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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUCA, Presidente
ZI RO, OR
COSENTINO NICOLA, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 143/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM.PRESSO n. 11784202500000391 001 VARIE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
CHIEDE
A codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese di voler accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
e così giudicare:
- accertare e dichiarare la nullità della notifica del pignoramento opposto, nonché quella degli atti prodromici allo stesso, come risultante dalla documentazione in atti;
- accertare e dichiarare la genericità dell'atto di pignoramento oggetto della opposizione;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 50 DPR 602/73;
- accertare e dichiarare la violazione del limite al pignoramento imposto dall'art 72-ter comma 2- bis DPR 602/1973; - accertare e dichiarare la impignorabilità delle somme depositate sul c/c Conto_Corrente_1 colpite dal pignoramento o, quantomeno, della quota delle stesse pari a € 2.128,08 riconducibili a pensione di invalidità ed € 2.464,61 riconducibili all'ultimo rateo di pensione;
- accertare e dichiarare, quindi, la nullità, annullabilità, inefficacia e/o improcedibilità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, n. 11784202500000391/001 effettuato da Agenzia delle Entrate - Riscossione e, dunque, l'illegittimità dello stesso;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della signora Ricorrente_1 alla restituzione delle somme pignorate da Agenzia delle Entrate - Riscossione e, dunque, disporre che tutte le somme pignorate sul conto corrente intestato alla ricorrente vengano alla stessa restituite da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, maggiorate di interessi maturati e maturandi;
in subordine, disporre che vengano restituite da Agenzia delle
Entrate - Riscossione alla signora Ricorrente_1 le somme giacenti sul suo conto corrente pignorato riconducibili alla pensione di invalidità di cui la stessa è titolare , come tali impignorabili, previa applicazione dei limiti ex art 545 8 comma cpc ed ex art. 72-ter DPR 602/1973, ovvero la somma di € 4.592,69, oltre interessi, maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Resistente/Appellato:
CHIEDE
1) Sia rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
2) Sia dichiarata la litis pendenza del presente giudizio con quello proposto avverso il medesimo atto di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Varese, con ricorso del 13/03/2025 iscritto al R.G.E. n.
229/2025 e, in applicazione dell'art 39 cpc, quale Giudice successivamente adito, disporsi la cancellazione dal ruolo del presente giudizio.
2) Sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore di sostegno a proporre la presente azione giudiziaria in assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare, ex art. n. 374, n. 9, C.C.
3) Sia dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore della giurisdizione del Giudice
Ordinario, relativamente ai motivi di opposizione costituenti opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, nonché la tardività dell'opposizione, e, comunque, il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria;
4) Sia, comunque, rigettata l'opposizione perché inammissibile ed infondata;
5) Vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 21/03/2025 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni in data 16/05/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Parte ricorrente depositava memoria difensiva 02/09/2025 rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Parte resistente depositava memoria difensiva 10/09/2025.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente va dichiarata il difetto di giurisdizione della Corte in relazione ai crediti non aventi natura tributaria, ovvero gli avvisi di addebito per crediti previdenziali INPS e per sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro.
Vanno respinte, al contrario, le eccezioni formulate da parte resistente in punto di pendenza di lite avanti il
Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Varese in quanto trattasi di procedimenti relativi a crediti differenti per i quali la competenza risulta essere sussistente sia avanti questa Corte sia avanti il Giudice ordinario in ciò confortati anche dalla difesa della resistente che infatti chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione relativamente ad alcuni crediti.
Da respingere anche l'eccezione formulata da parte resistente relativamente alla mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese e ciò in relazione alla documentazione prodotta da parte della difesa della ricorrente sul punto dalla quale si evince la sussistenza di tale autorizzazione.
Va rilevato che il ricorso risulta essere tempestivo in quanto la notificazione anche degli atti prodromici non risulta essere stata fatta nei confronti dell'Amministratore di Sostegno che a seguito della apertura della amministrazione ha la facoltà di compimento degli atti di ordinaria amministrazione mentre necessita di autorizzazione del Giudice Tutelare per quelli di straordinaria amministrazione, autorizzazione che, come documentalmente provato, è stata concessa dal Giudice Tutelare del Tribunale di Varese sia per il ricorso promosso avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria che per quella Tributaria.
La stessa Parte Resistente afferma che: “E in presenza di un vizio di nullità opera la consolidata regola secondo la quale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto (ex articolo 156, terzo comma cpc), qualora l'interessato proponga impugnazione avverso l'atto la cui notifica si assuma viziata.” A ancora parte resistente dichiara: “Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 14917/2016, e di merito Tribunale di Treviso ordinanza n. 4479 del 24/07/2017, che ha ritenuto affetto da nullità sanabile ex tunc l'atto notificato personalmente ad un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno”.
Con ciò legittimando quindi la proposizione del presente ricorso da parte dell'Amministratore di Sostegno.
Nel merito il ricorso è fondato.
Parte ricorrente richiede il rispetto dei limiti di pignoramento di cui all'art. 545 c.p.c. e 72 Ter DPR 602/73 limiti che, peraltro, la stessa parte resistente afferma sussistere dichiarando nelle proprie controdeduzioni che: “Nell'atto di pignoramento impugnato sono riportate espressamente e chiaramente i limiti di pignorabilità delle somme di cui all'art. 545 cpc e 72 ter DPR 602/1973, somme per le quali si procedeva al pignoramento, e che il terzo pignorato è tenuto a rispettare.”
Va rilevato che corretta risulta l'eccezione formulata da parte ricorrente circa la impossibilità di estendere il pignoramento alle somme relative all'ultimo emolumento accreditato.
Si ricorda sul punto il disposto dell'Art. 72 Ter DPR 602/73 che testualmente così recita:
“1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.”
2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
Corretta altresì l'eccezione formulata da parte della ricorrente circa l'impignorabilità delle somme corrisposte alla ricorrente a titolo di Assegno per pensione di Invalidità.
In relazione al disposto dell'art. 545 c.p.c. l' Assegno per pensione di Invalidità rientra tra i crediti che non possono essere pignorati avendo per oggetto sussidi per malattia e quindi rivestendo carattere di prestazione assistenziale non può essere oggetto di pignoramento.
Risulta fondata, quindi, la richiesta di declaratoria di impignorabilità della somma di € 2.128,08 riconducibile a pensione di invalidità e della somma di € 2.464,61 riconducibile all'ultimo rateo di pensione per un totale di € 4.592,69.
Da ultimo va osservato come la stessa parte resistente in sede di Memoria controdeduzioni abbia espressamente dichiarato: “La creditrice, naturalmente, non conosce la natura delle somme su cui il terzo pignorato ha apposto il vincolo pignoratizio, né la consistenza del deposito bancario.”
Il ricorso, alla luce di quanto sopra deve essere pertanto accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
La parziale soccombenza tra le parti determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso: a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria, rientrando detta controversia nella giurisdizione del giudice ordinario;
b) accoglie le rimanenti domande;
c) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUCA, Presidente
ZI RO, OR
COSENTINO NICOLA, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 143/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM.PRESSO n. 11784202500000391 001 VARIE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
CHIEDE
A codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese di voler accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
e così giudicare:
- accertare e dichiarare la nullità della notifica del pignoramento opposto, nonché quella degli atti prodromici allo stesso, come risultante dalla documentazione in atti;
- accertare e dichiarare la genericità dell'atto di pignoramento oggetto della opposizione;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 50 DPR 602/73;
- accertare e dichiarare la violazione del limite al pignoramento imposto dall'art 72-ter comma 2- bis DPR 602/1973; - accertare e dichiarare la impignorabilità delle somme depositate sul c/c Conto_Corrente_1 colpite dal pignoramento o, quantomeno, della quota delle stesse pari a € 2.128,08 riconducibili a pensione di invalidità ed € 2.464,61 riconducibili all'ultimo rateo di pensione;
- accertare e dichiarare, quindi, la nullità, annullabilità, inefficacia e/o improcedibilità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, n. 11784202500000391/001 effettuato da Agenzia delle Entrate - Riscossione e, dunque, l'illegittimità dello stesso;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della signora Ricorrente_1 alla restituzione delle somme pignorate da Agenzia delle Entrate - Riscossione e, dunque, disporre che tutte le somme pignorate sul conto corrente intestato alla ricorrente vengano alla stessa restituite da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, maggiorate di interessi maturati e maturandi;
in subordine, disporre che vengano restituite da Agenzia delle
Entrate - Riscossione alla signora Ricorrente_1 le somme giacenti sul suo conto corrente pignorato riconducibili alla pensione di invalidità di cui la stessa è titolare , come tali impignorabili, previa applicazione dei limiti ex art 545 8 comma cpc ed ex art. 72-ter DPR 602/1973, ovvero la somma di € 4.592,69, oltre interessi, maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Resistente/Appellato:
CHIEDE
1) Sia rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
2) Sia dichiarata la litis pendenza del presente giudizio con quello proposto avverso il medesimo atto di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Varese, con ricorso del 13/03/2025 iscritto al R.G.E. n.
229/2025 e, in applicazione dell'art 39 cpc, quale Giudice successivamente adito, disporsi la cancellazione dal ruolo del presente giudizio.
2) Sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore di sostegno a proporre la presente azione giudiziaria in assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare, ex art. n. 374, n. 9, C.C.
3) Sia dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore della giurisdizione del Giudice
Ordinario, relativamente ai motivi di opposizione costituenti opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, nonché la tardività dell'opposizione, e, comunque, il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria;
4) Sia, comunque, rigettata l'opposizione perché inammissibile ed infondata;
5) Vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 21/03/2025 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni in data 16/05/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Parte ricorrente depositava memoria difensiva 02/09/2025 rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Parte resistente depositava memoria difensiva 10/09/2025.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente va dichiarata il difetto di giurisdizione della Corte in relazione ai crediti non aventi natura tributaria, ovvero gli avvisi di addebito per crediti previdenziali INPS e per sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro.
Vanno respinte, al contrario, le eccezioni formulate da parte resistente in punto di pendenza di lite avanti il
Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Varese in quanto trattasi di procedimenti relativi a crediti differenti per i quali la competenza risulta essere sussistente sia avanti questa Corte sia avanti il Giudice ordinario in ciò confortati anche dalla difesa della resistente che infatti chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione relativamente ad alcuni crediti.
Da respingere anche l'eccezione formulata da parte resistente relativamente alla mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese e ciò in relazione alla documentazione prodotta da parte della difesa della ricorrente sul punto dalla quale si evince la sussistenza di tale autorizzazione.
Va rilevato che il ricorso risulta essere tempestivo in quanto la notificazione anche degli atti prodromici non risulta essere stata fatta nei confronti dell'Amministratore di Sostegno che a seguito della apertura della amministrazione ha la facoltà di compimento degli atti di ordinaria amministrazione mentre necessita di autorizzazione del Giudice Tutelare per quelli di straordinaria amministrazione, autorizzazione che, come documentalmente provato, è stata concessa dal Giudice Tutelare del Tribunale di Varese sia per il ricorso promosso avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria che per quella Tributaria.
La stessa Parte Resistente afferma che: “E in presenza di un vizio di nullità opera la consolidata regola secondo la quale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto (ex articolo 156, terzo comma cpc), qualora l'interessato proponga impugnazione avverso l'atto la cui notifica si assuma viziata.” A ancora parte resistente dichiara: “Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 14917/2016, e di merito Tribunale di Treviso ordinanza n. 4479 del 24/07/2017, che ha ritenuto affetto da nullità sanabile ex tunc l'atto notificato personalmente ad un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno”.
Con ciò legittimando quindi la proposizione del presente ricorso da parte dell'Amministratore di Sostegno.
Nel merito il ricorso è fondato.
Parte ricorrente richiede il rispetto dei limiti di pignoramento di cui all'art. 545 c.p.c. e 72 Ter DPR 602/73 limiti che, peraltro, la stessa parte resistente afferma sussistere dichiarando nelle proprie controdeduzioni che: “Nell'atto di pignoramento impugnato sono riportate espressamente e chiaramente i limiti di pignorabilità delle somme di cui all'art. 545 cpc e 72 ter DPR 602/1973, somme per le quali si procedeva al pignoramento, e che il terzo pignorato è tenuto a rispettare.”
Va rilevato che corretta risulta l'eccezione formulata da parte ricorrente circa la impossibilità di estendere il pignoramento alle somme relative all'ultimo emolumento accreditato.
Si ricorda sul punto il disposto dell'Art. 72 Ter DPR 602/73 che testualmente così recita:
“1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.”
2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
Corretta altresì l'eccezione formulata da parte della ricorrente circa l'impignorabilità delle somme corrisposte alla ricorrente a titolo di Assegno per pensione di Invalidità.
In relazione al disposto dell'art. 545 c.p.c. l' Assegno per pensione di Invalidità rientra tra i crediti che non possono essere pignorati avendo per oggetto sussidi per malattia e quindi rivestendo carattere di prestazione assistenziale non può essere oggetto di pignoramento.
Risulta fondata, quindi, la richiesta di declaratoria di impignorabilità della somma di € 2.128,08 riconducibile a pensione di invalidità e della somma di € 2.464,61 riconducibile all'ultimo rateo di pensione per un totale di € 4.592,69.
Da ultimo va osservato come la stessa parte resistente in sede di Memoria controdeduzioni abbia espressamente dichiarato: “La creditrice, naturalmente, non conosce la natura delle somme su cui il terzo pignorato ha apposto il vincolo pignoratizio, né la consistenza del deposito bancario.”
Il ricorso, alla luce di quanto sopra deve essere pertanto accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
La parziale soccombenza tra le parti determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso: a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria, rientrando detta controversia nella giurisdizione del giudice ordinario;
b) accoglie le rimanenti domande;
c) dichiara interamente compensate le spese di lite.