosto, entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto del contegno processuale delle parti, della natura delle questioni trattate e dell'esito del giudizio, che ha visto solo un parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
09/01/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 427/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 24/02/2020, dispone a carico di ed Controparte_1 in favore di il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_2 maggiorenne, nella misura di € 150,00 mensili, e per il figlio , minorenne, nella misura di Per_1
€ 300,00 mensili, oltre al pagamento per entrambi i figli del 50% delle spese straordinarie documentate e preventivamente concordate tra le parti. Tale assegno andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e andrà versato a partire dal prossimo mese di agosto, entro il giorno 5 di ogni mese
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brindisi, lì 13/07/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Presidente rel
(dott.ssa Gabriella Del Mastro)
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