Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/03/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 10416/2023
R.G. instaurato da
( con l'avv. BRANCA AMALIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SCARATTI IRENE CP_1 Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) il IG. ha già Parte_2
provveduto a trasferire alla IG.ra la quota indivisa pari ad un mezzo del diritto di superficie Pt_1
della casa familiare sita nel Comune di Verolanuova (BS), in via M. L. King n. 16 e censita al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al Foglio 26 mapp. 12 sub 9 Categoria A/2 e mapp. 12 sub. 15
Categoria C/6 al prezzo pattuito di euro 40.000,00 con le seguenti modalità: euro 20.000,00 già corrisposti al momento del rogito notarile ed euro 20.000,00 in rate mensili di euro 200,00 ciascuna da corrispondersi a decorrere dal mese successivo al rogito.
2) il IG. ha già provveduto a lasciare la casa familiare e a trasferirsi in altra abitazione, Parte_2
portando con sé i propri beni personali;
1
3) l'autovettura Ford Ka tg. FA143ZW è stata assegnata in proprietà alla IG.ra , mentre il Pt_1
furgone Nissan Vanette tg. 42 è rimasto in proprietà e in uso al IG. Parte_2
4) i beni mobili presenti nella casa familiare sono rimasti di proprietà della IG.ra ; Pt_1
5) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
6) le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto anche derivante dal matrimonio e di non avere altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione;
7) le parti dichiarano di rinunciare espressamente alla facoltà di impugnare l'emananda sentenza di divorzio.
8) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/05/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ES (BS) (atto n. 239, parte II, serie A, anno 1991), risultano separate dal giorno 11/7/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in ES, nella Camera di conIGlio del giorno 6/3/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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