CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE EP, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2067/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700689 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700689 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700689 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700689 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T7E011700689/2024 – con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Controlli, dopo avere ricostruito analiticamente il reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2018 per non avere dato seguito il contribuente all'Invito a Comparire n. T7EI11700425/2024, recuperava a tassazione, quali costi non documentati, ai fini delle imposte dirette l'importo di € 52.724,00 e a fini Irap l'importo di € 46.543,00, con rideterminazione del reddito d'impresa in € 122.579,00 e del valore della produzione in € 146.976,00 – e adiva la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduce il ricorrente due distinti motivi di impugnazione:
1. In via pregiudiziale: violazione e falsa applicazione dell'art.
5-ter D.lgs. n. 218/1997 - violazione e mancata applicazione dell'art.
6-bis L. n. 212/2000 – mancata instaurazione del contraddittorio preventivo effettivo e informato.
2. In diritto: violazione e falsa applicazione art. 7 L. 212/2000, artt. 3 e 7 L. 241/1990, art. 42 DPR 600/1973
e art. 56 DPR 633/1972, art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 – mancata allegazione documenti – mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio – difetto di motivazione infondata – mancato svolgimento di attività istruttoria – violazione e falsa applicazione art. 39 DPR 600/1973 – violazione e mancata applicazione art. 32 DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972.
Con il primo motivo il ricorrente assume che con la riforma operata dall'art. 1 del D.lgs. n. 13/2024, a partire dalla sua entrata in vigore (22/02/2024), sarebbe stata disposta l'abrogazione dell'art.
5-ter D.lgs. n. 218/1997
e contestualmente introdotto l'art.
6-bis L. 212/2000 rubricato “principio del contraddittorio”. L'avviso di accertamento impugnato, preceduto dalla notificazione dell'Invito a comparire previsto dalla normativa previgente, sarebbe quindi illegittimo, in quanto non preceduto dal contraddittorio nelle forme e nel rispetto dei termini stabiliti dall'art.
6-bis sopra citato.
Con il secondo motivo, eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impositivo, asserendo che il provvedimento impugnato si fonderebbe su documenti non allegati. La Parte contesta, inoltre, il fondamento dell'avviso di accertamento, asserendo che si sarebbe basato su elementi privi di carattere presuntivo o comunque inidonei a fondare la ricostruzione del reddito posta in essere dall'Ufficio. Censura, infine, la carenza di prova da parte dell'Ufficio, eccependo la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, che contestava l'applicabilità dell'art.
6-bis L. 212/2000, trattandosi di atto emesso anteriormente al 30/4/2024. Nel merito, osservava che i componenti negativi disconosciuti dall'Ufficio non erano stati determinati dall'utilizzo dello Spesometro, unicamente utilizzato ai fini del controllo per il riconoscimento degli acquisti comunicati dal ricorrente in ammontare pari a € 327.691,43 e ribadiva la legittimità dell'accertamento basato sullo “spesometro integrato” anche senza allegazione dell'elenco clienti e fornitori, mentre con riferimento agli altri elementi utilizzati per la ricostruzione del reddito, in relazione all'ammontare dei componenti negativi deducibili, evidenziava che, in assenza della produzione della contabilità da parte del ricorrente, gli stessi erano stati dettagliati nell'accertamento in relazione all'ammontare e alla fonte dalla quale erano stati tratti, con piena legittimità della motivazione “per relationem”.
Quanto alla corretta ripartizione dell'onere della prova, secondo l'Ufficio lo stesso dovrebbe ricadere sul contribuente. Trattandosi di controversia sulla correttezza/legittimità dei costi dedotti dal contribuente, in mancanza di documentazione contabile troverebbe applicazione l'art. 109 TUIR, il quale fissa i criteri per la deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito, subordinatamente al rispetto dei principi di competenza, certezza, determinabilità e inerenza. Concludeva, quindi, per la infondatezza del proposto ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza pubblica del 26/1/2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dispone l'art. 7 del D.L. n. 39/2024 che “le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024”.
Pertanto, l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, notificato il 24/04/2024 e preceduto da rituale invito a comparire ai sensi dell'art.
5-ter D.lgs. n. 218/1997, deve considerarsi pienamente legittimo, considerato che l'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 non si applica agli atti emessi entro il
30/04/2024 ed a quelli preceduti da invito emesso prima di tale data, come è avvenuto nel caso di specie.
La censura di mancata instaurazione del contraddittorio, peraltro, urta contro il dato fattuale dal momento che il contribuente aveva ricevuto l'invito a presentarsi proprio per tale finalità. Risulta infatti circostanza pacifica che la posizione del contribuente veniva sottoposta a controllo (in quanto, dallo “Spesometro” risultavano acquisti per complessivi € 308.705,42, mentre il Contribuente aveva comunicato il differente importo di € 327.691,43), sì che l'Ufficio notificava al Contribuente l'Invito a Comparire n. T7EI11700425/2024, con cui invitava la Parte a presentarsi per attivare l'accertamento con adesione per il 30/04/2024. Risulta altresì pacifico che, avendo il ricorrente sostanzialmente disatteso l'invito per ragioni personali, l'Ufficio provvedeva all'accertamento del maggior reddito d'impresa con modalità analitica, ricostruendo i costi ammissibili in deduzione, accertando componenti negative per un importo pari ad € 362.593,00 addirittura superiore a quello che era stato dichiarato dal contribuente. In altri termini, l'Ufficio non solo ha riconosciuto tutti i costi comunicati dallo stesso Contribuente nello “Spesometro” (pari ad € 327.691,00), ma ha accertato l'esistenza di costi ulteriori e precisamente:
- € 8.901,00 quali compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo ricevute,
desumibili dalle CU inviate;
- € 18.000,00 quali canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come desumibili dalla banca dati del registro;
- € 6.715,00 quali ammortamenti dichiarati, desumibili dal rigo IQ7;
- € 2.245,00 desumibili dalla banca dati alla voce assicurazioni varie;
- € 1.579,00 desumibili dalla banca dati alla voce utenze non domestiche;
- € 330,00 quale IVA indetraibile.
costi dei quali spettava alla ricorrente dimostrare la deducibilità.
Sostiene, di contro, la ricorrente che l'Ufficio non avrebbe fornito nessuna prova della non deducibilità di tali costi, in violazione del disposto dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/92 secondo cui l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Invero l'Ufficio non avrebbe proceduto ad alcuna attività istruttoria (mediante accesso, ispezione o verifica oppure mediante accertamento a tavolino), né avrebbe esaminato le scritture contabili, ancorchè
i costi sostenuti emergessero con chiarezza dalle dichiarazioni dei redditi (sia nel quadro RF dedicato al reddito d'impresa sia nell'allegato modello ISA in cui sono dettagliatamente esposti) ed IRAP presentate e dal Bilancio al 31.12.2018. In definitiva, secondo la ricorrente, l'Ufficio avrebbe accertato “ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973” il maggior reddito d'impresa, senza precisare con quale modalità: ciò condurrebbe al vizio di motivazione dell'atto impugnato.
La censura non è fondata. Rileva, sul punto, la Corte che in tema di imposte dirette, l'onere della prova della deducibilità del costo grava sempre sul contribuente. Ancora recentemente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di affermare il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del DPR n. 597/1973 e del DPR n. 598/1973, che del DPR n. 917/1986, incombe al contribuente (C. Ord.
n. 28724/24).
Nel caso di specie, il contribuente non solo non si è presentato all'invito a comparire rivoltogli dall'Ufficio, ma ha comunicato con e-mail del 13/5/2024 l'indisponibilità della documentazione contabile, legittimando, quindi, l'Ufficio a procedere sulla base dei dati in suo possesso, essendo preclusa ogni possibilità circa la verifica della corretta imputazione a conto economico dei costi, non sufficientemente dimostrate dalle dichiarazioni presentate e dal bilancio.
Né può rilevare la produzione in giudizio di tale documentazione, peraltro parziale e non supportata da alcun percorso argomentativo, avendo il ricorrente lamentato la nullità dell'accertamento sotto il diverso profilo della mancanza di motivazione e non della sussistenza dei requisiti della competenza, della certezza, della determinabilità, dell'effettività e dell'inerenza dei componenti negativi esposti in dichiarazione.
Il riconoscimento ex post, da parte dell'Ufficio, del dato risultante dello Spesometro giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE EP, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2067/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700689 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700689 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700689 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700689 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T7E011700689/2024 – con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Controlli, dopo avere ricostruito analiticamente il reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2018 per non avere dato seguito il contribuente all'Invito a Comparire n. T7EI11700425/2024, recuperava a tassazione, quali costi non documentati, ai fini delle imposte dirette l'importo di € 52.724,00 e a fini Irap l'importo di € 46.543,00, con rideterminazione del reddito d'impresa in € 122.579,00 e del valore della produzione in € 146.976,00 – e adiva la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduce il ricorrente due distinti motivi di impugnazione:
1. In via pregiudiziale: violazione e falsa applicazione dell'art.
5-ter D.lgs. n. 218/1997 - violazione e mancata applicazione dell'art.
6-bis L. n. 212/2000 – mancata instaurazione del contraddittorio preventivo effettivo e informato.
2. In diritto: violazione e falsa applicazione art. 7 L. 212/2000, artt. 3 e 7 L. 241/1990, art. 42 DPR 600/1973
e art. 56 DPR 633/1972, art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 – mancata allegazione documenti – mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio – difetto di motivazione infondata – mancato svolgimento di attività istruttoria – violazione e falsa applicazione art. 39 DPR 600/1973 – violazione e mancata applicazione art. 32 DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972.
Con il primo motivo il ricorrente assume che con la riforma operata dall'art. 1 del D.lgs. n. 13/2024, a partire dalla sua entrata in vigore (22/02/2024), sarebbe stata disposta l'abrogazione dell'art.
5-ter D.lgs. n. 218/1997
e contestualmente introdotto l'art.
6-bis L. 212/2000 rubricato “principio del contraddittorio”. L'avviso di accertamento impugnato, preceduto dalla notificazione dell'Invito a comparire previsto dalla normativa previgente, sarebbe quindi illegittimo, in quanto non preceduto dal contraddittorio nelle forme e nel rispetto dei termini stabiliti dall'art.
6-bis sopra citato.
Con il secondo motivo, eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impositivo, asserendo che il provvedimento impugnato si fonderebbe su documenti non allegati. La Parte contesta, inoltre, il fondamento dell'avviso di accertamento, asserendo che si sarebbe basato su elementi privi di carattere presuntivo o comunque inidonei a fondare la ricostruzione del reddito posta in essere dall'Ufficio. Censura, infine, la carenza di prova da parte dell'Ufficio, eccependo la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, che contestava l'applicabilità dell'art.
6-bis L. 212/2000, trattandosi di atto emesso anteriormente al 30/4/2024. Nel merito, osservava che i componenti negativi disconosciuti dall'Ufficio non erano stati determinati dall'utilizzo dello Spesometro, unicamente utilizzato ai fini del controllo per il riconoscimento degli acquisti comunicati dal ricorrente in ammontare pari a € 327.691,43 e ribadiva la legittimità dell'accertamento basato sullo “spesometro integrato” anche senza allegazione dell'elenco clienti e fornitori, mentre con riferimento agli altri elementi utilizzati per la ricostruzione del reddito, in relazione all'ammontare dei componenti negativi deducibili, evidenziava che, in assenza della produzione della contabilità da parte del ricorrente, gli stessi erano stati dettagliati nell'accertamento in relazione all'ammontare e alla fonte dalla quale erano stati tratti, con piena legittimità della motivazione “per relationem”.
Quanto alla corretta ripartizione dell'onere della prova, secondo l'Ufficio lo stesso dovrebbe ricadere sul contribuente. Trattandosi di controversia sulla correttezza/legittimità dei costi dedotti dal contribuente, in mancanza di documentazione contabile troverebbe applicazione l'art. 109 TUIR, il quale fissa i criteri per la deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito, subordinatamente al rispetto dei principi di competenza, certezza, determinabilità e inerenza. Concludeva, quindi, per la infondatezza del proposto ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza pubblica del 26/1/2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dispone l'art. 7 del D.L. n. 39/2024 che “le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024”.
Pertanto, l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, notificato il 24/04/2024 e preceduto da rituale invito a comparire ai sensi dell'art.
5-ter D.lgs. n. 218/1997, deve considerarsi pienamente legittimo, considerato che l'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 non si applica agli atti emessi entro il
30/04/2024 ed a quelli preceduti da invito emesso prima di tale data, come è avvenuto nel caso di specie.
La censura di mancata instaurazione del contraddittorio, peraltro, urta contro il dato fattuale dal momento che il contribuente aveva ricevuto l'invito a presentarsi proprio per tale finalità. Risulta infatti circostanza pacifica che la posizione del contribuente veniva sottoposta a controllo (in quanto, dallo “Spesometro” risultavano acquisti per complessivi € 308.705,42, mentre il Contribuente aveva comunicato il differente importo di € 327.691,43), sì che l'Ufficio notificava al Contribuente l'Invito a Comparire n. T7EI11700425/2024, con cui invitava la Parte a presentarsi per attivare l'accertamento con adesione per il 30/04/2024. Risulta altresì pacifico che, avendo il ricorrente sostanzialmente disatteso l'invito per ragioni personali, l'Ufficio provvedeva all'accertamento del maggior reddito d'impresa con modalità analitica, ricostruendo i costi ammissibili in deduzione, accertando componenti negative per un importo pari ad € 362.593,00 addirittura superiore a quello che era stato dichiarato dal contribuente. In altri termini, l'Ufficio non solo ha riconosciuto tutti i costi comunicati dallo stesso Contribuente nello “Spesometro” (pari ad € 327.691,00), ma ha accertato l'esistenza di costi ulteriori e precisamente:
- € 8.901,00 quali compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo ricevute,
desumibili dalle CU inviate;
- € 18.000,00 quali canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come desumibili dalla banca dati del registro;
- € 6.715,00 quali ammortamenti dichiarati, desumibili dal rigo IQ7;
- € 2.245,00 desumibili dalla banca dati alla voce assicurazioni varie;
- € 1.579,00 desumibili dalla banca dati alla voce utenze non domestiche;
- € 330,00 quale IVA indetraibile.
costi dei quali spettava alla ricorrente dimostrare la deducibilità.
Sostiene, di contro, la ricorrente che l'Ufficio non avrebbe fornito nessuna prova della non deducibilità di tali costi, in violazione del disposto dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/92 secondo cui l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Invero l'Ufficio non avrebbe proceduto ad alcuna attività istruttoria (mediante accesso, ispezione o verifica oppure mediante accertamento a tavolino), né avrebbe esaminato le scritture contabili, ancorchè
i costi sostenuti emergessero con chiarezza dalle dichiarazioni dei redditi (sia nel quadro RF dedicato al reddito d'impresa sia nell'allegato modello ISA in cui sono dettagliatamente esposti) ed IRAP presentate e dal Bilancio al 31.12.2018. In definitiva, secondo la ricorrente, l'Ufficio avrebbe accertato “ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973” il maggior reddito d'impresa, senza precisare con quale modalità: ciò condurrebbe al vizio di motivazione dell'atto impugnato.
La censura non è fondata. Rileva, sul punto, la Corte che in tema di imposte dirette, l'onere della prova della deducibilità del costo grava sempre sul contribuente. Ancora recentemente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di affermare il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del DPR n. 597/1973 e del DPR n. 598/1973, che del DPR n. 917/1986, incombe al contribuente (C. Ord.
n. 28724/24).
Nel caso di specie, il contribuente non solo non si è presentato all'invito a comparire rivoltogli dall'Ufficio, ma ha comunicato con e-mail del 13/5/2024 l'indisponibilità della documentazione contabile, legittimando, quindi, l'Ufficio a procedere sulla base dei dati in suo possesso, essendo preclusa ogni possibilità circa la verifica della corretta imputazione a conto economico dei costi, non sufficientemente dimostrate dalle dichiarazioni presentate e dal bilancio.
Né può rilevare la produzione in giudizio di tale documentazione, peraltro parziale e non supportata da alcun percorso argomentativo, avendo il ricorrente lamentato la nullità dell'accertamento sotto il diverso profilo della mancanza di motivazione e non della sussistenza dei requisiti della competenza, della certezza, della determinabilità, dell'effettività e dell'inerenza dei componenti negativi esposti in dichiarazione.
Il riconoscimento ex post, da parte dell'Ufficio, del dato risultante dello Spesometro giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.Spese compensate.