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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/06/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 15573/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15573/2019 R.G., avente come oggetto:
“altri istituti di diritto di famiglia” promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Metilde Caffetto
[...] C.F._2
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CO C.F._3
Lorenzo Cinquepalmi
CONVENUTO
Conclusioni per “Nel merito: Preso atto della condanna al risarcimento del danno Parte_1 di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia sez. I Penale n. 4959 del 21.12.2018 depositata il 03.01.2019, e dato atto della corresponsione dell'importo di € 10.000,00 a titolo di provvisionale, così come imposto nella medesima sentenza, per l'effetto condannare il sig.
a corrispondere in favore di parte attrice l'ulteriore somma di Euro CO
30.000,00 oppure la maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di
1 causa o in ogni caso liquidata in via equitativa o presuntiva dal giudice adito, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per il completo disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, per non aver ottemperato al diritto dovere di visita e frequentazione e per non aver spontaneamente e non ancora integralmente adempiuto agli obblighi di mantenimento come prescritto dL'autorità giudiziaria”.
per “Nel merito: Preso atto della condanna al risarcimento Parte_2 del danno di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia sez. I Penale n. 4959 del
21.12.2018 depositata il 03.01.2019, e dato atto della corresponsione dell'importo di €
10.000,00 a titolo di provvisionale, così come imposto nella medesima sentenza, per l'effetto condannare il sig. a corrispondere in favore di parte attrice l'ulteriore CO somma di Euro 30.000,00 oppure la maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa o in ogni caso liquidata in via equitativa o presuntiva dal giudice adito, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per il completo disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, per non aver ottemperato al diritto dovere di visita e frequentazione e per non aver spontaneamente e non ancora integralmente adempiuto agli obblighi di mantenimento come prescritto dL'autorità giudiziaria”.
per : “Nel merito, Respingersi la domanda attorea perché infondata in CO fatto e in diritto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.10.2019, ha adito il Tribunale di Parte_1
Brescia, al fine di sentire condannare al risarcimento del danno non CO patrimoniale, pari a € 30.000, derivante dal disinteresse mostrato nei confronti della figlia
[...]
. A tal fine dava atto che il Tribunale di Brescia, prima sezione penale, con Parte_2 sentenza n. 4959 del 21.12.2018, depositata il 03.01.2019 aveva accertato l'an della pretesa risarcitoria e riconosciuto una provvisionale pari a euro 10.000,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando il quantum richiesto, ritenendo già pienamente satisfattiva la provvisionale concessa, e chiedendo il rigetto integrale della domanda, ritenendo che la condotta materna abbia influito sulla situazione che si è generata.
2 Le parti depositavano tempestivamente le memorie istruttorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., previa concessione dei relativi termini.
Divenuta maggiorenne, interveniva nel giudizio , la quale insisteva per Parte_2
l'accoglimento delle domande già formulate dalla madre, dando prosecuzione al procedimento avviato da quest'ultima.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini per le memorie di cui L'art. 190 c.p.c.; parte attrice depositava la sola comparsa conclusionale, mentre parte convenuta depositava la sola memoria di replica.
2. La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
2.1 In merito al danno non patrimoniale lamentato dL'attrice, si rileva che la giurisprudenza ha da tempo enucleato la fattispecie dell'illecito endofamiliare, derivante dalla violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti del figlio per lunghi anni, con privazione della figura genitoriale (cfr. Cass. n. 5652 del
10.4.2012; Cass. n. 26205 del 22.11.2013; Cass. n. 20137 del 2013; Cass. n. 3079 del 16.2.2015).
In particolare, si evidenzia come il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto “contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30
Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo.
Nell'art.24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma
3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello di intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dL'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata con L. n.176 del 1991, sui diritti del fanciullo)” (Cass. civ., sez. I, 22.11.2013, n. 26205).
Del resto, sin dal momento della nascita, i figli vantano – in modo automatico – dei diritti nei confronti di chi li ha generati: non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro
3 bisogni, ma anche dell'apporto alla loro vita affettiva, L'armonica evoluzione della loro personalità
e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.11.2013, n. 26205; Cass. civ., sez. VI,
16.02.2015, n. 3079; Cass. civ., sez. I, 10.04.2012, n. 5652; Corte d'appello di Torino, sez. famiglia,
19.11.2020, n. 1138).
Da quanto sopra evidenziato deriva che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, è astrattamente idoneo a integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, dando luogo a un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., consistenti nel “vuoto emotivo, relazionale e sociale” dettato dL'assenza della figura genitoriale.
2.2. Quanto L'accertamento dei fatti materiali, giova precisare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto L'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e L'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Nel giudizio penale è stato accertato che il comportamento inadempiente del “ha comportato CP_1 tanto la sottrazione agli obblighi di assistenza quanto la mancanza dei mezzi di sussistenza, dal momento che è stata privata di qualsiasi contributo per le minime esigenze di vita”; Pt_2
l'accertamento svolto in tale sede, peraltro, riguarda il periodo compreso tra il dicembre 2011 e il gennaio del 2019.
Nel caso di specie, dunque, il convenuto deve imputare a sé stesso la mancata assunzione del ruolo paterno, visto che non ha intrapreso iniziativa di alcun genere e ha omesso di porre in essere qualunque tentativo per poter esercitare il ruolo genitoriale cui era tenuto.
2.3. Per la liquidazione di tale danno deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo, utilizzando quale parametro, meramente indicativo da adattarsi al caso concreto, le tabelle del
Tribunale di Milano per il danno da perdita del genitore;
pur nella consapevolezza della diversità della situazione, perché in quest'ultimo caso la perdita è irreversibile e L'origine della sofferenza vi
è un trauma che, in un caso quale quello che ci occupa, assume una connotazione totalmente differente e un'entità notevolmente minore, le tabelle in questione consentono di oggettivizzare la liquidazione
4 del danno e il riferimento ad esse ha trovato avallo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. Civ. n.16657/2014; Trib. Brescia, 7.2.2019).
Rilevato che, da quanto emerge dal provvedimento emerso in sede penale, l'assistenza morale e materiale del nei confronti della figlia è venuta a mancare totalmente a partire dL'anno 2011, CP_1 momento in cui deve ritenersi cristallizzata, ai fini della liquidazione del danno, la perdita del rapporto genitoriale a causa del disinteresse di quest'ultimo.
In forza delle Tabelle milanesi, il valore attuale del punto base per la perdita del rapporto parentale è pari a 3.911,00 euro. Si ritiene congruo ridurre equitativamente il valore del punto base al 15% del totale, e quindi, al minor valore di euro 586,65, attesa la non irreversibilità della perdita e la mancata allegazione e prova di un significativo pregiudizio per la figlia, tale da giustificare una riduzione minore, nonché in considerazione delle frequentazioni – seppur ridotte – intercorse prima della definitiva rottura del rapporto, e del fatto che l'attenuazione dello stesso è in parte collegato alle scelte della madre che nei primi anni di vita della minore si è trasferita in Romania, portando con sé la bambina.
Alla luce delle predette tabelle, si stima di poter riconoscere i seguenti punti: 28 per l'età del congiunto
(sette anni al momento della perdita del rapporto parentale); 16 per l'età della “vittima” (sessantadue anni al momento della perdita del rapporto parentale); 14 per i familiari del nucleo primario (presenza della madre nel nucleo familiare della minore). Ne deriva un totale complessivo di 58 punti.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il danno liquidabile, ammonta a euro 34.025,70, e, tenuto conto della provvisionale liquidata in sede penale e già corrisposta in corso di causa, il CP_1 deve essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 24.025,70, già rivalutata L'attualità.
2.4. Appare il caso di precisare che il giudizio, introdotto dalla madre quando la figlia era minorenne,
è stato proseguito dalla figlia quando ha raggiunto la maggiore età, facendo proprie tutte le istanze già a suo tempo formulate dalla madre. Come noto, difatti, “il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria” (cfr. Cass., ord. 28 novembre 2022, n. 34987).
5 2.5. Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.: deve, CO pertanto, essere condannato a rifondere L'IO (vista l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di parte attrice) le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, sulla base del decisum, con dimezzamento del compenso previsto per la fase istruttoria/trattazione per l'assenza di istruzione probatoria, in considerazione delle prove esclusivamente documentali su cui si è basata la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di CO
, nella misura di euro 24.025,70, già liquidata L'attualità; Parte_2
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'IO, che si CO liquidano in complessivi € 6.182,29, di cui € 4.237,00 per compensi tabellari, € 635,55 per spese generali, € 194,90 per CAP ed € 1.114,84 per IVA.
Brescia, 23.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Costanza Teti
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15573/2019 R.G., avente come oggetto:
“altri istituti di diritto di famiglia” promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Metilde Caffetto
[...] C.F._2
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CO C.F._3
Lorenzo Cinquepalmi
CONVENUTO
Conclusioni per “Nel merito: Preso atto della condanna al risarcimento del danno Parte_1 di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia sez. I Penale n. 4959 del 21.12.2018 depositata il 03.01.2019, e dato atto della corresponsione dell'importo di € 10.000,00 a titolo di provvisionale, così come imposto nella medesima sentenza, per l'effetto condannare il sig.
a corrispondere in favore di parte attrice l'ulteriore somma di Euro CO
30.000,00 oppure la maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di
1 causa o in ogni caso liquidata in via equitativa o presuntiva dal giudice adito, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per il completo disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, per non aver ottemperato al diritto dovere di visita e frequentazione e per non aver spontaneamente e non ancora integralmente adempiuto agli obblighi di mantenimento come prescritto dL'autorità giudiziaria”.
per “Nel merito: Preso atto della condanna al risarcimento Parte_2 del danno di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia sez. I Penale n. 4959 del
21.12.2018 depositata il 03.01.2019, e dato atto della corresponsione dell'importo di €
10.000,00 a titolo di provvisionale, così come imposto nella medesima sentenza, per l'effetto condannare il sig. a corrispondere in favore di parte attrice l'ulteriore CO somma di Euro 30.000,00 oppure la maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa o in ogni caso liquidata in via equitativa o presuntiva dal giudice adito, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per il completo disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, per non aver ottemperato al diritto dovere di visita e frequentazione e per non aver spontaneamente e non ancora integralmente adempiuto agli obblighi di mantenimento come prescritto dL'autorità giudiziaria”.
per : “Nel merito, Respingersi la domanda attorea perché infondata in CO fatto e in diritto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.10.2019, ha adito il Tribunale di Parte_1
Brescia, al fine di sentire condannare al risarcimento del danno non CO patrimoniale, pari a € 30.000, derivante dal disinteresse mostrato nei confronti della figlia
[...]
. A tal fine dava atto che il Tribunale di Brescia, prima sezione penale, con Parte_2 sentenza n. 4959 del 21.12.2018, depositata il 03.01.2019 aveva accertato l'an della pretesa risarcitoria e riconosciuto una provvisionale pari a euro 10.000,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando il quantum richiesto, ritenendo già pienamente satisfattiva la provvisionale concessa, e chiedendo il rigetto integrale della domanda, ritenendo che la condotta materna abbia influito sulla situazione che si è generata.
2 Le parti depositavano tempestivamente le memorie istruttorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., previa concessione dei relativi termini.
Divenuta maggiorenne, interveniva nel giudizio , la quale insisteva per Parte_2
l'accoglimento delle domande già formulate dalla madre, dando prosecuzione al procedimento avviato da quest'ultima.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini per le memorie di cui L'art. 190 c.p.c.; parte attrice depositava la sola comparsa conclusionale, mentre parte convenuta depositava la sola memoria di replica.
2. La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
2.1 In merito al danno non patrimoniale lamentato dL'attrice, si rileva che la giurisprudenza ha da tempo enucleato la fattispecie dell'illecito endofamiliare, derivante dalla violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti del figlio per lunghi anni, con privazione della figura genitoriale (cfr. Cass. n. 5652 del
10.4.2012; Cass. n. 26205 del 22.11.2013; Cass. n. 20137 del 2013; Cass. n. 3079 del 16.2.2015).
In particolare, si evidenzia come il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto “contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30
Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo.
Nell'art.24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma
3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello di intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dL'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata con L. n.176 del 1991, sui diritti del fanciullo)” (Cass. civ., sez. I, 22.11.2013, n. 26205).
Del resto, sin dal momento della nascita, i figli vantano – in modo automatico – dei diritti nei confronti di chi li ha generati: non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro
3 bisogni, ma anche dell'apporto alla loro vita affettiva, L'armonica evoluzione della loro personalità
e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.11.2013, n. 26205; Cass. civ., sez. VI,
16.02.2015, n. 3079; Cass. civ., sez. I, 10.04.2012, n. 5652; Corte d'appello di Torino, sez. famiglia,
19.11.2020, n. 1138).
Da quanto sopra evidenziato deriva che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, è astrattamente idoneo a integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, dando luogo a un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., consistenti nel “vuoto emotivo, relazionale e sociale” dettato dL'assenza della figura genitoriale.
2.2. Quanto L'accertamento dei fatti materiali, giova precisare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto L'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e L'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Nel giudizio penale è stato accertato che il comportamento inadempiente del “ha comportato CP_1 tanto la sottrazione agli obblighi di assistenza quanto la mancanza dei mezzi di sussistenza, dal momento che è stata privata di qualsiasi contributo per le minime esigenze di vita”; Pt_2
l'accertamento svolto in tale sede, peraltro, riguarda il periodo compreso tra il dicembre 2011 e il gennaio del 2019.
Nel caso di specie, dunque, il convenuto deve imputare a sé stesso la mancata assunzione del ruolo paterno, visto che non ha intrapreso iniziativa di alcun genere e ha omesso di porre in essere qualunque tentativo per poter esercitare il ruolo genitoriale cui era tenuto.
2.3. Per la liquidazione di tale danno deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo, utilizzando quale parametro, meramente indicativo da adattarsi al caso concreto, le tabelle del
Tribunale di Milano per il danno da perdita del genitore;
pur nella consapevolezza della diversità della situazione, perché in quest'ultimo caso la perdita è irreversibile e L'origine della sofferenza vi
è un trauma che, in un caso quale quello che ci occupa, assume una connotazione totalmente differente e un'entità notevolmente minore, le tabelle in questione consentono di oggettivizzare la liquidazione
4 del danno e il riferimento ad esse ha trovato avallo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. Civ. n.16657/2014; Trib. Brescia, 7.2.2019).
Rilevato che, da quanto emerge dal provvedimento emerso in sede penale, l'assistenza morale e materiale del nei confronti della figlia è venuta a mancare totalmente a partire dL'anno 2011, CP_1 momento in cui deve ritenersi cristallizzata, ai fini della liquidazione del danno, la perdita del rapporto genitoriale a causa del disinteresse di quest'ultimo.
In forza delle Tabelle milanesi, il valore attuale del punto base per la perdita del rapporto parentale è pari a 3.911,00 euro. Si ritiene congruo ridurre equitativamente il valore del punto base al 15% del totale, e quindi, al minor valore di euro 586,65, attesa la non irreversibilità della perdita e la mancata allegazione e prova di un significativo pregiudizio per la figlia, tale da giustificare una riduzione minore, nonché in considerazione delle frequentazioni – seppur ridotte – intercorse prima della definitiva rottura del rapporto, e del fatto che l'attenuazione dello stesso è in parte collegato alle scelte della madre che nei primi anni di vita della minore si è trasferita in Romania, portando con sé la bambina.
Alla luce delle predette tabelle, si stima di poter riconoscere i seguenti punti: 28 per l'età del congiunto
(sette anni al momento della perdita del rapporto parentale); 16 per l'età della “vittima” (sessantadue anni al momento della perdita del rapporto parentale); 14 per i familiari del nucleo primario (presenza della madre nel nucleo familiare della minore). Ne deriva un totale complessivo di 58 punti.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il danno liquidabile, ammonta a euro 34.025,70, e, tenuto conto della provvisionale liquidata in sede penale e già corrisposta in corso di causa, il CP_1 deve essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 24.025,70, già rivalutata L'attualità.
2.4. Appare il caso di precisare che il giudizio, introdotto dalla madre quando la figlia era minorenne,
è stato proseguito dalla figlia quando ha raggiunto la maggiore età, facendo proprie tutte le istanze già a suo tempo formulate dalla madre. Come noto, difatti, “il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria” (cfr. Cass., ord. 28 novembre 2022, n. 34987).
5 2.5. Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.: deve, CO pertanto, essere condannato a rifondere L'IO (vista l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di parte attrice) le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, sulla base del decisum, con dimezzamento del compenso previsto per la fase istruttoria/trattazione per l'assenza di istruzione probatoria, in considerazione delle prove esclusivamente documentali su cui si è basata la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di CO
, nella misura di euro 24.025,70, già liquidata L'attualità; Parte_2
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'IO, che si CO liquidano in complessivi € 6.182,29, di cui € 4.237,00 per compensi tabellari, € 635,55 per spese generali, € 194,90 per CAP ed € 1.114,84 per IVA.
Brescia, 23.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Costanza Teti
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
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