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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai nn.279/2023 e 281/2023 R.G., promosse da
, già Parte_1 Parte_2
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Debora Maria Pettinato;
Appellante/Appellato
e
(cod. Controparte_1
fisc. ), in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Pierluigi Tomaselli ed Ivano
Marcedone;
Appellante/Appellato contro
(cod. fisc. , Controparte_2 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Costanzo e Cataudella Sabrina;
Appellato OGGETTO: appello – opposizione a intimazione di pagamento, avvisi di addebito e cartelle esattoriali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1031 del 20 ottobre 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa, pronunciandosi in ordine all'opposizione proposta da CP_2
, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai carichi
[...]
portati dalle cartelle di pagamento n. 29820090017830275, n.
29820100016698486, n. 29820080028375381, n. 29820090015015413, n.
29820090021639235, n. 29820090032418238, n. 29820100011491403 e n.
29820100020804339; prescritta l'obbligazione contributiva relativamente alla cartella di pagamento n. 29820100030061374; prescritta l'azione esecutiva dell'ente incaricato della riscossione relativamente agli avvisi di addebito n.
59820112000332660, n. 59820112000363800, n. 59820120001498405, n.
59820120001107805 e n. 5982013 0000 457689, in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione. Rigettava invece l'opposizione relativamente agli avvisi di addebito n. 59820130002053855, n. 598 20140003339460, n.
59820140001026891, n. 59820150001420815, n. 5982015 0001378658 e n.
59820160002393553, ritenendo, per gli stessi, che dalla data di notifica la prescrizione non fosse maturata. Compensava per 1/2 le spese di lite e per la restante metà condannava e al relativo pagamento. CP_1 CP_3
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_3
, con separati ricorsi depositati entrambi in data 20 aprile 2023; GN CP_1
TA si costituiva in entrambi i procedimenti, resistendo ai gravami.
Riuniti i procedimenti, la causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del
16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, lamenta la mancata declaratoria di CP_3 inammissibilità del ricorso proposto da avverso gli estratti di Controparte_2
ruolo e la violazione dell'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973.
Sostiene che il giudice ha erroneamente richiamato la fattispecie dell'omessa notifica dei titoli e di conoscenza della pretesa creditoria solo a seguito di autonomo accesso ai ruoli da parte del contribuente, in quanto nel caso in esame il debitore ne aveva, invece, avuto conoscenza ben prima dell'intervento dell'agente della riscossione nella procedura esecutiva immobiliare, avendo avanzato istanze di rateizzazione e rottamazione dei crediti. Il giudice avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare d'ufficio inammissibile l'opposizione agli estratti di ruolo, per carenza di interesse, non sussistendo le condizioni di cui al nuovo comma 4 bis dell'art. 12
DPR 602/73 legittimanti l'opposizione diretta al ruolo o alla cartella asseritamente notificata invalidamente. Richiama al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022 anche ai fini dell'applicabilità della norma novellata ai procedimenti pendenti.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 59820130000457689, senza tenere in considerazione, come invece fatto per gli altri avvisi di addebito, dell'intervento del creditore nella procedura esecutiva immobiliare il 28.03.2018, quale valido atto interruttivo della prescrizione.
3. Con il terzo motivo di gravame, lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice delle risultanze probatorie agli atti di causa e in particolare dell'intimazione di pagamento n. 29820179009438992, notificata in data 20.5.2018 (doc. n.4), quale valido atto interruttivo dei termini di prescrizione dell'avviso di addebito n.
5982013 0000 457689.
4. Con altro motivo, censura la sentenza per omessa pronuncia in ordine al riconoscimento del debito compiuto dal contribuente in ragione delle due istanze di rateazione e definizione agevolata dallo stesso avanzate nel 2010 e nel 2017.
Rileva come alla predetta documentazione amministrativa ed estratti di ruolo, di cui chiede l'acquisizione ex art.437 c.p.c., il giudice di prime cure avrebbe dovuto attribuire efficacia interruttiva della prescrizione per riconoscimento del debito, richiamando sul punto, la sentenza della Suprema Corte n.19401/2022.
5. Chiede, infine, la riforma della sentenza in punto di spese processuali quale effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello.
6. L' censura a propria volta la sentenza limitatamente al capo relativo alla CP_1
condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite, dolendosi della statuizione di compensazione parziale e condanna al pagamento della residua parte. Evidenzia che su 21 atti opposti, 8 erano cartelle esattoriali stralciate ex lege, per le quali le spese di lite dovevano essere compensate per previsione normativa;
1 era una cartella la cui notifica era da imputare all'agente della riscossione, così come gli adempimenti successivi;
5 erano avvisi di addebito risultati prescritti e 6, invece, avvisi di addebito non prescritti e confermati nel loro ammontare. Il giudice avrebbe dovuto fare applicazione della regola generale della soccombenza e porre le spese a carico dell'appellato, parzialmente soccombente, in quanto l'opposizione era stata solo parzialmente accolta, o in alternativa, avrebbe dovuto compensare totalmente le spese di lite.
7. Così riassunti i motivi di gravame, l'appello di va dichiarato CP_3
inammissibile.
Premesso che l'azione proposta dall'opponente è stata qualificata come opposizione al ruolo solo con riferimento alla cartella di pagamento n.
29820100030061374, avendo il tribunale qualificato l'opposizione avverso gli altri titoli (per i quali non è intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere) come opposizione all'esecuzione, va in ogni caso preliminarmente rilevato, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti conformi di questa Corte (cfr. ex multis Corte Appello Catania, sentenza n.1187/2023, che si rifà a Cass. S.U. n. 7514/2022) che “nei giudizi di opposizione
a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte di Cassazione ha…precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile anche d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr ex multis Cass. civ. sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208)”.
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati in premessa ovvero il merito delle pretese creditorie;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di , CP_3
rilevabile, come chiarito, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il giudicato sulla legittimazione non è configurabile in ipotesi - come quella qui in esame – di cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che
l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. . In termini Cassazione civile, sez. lav., 21.12.2021, n.
41019, ma anche Cassazione civile, sez. I, 17.02.2021, n. 4221, ove è chiarito che
“La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”.
Nel costituirsi nel primo grado di giudizio – così come nel presente grado - l'agente della riscossione non ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva e anzi ha spiegato difese nel merito dei crediti oggetto di opposizione.
Nessun giudicato interno può quindi ritenersi fondato sulla legittimazione di CP_3
sul solo presupposto della sua condanna al pagamento delle spese processuali, in ragione della condivisa pronuncia della Corte di Cassazione da ultimo citata.
Più di recente la Suprema Corte (vd. Cass. civ. sez. lav. 19/3/2024, n. 7372) ha ulteriormente chiarito che il difetto di legittimazione passiva si traduce nell'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza che ha deciso nel merito della pretesa creditoria della quale l'agente della riscossione non è titolare, affermando: “Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile
a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass.
S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
In definitiva, non ha interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul CP_3
merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (vd. anche Cassazione civile sez. lav. 5769/2025)
8. L'inammissibilità del gravame di per difetto di interesse, poi, assorbe CP_3
evidentemente ogni censura nel merito della decisione impugnata.
9. Il motivo di gravame proposto dall' , invece, è fondato. CP_1 Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
32061/2022), “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
L'impugnazione anche di più cartelle e avvisi di addebito con un unico atto di opposizione, al fine di far valere la prescrizione in relazione a crediti derivanti dal medesimo obbligo contributivo, integra un unico capo di domanda, accolto parzialmente con riferimento solo ad alcuni dei titoli opposti, residuando comunque un credito a favore dell' per contributi omessi. CP_1
L'ente creditore pertanto giammai avrebbe potuto essere condannato al pagamento delle spese processuali, nemmeno all'esito di un'eventuale ammissibile compensazione parziale.
In accoglimento dell'impugnazione proposta dall'ente previdenziale la sentenza di primo grado deve quindi essere riformata in parte qua e, per l'effetto, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali Controparte_2
in favore dell' , liquidate come da dispositivo in relazione al valore della CP_1
controversia, quale risultante dal credito nei limiti in cui è stato accertato come sussistente nel giudizio di primo grado (€ 116.463,50, compreso nella scaglione tra
52.001 e 260.000) e al valore del presente gravame risultante dal devolutum (€
6.115,00 pari all'importo delle spese liquidate per il primo grado, compreso nello scaglione tra 5.201 e 26.000).
10. Le spese processuali dei due gradi nei confronti di possono essere CP_3
interamente compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso (26.11.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da CP_3
accoglie l'appello proposto dall e per l'effetto condanna CP_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali dei due gradi in favore
[...]
dell'appellante, che liquida in € 6.115,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente grado oltre spese generali (15%); compensa le spese processuali dei due gradi tra e Controparte_2 CP_3
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Graziella Parisi