Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 904
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle presupposte e decadenza

    La Corte ha ritenuto provata la notifica di un'intimazione di pagamento in data antecedente a quella impugnata, la quale richiamava le cartelle presupposte, escludendo quindi la decadenza e la mancata notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La notifica di atti interruttivi della prescrizione, come l'intimazione di pagamento, ha escluso il maturare dei termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Violazione diritto di difesa per difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento conteneva tutte le indicazioni necessarie in ordine alle causali delle pretese attivate e al loro fondamento, rispettando l'art. 7 Legge 212/2000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 904
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 904
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo