Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3826 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 6.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 9.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3826/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. O. Via;
(P. IVA ), in persona dell'attuale legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. A. Villì;
CONTRO
(già , in persona del Controparte_2 CP_3 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla Dr.ssa D. Calabrò, funzionaria espressamente delegata ai sensi dell'art. 6, co. 9, D. Lgs. 150/2011;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 278/2023 (recante prot. n. 11271/2023), notificata dall' il 6 Luglio 2023 e avente ad oggetto il pagamento di Controparte_4 una sanzione amministrativa per omessa trasmissione all' della denuncia di malattia CP_5 professionale entro i cinque giorni successivi al ricevimento del primo certificato, ai sensi dell'art. 53, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per un importo complessivo di € 2.942,85, così determinato ex art. 2, D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 561.
In particolare, premettendo di aver ricevuto in data 5.07.2019 una comunicazione con la quale l' lo aveva avvisato della necessità di provvedere, entro i cinque giorni successivi, alla CP_5
trasmissione della denuncia di malattia professionale del dipendente sig. , ha riferito Parte_2
di aver adempiuto a quanto richiesto il successivo 9.07.2019, salvo vedersi ugualmente notificati un verbale di illecito amministrativo (recante prot. n. 40/2019 del 28.08.2019) e, da ultimo, il CP_5
provvedimento opposto.
Ha quindi eccepito l'illegittimità della sanzione, sottolineando di aver provveduto a trasmettere nei termini la documentazione allegata dall' . CP_6
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha Controparte_2
anzitutto ricostruito il contesto normativo posto alla base della sanzione irrogata e la condotta omissiva contestata.
Ha quindi rilevato la sussistenza di quest'ultima per pacifica ammissione dello stesso ricorrente, nella misura in cui questi, in sede di ricorso, aveva affermato di aver trasmesso il “questionario inerente l'attività lavorativa espletata dal lavoratore” e la “certificazione medica rilasciata in favore del sig. ”, tacendo invece con riguardo alla denuncia di malattia professionale. Pt_2 Illustrando le procedure telematiche all'uopo previste dalla legge, ha sottolineato la mancata ricezione della documentazione obbligatoriamente richiesta, ribadendo per tale via la legittimità del provvedimento opposto.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è un'ordinanza di ingiunzione relativa alla contestazione di un illecito amministrativo legato alla mancata trasmissione all' della denuncia di malattia CP_5
professionale entro i cinque giorni successivi alla ricezione della certificazione medica del dipendente interessato.
In particolare ad essere contestata al ricorrente è stata l'insufficienza, ai fini sopra evidenziati, dell'invio dei soli certificati medici e dei questionari per malattia professionale predisposti dall'Istituto assicuratore.
Il thema decidendum attiene pertanto alla valutazione circa l'idoneità o meno di tale documentazione a liberare il datore di lavoro degli oneri ad esso imposti dall'art. 53, D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124.
In tale ottica giova anzitutto richiamare la disposizione appena citata, il cui comma 5 espressamente prescrive che “La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria CP_6 competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia”, precisando altresì – con precipuo riguardo alla documentazione di natura medica – che “Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie”.
Il successivo comma 6, dal canto suo, chiarisce che la predetta documentazione non costituisce che una parte del contenuto della denuncia di malattia professionale, all'interno della quale “[…] debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale”.
Da quanto appena esposto ne deriva che la ratio sottesa all'obbligo di denuncia sia quella di favorire il rapido avvio delle procedure per l'erogazione delle prestazioni previdenziali previste dal medesimo DPR n. 1124/1965, consentendo all'Istituto assicuratore di assumere già nell'immediatezza dell'evento patologico ogni informazione utile all'istruzione dell'istanza del lavoratore interessato.
Ciò posto, l'onere informativo – come sopra chiarito – non si esaurisce nella trasmissione all'Istituto dei soli dati di natura medica (peraltro da questi già in buona parte posseduti, stante l'onere di inoltro posto in capo al medico o alla struttura sanitaria ex art. 53, co. 5 cit.), ma afferisce altresì a quelli ulteriori, attinenti al rapporto di lavoro dell'istante.
La comunicazione della sola documentazione sanitaria, difatti, pur ponendosi come momento centrale ai fini della notizia dell'insorgenza della malattia, non sarebbe di per sé sufficiente a consentire all'Istituto assicuratore di addivenire a una corretta quantificazione dell'indennità eventualmente spettante al lavoratore, dovendo la stessa essere parametrata ex lege sulla base della retribuzione giornaliera.
Ne deriva dunque che gli obblighi imposti dall'art. 53 nel suo complesso considerato, possano dirsi dal datore correttamente adempiuti solamente allorquando egli trasmetta all' CP_5 documentazione dell'uno e dell'altro tipo.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che con la pec del 9.07.2019 il ricorrente si sia limitato a trasmettere le certificazioni mediche del dipendente e i questionari, omettendo invece l'invio del
“Modello 101 R.A.”, deputato a contenere – tra gli altri dati – gli estremi del rapporto di lavoro richiesti dal suindicato comma 6 (cfr. all. 1 sub. deposito del 10.03.2025 – Ispettorato).
In ragione delle considerazioni fin qui esposte deve pertanto ritenersi integrata la violazione degli obblighi imposti dall'art. 53, DPR n. 1124/1965, con conseguente legittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Con riguardo a quest'ultima va osservato come, sotto il profilo soggettivo, l'ingiunzione indichi, in maniera equivoca, quale responsabile della violazione il solo , riferendo Parte_1
tuttavia, altresì, della sua posizione di legale rappresentante p.t. della società Controparte_1
Il tenore letterale poco chiaro dell'ordinanza di ingiunzione, quanto ai soggetti obbligati al pagamento, giustifica la sussistenza della legittimazione passiva sia del sia della società. Pt_1
In relazione alla difesa tecnica del primo, essendo stato il giudizio instaurato dal ricorrente anche in proprio, oltre che come legale rappresentante della società, va rilevato che la rinuncia al mandato
Cont depositata in atti e la nomina del nuovo difensore rimane circoscritta alla sola non CP_1
essendo stata allegata una equivalente rinuncia per il inteso come soggetto autonomo. Pt_1
In punto di spese di lite, tenuto conto del parziale adempimento del ricorrente – il quale ha in buona fede ritenuto l'invio dei soli questionari come bastevole a liberarsi degli obblighi imposti da una disciplina invero scarsamente intellegibile sul piano della documentazione necessaria – appare giustificato disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo