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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: URBANO MASSIMO, Presidente
AN BI, RE
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7401/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010500244000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010500244000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 p.e.c.: Email_1) ha depositato innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - previa rituale notifica a Agenzia delle Entrate Riscossione
e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di
-
nullità ovvero l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 03420249010500244000, notificata il 23/09/2024, in relazione a a) cartella di pagamento n. 03420120006417669000, notificata in data 13/02/2012 e relativa all'imposta "I.
V.A. 2008" per l'importo di € 10.026,65;
b) cartella di pagamento n. 03420160010417914000, notificata il 01/08/2016 e relativa all'imposta "I.V.A 1985" per l'importo di € 888,58;
c) cartella di pagamento n. 03420220017804044000 notificata il 25/05/2023 e relativa all'imposta "IVA 1986" per l'importo di € 10.226,17.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha posto tre motivi:
1) la mancata notifica delle cartelle e la connessa decadenza dall'esazione;
2) la prescrizione delle pretese;
3) la violazione del diritto della difesa ex artt. 3 Legge 241/90 e 24 Costituzione, in difetto di specifica motivazione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate resistendo alle tesi avversarie sulla scorta di una circostanziata produzione documentale in ordine alla compiuta notifica delle cartelle ed alla interruzione di ogni termine prescrizionale in ragione della notifica di successivi atti.
Ha depositato memoria la parte ricorrente.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina specifica del ricorso, mette conto ricordare quattro principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte - atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018 n. 1144);
ii) "in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria" (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) "in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione"
(Cass. Civ. Sez. V, 11 marzo 2025, n. 64), e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine" (Cass. Civ. 21 luglio 2025 n. 20476).
In ragione di tanto, e in ossequio al principio della ragione più liquida, deve esser messo in evidenza che nel caso di specie risulta documentata l'avvenuta notifica in data 15 dicembre 2021 della intimazione n.
0342 0 2 19003693814000 relativa, fra le altre, alle cartelle a) n. 03420120006417669000 relativa all'imposta "I.V.A. 2008" per l'importo di € 10.026,65;
b) n. 03420160010417914000 e relativa all'imposta "I.V.A 1985" per l'importo di € 888,58.
L'incontestata notifica in data 25 maggio 2023 (si veda la memoria illustrativa) della cartella n.
03420220017806044000 vale ad escludere ogni ulteriore vizio.
È evidente che nessuna prescrizione, quinquennale o decennale, si è mai consumata.
Da ultimo, deve essere evidenziata l'infondatezza della tesi in ordine alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato: si è infatti a cospetto di intimazione contenente tutte le indicazioni in ordine alle causali delle pretese attivate con analitica menzione del loro fondamento.
L'intervenuta notifica degli atti presupposti, correttamente richiamati, vale a ritenere ampiamente rispettato il dettato dell'articolo 7 della legge 212/2000.
Si impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate, comprensive della fase cautelare, come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.250 in favore di Agenzia delle Entrate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: URBANO MASSIMO, Presidente
AN BI, RE
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7401/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010500244000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010500244000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 p.e.c.: Email_1) ha depositato innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - previa rituale notifica a Agenzia delle Entrate Riscossione
e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di
-
nullità ovvero l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 03420249010500244000, notificata il 23/09/2024, in relazione a a) cartella di pagamento n. 03420120006417669000, notificata in data 13/02/2012 e relativa all'imposta "I.
V.A. 2008" per l'importo di € 10.026,65;
b) cartella di pagamento n. 03420160010417914000, notificata il 01/08/2016 e relativa all'imposta "I.V.A 1985" per l'importo di € 888,58;
c) cartella di pagamento n. 03420220017804044000 notificata il 25/05/2023 e relativa all'imposta "IVA 1986" per l'importo di € 10.226,17.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha posto tre motivi:
1) la mancata notifica delle cartelle e la connessa decadenza dall'esazione;
2) la prescrizione delle pretese;
3) la violazione del diritto della difesa ex artt. 3 Legge 241/90 e 24 Costituzione, in difetto di specifica motivazione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate resistendo alle tesi avversarie sulla scorta di una circostanziata produzione documentale in ordine alla compiuta notifica delle cartelle ed alla interruzione di ogni termine prescrizionale in ragione della notifica di successivi atti.
Ha depositato memoria la parte ricorrente.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina specifica del ricorso, mette conto ricordare quattro principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte - atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018 n. 1144);
ii) "in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria" (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) "in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione"
(Cass. Civ. Sez. V, 11 marzo 2025, n. 64), e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine" (Cass. Civ. 21 luglio 2025 n. 20476).
In ragione di tanto, e in ossequio al principio della ragione più liquida, deve esser messo in evidenza che nel caso di specie risulta documentata l'avvenuta notifica in data 15 dicembre 2021 della intimazione n.
0342 0 2 19003693814000 relativa, fra le altre, alle cartelle a) n. 03420120006417669000 relativa all'imposta "I.V.A. 2008" per l'importo di € 10.026,65;
b) n. 03420160010417914000 e relativa all'imposta "I.V.A 1985" per l'importo di € 888,58.
L'incontestata notifica in data 25 maggio 2023 (si veda la memoria illustrativa) della cartella n.
03420220017806044000 vale ad escludere ogni ulteriore vizio.
È evidente che nessuna prescrizione, quinquennale o decennale, si è mai consumata.
Da ultimo, deve essere evidenziata l'infondatezza della tesi in ordine alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato: si è infatti a cospetto di intimazione contenente tutte le indicazioni in ordine alle causali delle pretese attivate con analitica menzione del loro fondamento.
L'intervenuta notifica degli atti presupposti, correttamente richiamati, vale a ritenere ampiamente rispettato il dettato dell'articolo 7 della legge 212/2000.
Si impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate, comprensive della fase cautelare, come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.250 in favore di Agenzia delle Entrate.