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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA
Sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. M. G. Guerriero in sost. dell'avv. A. Roma
Per l'avv. V. Rossi in sost. dell'avv. Caldarozzi CP_1
Le parti insistono nelle rispettive richieste e si riportano
IL GIUDICE
Dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies
cpc., dando atto della presenza della dr.ssa Greta Calonico per la pratica forense
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado di opposizione a sanzione amministrativa iscritto al n. 1192 del
R.G.A.C.C. dell'anno 2020, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 437 cpc nell'udienza del 10.03.2025 e vertente
TRA
Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA rilevato che:
con ricorso ex art. 22, L. 689/1981 la società appellante proponeva, innanzi al Giudice di Pace di formale opposizione avverso il verbale di accertamento n. 18190000625, emesso CP_1
dall'Amministrazione capitolina per violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada,
quale obbligata in solido e proprietaria del veicolo tg. EB505AS;;
il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 13285/19, depositata in data 27/05/2019, rigettava il ricorso;
avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo, quale motivo di Parte_1
nullità del verbale n. 18190000625, la pendenza di un giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento ad esso presupposto;
sostiene al riguardo che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente su richiesta dell'Amministrazione resterebbe sospeso in pendenza del ricorso avverso il verbale emesso nei confronti del conducente medesimo;
rileva che avrebbe carattere esclusivamente vessatorio il considerare un'autonoma violazione,
del tutto indipendente dalla contestazione presupposta, quella contestata dall'art. 126-bis, poiché
l'ordine di comunicare il nominativo del conducente trova pur sempre la sua ragione nella violazione della contestazione presupposta;
il motivo è fondato;
ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti,
l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (Cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 03/08/2022, n. 24012);
anche di recente è stato ribadito che la violazione ex art. 126-bis comma 2 C.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione (Cass. civ. Sez. II, 01/02/2024, n. 3022);
ed ancora, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.s., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti (Cass. civ. Sez. II, 11/10/2024, n.
26553);
la circostanza che, medio tempore, il Giudice di Pace di con sentenza n. 3637/2020 (RG CP_1
n. 57325/2018), abbia rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento presupposto (il verbale n. 13180939370), comporta per l'amministrazione l'onere di emettere una nuova richiesta,
dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ai sensi del citato art. 126-bis;
l'appello risulta, quindi, fondato con l'annullamento del verbale impugnato;
le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Sergio Pannunzio, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 13285 del 2019, così provvede: CP_1
a)- annulla il verbale di accertamento n. 13180939370 elevato dalla Polizia Locale di
[...]
nei confronti della società CP_1 Parte_1
b)- condanna in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite CP_1
del primo grado di giudizio, che liquida in € 278,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali,
Iva e Cap come per legge;
c)- condanna, altresì, in persona come sopra, al pagamento delle spese di lite del CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali,
Iva e Cap come per legge.
Roma, 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
Sono comparsi:
Per parte appellante l'avv. M. G. Guerriero in sost. dell'avv. A. Roma
Per l'avv. V. Rossi in sost. dell'avv. Caldarozzi CP_1
Le parti insistono nelle rispettive richieste e si riportano
IL GIUDICE
Dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies
cpc., dando atto della presenza della dr.ssa Greta Calonico per la pratica forense
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado di opposizione a sanzione amministrativa iscritto al n. 1192 del
R.G.A.C.C. dell'anno 2020, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 437 cpc nell'udienza del 10.03.2025 e vertente
TRA
Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA rilevato che:
con ricorso ex art. 22, L. 689/1981 la società appellante proponeva, innanzi al Giudice di Pace di formale opposizione avverso il verbale di accertamento n. 18190000625, emesso CP_1
dall'Amministrazione capitolina per violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada,
quale obbligata in solido e proprietaria del veicolo tg. EB505AS;;
il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 13285/19, depositata in data 27/05/2019, rigettava il ricorso;
avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo, quale motivo di Parte_1
nullità del verbale n. 18190000625, la pendenza di un giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento ad esso presupposto;
sostiene al riguardo che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente su richiesta dell'Amministrazione resterebbe sospeso in pendenza del ricorso avverso il verbale emesso nei confronti del conducente medesimo;
rileva che avrebbe carattere esclusivamente vessatorio il considerare un'autonoma violazione,
del tutto indipendente dalla contestazione presupposta, quella contestata dall'art. 126-bis, poiché
l'ordine di comunicare il nominativo del conducente trova pur sempre la sua ragione nella violazione della contestazione presupposta;
il motivo è fondato;
ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti,
l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (Cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 03/08/2022, n. 24012);
anche di recente è stato ribadito che la violazione ex art. 126-bis comma 2 C.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione (Cass. civ. Sez. II, 01/02/2024, n. 3022);
ed ancora, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.s., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti (Cass. civ. Sez. II, 11/10/2024, n.
26553);
la circostanza che, medio tempore, il Giudice di Pace di con sentenza n. 3637/2020 (RG CP_1
n. 57325/2018), abbia rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento presupposto (il verbale n. 13180939370), comporta per l'amministrazione l'onere di emettere una nuova richiesta,
dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ai sensi del citato art. 126-bis;
l'appello risulta, quindi, fondato con l'annullamento del verbale impugnato;
le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Sergio Pannunzio, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 13285 del 2019, così provvede: CP_1
a)- annulla il verbale di accertamento n. 13180939370 elevato dalla Polizia Locale di
[...]
nei confronti della società CP_1 Parte_1
b)- condanna in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite CP_1
del primo grado di giudizio, che liquida in € 278,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali,
Iva e Cap come per legge;
c)- condanna, altresì, in persona come sopra, al pagamento delle spese di lite del CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali,
Iva e Cap come per legge.
Roma, 10 febbraio 2025
Il GIUDICE