Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 16 dicembre 2005, n. 282
Articolo 3
- Legge 16 dicembre 2005, n. 282
Articolo 4 della Legge 16 dicembre 2005, n. 282
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8 gennaio 2006
8 gennaio 2006