Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Ordinanza cautelare 9 agosto 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13494/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13494 del 2022, proposto da
Id&Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra e Marco Gardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TO e AN, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti allo stesso antecedenti, presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi, ove occorrer possa, la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, ignota all’odierna ricorrente, e che avrebbe previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- degli atti con cui tutte le Regioni e le Province autonome hanno dato riscontro alla ricognizione di cui alla predetta circolare, anch’essi ignoti alla odierna ricorrente;
- dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TO e AN (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente: “ ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 ” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della Salute, avente ad oggetto: “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TO e AN;
Vista l’istanza depositata il 10/10/2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa CE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di gravame notificato alle controparti in data 11 novembre 2022 e depositato in data 14 novembre 2022, la Società ricorrente ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di TO e AN, nonché Regione Liguria, in qualità di controinteressata, al fine di sentir annullare gli atti meglio descritti in epigrafe.
2. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato le censure ivi dedotte.
3. In data 24/11/2022 si sono costituiti in giudizio Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di TO e AN, mediante il deposito di mero atto di costituzione formale.
4. La Regione Liguria, regolarmente intimata, non si è costituita nel presente giudizio.
5. Con memoria depositata il 27/07/2023, le Amministrazioni resistenti costituite hanno svolto controdeduzioni difensive all’esito delle quali hanno chiesto la reiezione del presente ricorso.
6. Con memoria depositata in data 10/10/2025, la ricorrente ha sollecitato il Collegio a dichiarare cessata la materia del contendere sul presupposto per il quale l’art. 7 del D. L. del 30/06/2025, n. 95, convertito nella Legge dell’8/08/2025, n. 118, ha previsto che l’intervenuto pagamento, in favore delle Regioni e delle Province Autonome di TO e AN, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge, del: “ 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 ”, avrebbe determinato l’estinzione del giudizio.
7. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a., in data 21/11/2025 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Considerato che :
- la parte ricorrente ha chiesto, con la prefata istanza versata agli atti del giudizio in data 10/10/2025, la declaratoria dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7 cit., nella ritenuta ricorrenza dei presupposti ivi indicati;
- la predetta istanza è meritevole di accoglimento;
- l’adito T.A.R. è tenuto a dichiarare la cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio avuto riguardo alle ragioni della definizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
CE CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE CA | UR EN |
IL SEGRETARIO