Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2025, proposto dalla sig.ra ID MB, rappresentata e difesa dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Trieste, Piazza Dalmazia n.3, è ex lege domiciliato;
per l’ottemperanza al giudicato
nascente dalla sentenza n. 67 del 2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare a parte ricorrente la “Carta elettronica del docente” accreditandovi l’importo ivi indicato, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni specificati, quale contributo alla sua formazione professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il Presidente Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i Difensori indicati nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a rifondere le spese di lite liquidate.
Chiedono altresì la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore, eventuale inadempimento all’ordine del Giudice Amministrativo.
2. Ritualmente costituitosi, il Ministero resistente ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
3. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
4. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione in atti.
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
5. Il ricorso è fondato - analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, nonché ai numerosi conformi ulteriori precedenti (cfr., ad esempio, le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025), le cui motivazioni si richiamano - in quanto l’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni di cui al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, non avendo provveduto a versare le somme dovute per le annualità indicate, mediante assegnazione della “carta elettronica del docente”.
Esso deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
6. Per il caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi 60 giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando gli atti necessari al suo compiuto assolvimento, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
7. Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
8. In conformità ai numerosi precedenti, il Collegio non ritiene di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), del cod.proc.amm., attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (T.A.R. F.V.G., nn.349/2025, 348/2025, 347/2025, 45/2024 e 440/2019).
9. Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia accoglie il ricorso e, per l’effetto:
1) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero intimato di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
2) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa;
3) condanna il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge;
4) dà atto che il Ministero sarà tenuto a rimborsare il contributo unificato nella misura versata;
5) dispone che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato siano distratti a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO