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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO AB LO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
644/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DELNERO FRANCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 24.01.2024, parte ricorrente esponeva:
• di aver presentato all' l'08.02.2023 istanza per ottenere la pensione CP_1 di vecchiaia;
• che l'istanza veniva rigettata per assenza di invalidità pari o superiore all'80%;
• che il ricorso amministrativo veniva rigettato;
• che per l'infermità da cui è affetto parte ricorrente ha diritto di essere riconosciuto invalido nella misura pari o superiore all'80% e può usufruire del diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto dell'età.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia con requisito ridotto dell'età.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda per il difetto del CP_1 requisito contributivo e sanitario chiedendo in subordine la decorrenza della
1 pensione di vecchiaia dalla prima finestra utile successiva al sorgere dello stato invalidante ai sensi della l. 122/2010.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
L'art. 1 del d.lgs. 503/1992 dispone che “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
[...] 8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Nel caso di specie il punto oggetto di contestazione attiene proprio alla sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per percepire la pensione anticipata di vecchiaia, cioè un grado di invalidità in misura superiore all'ottanta per cento.
A tal proposito il CTU, dott. , nominato a seguito di Persona_1 rinnovazione della precedente CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c., ha accertato che parte ricorrente presenta patologie tali da poter godere della pensione anticipata di vecchiaia a partire dalla domanda amministrativa (cfr. CTU in atti,
a cui si rinvia). In particolare, il c.t.u. ha riscontrato che la parte ricorrente risulta affetta da “severa sindrome ansioso-depressivo complicata da disturbi di personalità, marcate difficoltà nel funzionamento personale, sociale e lavorativo, instabilità vertebrale in soggetto con spondilodiscartrosi diffusa a impegno funzionale, E.D.D. multiple con interessamento radicolare, artrosi polifocale a incidenza funzionale, complicata da severa obesità, cardiopatia sclero-ipertensiva”, che nel complesso determinano un grado di invalidità pari all'80%.
Il ricorrente all'epoca della domanda amministrativa risulta in possesso del requisito anagrafico per ottenere la prestazione richiesta.
Il requisito contributivo risulta provato dall'estratto conto prodotto dalla stessa
. CP_1
2 Alla luce di ciò la domanda deve essere accolta e l' va condannato al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva all'08.02.2023, oltre accessori sui ratei arretrati nei limiti di legge.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della controversia, del valore effettivo della stessa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con distrazione;
spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva all'08.02.2023, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali della parte CP_1 ricorrente, che liquida in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 nella misura di € 2.697,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%);
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
CO AB LO
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO AB LO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
644/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DELNERO FRANCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 24.01.2024, parte ricorrente esponeva:
• di aver presentato all' l'08.02.2023 istanza per ottenere la pensione CP_1 di vecchiaia;
• che l'istanza veniva rigettata per assenza di invalidità pari o superiore all'80%;
• che il ricorso amministrativo veniva rigettato;
• che per l'infermità da cui è affetto parte ricorrente ha diritto di essere riconosciuto invalido nella misura pari o superiore all'80% e può usufruire del diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto dell'età.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia con requisito ridotto dell'età.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda per il difetto del CP_1 requisito contributivo e sanitario chiedendo in subordine la decorrenza della
1 pensione di vecchiaia dalla prima finestra utile successiva al sorgere dello stato invalidante ai sensi della l. 122/2010.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
L'art. 1 del d.lgs. 503/1992 dispone che “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
[...] 8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Nel caso di specie il punto oggetto di contestazione attiene proprio alla sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per percepire la pensione anticipata di vecchiaia, cioè un grado di invalidità in misura superiore all'ottanta per cento.
A tal proposito il CTU, dott. , nominato a seguito di Persona_1 rinnovazione della precedente CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c., ha accertato che parte ricorrente presenta patologie tali da poter godere della pensione anticipata di vecchiaia a partire dalla domanda amministrativa (cfr. CTU in atti,
a cui si rinvia). In particolare, il c.t.u. ha riscontrato che la parte ricorrente risulta affetta da “severa sindrome ansioso-depressivo complicata da disturbi di personalità, marcate difficoltà nel funzionamento personale, sociale e lavorativo, instabilità vertebrale in soggetto con spondilodiscartrosi diffusa a impegno funzionale, E.D.D. multiple con interessamento radicolare, artrosi polifocale a incidenza funzionale, complicata da severa obesità, cardiopatia sclero-ipertensiva”, che nel complesso determinano un grado di invalidità pari all'80%.
Il ricorrente all'epoca della domanda amministrativa risulta in possesso del requisito anagrafico per ottenere la prestazione richiesta.
Il requisito contributivo risulta provato dall'estratto conto prodotto dalla stessa
. CP_1
2 Alla luce di ciò la domanda deve essere accolta e l' va condannato al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva all'08.02.2023, oltre accessori sui ratei arretrati nei limiti di legge.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della controversia, del valore effettivo della stessa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con distrazione;
spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva all'08.02.2023, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali della parte CP_1 ricorrente, che liquida in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 nella misura di € 2.697,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%);
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
CO AB LO
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