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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/12/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2412/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MACOR VALENTINA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
TT AN, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 18/12/2024 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) affido condiviso ad entrambi i coniugi dei figli e con collocamento Per_1 Per_2
prevalente del minore presso la madre, mentre il figlio vivrà stabilmente Per_2 Per_1 presso l'abitazione paterna con diritto di visita paterno del figlio secondo il seguente Per_2
calendario: il terrà con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale Parte_2 Per_2 dall'uscita di scuola con pernotto, e qualora i genitori non dovessero trovare un accordo ogni mercoledì; trascorrerà con il padre i week end alternati dal venerdì pomeriggio Per_2
alle ore 17:00 fino alla domenica sera dopo cena. Il figlio trascorrerà dalla madre Per_1 un pomeriggio a settimana con o senza pernottamento presso l'abitazione materna, preferibilmente in una giornata in cui è presente anche il fratello così da consentire Per_2 ai due minori di mantenere un rapporto costante. La calendarizzazione potrà subire variazioni nel momento in cui la sig.ra troverà un'occupazione lavorativa, in tal Parte_1 caso il sig. si renderà comunque disponibile ad aiutare la nella gestione Parte_2 Parte_1 di anche durante la settimana così da consentire alla stessa di poter lavorare Per_2
continuativamente. Le parti si accordano altresì secondo il seguente calendario per il periodo natalizio: il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre da concordare;
il 31 dicembre e il 01 gennaio con il padre e l'anno successivo con la madre, il giorno dell'epifania con la madre e l'anno successivo con il padre;
periodo pasquale: la
Domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì in Albis con il padre e l'anno dopo viceversa, salvo eventuali cambiamenti dovuti ai turni di lavoro di entrambi i genitori;
periodo estivo:
15 giorni anche non continuativi con ciascuno dei genitori da concordare tra loro entro la fine del mese di maggio (in mancanza di accordo dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al
30 agosto con il padre e l'anno dopo viceversa, periodo da concordare comunque di anno in anno non avendo le parti una stabile occupazione); festa della mamma e festa del papà così come il compleanno dei genitori con i rispettivi festeggiati. Compleanno dei minori insieme o, se ciò non fosse gradito, ad anni alterni;
b) il SI. verserà alla SI.ra Parte_2
, per il mantenimento del figlio , la somma mensile di euro 250,00 Parte_1 Per_2
a mezzo di bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia dal Tribunale di
Latina, che si allega;
c) l'assegno unico per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà versato interamente alla SI.ra , in aggiunta all'assegno a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento di cui al precedente punto b), pertanto il sig. dichiara Parte_2 sin da ora di rinunciare al 50% dell'assegno unico e di versarlo in favore della sig.ra d) la casa coniugale sita in Cisterna di Latina Via Giovanni Falcone n. 20, resterà Parte_1 nella disponibilità della sig.ra la quale vi continuerà ad abitare con il minore Parte_1
; e) le decisioni relative all'educazione dei minori verranno prese di comune accordo Per_2 da entrambi i genitori;
f) le parti danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni ulteriore rapporto patrimoniale e/o materiale con consensuale risoluzione di ogni questione personale dichiarando di non sussistere altre pendenze insolute”.
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 12/01/2012 nel Comune di
CISTERNA DI LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
18/12/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 1, Parte 1, dell'anno
2012); compensa le spese di causa
Latina, 02/12/2025 Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MACOR VALENTINA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
TT AN, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 18/12/2024 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) affido condiviso ad entrambi i coniugi dei figli e con collocamento Per_1 Per_2
prevalente del minore presso la madre, mentre il figlio vivrà stabilmente Per_2 Per_1 presso l'abitazione paterna con diritto di visita paterno del figlio secondo il seguente Per_2
calendario: il terrà con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale Parte_2 Per_2 dall'uscita di scuola con pernotto, e qualora i genitori non dovessero trovare un accordo ogni mercoledì; trascorrerà con il padre i week end alternati dal venerdì pomeriggio Per_2
alle ore 17:00 fino alla domenica sera dopo cena. Il figlio trascorrerà dalla madre Per_1 un pomeriggio a settimana con o senza pernottamento presso l'abitazione materna, preferibilmente in una giornata in cui è presente anche il fratello così da consentire Per_2 ai due minori di mantenere un rapporto costante. La calendarizzazione potrà subire variazioni nel momento in cui la sig.ra troverà un'occupazione lavorativa, in tal Parte_1 caso il sig. si renderà comunque disponibile ad aiutare la nella gestione Parte_2 Parte_1 di anche durante la settimana così da consentire alla stessa di poter lavorare Per_2
continuativamente. Le parti si accordano altresì secondo il seguente calendario per il periodo natalizio: il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre da concordare;
il 31 dicembre e il 01 gennaio con il padre e l'anno successivo con la madre, il giorno dell'epifania con la madre e l'anno successivo con il padre;
periodo pasquale: la
Domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì in Albis con il padre e l'anno dopo viceversa, salvo eventuali cambiamenti dovuti ai turni di lavoro di entrambi i genitori;
periodo estivo:
15 giorni anche non continuativi con ciascuno dei genitori da concordare tra loro entro la fine del mese di maggio (in mancanza di accordo dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al
30 agosto con il padre e l'anno dopo viceversa, periodo da concordare comunque di anno in anno non avendo le parti una stabile occupazione); festa della mamma e festa del papà così come il compleanno dei genitori con i rispettivi festeggiati. Compleanno dei minori insieme o, se ciò non fosse gradito, ad anni alterni;
b) il SI. verserà alla SI.ra Parte_2
, per il mantenimento del figlio , la somma mensile di euro 250,00 Parte_1 Per_2
a mezzo di bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia dal Tribunale di
Latina, che si allega;
c) l'assegno unico per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà versato interamente alla SI.ra , in aggiunta all'assegno a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento di cui al precedente punto b), pertanto il sig. dichiara Parte_2 sin da ora di rinunciare al 50% dell'assegno unico e di versarlo in favore della sig.ra d) la casa coniugale sita in Cisterna di Latina Via Giovanni Falcone n. 20, resterà Parte_1 nella disponibilità della sig.ra la quale vi continuerà ad abitare con il minore Parte_1
; e) le decisioni relative all'educazione dei minori verranno prese di comune accordo Per_2 da entrambi i genitori;
f) le parti danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni ulteriore rapporto patrimoniale e/o materiale con consensuale risoluzione di ogni questione personale dichiarando di non sussistere altre pendenze insolute”.
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 12/01/2012 nel Comune di
CISTERNA DI LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
18/12/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 1, Parte 1, dell'anno
2012); compensa le spese di causa
Latina, 02/12/2025 Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino