Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 08/05/2025, ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 549/2024 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli Avv.ti Gianluca Nicotra e Parte_1
Paola Pasquini ricorrente c o n t r o in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Cristiano Di
Toro Mammarella resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 27/05/2024, allega: Parte_1
- di aver prestato attività per la Controparte_1
come socio-lavoratore, dal 2 novembre 2012 al 1° gennaio 2024, con inquadramento al livello 6J del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione e mansioni di addetto alla movimentazione con utilizzo di mezzi meccanici ed esecuzione di compiti legati al magazzino, osservando un orario di 39 ore alla settimana, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato datato 2 novembre 2012, dipoi con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 1° aprile 2013;
- che, durante il complessivo periodo di lavoro, in ragione della movimentazione manuale di merce, esso ricorrente ha contratto patologie di tipo osseo-articolare, rientranti
1
- che, con certificato di idoneità alla mansione datato 14 luglio 2022, il medico del lavoro ha emesso giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni permanenti;
- che, sulla base di tale certificazione, il datore di lavoro ha provveduto alla modifica della mansione del ricorrente e alla riduzione dell'orario di lavoro;
- che, con raccomandata A/R in data 13.10.2023, la Controparte_1
lo ha licenziato per superamento del periodo di comporto, ai sensi
[...] dell'art. 63 CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, avendo questi maturato, secondo il datore di lavoro assenze per malattia per 376 giorni nel periodo di 30 mesi, trattandosi di lavoratore con anzianità superiore a cinque anni;
- di aver impugnato il provvedimento di licenziamento a mezzo pec della , CP_2
con comunicazione in data 29 novembre 2023, ritenendolo illegittimo, nullo e/o comunque ingiustificato, in manifesta violazione del disposto di Legge e del CCNL applicabile, e di aver offerto al datore di lavoro la propria disponibilità all'immediata ripresa dell'attività lavorativa;
- che né la predetta raccomandata né la pec trasmessa in data 11 aprile 2024 sono state riscontrate dalla Parte_2
- che la impiega alle proprie dipendenze più di Parte_2 quindici lavoratori e nei suoi confronti trova applicazione l'art. 18 della L.300/1970;
- che esso ricorrente percepiva dalla una Parte_2 retribuzione mensile complessiva di fatto di circa € 2.040,00 lordi mensili;
- che la ha un'unità locale in Tortona (AL), Parte_2
Fraz. Rivalta Scrivia, via Savonesa, snc, costituente una dipendenza della CLO scarl a cui era addetto il lavoratore.
Quanto sopra, ritenendo illegittimo il licenziamento, in via preliminare, per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
nel merito, per il mancato superamento del periodo di comporto, e, in ogni caso, per intempestività dello stesso, nonché per la natura professionale della patologia riportata, assume le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- Dichiarare la nullità, inesistenza o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente
dalla con comunicazione datata Controparte_1
13.10.2023, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.
7. L.604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, L. 92/2012;
2 - Dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla
[...]
con comunicazione datata 13.10.2023 perché Controparte_1 inesistente e/o nullo e/o inefficace, per l'insussistenza del superamento del periodo di comporto;
- Dichiarare la nullità, inesistenza o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente dalla con comunicazione datata CP_1 Controparte_1
13.10.2023 stante la natura professionale delle patologie del ricorrente causata dalla violazione da parte del datore di lavoro della normativa a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- Condannare la resistente in Controparte_1
persona del legale rapp[resentant]e pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, e a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dopo il licenziamento
e fino all'effettiva reintegrazione, nonché provvedere al versamento della contribuzione per il medesimo periodo;
In subordine :
- Condannare la resistente in Controparte_1
persona del legale rapp[resentant]e pro-tempore, a versare al ricorrente un'indennità
a titolo di risarcimento danni per l'illegittima interruzione del rapporto lavorativo, nella misura massima prevista per Legge, con interessi e rivalutazione delle somme liquidate;
In ogni caso:
Con vittoria di competenze e spese della presente causa”.
In via istruttoria, chiede ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli di prova dedotti in narrativa, prova contraria sulle avverse circostanze eventualmente ammesse.
In caso di contestazione, chiede, altresì, ammettersi CTU medica volta a determinare la natura professionale delle patologie sofferte dal ricorrente, anche in relazione alla nocività insita nelle modalità di esercizio delle mansioni o comunque esistenti nell'ambiente di lavoro;
nonché disporsi, ex art. 213 c.p.c., l'acquisizione presso l' del prospetto delle giornate di assenza CP_3
del lavoratore per malattia.
Con memoria difensiva, si costituisce in giudizio la Controparte_1
esponendo che:
[...]
- il ricorrente era stato assunto a decorrere dal 1° aprile 2010, dapprima a tempo determinato,
e, poi, dal 2 novembre 2013, a tempo indeterminato, come operaio comune presso l'unità di
Rivalta Scrivia – Tortona (AL), con inquadramento nel livello 6J del C.C.N.L. Logistica
3 Trasporto Merci e Spedizione, con mansioni di addetto alla movimentazione e all'utilizzo di mezzi meccanici e allo svolgimento di attività connesse al magazzino, con orario di lavoro di n. 39 ore settimanali;
- che, in particolare, in corso di rapporto, dal 2 novembre 2013 al 10 agosto 2022, il ricorrente ha svolto mansioni tipiche del cd. smistatore;
- che, precisamente, questi, una volta ricevuta la commessa sul palmare datogli in dotazione, provvedeva a ritirare dalla scaffalatura il bancale della merce da preparare con l'apposito transpallet o commissionatore orizzontale per recarsi nella zona di smistamento;
- che raggiunta la zona di smistamento, il ricorrente caricava manualmente i colli richiesti per ciascuna destinazione indicata nella commessa;
- che, a decorrere dal 16 maggio 2021, il ricorrente si è assentato dal lavoro per malattia;
- che, in data 14 luglio 2022, il ricorrente si è sottoposto a visita, all'esito della quale il medico competente ha espresso un giudizio di idoneità alla mansione specifica con limitazioni permanenti, “NO MMC > 5 KG COME MEDIA GIORNALIERA. LIMITARE CP_4
MOVIMENTI DI FLESSO ESTENSIONE (CIRCA METÀ Controparte_5
DELL'ORARIO LAVORATIVO”;
- che il ricorrente ha presentato ricorso, ex art. 41, co. 9, D. Lgs. n. 81/1980, avverso l'anzidetto giudizio;
- di aver destinato, nelle more, il ricorrente, al reparto Ortofrutta, nel quale questi aveva il compito di preparare i colli con pesi medi inferiori ai n. 5 Kg prescritti nel giudizio di idoneità del 14 luglio 2022;
- che, a decorrere dal 2 gennaio 2023, il ricorrente ha, poi, richiesto e ottenuto un congedo straordinario per il periodo compreso dal 2 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, poi prorogato al successivo semestre;
- che il ricorrente si è assentato per malattia dal 16.05.2021 al 30.12.2022 per n. 367 giorni e che lo stesso ha seguitato a non rendere la propria prestazione lavorativa anche successivamente;
- di aver, pertanto, intimato al ricorrente, con comunicazione in data 13.10.2023, il licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 63, co. 10, C.C.N.L. Logistica
Trasporto Merci e Spedizione;
- che, in data 4 marzo 2024, il ricorrente è receduto dal rapporto societario con essa resistente;
- che, nel corso della prestazione lavorativa presso il sito di produzione di Rivalta Scrivia –
Tortona (AL), essa resistente fornisce ai propri dipendenti tutti i dispositivi di prevenzione degli
4 infortuni e li forma, provvedendo a rimuovere ogni ostacolo che possa arrecare pregiudizio alla salute degli stessi.
Quanto sopra esposto, ritenendo infondate le eccezioni di nullità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, di mancato superamento del periodo di comporto, di intempestività del licenziamento, nonché della natura professionale della patologia del ricorrente, oltre che inapplicabile la disciplina di cui all'art. 18, L. n. 300/1970, rassegna le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, rigettare le domande avanzate dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio esplicitati in atti, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre le spese generali di studio con rivalsa di c.p.a. e i.v.a.; nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che alcuna delle domande spiegate dal ricorrente possa trovare accoglimento, in applicazione della corretta disciplina di legge, contenere la condanna del datore di lavoro alla giusta ed equa indennità risarcitoria per i motivi meglio enucleati in atti con compensazione delle spese
e competenze professionali”.
Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie orali ex adverso formulate e nell'ipotesi di loro ammissione chiede di essere ammesso alla prova contraria.
Chiede, altresì, l'ammissione della prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sulle circostanze capitolate, nonché sul luogo di lavoro per l'accertamento dei fatti.
II) Il ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento intimatogli, innanzitutto, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, a norma dell'art. 7, Legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1 comma 40, L. 92/2012.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è previsto dall'art. 3, L. n.
604/1966 e non rientra, pertanto, tra le ipotesi che obbligano il datore di lavoro ad esperire il previo tentativo di conciliazione.
III) Ulteriore eccezione del ricorrente attiene al mancato superamento del periodo di comporto.
Sul punto, l'art. 63 C.C.N.L. Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione, stabilisce che “I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni”.
Termine che risulta superato se sol si considerino i certificati medici agli atti del giudizio.
5 Il ricorrente si è assentato, infatti, per n. 1 giorno, dal 16.5.2021 al 16.5.2021; per n. 7 giorni, dal 17.5.2021 al 23.5.2021; per n. 7 giorni dal 24.5.2021 al 30.5.2021; per n. 6 giorni dal
4.6.2021 al 9.6.2021; per n. 2 giorni dal 25.6.2021 al 26.6.2021; per n. 3 giorni dal 9.7.2021 all'11.7.2021; per n. 5 giorni dal 12.7.2021 al 16.7.2021; per n. 13 giorni dal 10.8.2021 al
22.8.2021; per n. 2 giorni dal 26.8.2021 al 27.8.2021; per n. 1 giorno dal 5.9.2021 al 5.9.2021; per n. 14 giorni dal 6.9.2021 al 19.9.2021; per n. 14 giorni dal 20.9.2021 al 3.10.2021; per n.
28 giorni dal 4.10.2021 al 31.10.2021; per n. 30 giorni dall'1.11.2021 al 30.11.2021; per n. 10 giorni dal 1.12.2021 al 10.12.2021; per n. 2 giorni dall'11.12.2021 al 12.12.2021; per n. 7 giorni dal 13.12.2021 al 19.12.2021; per n. 14 giorni dal 20.12.2021 al 2.1.2021; per n. 7 giorni dal
3.1.2021 al 9.1.2021; per n. 14 giorni dal 10.1.2021 al 23.01.2021; per n. 14 giorni dal 24.1.2022 al 6.2.2022; per n. 22 giorni dal 7.2.2022 al 28.2.2022; per n. 20 giorni dall'1.3.2022 al
20.3.2022; per n. 31 giorni dal 21.3.2022 al 20.4.2022; per n. 41 giorni dal 21.4.2022 al
31.5.2022; per n. 2 giorni dal 1.6.2022 al 2.6.2022; per n. 24 giorni dal 3.6.2022 al 26.6.2022; per n. 1 giorno dal 18.9.2022 al 18.9.2022, per n. 7 giorni dal 10.10.2022 al 16.10.2022; per n.
8 giorni dal 19.10.2022 al 26.10.2022; per n. 11 giorni dal 3.11.2022 al 13.11.2022; per n. 5 giorni dal 14.12.2022 al 18.12.2022; per n. 4 giorni dal 27.12.2022 al 30.12.2022; e così per un totale di n. 377 giorni nell'arco temporale di n. 30 mesi.
Il periodo di comporto risulta superato anche laddove si consideri il prospetto depositato CP_3
sub doc. 11 da parte ricorrente, assente nel periodo compreso tra il 16 maggio 2021 e il 30 dicembre 2022 per n. 377 giorni.
IV) Parte ricorrente ha, poi, eccepito l'intempestività del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
In particolare, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il recesso, oltre ad essere intimato per iscritto, deve essere tempestivo”, considerato che “L'eventuale inerzia datoriale può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al licenziamento e può ingenerare un corrispondente affidamento in buona fede del dipendente sulla prosecuzione del rapporto”.
Rammentato l'anzidetto orientamento della Corte di legittimità, parte ricorrente evidenziava come il licenziamento fosse stato intimato in data 13/10/2023, con efficacia dal 01/01/2023, dopo il superamento del periodo di comporto, così avendo ingenerato nel dipendente l'affidamento sulla prosecuzione del rapporto.
In realtà, si ritiene che il licenziamento nel caso in esame non possa dirsi intempestivo.
L'accettazione della prestazione lavorativa del dipendente non comporta l'automatica rinuncia al licenziamento da parte del datore di lavoro.
6 Questi, decorso il termine di comporto, dispone, in effetti, di un ragionevole lasso di tempo per valutare la compatibilità delle assenze per malattia con gli interessi aziendali.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18960 dell'11 settembre 2020 ha chiarito, in effetti, che il datore di lavoro che intimi il licenziamento a distanza di mesi dal superamento del comporto non viola necessariamente il principio di tempestività, potendo disporre di detto intervallo temporale per procedere ad una prognosi di sostenibilità delle assenze con gli interessi aziendali, per valutare il possibile reinserimento del lavoratore nell'assetto organizzativo aziendale.
Il datore di lavoro, dopo il superamento del periodo di comporto e dopo aver concesso un primo congedo straordinario al ricorrente, ha reputato il reimpiego del lavoratore non più in linea con le esigenze aziendali.
Per di più, la tempestività è elemento che mira a garantire il diritto di difesa nei licenziamenti disciplinari;
diritto che non è pregiudicato, invece, in caso di licenziamento per mancato superamento del comporto.
V) Da ultimo, parte ricorrente ha eccepito che le assenze per malattia non sono utili ai fini del superamento del periodo di comporto avendo avuto causa nella nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro.
Sul punto, si è espressa, infatti, la Corte di legittimità, chiarendo che la malattia del lavoratore non giustifica il licenziamento per superamento del periodo di comporto ove l'infermità sia derivata dallo svolgimento delle mansioni o abbia costituito una conseguenza dell'ambiente di lavoro e della cui nocività il datore di lavoro sia responsabile, per aver omesso le misure atte a prevenirla o eliminarne l'incidenza.
È, tuttavia, onere del lavoratore fornire la prova del collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate.
Prova che non è stata fornita nel caso di specie, mancando, agli atti del giudizio, tanto la prova del carattere morbigeno delle mansioni espletate o della nocività dell'ambiente di lavoro quanto documentazione attestante il nesso di causalità tra la patologia riportata dal lavoratore e l'attività da questi eseguita o l'ambiente lavorativo.
Non risulta, ad esempio, dai certificati di malattia trasmessi al datore di lavoro che la patologia sofferta dal ricorrente sia riconducibile a causa di servizio.
Né all'uopo può soccorrere CTU medica, in mancanza di ulteriori evidenze.
Dagli atti di causa, inoltre, non è emersa alcuna doglianza da parte del lavoratore circa patologie riconducibili alle mansioni espletate o all'ambiente di lavoro, che potessero indurre il datore di lavoro a rimuovere ostacoli al benessere psicofisico del lavoratore.
7 E anzi, a seguito di visita di idoneità alla mansione del 14.7.2022, non appena venuto a conoscenza delle condizioni di salute del ricorrente, il datore di lavoro, tenendo conto dell'idoneità alla mansione con limitazioni del Sig. ha provveduto ad Parte_1
assegnare il ricorrente al reparto ortofrutta, per preservarne la salute.
VI) Ne segue che per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso proposto da deve Parte_1
essere respinto.
VII) La natura della causa e la posizione delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 08/05/2025
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
8