Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8436 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3824 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Paolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento maturato per silentium sulla istanza di accesso del 23/06/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa NG TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’istanza di accesso del 23/06/2025 la ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate i documenti e le certificazioni attestanti i redditi e le condizioni patrimoniali del coniuge in quanto utili e necessarie nel procedimento di separazione personale ai fini della giusta determinazione dell’assegno di mantenimento.
Non avendo ricevuto riscontro tempestiva alla detta istanza, ha incardinato il ricorso in esame, deducendo la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che ha depositato la comunicazione inviata il 5.8.2025 alla ricorrente con la quale è stata accolta la domanda di accesso alla documentazione richiesta.
Con memoria del 25 settembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato che il suo interesse è stato pienamente soddisfatto ed ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con liquidazione a suo favore delle spese di giudizio e rimborso delle spese vive.
Di tanto preso atto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della controversia possono essere integralmente compensate tra le parti.
Va accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato chiesta dalla ricorrente, sussistendo nel caso di specie i requisiti soggettivi ed oggettivi.
Va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente, in tal guisa confermando le interinali determinazioni già assunte dalla competente Commissione.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Daniele Paolella, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO ER, Presidente
NG TA, Consigliere, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG TA | NO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.