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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico LE OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4289/2024 r.g. e vertente tra
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Barcellona P.G. (ME), elettivamente domiciliata in
San Filippo del Mela presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maurizio Falqui Cao
t), che lo rappresenta e difende insieme all'avv. Email_1
FA TG, entrambi del ruolo professionale, per procura in atti, opposto oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 3 agosto 2024 la ha proposto Parte_2 opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-002934672 e n. OI-001896143, notificate dall' il 22 luglio 2024 per il pagamento della somma rispettivamente di 7.924,77 euro e CP_1
960 euro a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, come da atti di accertamento n. .4800.09/04/2019.0151227 CP_1 del 9 aprile 2019 e n. .4800.10/10/2019.0448381 del 10 ottobre 2019, asseritamente mai CP_1 notificati. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 20 novembre 2025 dal deposito CP_2 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opponente ha eccepito la nullità degli atti impugnati per violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 e quindi l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere di esigere il pagamento, atteso che la contestazione dei presunti illeciti non sarebbe stata effettuata nel termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
Ha, in particolare, rilevato che essi si riferiscono al presunto mancato versamento di contributi relativi agli anni 2017 e 2018 e che l'accertamento presupposto alle ordinanze- ingiunzioni, peraltro mai notificate, risultano emessi solo nell'aprile e nell'ottobre 2019, quindi ben oltre il termine di 90 giorni prescritto.
Orbene, l' ha dato atto in memoria dell'avvenuto annullamento in autotutela dei CP_2 provvedimenti impugnati;
ha allegato a tal fine copia delle disposizioni nn. 480000-25-0141 e
480000-25-0142 del 7 marzo 2025 con le quali il Direttore della sede di Messina, preso atto del
“Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro
i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81, così come richiamato con messaggio
Hermes n. 004144 del 06/12/2024” e considerato come non eccessivo il lasso di tempo intercorso dall'emanazione degli atti stessi, ha provveduto al loro annullamento.
Sul punto nulla è stato eccepito dall'opponente, la quale con le ultime note ha, invece, insistito nella condanna dell' al pagamento delle spese processuali, stante la fondatezza CP_2 delle contestazioni mosse e la posteriorità dell'annullamento rispetto alla proposizione del giudizio.
Ne consegue che essendo ormai venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia circa legittimità degli atti opposti, va definitivamente dichiarata cessata la materia del contendere.
3.- Esaminato, dunque, il merito della controversia ai soli fini della regolamentazione delle spese, occorre chiarire che norma dell'art. 14 l. n. 689/1981. “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non
è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “… qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della
2 legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (cfr. Cass. n. 7681/2014).
Si evidenzia altresì che nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale” e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021).
Il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 il termine di novanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (v. Cass. n. 20977/2024).
Orbene, dall'esame dei provvedimenti opposti risulta che a fronte di asseriti inadempimenti verificatisi negli anni 2017 e 2018, l' ha provveduto al relativo CP_1 accertamento solo nell'aprile e nell'ottobre 2019, quindi ben oltre il termine di 90 giorni, pur se calcolato come decorrente dal 31 dicembre di ciascun anno. L' , sul quale incombeva CP_2
3 il relativo onere della prova, nulla ha, però, dedotto a giustificazione dell'anzidetto ritardo, riconoscendo piuttosto la fondatezza delle censure attoree;
e non ha poi neppure allegato copia degli atti di accertamento presupposti e della relativa notifica.
Le spese del giudizio vanno poste, quindi, a carico dell'ente, quale soccombente cd. virtuale e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in considerazione della breve durata e della semplicità delle questioni trattate, in 2.738,5 euro, di cui 43 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 2.738,5 euro, CP_1 oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
LE OT
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