TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N 691/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5 aprile 2024 con il n. 691/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto accertamento qualità di erede, promossa da
(capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 Parte_1
i iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e Partita Iva con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, P.IVA_1
Viale Altiero Spinel ona del legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo PANINI ed elettivamente Parte_2 domiciliata nel suo studio in Roma, via Giovanni Antonio Plana 4, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr. di Roma del 19 Ottobre 2007 – Rep. n. 151227), Persona_1 allegata al ricorso;
Fax: 06/68809813 Pec: Email_1
Attrice
contro
:
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._1
a PI (VE) Via Niccolò Tommaseo n. 42, e
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._2
Convenuti contumaci con intervento in causa di con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, Controparte_3
per il tramite dalla procuratrice speciale P.IVA_2 [...]
del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_4 [...]
, (C.F.: - per atto ai rogiti del Notaio del CP_5 P.IVA_3 Persona_2
Rep. n . n. 43085).rappresentata e nte tra loro dagli avv.ti Roberto CALABRESI ed Elisa GABOARDI, soci ed amministratori della società “ Avvocati ( giusta procura ai rogiti del Notaio dott. Controparte_6
d ep. n. 25936 – Racc. n. 19381) , ed elettivamente Persona_3 resso la casella di posta elettronica certificata ed Email_2 in conformità a quanto disposto dalle Email_3 ione (Cass. S.U. n. 10143/2012). Fax 028690545 Pec: Email_2
Pec: Email_3
1 PREMESSO
Con ricorso ex art 281 decies CPC , depositato in data 5 aprile 2024, la
[...] sponeva: Parte_1
- che con atto del 21.05.2004 Rep. n. 93723 Racc. n. 15597 a rogito del Notaio in
Prato, Dott. , è stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario Persona_4 dell'importo di Euro 60.000,00 tra la Parte_1 mutuante, ed i Signori , nato a [...] il [...] (CF: CP_7
), e , nata a [...] l'[...] (CF: C.F._3 Controparte_8
), mutuatari;
C.F._4
- che a garanzia del capitale mutuato, degli accessori e comunque dell'integrale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal summenzionato contratto di mutuo, in data 31.05.2004, veniva iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di
Prato alla formalità n. 7306 Reg. Gen. e n. 1789 Reg. Part. gravante sull'immobile di seguito meglio descritto, di proprietà in ragione di ½ ciascuno dei Signori CP_7
e ;
[...] Controparte_8
- che l'immobile era costituito: “ DESCRIZIONE IMMOBILE “Appartamento per civile abitazione posto al piano secondo del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Prato, Viale Galilei n. 77 e più precisamente l'appartamento con ingresso dalla porta a destra arriva sul pianerottolo salendo le scale condominiali, composto da vani tre oltre cucina, servizio igienico ed accessori. Confini: parti comuni, affacci esterni, s.s.a.: All'Ufficio del Territorio di Prato – Catasto Fabbricati del Comune di Prato, l'unità immobiliare descritta è distinta nel foglio di mappa 24, particella 598, sub. 27, cat. A/2, classe3, vani 6, rendita Euro 573,27;”
- che in data 26.06.2015 in Prato era deceduta aprendosi così la Controparte_8 successione a favore del marito e dei figli e CP_7 CP_2 CP_1
;
[...]
- che , a seguito della morte della predetta mutuataria, , veniva Controparte_8 trascritta la denuncia di successione con nota del 12.05.2017 ai nn. 5491 Reg. Gen. e
3452 Reg. Part. e per effetto di tale successione la proprietà dell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria in capo alla de cuius veniva trasmessa a , CP_7
e , giusta visura ipocatastale;
CP_2 Controparte_1
- che in data 12.04.2016 era deceduto anche , già vedovo della CP_7 [...]
, così che la proprietà dell'immobile oggetto di garanzia risultava Controparte_8 suddivisa in parti uguali tra i e;
CP_2 Controparte_1
2 - di avere proposto actio interrogatoria nei confronti dei suddetti chiamati all'eredità,
i quali si costituivano dichiarando espressamente di volere accettare le eredità dei genitori deceduti e con decreto del 29.11.2020 il Giudice disponeva l'archiviazione del procedimento;
che tuttavia il competente conservatore dei registri immobiliari, cui veniva presentata apposita richiesta per la trascrizione dell'accettazione della eredità da parte dei sigg.ri e , così rispondeva: “Si rifiuta la CP_2 Controparte_1 formalità ai sensi dell'art. 2674 c.c. manifestandosi dubbi sulla sua trascrivibilità in quanto: - ai sensi dell'art. 2648, comma 2, il titolo presentato non rientra tra quelli in base ai quali è possibile operare l'accettazione di eredità (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente), trattandosi di un'ordinanza di archiviazione che non dispone in merito;
_ il codice atto non è corretto, in quanto l'accettazione d'eredità, ai sensi dell'art. 475 c.c., è espressa;
- i certificati di morte sono stati allegati digitalmente in modo difforme rispetto alle specifiche tecniche, rendendoli di fatto illeggibili.”;
- che l'immobile sopra descritto costituisce l'oggetto della garanzia ipotecaria concessa in favore della Banca dalle parti mutuatarie e al fine di escutere la garanzia reale in sede esecutiva, vi era l'interesse della ad Pt_1 Parte_1 ottenere una pronuncia giudiziale valido titolo per la trascrizione della successione di , nato a [...] il [...] (CF: ), deceduto in CP_7 C.F._3
PI (VE) in data 12.04.2016, e di , nata a [...] Controparte_8
l'8.11.1937 (CF: ) deceduta in Prato in data 26.06.2015, in favore C.F._4 di , nato a [...] il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 residente a [...], e nato a CP_2
Prato il 28.02.1963 (C.F.: ), residente in [...] in C.F._2
Via Macia n. 31. Cont Tanto premesso proponeva ricorso ex art 281 decies e ss per ottenere l'accertamento della qualità di eredi dei resistenti. Nella contumacia di entrambi i resistenti, in data 14 aprile 2025 spiegava intervento per il tramite Controparte_3 dalla procuratrice speciale in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore allegando che, in virtù del contratto di Cessione dei
Crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 26
Settembre 2024, ha ceduto pro soluto in favore di Parte_1 un portafoglio di crediti identificabile in blocco secondo i criteri Controparte_3 indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
3 Seconda n. 117 del 5 ottobre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), tra i quali quello sopra richiamato, e chiedeva l'estromissione dal giudizio della propria dante causa.
Su tali incontestate conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va confermato che la presente controversia può essere definita con istruttoria sommaria ai sensi dell'art 281 decies e ss CPC , in quanto le circostanze allegate dalla parte ricorrente trovano conferma istruttoria attraverso la documentazione acquisita.
Nel merito, l'esame di tale documentazione ha consentito di dimostrare che
[...]
. prima, all'epoca del decesso era in effetti residente a [...], a Controparte_8 differenza del , che era invece residente a [...], che sarebbe luogo CP_7 di apertura della successione e foro esclusivo ai sensi dell'art 22 cpc.
Tuttavia, trattandosi di foro derogabile, in ragione della contumacia dei convenuti – di cui uno residente a [...]ricorrono le condizioni di competenza di questo
Tribunale a decidere del ricorso.
Risulta, altresì, per quanto risulta dall'esame degli atti del giudizio che i figli all'epoca erano nel possesso dei beni ereditari e, comunque, hanno dichiarato di accettare espressamente l'eredità della madre e, successivamente, del padre .
Ai sensi dell'art 485 c.c. il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e che non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, diviene erede puro e semplice, integrando tale fattispecie un'ipotesi di accettazione presunta dell'eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà
(accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato
(accettazione tacita). Nel caso in esame, peraltro, entrambi i convenuti costituendosi nel giudizio espressamente richiamato hanno prodotto informale dichiarazioni di accettazione delle eredità dei propri genitori che, per quanto acquisita in altro procedimento, assume comunque valore di argomento di prova, corroborata dalla mancata costituzione nel presente giudizio.
Conseguentemente – allo stato- ricorrono le condizioni previste dalla legge perché i resistenti siano riconosciuti eredi di , nata a [...] Controparte_8
4 l'8.11.1937 (CF: ). deceduta in Prato in data 26.06.2015, nonché C.F._5 di , nato a [...] il [...] (CF: ), deceduto in CP_7 C.F._3
PI (VE) in data 12.04.2016, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 476 e 485 c.c.
Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art 91 e ss cpc, segue la condanna in solido al relativo pagamento, liquidandole in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, in base al valore della controversia, della ridotta attività svolta e dell' assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, limitatamente alla fase studio, e decisionale per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità .
PQM
Dichiara che , nato a [...] il [...] ( C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 residente a [...], e nato a [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._2 resid NO (PO) in Via Macia n. 31, per effetto dell'accettazione dell'eredità sono eredi legittimi di , nata a [...] l'[...] (CF: ) Controparte_8 C.F._4 de data 26.06.2015, nonché, successivamen , CP_7 nato a [...] il [...] (CF: ) deceduto in PI (VE) in data C.F._3
12.04.2016; Dichiara che per effetto di tali accettazioni, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ½ nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_2
, son ta ai loro genitori nella titolarità del C.F._2 nzia, ovvero “Appartamento per civile abitazione posto al piano secondo del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Prato, Viale Galilei n. 77 e più precisamente l'appartamento con ingresso dalla porta a destra arriva sul pianerottolo salendo le scale condominiali, composto da vani tre oltre cucina, servizio igienico ed accessori. Confini: parti comuni, affacci esterni, s.s.a. All'Ufficio del Territorio di Prato – Catasto Fabbricati del Comune di Prato, l'unità immobiliare descritta è distinta nel foglio di mappa 24, particella 598, sub. 27, cat. A/2, classe3, vani 6, rendita Euro 573,27. (Oggi in catasto censito al f. 24, p. 5998, sub. 500, classe 3, vani 6,5, rendita catastale 621,04); Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite a favore della terza intervenuta, liquidate in complessivi € 2304,00 oltre a spese generali, IVA e CPA e costi di notifica, marche da bollo. Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione della presente sentenza . Prato, 19 dicembre 2025
Il Giudice istruttore dott. Michele SIRGIOVANNI
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5 aprile 2024 con il n. 691/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto accertamento qualità di erede, promossa da
(capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 Parte_1
i iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e Partita Iva con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, P.IVA_1
Viale Altiero Spinel ona del legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo PANINI ed elettivamente Parte_2 domiciliata nel suo studio in Roma, via Giovanni Antonio Plana 4, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr. di Roma del 19 Ottobre 2007 – Rep. n. 151227), Persona_1 allegata al ricorso;
Fax: 06/68809813 Pec: Email_1
Attrice
contro
:
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._1
a PI (VE) Via Niccolò Tommaseo n. 42, e
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._2
Convenuti contumaci con intervento in causa di con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, Controparte_3
per il tramite dalla procuratrice speciale P.IVA_2 [...]
del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_4 [...]
, (C.F.: - per atto ai rogiti del Notaio del CP_5 P.IVA_3 Persona_2
Rep. n . n. 43085).rappresentata e nte tra loro dagli avv.ti Roberto CALABRESI ed Elisa GABOARDI, soci ed amministratori della società “ Avvocati ( giusta procura ai rogiti del Notaio dott. Controparte_6
d ep. n. 25936 – Racc. n. 19381) , ed elettivamente Persona_3 resso la casella di posta elettronica certificata ed Email_2 in conformità a quanto disposto dalle Email_3 ione (Cass. S.U. n. 10143/2012). Fax 028690545 Pec: Email_2
Pec: Email_3
1 PREMESSO
Con ricorso ex art 281 decies CPC , depositato in data 5 aprile 2024, la
[...] sponeva: Parte_1
- che con atto del 21.05.2004 Rep. n. 93723 Racc. n. 15597 a rogito del Notaio in
Prato, Dott. , è stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario Persona_4 dell'importo di Euro 60.000,00 tra la Parte_1 mutuante, ed i Signori , nato a [...] il [...] (CF: CP_7
), e , nata a [...] l'[...] (CF: C.F._3 Controparte_8
), mutuatari;
C.F._4
- che a garanzia del capitale mutuato, degli accessori e comunque dell'integrale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal summenzionato contratto di mutuo, in data 31.05.2004, veniva iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di
Prato alla formalità n. 7306 Reg. Gen. e n. 1789 Reg. Part. gravante sull'immobile di seguito meglio descritto, di proprietà in ragione di ½ ciascuno dei Signori CP_7
e ;
[...] Controparte_8
- che l'immobile era costituito: “ DESCRIZIONE IMMOBILE “Appartamento per civile abitazione posto al piano secondo del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Prato, Viale Galilei n. 77 e più precisamente l'appartamento con ingresso dalla porta a destra arriva sul pianerottolo salendo le scale condominiali, composto da vani tre oltre cucina, servizio igienico ed accessori. Confini: parti comuni, affacci esterni, s.s.a.: All'Ufficio del Territorio di Prato – Catasto Fabbricati del Comune di Prato, l'unità immobiliare descritta è distinta nel foglio di mappa 24, particella 598, sub. 27, cat. A/2, classe3, vani 6, rendita Euro 573,27;”
- che in data 26.06.2015 in Prato era deceduta aprendosi così la Controparte_8 successione a favore del marito e dei figli e CP_7 CP_2 CP_1
;
[...]
- che , a seguito della morte della predetta mutuataria, , veniva Controparte_8 trascritta la denuncia di successione con nota del 12.05.2017 ai nn. 5491 Reg. Gen. e
3452 Reg. Part. e per effetto di tale successione la proprietà dell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria in capo alla de cuius veniva trasmessa a , CP_7
e , giusta visura ipocatastale;
CP_2 Controparte_1
- che in data 12.04.2016 era deceduto anche , già vedovo della CP_7 [...]
, così che la proprietà dell'immobile oggetto di garanzia risultava Controparte_8 suddivisa in parti uguali tra i e;
CP_2 Controparte_1
2 - di avere proposto actio interrogatoria nei confronti dei suddetti chiamati all'eredità,
i quali si costituivano dichiarando espressamente di volere accettare le eredità dei genitori deceduti e con decreto del 29.11.2020 il Giudice disponeva l'archiviazione del procedimento;
che tuttavia il competente conservatore dei registri immobiliari, cui veniva presentata apposita richiesta per la trascrizione dell'accettazione della eredità da parte dei sigg.ri e , così rispondeva: “Si rifiuta la CP_2 Controparte_1 formalità ai sensi dell'art. 2674 c.c. manifestandosi dubbi sulla sua trascrivibilità in quanto: - ai sensi dell'art. 2648, comma 2, il titolo presentato non rientra tra quelli in base ai quali è possibile operare l'accettazione di eredità (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente), trattandosi di un'ordinanza di archiviazione che non dispone in merito;
_ il codice atto non è corretto, in quanto l'accettazione d'eredità, ai sensi dell'art. 475 c.c., è espressa;
- i certificati di morte sono stati allegati digitalmente in modo difforme rispetto alle specifiche tecniche, rendendoli di fatto illeggibili.”;
- che l'immobile sopra descritto costituisce l'oggetto della garanzia ipotecaria concessa in favore della Banca dalle parti mutuatarie e al fine di escutere la garanzia reale in sede esecutiva, vi era l'interesse della ad Pt_1 Parte_1 ottenere una pronuncia giudiziale valido titolo per la trascrizione della successione di , nato a [...] il [...] (CF: ), deceduto in CP_7 C.F._3
PI (VE) in data 12.04.2016, e di , nata a [...] Controparte_8
l'8.11.1937 (CF: ) deceduta in Prato in data 26.06.2015, in favore C.F._4 di , nato a [...] il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 residente a [...], e nato a CP_2
Prato il 28.02.1963 (C.F.: ), residente in [...] in C.F._2
Via Macia n. 31. Cont Tanto premesso proponeva ricorso ex art 281 decies e ss per ottenere l'accertamento della qualità di eredi dei resistenti. Nella contumacia di entrambi i resistenti, in data 14 aprile 2025 spiegava intervento per il tramite Controparte_3 dalla procuratrice speciale in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore allegando che, in virtù del contratto di Cessione dei
Crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 26
Settembre 2024, ha ceduto pro soluto in favore di Parte_1 un portafoglio di crediti identificabile in blocco secondo i criteri Controparte_3 indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
3 Seconda n. 117 del 5 ottobre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), tra i quali quello sopra richiamato, e chiedeva l'estromissione dal giudizio della propria dante causa.
Su tali incontestate conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va confermato che la presente controversia può essere definita con istruttoria sommaria ai sensi dell'art 281 decies e ss CPC , in quanto le circostanze allegate dalla parte ricorrente trovano conferma istruttoria attraverso la documentazione acquisita.
Nel merito, l'esame di tale documentazione ha consentito di dimostrare che
[...]
. prima, all'epoca del decesso era in effetti residente a [...], a Controparte_8 differenza del , che era invece residente a [...], che sarebbe luogo CP_7 di apertura della successione e foro esclusivo ai sensi dell'art 22 cpc.
Tuttavia, trattandosi di foro derogabile, in ragione della contumacia dei convenuti – di cui uno residente a [...]ricorrono le condizioni di competenza di questo
Tribunale a decidere del ricorso.
Risulta, altresì, per quanto risulta dall'esame degli atti del giudizio che i figli all'epoca erano nel possesso dei beni ereditari e, comunque, hanno dichiarato di accettare espressamente l'eredità della madre e, successivamente, del padre .
Ai sensi dell'art 485 c.c. il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e che non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, diviene erede puro e semplice, integrando tale fattispecie un'ipotesi di accettazione presunta dell'eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà
(accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato
(accettazione tacita). Nel caso in esame, peraltro, entrambi i convenuti costituendosi nel giudizio espressamente richiamato hanno prodotto informale dichiarazioni di accettazione delle eredità dei propri genitori che, per quanto acquisita in altro procedimento, assume comunque valore di argomento di prova, corroborata dalla mancata costituzione nel presente giudizio.
Conseguentemente – allo stato- ricorrono le condizioni previste dalla legge perché i resistenti siano riconosciuti eredi di , nata a [...] Controparte_8
4 l'8.11.1937 (CF: ). deceduta in Prato in data 26.06.2015, nonché C.F._5 di , nato a [...] il [...] (CF: ), deceduto in CP_7 C.F._3
PI (VE) in data 12.04.2016, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 476 e 485 c.c.
Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art 91 e ss cpc, segue la condanna in solido al relativo pagamento, liquidandole in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, in base al valore della controversia, della ridotta attività svolta e dell' assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, limitatamente alla fase studio, e decisionale per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità .
PQM
Dichiara che , nato a [...] il [...] ( C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 residente a [...], e nato a [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._2 resid NO (PO) in Via Macia n. 31, per effetto dell'accettazione dell'eredità sono eredi legittimi di , nata a [...] l'[...] (CF: ) Controparte_8 C.F._4 de data 26.06.2015, nonché, successivamen , CP_7 nato a [...] il [...] (CF: ) deceduto in PI (VE) in data C.F._3
12.04.2016; Dichiara che per effetto di tali accettazioni, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ½ nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_2
, son ta ai loro genitori nella titolarità del C.F._2 nzia, ovvero “Appartamento per civile abitazione posto al piano secondo del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Prato, Viale Galilei n. 77 e più precisamente l'appartamento con ingresso dalla porta a destra arriva sul pianerottolo salendo le scale condominiali, composto da vani tre oltre cucina, servizio igienico ed accessori. Confini: parti comuni, affacci esterni, s.s.a. All'Ufficio del Territorio di Prato – Catasto Fabbricati del Comune di Prato, l'unità immobiliare descritta è distinta nel foglio di mappa 24, particella 598, sub. 27, cat. A/2, classe3, vani 6, rendita Euro 573,27. (Oggi in catasto censito al f. 24, p. 5998, sub. 500, classe 3, vani 6,5, rendita catastale 621,04); Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite a favore della terza intervenuta, liquidate in complessivi € 2304,00 oltre a spese generali, IVA e CPA e costi di notifica, marche da bollo. Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione della presente sentenza . Prato, 19 dicembre 2025
Il Giudice istruttore dott. Michele SIRGIOVANNI
5 6