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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2022
Repubblica Italiana
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 1169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Aldo Parte_1 C.F._1
GI Di RC
ATTRICE
E
(c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. GI Fiorenza
CONVENUTA
PREMESSO CHE
- Con atto di citazione del 15.09.2022, l'attrice ha chiamato in giudizio la convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuto sussistente il diritto vantato dall'attrice e la violazione di esso, condannare la convenuta alla rimozione a sua cura e spese della costruzione per cui è causa e ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, affinché l'attrice possa esercitare il proprio diritto di veduta in appiombo. Con condanna della predetta alle spese, competenze e onorario del giudizio.”.
L'attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria di una casa di civile abitazione sita a Centuripe nella via Catania n. 3, identificata in catasto al foglio n. 88, particella n. 2023 sub. n. 1, composta di un piano terra,
1 primo, secondo e terzo, prospiciente anche su vico Catanzaro, confinate con l'immobile di proprietà di , identificata in catasto al foglio n. 88, Controparte_1 particella 2023 sub. n. 2 e sub. n. 3;
- che la convenuta nel 2013 ha realizzato sul lato a confine con Vico Catanzaro una costruzione in muratura che si eleva di circa 3 metri dal piano di calpestio pregiudicando il proprio diritto di veduta in appiombo della finestra sovrastante della propria abitazione prospicente su detto vico;
per tale ragione ha ampliato la finestra realizzando una porta finestra fino al piano di calpestio della predetta costruzione, ma non potendo accedere su quest'ultimo il suo diritto di affaccio in appiombo le rimane precluso;
- che ha l'intenzione di mettere in pristino la porta-finestra in veduta come era già presente;
- che la convenuta ha realizzato detta costruzione in violazione di quanto previsto dagli artt.
905 e 907 c.c.;
A sostegno della propria tesi difensiva ha allegato una CTP che contiene immagini dello stato dei luoghi preesistenti alle modifiche avvenute nel 2013, precisando che l'epoca di modifica dei luoghi è ulteriormente provata dallo stralcio della Carta Tecnica Regionale da volo digitale
ATA 2012.
Si è costituita la parte convenuta, la quale ha contestato le richieste di parte attrice per i seguenti motivi:
- preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione non essendo la stessa preceduta dall'obbligatorio procedimento di mediazione;
- nel merito, ha negato che l'ampliamento in muratura sia stato realizzato su strada pubblica essendo la stessa costruita in aderenza sull'immobile di cui al foglio n. 88 particella n, 2023 sub. n. 3 di Vico Catanzaro n. 7 e sopra l'immobile identificato al foglio n. 88 particella n. 2023 sub. n. 2 (sempre di Vico Catanzaro al civico 7) di sua proprietà per come si evince dal rogito e nella propria CTP;
- ha contestato il diritto di veduta in appiombo di parte attrice su strada pubblica, ovvero su Via Catanzaro, atteso che l'immobile di quest'ultima è prospiciente sulla proprietà della convenuta. Ciò è confermato dalla circostanza che l'attrice durante i lavori di sopraelevazione del suo immobile (originariamente composto da un solo vano a piano terra, come emerge dall'atto di proprietà allegato alla citazione) ha potuto realizzare al
1° e 2° piano solo delle luci come emerge dalle foto del 15.9.2004 allegate nella propria
CTP, e che successivamente le ha illegittimamente/abusivamente trasformate in vedute,
2 come anche accaduto per la finestra del piano terra. Per tale ragione in riconvenzionale chiede la rimessione in pristino in conformità degli artt. 900, 901, 902, 905 e ss. del c.c. delle vedute in luci a spese dell'attrice e nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea chiede che le eventuali spese di demolizione del fabbricato in ampliamento siano sempre a carico dell'attrice;
- ha rilevato, ancora, che le parti, circa 15 anni prima dell'inizio del presente giudizio, hanno stretto un accordo con il quale hanno statuito: - da una parte di modificare i termini delle distanze di cui agli artt. 900-902-905 e 907 del c.c. in favore della Pt_1 affinché potesse trasformare la finestra del piano terra in porta-finestra e le luci del 1° e
2° paino in vedute, - dall'altra stabilendo che la fosse autorizzata ad ampliare il Pt_2 manufatto in muratura nella misura oggi contestata, precisando che detti lavori sono stati eseguiti da maestranze di fiducia dell'attrice;
- ipotizza, infine, che l'attrice ha incoato la presente azione in quanto non ha la possibilità di accedere dalla porta finestra sul solaio dell'ampliamento volendo realizzare un terrazzino da annettere alla sua proprietà.
La convenuta ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Enna, contrariis reiectis:
1) Preliminarmente, dichiarare la improcedibilità dell'azione attorea perché non preceduta dal procedimento di mediazione obbligatorio ex lege, e statuire conseguentemente. Altresì, concedere alla parte convenuta il termine di legge per esperire il procedimento di mediazione obbligatorio riguardo alla domanda/riconvenzionale.
2. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, erronea, illegittima e destituita di fondamento, per difetto del diritto di veduta, perché l'opera è stata realizzata previo accordo/contratto delle parti, nonché per tutte le motivazioni infra spiegate. In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, si chiede che le spese dell'eventuale demolizione/rimessione in pristino siano poste interamente a carico della sig.ra che Pt_1 ne ha dato causa con proprie maestranze, con la compensazione delle spese del giudizio.
3. In riconvenzionale, previo accertamento delle originarie luci/finestre e della loro illegittima/abusiva trasformazione in finestre/porta, condannare la sig.ra al Parte_1 ripristino dei luoghi a proprie ed esclusive spese con la chiusura delle “finestre” al 1° e 2° piano e la realizzazione di “luci” in conformità alle prescrizioni degli artt.900-901 c.c.; altresì con la chiusura della “porta” a p.t. e la realizzazione di “luce” in conformità alle prescrizioni degli artt.900-901 c.c. e/o (qualora parte attrice fornisse prova del diritto di “veduta”) con la chiusura della “porta” e la realizzazione della “finestra”. Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e qualora la domanda può trovare ingresso solo come
3 riconvenzionale, si chiede che le predette spese dell'eventuale demolizione/rimessione in pristino del manufatto in muratura siano poste interamente a carico della sig.ra che Pt_1 ne ha dato causa con proprie maestranze.
4. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Concessi i termini per iniziare la procedura di mediazione obbligatoria, la stessa si è conclusa con esito negativo;
sono stati altresì concessi i termini 183 co. 6 c.p.c. con il conseguenziale deposito delle memorie istruttorie.
Con la memoria 183 co 6 n. 1 parte attrice ha ribadito la propria difesa ed ha contestato la domanda riconvenzionale, mentre parte convenuta, oltre a quanto già sostenuto ha chiesto, la condanna anche “ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno subito e/o subendo dalla sig.ra
per le spese di costruzione e/o demolizione e rispristino dei luoghi (pittura, CP_1 adeguamento impianto elettrico, idrico, ecc …) nonché per lo “stress” e/o “fastidio ” arrecato alla stessa ed ai suoi familiari “
Il procedimento è stato assegnato a questo giudice nel luglio del 2024.
Successivamente, il Giudice ha ammesso la richiesta istruttoria di nomina di CTU, il quale ha depositato la propria perizia e la documentazione integrativa richiesta, mentre parte convenuta ha chiesto il rinnovo della consulenza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad ulteriore istruttoria, e ritenuto che non vi fossero motivi per disporre il rinnovo della consulenza né di ulteriori indagini, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminarmente, si rileva che due sono le categorie nelle quali devono essere inquadrate le aperture sul (verso il) fondo vicino: a) luci, chiamate anche finestre lucifere, lumi, luci di tolleranza ecc, che hanno la funzione di consentire il passaggio della luce e dell'aria, ma non di permettere l'affaccio sul fondo vicino. Le luci possono essere regolari o irregolari a seconda che siano o meno conformi a quanto disposto dall'art. 901 c.c., per la loro apertura non occorre il rispetto di alcuna distanza dal fondo del vicino, diversamente da quanto avviene per le vedute.
Tuttavia, se irregolari, il vicino può esigere che siano resi conformi alle prescrizioni del predetto articolo;
b) le vedute o prospetti consentono oltre alla possibilità di guardare nel fondo del vicino (inspectio) anche la possibilità di affacciarsi, cioè di sporgere il capo e vedere
(prospectio) così da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale (C. Cass.
4 22844/06). L'apertura di una veduta richiede il rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 905 e
906 c.c. e comporta il rispetto delle distanze previste dall'art. 907 c.c.. Ai fini delle distanze da rispettare le vedute si distinguono in dirette (che offrono una visione fontale del fondo vicino), in laterali (la veduta si esercita in linea retta, nella stessa direzione del muro in cui essa è posta, sicché per esercitarla occorre volgere completamente il capo da una parte) in oblique (la veduta si esercita guardando non di fronte, ma sul tratto che è posto a destra o a sinistra di chi guarda)
(C. Cass 8010/2018).
La giurisprudenza individua anche la figura di veduta in appiombo, veduta che consente di guardare il fondo sottostante (Cass. nn. 1261/97 12821/92) ovvero si consente al proprietario di un immobile di affacciarsi dalle proprie aperture (finestre, balconi, ecc.) e godere della vista dello spazio sottostante, senza che questa sia ostruita da costruzioni o altri ostacoli.
Può quindi essere definita la facoltà di affacciarsi dalla finestra o dal balcone e poter guardare dall'alto verso il basso in direzione verticale fino alla base (quindi il proprietario deve poter guardare la strada, il cortile, il giardino o qualsiasi area si estenda sotto la propria proprietà).
L'articolo 907 del Codice civile fissa una distanza minima di 3 metri per far scattare la lesione del diritto di veduta diretta e si tratta, come evidente, dello stesso limite applicato alle distanze tra costruzioni poste su terreni confinanti in orizzontale. La giurisprudenza ha precisato che la distanza di tre metri prevista dall'articolo 907 del Codice civile deve essere calcolata non in modo lineare, ma considerando un raggio che parte dal punto di veduta. In pratica, la distanza deve essere rispettata in tutte le direzioni possibili dalla veduta, sia orizzontalmente che verticalmente, e anche obliquamente se consentito.
Nel caso che ci occupa parte attrice lamenta la circostanza che la convenuta abbia costruito, in muratura, intorno all'anno 2013, un ampliamento adiacente alla propria unità immobiliare, sul lato a confine con vico Catanzaro, che si eleva di circa tre metri dal piano di calpestio, pregiudicando il suo diritto di veduta in appiombo in palese violazione delle distanze di cui agli artt. 905 e 907 c.c.. Invero, secondo parte attrice detto ampliamento non rispetta la distanza di tre metri rispetto la veduta esercitata dall'attrice dalla sua sovrastante finestra e per tale ragione chiede la riduzione in pristino.
Al fine di comprendere lo stato dei luoghi per cui è causa si riportano di seguito: la foto n. 12 della CTP di parte convenuta e una foto dell'allegato 06b CTU (immagini queste che ritraggono la situazione attuale), nonché l'allegato 03b e 04 (foto che ritraggono lo stato dei luoghi prima del contestato ampliamento).
5 Stato dei luoghi attuale
Stato dei luoghi precedente all'ampliamento
Dalle foto esaminate emerge che Torrente dalla finestra/veduta posta al primo piano prima dell'ampliamento poteva godere della vista dello spazio sottostante in direzione verticale, senza che questa fosse ostruita da costruzioni o altri ostacoli.
Tale conclusione è stata riscontrata dal CTU nominato, il quale con valutazione ampiamente condivisibile, in quanto fondata su retti criteri tecnici, congruamente motivata ed immune da vizi logici, ha accertato che “La SI.ra , ha realizzato, un ampliamento alla propria CP_1
6 abitazione, su Vico Catanzaro che si pone in adiacenza alla proprietà della SI.ra e Pt_1 precisamente al di sotto di una finestra che prima della realizzazione dello stesso ampliamento rappresentava una veduta già dalla data della pratica edilizia n. 606 del 1981, come si evince nelle foto allegate alla stessa pratica edilizia e presenti agli atti. L'ampliamento è realizzato in muratura portante e ha una copertura piana. …Per la realizzazione di tale ampliamento, non si sono riscontrati Permessi di Costruire o Autorizzazioni Edilizie che avrebbero legittimato tale costruzione e per tale motivazione è da considerarsi come costruzione abusiva… “ed ancora “Il corpo di fabbrica in causa è stato rilevato ed è graficizzato nell'allegato n. 01. Dalle fotografie presenti agli atti e allegate alla pratica edilizia di ampliamento n. 606 del 1981 così come da una foto storica, datata dalla parte convenuta al 15/09/2004, si vede la presenza di un corpo di accesso al fabbricato di dimensioni ridotte rispetto all'attuale. Si vede altresì che lo stesso non si pone in aderenza al fabbricato su cui si collocano le finestre della SI.ra Pt_1 ma si stacca dallo stesso di circa 70 cm (dimensione ricavata in proporzione alla dimensione della porta di accesso esistente, come da allegato n. 02)” specifica, inoltre, che “ … Altezza della soglia della finestra/veduta esistente da terra prima dell'ampliamento è di 3,45m…”.
Da quanto verificato dal CTU emerge quindi che l'opera di ampliamento di parte convenuta non solo è abusiva, in quanto eretta senza i correlativi permessi ed autorizzazioni amministrative (profilo comunque amministrativo) ma è stata realizzata in palese violazione dell'art. 907 c.c.. .
La distanza di tre metri dalle vedute, prescritta dall'art. 907 cc, effettivamente può valere per le nuove costruzioni, ossia quando il proprietario del fondo vicino “fabbrichi” dopo l'acquisito del diritto di veduta in capo all'altro. In particolare, il diritto di veduta, in virtù dell'art. 907 c.c., consiste nella facoltà del proprietario alle c.d. inspectio e prospectio nel fondo vicino, ovvero di guardare e sporgersi sulla proprietà altrui e si sostanzia nel divieto di “fabbricare” per il vicino ad una distanza inferiore a tre metri dalla veduta.
La disposizione dell'articolo 907, co. 3., c.c., deve essere intesa quindi nel senso che tale distanza opera anche in senso verticale o “zenitale” nei riguardi delle costruzioni sottostanti.
In tal modo si è espresso il giudice di legittimità statuendo che “La costruzione in appoggio o in aderenza deve arretrarsi in altezza a tre metri dalla soglia soprastante veduta, e tale distanza deve essere rispettata in linea orizzontale e in senso verticale, nei riguardi delle costruzioni sottostanti” (Cass. Civ., 12202/2022).
Si osserva, infine, che seppure sia ammesso che la distanza di tre metri possa essere convenzionalmente aumentata o diminuita attraverso un accordo fra le parti, la rinuncia al 7 diritto di pretendere l'osservanza delle distanze legali di veduta richiede la forma scritta ad
, con la conseguenza che correttamente sono state rigettate le richieste istruttorie di CP_2 ammissione della prova orale di parte convenuta che solo labialmente ha asserito che le parti avessero stretto un accordo/contratto.
Le risultanze della consulenza e le pregresse considerazioni, impongono, dunque, che la convenuta a sue spese e cure debba portare in pristino lo stato dei luoghi così come cristallizzate nella foto di cui all'allegato 03b pag. 11 e 01b pag. 35 della CTU.
In relazione alla domanda riconvenzionale di parte convenuta di remissione in pristino dei luoghi con la chiusura delle attuali vedute del primo e secondo piano in luci in conformità degli art. 900 e 901 c.c. e la chiusura dell'attuale porta-finestra al piano terra in luce o in veduta ove sia dimostrato che quest'ultima lo era già prima dell'ampliamento, nonché la condanna a carico della Torrente delle spese dell'eventuale demolizione dell'ampliamento e ripristino dei luoghi si osserva quanto segue.
Orbene il CTU, nella propria CTU ha accertato che le planimetrie catastali relative all'immobile dell'attrice “rappresentano lo stato dei luoghi, ad eccezione della posizione delle finestre. In merito alle modifiche apportate al prospetto, si rappresenta che, come riportato negli atti di causa, la SI.ra ha trasformato le due luci esistenti rispettivamente al piano primo e Pt_1 al piano secondo in vedute e ha trasformato la finestra di veduta esistente al piano terreno in porta finestra. In merito a quest'ultima finestra posta al piano terreno si può precisare che alla data del 1981, la stessa era una veduta, come si evince dalle fotografie presenti agli atti e allegate alla pratica edilizia di ampliamento n. 606 del 1981. Di tale finestra, rappresentante una veduta vi è anche traccia nella documentazione fotografica del 15/09/2004, presente agli atti.”
Da ciò emerge chiaramente che la veduta posta al piano terreno in proprietà Torrente non è mai stata una luce ed era tale sin dal 1981, ed è stata trasformata, abusivamente, in porta finestra in seguito della realizzazione dell'ampliamento da parte della . Pt_2
A tal proposito parte attrice nella propria citazione ha già espresso che “rimetterà in pristino la finestra” asserendo quindi che ripristinerà lo stato dei luoghi, chiudendo la porta-finestra e ricollocando la veduta così come era già presente prima di detta modifica.
Tale apertura comunque viola l'art. 906 c.c. con riferimento alla veduta laterale, perché risulta esservi una distanza inferiore a 0,75 m. Sebbene risulti che l'originaria veduta fosse già a quella
8 distanza dal 1981, il nuovo ampliamento risulta comunque illegittimo e dunque la porta finestra va ripristinata come nelle foto 03b e 4 a pag. 11 della relazione.
In merito alle aperture del primo e secondo piano dell'abitazione di parte attrice, per come accertato dal CTU, le stesse prima dell'ampliamento erano delle luci e successivamente sono state trasformate in vedute senza i necessari permessi ed autorizzazioni di natura amministrativa.
Ciò posto, comunque, occorre rilevare che ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza del permesso di costruire, sia il fatto di avere costruito in conformità al titolo, atteso che tali circostanze non sono in grado di escludere violazione del Codice civile (Cassazione civ 11 maggio 2000, n.
6038). L'eventuale violazione di provvedimenti amministrativi non ha quindi alcun rilievo nel rapporto civilistico in riferimento alle domande di abbattimento o arretramento di costruzioni.
L'accoglimento o il rigetto della domanda proposta soggiace dunque al solo controllo della conformità delle opere alle regole civilistiche dettate in materia, mentre la rilevanza giuridica del titolo abilitativo riguarda il solo profilo amministrativo. Pertanto, in questa causa si esula dall'esprimere giudizi in merito alla mancanza dei permessi amministrativi per la realizzazione di dette finestre e si valuta solo la conformità o la violazione ai dettami codicistici in materia di distanze legali fra costruzioni.
Orbene, nel caso di specie dalla CTU si rileva che la finestra del primo piano ha: “altezza soglia dalla copertura attuale m 3,73 • altezza soglia dal piano di calpestio interno della SI.ra
m 0,84 • distanza laterale dalla parete della SI.ra m 0,77 “ mentre la Pt_1 CP_1 finestra del secondo piano ha” altezza soglia dalla copertura attuale m 7,00 • altezza soglia dal piano di calpestio interno della SI.ra m 0,84 • distanza laterale dalla parete della Pt_1
SI.ra m 1,50”. CP_1
Tali distanze sono meglio rappresentate nell'alleato 5 della CTU che per chiarezza espositiva si riporta di seguito.
9 Dai riscontri del CTU è evidente che le vedute poste al primo e al secondo piano rispecchiano i limiti di cui agli artt. 905, 906 e 907 c.c..
Per tutti i motivi esposti la domanda riconvenzionale può essere parzialmente accolta, solo con riferimento alla messa in pristino della porta-finestra in finestra.
Deve essere invece rigettata la domanda riconvenzionale di parte convenuta con la quale ha chiesto, in subordine, che in caso di accoglimento della domanda attorea le spese di pristino siano a carico dell'attrice atteso che le stesse devono essere sopportate dal soggetto che ha posto in essere l'ampliamento in difformità dei requisiti codicistici in tema di distanze.
10 Le spese, in ragione della parziale soccombenza reciproca possono essere parzialmente compensate fra le parti.
Esse sono liquidate sulla base dei valori minimi, tenuto conto della natura, del valore della causa e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 nell'importo complessivo di € 1.278,00 di cui € 213,00 fase studio, € 213,00 fase introduttiva, € 426,00 istruttoria, €
426,00 decisionale. Il 25% di tali spese restano a carico di parte attrice, essendo quindi parte convenuta tenuta a rifondere a parte attrice solo il 75% di esse (euro 958,50 oltre accessori).
Le spese di CTU, liquidate in favore del nominato Architetto con separato Persona_1 provvedimento, devono essere analogamente poste a carico della convenuta per il 75% e a carico di parte attrice in misura del 25%.
Non ricorrono i presupposti per una condanna art 96 c.c.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
- condanna la convenuta, a rimuovere Controparte_1
l'ampliamento come specificato in parte motiva, e cioè ripristinando la situazione a quella rappresentata nella foto di cui all'allegato 03b pag. 11 e dal CTU, e sotto il profilo planimetrico nella immagine 01b pag. 35 della relazione;
- accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta, limitatamente alla richiesta di messa in pristino della porta- finestra e per l'effetto,
- condanna l'attrice, a ripristinare la porta-finestra in finestra come Parte_1 nelle foto 03b e 4 a pag. 11 della relazione;
- liquida le spese processuali in complessivi euro 1.278,00, ponendo a carico di la refusione delle spese in favore di Controparte_1 nella misura del 75% (dunque per euro 958,50 oltre accessori di Parte_1 legge calcolati su tale quota);
- pone definitivamente a carico di in misura Controparte_1 del 75% e a carico di nella misura del 25% il pagamento delle Parte_1 spese del CTU, come liquidate in separato decreto.
Enna 18.11 2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi 11
Repubblica Italiana
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 1169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Aldo Parte_1 C.F._1
GI Di RC
ATTRICE
E
(c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. GI Fiorenza
CONVENUTA
PREMESSO CHE
- Con atto di citazione del 15.09.2022, l'attrice ha chiamato in giudizio la convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuto sussistente il diritto vantato dall'attrice e la violazione di esso, condannare la convenuta alla rimozione a sua cura e spese della costruzione per cui è causa e ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, affinché l'attrice possa esercitare il proprio diritto di veduta in appiombo. Con condanna della predetta alle spese, competenze e onorario del giudizio.”.
L'attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria di una casa di civile abitazione sita a Centuripe nella via Catania n. 3, identificata in catasto al foglio n. 88, particella n. 2023 sub. n. 1, composta di un piano terra,
1 primo, secondo e terzo, prospiciente anche su vico Catanzaro, confinate con l'immobile di proprietà di , identificata in catasto al foglio n. 88, Controparte_1 particella 2023 sub. n. 2 e sub. n. 3;
- che la convenuta nel 2013 ha realizzato sul lato a confine con Vico Catanzaro una costruzione in muratura che si eleva di circa 3 metri dal piano di calpestio pregiudicando il proprio diritto di veduta in appiombo della finestra sovrastante della propria abitazione prospicente su detto vico;
per tale ragione ha ampliato la finestra realizzando una porta finestra fino al piano di calpestio della predetta costruzione, ma non potendo accedere su quest'ultimo il suo diritto di affaccio in appiombo le rimane precluso;
- che ha l'intenzione di mettere in pristino la porta-finestra in veduta come era già presente;
- che la convenuta ha realizzato detta costruzione in violazione di quanto previsto dagli artt.
905 e 907 c.c.;
A sostegno della propria tesi difensiva ha allegato una CTP che contiene immagini dello stato dei luoghi preesistenti alle modifiche avvenute nel 2013, precisando che l'epoca di modifica dei luoghi è ulteriormente provata dallo stralcio della Carta Tecnica Regionale da volo digitale
ATA 2012.
Si è costituita la parte convenuta, la quale ha contestato le richieste di parte attrice per i seguenti motivi:
- preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione non essendo la stessa preceduta dall'obbligatorio procedimento di mediazione;
- nel merito, ha negato che l'ampliamento in muratura sia stato realizzato su strada pubblica essendo la stessa costruita in aderenza sull'immobile di cui al foglio n. 88 particella n, 2023 sub. n. 3 di Vico Catanzaro n. 7 e sopra l'immobile identificato al foglio n. 88 particella n. 2023 sub. n. 2 (sempre di Vico Catanzaro al civico 7) di sua proprietà per come si evince dal rogito e nella propria CTP;
- ha contestato il diritto di veduta in appiombo di parte attrice su strada pubblica, ovvero su Via Catanzaro, atteso che l'immobile di quest'ultima è prospiciente sulla proprietà della convenuta. Ciò è confermato dalla circostanza che l'attrice durante i lavori di sopraelevazione del suo immobile (originariamente composto da un solo vano a piano terra, come emerge dall'atto di proprietà allegato alla citazione) ha potuto realizzare al
1° e 2° piano solo delle luci come emerge dalle foto del 15.9.2004 allegate nella propria
CTP, e che successivamente le ha illegittimamente/abusivamente trasformate in vedute,
2 come anche accaduto per la finestra del piano terra. Per tale ragione in riconvenzionale chiede la rimessione in pristino in conformità degli artt. 900, 901, 902, 905 e ss. del c.c. delle vedute in luci a spese dell'attrice e nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea chiede che le eventuali spese di demolizione del fabbricato in ampliamento siano sempre a carico dell'attrice;
- ha rilevato, ancora, che le parti, circa 15 anni prima dell'inizio del presente giudizio, hanno stretto un accordo con il quale hanno statuito: - da una parte di modificare i termini delle distanze di cui agli artt. 900-902-905 e 907 del c.c. in favore della Pt_1 affinché potesse trasformare la finestra del piano terra in porta-finestra e le luci del 1° e
2° paino in vedute, - dall'altra stabilendo che la fosse autorizzata ad ampliare il Pt_2 manufatto in muratura nella misura oggi contestata, precisando che detti lavori sono stati eseguiti da maestranze di fiducia dell'attrice;
- ipotizza, infine, che l'attrice ha incoato la presente azione in quanto non ha la possibilità di accedere dalla porta finestra sul solaio dell'ampliamento volendo realizzare un terrazzino da annettere alla sua proprietà.
La convenuta ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Enna, contrariis reiectis:
1) Preliminarmente, dichiarare la improcedibilità dell'azione attorea perché non preceduta dal procedimento di mediazione obbligatorio ex lege, e statuire conseguentemente. Altresì, concedere alla parte convenuta il termine di legge per esperire il procedimento di mediazione obbligatorio riguardo alla domanda/riconvenzionale.
2. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, erronea, illegittima e destituita di fondamento, per difetto del diritto di veduta, perché l'opera è stata realizzata previo accordo/contratto delle parti, nonché per tutte le motivazioni infra spiegate. In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, si chiede che le spese dell'eventuale demolizione/rimessione in pristino siano poste interamente a carico della sig.ra che Pt_1 ne ha dato causa con proprie maestranze, con la compensazione delle spese del giudizio.
3. In riconvenzionale, previo accertamento delle originarie luci/finestre e della loro illegittima/abusiva trasformazione in finestre/porta, condannare la sig.ra al Parte_1 ripristino dei luoghi a proprie ed esclusive spese con la chiusura delle “finestre” al 1° e 2° piano e la realizzazione di “luci” in conformità alle prescrizioni degli artt.900-901 c.c.; altresì con la chiusura della “porta” a p.t. e la realizzazione di “luce” in conformità alle prescrizioni degli artt.900-901 c.c. e/o (qualora parte attrice fornisse prova del diritto di “veduta”) con la chiusura della “porta” e la realizzazione della “finestra”. Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e qualora la domanda può trovare ingresso solo come
3 riconvenzionale, si chiede che le predette spese dell'eventuale demolizione/rimessione in pristino del manufatto in muratura siano poste interamente a carico della sig.ra che Pt_1 ne ha dato causa con proprie maestranze.
4. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Concessi i termini per iniziare la procedura di mediazione obbligatoria, la stessa si è conclusa con esito negativo;
sono stati altresì concessi i termini 183 co. 6 c.p.c. con il conseguenziale deposito delle memorie istruttorie.
Con la memoria 183 co 6 n. 1 parte attrice ha ribadito la propria difesa ed ha contestato la domanda riconvenzionale, mentre parte convenuta, oltre a quanto già sostenuto ha chiesto, la condanna anche “ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno subito e/o subendo dalla sig.ra
per le spese di costruzione e/o demolizione e rispristino dei luoghi (pittura, CP_1 adeguamento impianto elettrico, idrico, ecc …) nonché per lo “stress” e/o “fastidio ” arrecato alla stessa ed ai suoi familiari “
Il procedimento è stato assegnato a questo giudice nel luglio del 2024.
Successivamente, il Giudice ha ammesso la richiesta istruttoria di nomina di CTU, il quale ha depositato la propria perizia e la documentazione integrativa richiesta, mentre parte convenuta ha chiesto il rinnovo della consulenza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad ulteriore istruttoria, e ritenuto che non vi fossero motivi per disporre il rinnovo della consulenza né di ulteriori indagini, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminarmente, si rileva che due sono le categorie nelle quali devono essere inquadrate le aperture sul (verso il) fondo vicino: a) luci, chiamate anche finestre lucifere, lumi, luci di tolleranza ecc, che hanno la funzione di consentire il passaggio della luce e dell'aria, ma non di permettere l'affaccio sul fondo vicino. Le luci possono essere regolari o irregolari a seconda che siano o meno conformi a quanto disposto dall'art. 901 c.c., per la loro apertura non occorre il rispetto di alcuna distanza dal fondo del vicino, diversamente da quanto avviene per le vedute.
Tuttavia, se irregolari, il vicino può esigere che siano resi conformi alle prescrizioni del predetto articolo;
b) le vedute o prospetti consentono oltre alla possibilità di guardare nel fondo del vicino (inspectio) anche la possibilità di affacciarsi, cioè di sporgere il capo e vedere
(prospectio) così da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale (C. Cass.
4 22844/06). L'apertura di una veduta richiede il rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 905 e
906 c.c. e comporta il rispetto delle distanze previste dall'art. 907 c.c.. Ai fini delle distanze da rispettare le vedute si distinguono in dirette (che offrono una visione fontale del fondo vicino), in laterali (la veduta si esercita in linea retta, nella stessa direzione del muro in cui essa è posta, sicché per esercitarla occorre volgere completamente il capo da una parte) in oblique (la veduta si esercita guardando non di fronte, ma sul tratto che è posto a destra o a sinistra di chi guarda)
(C. Cass 8010/2018).
La giurisprudenza individua anche la figura di veduta in appiombo, veduta che consente di guardare il fondo sottostante (Cass. nn. 1261/97 12821/92) ovvero si consente al proprietario di un immobile di affacciarsi dalle proprie aperture (finestre, balconi, ecc.) e godere della vista dello spazio sottostante, senza che questa sia ostruita da costruzioni o altri ostacoli.
Può quindi essere definita la facoltà di affacciarsi dalla finestra o dal balcone e poter guardare dall'alto verso il basso in direzione verticale fino alla base (quindi il proprietario deve poter guardare la strada, il cortile, il giardino o qualsiasi area si estenda sotto la propria proprietà).
L'articolo 907 del Codice civile fissa una distanza minima di 3 metri per far scattare la lesione del diritto di veduta diretta e si tratta, come evidente, dello stesso limite applicato alle distanze tra costruzioni poste su terreni confinanti in orizzontale. La giurisprudenza ha precisato che la distanza di tre metri prevista dall'articolo 907 del Codice civile deve essere calcolata non in modo lineare, ma considerando un raggio che parte dal punto di veduta. In pratica, la distanza deve essere rispettata in tutte le direzioni possibili dalla veduta, sia orizzontalmente che verticalmente, e anche obliquamente se consentito.
Nel caso che ci occupa parte attrice lamenta la circostanza che la convenuta abbia costruito, in muratura, intorno all'anno 2013, un ampliamento adiacente alla propria unità immobiliare, sul lato a confine con vico Catanzaro, che si eleva di circa tre metri dal piano di calpestio, pregiudicando il suo diritto di veduta in appiombo in palese violazione delle distanze di cui agli artt. 905 e 907 c.c.. Invero, secondo parte attrice detto ampliamento non rispetta la distanza di tre metri rispetto la veduta esercitata dall'attrice dalla sua sovrastante finestra e per tale ragione chiede la riduzione in pristino.
Al fine di comprendere lo stato dei luoghi per cui è causa si riportano di seguito: la foto n. 12 della CTP di parte convenuta e una foto dell'allegato 06b CTU (immagini queste che ritraggono la situazione attuale), nonché l'allegato 03b e 04 (foto che ritraggono lo stato dei luoghi prima del contestato ampliamento).
5 Stato dei luoghi attuale
Stato dei luoghi precedente all'ampliamento
Dalle foto esaminate emerge che Torrente dalla finestra/veduta posta al primo piano prima dell'ampliamento poteva godere della vista dello spazio sottostante in direzione verticale, senza che questa fosse ostruita da costruzioni o altri ostacoli.
Tale conclusione è stata riscontrata dal CTU nominato, il quale con valutazione ampiamente condivisibile, in quanto fondata su retti criteri tecnici, congruamente motivata ed immune da vizi logici, ha accertato che “La SI.ra , ha realizzato, un ampliamento alla propria CP_1
6 abitazione, su Vico Catanzaro che si pone in adiacenza alla proprietà della SI.ra e Pt_1 precisamente al di sotto di una finestra che prima della realizzazione dello stesso ampliamento rappresentava una veduta già dalla data della pratica edilizia n. 606 del 1981, come si evince nelle foto allegate alla stessa pratica edilizia e presenti agli atti. L'ampliamento è realizzato in muratura portante e ha una copertura piana. …Per la realizzazione di tale ampliamento, non si sono riscontrati Permessi di Costruire o Autorizzazioni Edilizie che avrebbero legittimato tale costruzione e per tale motivazione è da considerarsi come costruzione abusiva… “ed ancora “Il corpo di fabbrica in causa è stato rilevato ed è graficizzato nell'allegato n. 01. Dalle fotografie presenti agli atti e allegate alla pratica edilizia di ampliamento n. 606 del 1981 così come da una foto storica, datata dalla parte convenuta al 15/09/2004, si vede la presenza di un corpo di accesso al fabbricato di dimensioni ridotte rispetto all'attuale. Si vede altresì che lo stesso non si pone in aderenza al fabbricato su cui si collocano le finestre della SI.ra Pt_1 ma si stacca dallo stesso di circa 70 cm (dimensione ricavata in proporzione alla dimensione della porta di accesso esistente, come da allegato n. 02)” specifica, inoltre, che “ … Altezza della soglia della finestra/veduta esistente da terra prima dell'ampliamento è di 3,45m…”.
Da quanto verificato dal CTU emerge quindi che l'opera di ampliamento di parte convenuta non solo è abusiva, in quanto eretta senza i correlativi permessi ed autorizzazioni amministrative (profilo comunque amministrativo) ma è stata realizzata in palese violazione dell'art. 907 c.c.. .
La distanza di tre metri dalle vedute, prescritta dall'art. 907 cc, effettivamente può valere per le nuove costruzioni, ossia quando il proprietario del fondo vicino “fabbrichi” dopo l'acquisito del diritto di veduta in capo all'altro. In particolare, il diritto di veduta, in virtù dell'art. 907 c.c., consiste nella facoltà del proprietario alle c.d. inspectio e prospectio nel fondo vicino, ovvero di guardare e sporgersi sulla proprietà altrui e si sostanzia nel divieto di “fabbricare” per il vicino ad una distanza inferiore a tre metri dalla veduta.
La disposizione dell'articolo 907, co. 3., c.c., deve essere intesa quindi nel senso che tale distanza opera anche in senso verticale o “zenitale” nei riguardi delle costruzioni sottostanti.
In tal modo si è espresso il giudice di legittimità statuendo che “La costruzione in appoggio o in aderenza deve arretrarsi in altezza a tre metri dalla soglia soprastante veduta, e tale distanza deve essere rispettata in linea orizzontale e in senso verticale, nei riguardi delle costruzioni sottostanti” (Cass. Civ., 12202/2022).
Si osserva, infine, che seppure sia ammesso che la distanza di tre metri possa essere convenzionalmente aumentata o diminuita attraverso un accordo fra le parti, la rinuncia al 7 diritto di pretendere l'osservanza delle distanze legali di veduta richiede la forma scritta ad
, con la conseguenza che correttamente sono state rigettate le richieste istruttorie di CP_2 ammissione della prova orale di parte convenuta che solo labialmente ha asserito che le parti avessero stretto un accordo/contratto.
Le risultanze della consulenza e le pregresse considerazioni, impongono, dunque, che la convenuta a sue spese e cure debba portare in pristino lo stato dei luoghi così come cristallizzate nella foto di cui all'allegato 03b pag. 11 e 01b pag. 35 della CTU.
In relazione alla domanda riconvenzionale di parte convenuta di remissione in pristino dei luoghi con la chiusura delle attuali vedute del primo e secondo piano in luci in conformità degli art. 900 e 901 c.c. e la chiusura dell'attuale porta-finestra al piano terra in luce o in veduta ove sia dimostrato che quest'ultima lo era già prima dell'ampliamento, nonché la condanna a carico della Torrente delle spese dell'eventuale demolizione dell'ampliamento e ripristino dei luoghi si osserva quanto segue.
Orbene il CTU, nella propria CTU ha accertato che le planimetrie catastali relative all'immobile dell'attrice “rappresentano lo stato dei luoghi, ad eccezione della posizione delle finestre. In merito alle modifiche apportate al prospetto, si rappresenta che, come riportato negli atti di causa, la SI.ra ha trasformato le due luci esistenti rispettivamente al piano primo e Pt_1 al piano secondo in vedute e ha trasformato la finestra di veduta esistente al piano terreno in porta finestra. In merito a quest'ultima finestra posta al piano terreno si può precisare che alla data del 1981, la stessa era una veduta, come si evince dalle fotografie presenti agli atti e allegate alla pratica edilizia di ampliamento n. 606 del 1981. Di tale finestra, rappresentante una veduta vi è anche traccia nella documentazione fotografica del 15/09/2004, presente agli atti.”
Da ciò emerge chiaramente che la veduta posta al piano terreno in proprietà Torrente non è mai stata una luce ed era tale sin dal 1981, ed è stata trasformata, abusivamente, in porta finestra in seguito della realizzazione dell'ampliamento da parte della . Pt_2
A tal proposito parte attrice nella propria citazione ha già espresso che “rimetterà in pristino la finestra” asserendo quindi che ripristinerà lo stato dei luoghi, chiudendo la porta-finestra e ricollocando la veduta così come era già presente prima di detta modifica.
Tale apertura comunque viola l'art. 906 c.c. con riferimento alla veduta laterale, perché risulta esservi una distanza inferiore a 0,75 m. Sebbene risulti che l'originaria veduta fosse già a quella
8 distanza dal 1981, il nuovo ampliamento risulta comunque illegittimo e dunque la porta finestra va ripristinata come nelle foto 03b e 4 a pag. 11 della relazione.
In merito alle aperture del primo e secondo piano dell'abitazione di parte attrice, per come accertato dal CTU, le stesse prima dell'ampliamento erano delle luci e successivamente sono state trasformate in vedute senza i necessari permessi ed autorizzazioni di natura amministrativa.
Ciò posto, comunque, occorre rilevare che ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza del permesso di costruire, sia il fatto di avere costruito in conformità al titolo, atteso che tali circostanze non sono in grado di escludere violazione del Codice civile (Cassazione civ 11 maggio 2000, n.
6038). L'eventuale violazione di provvedimenti amministrativi non ha quindi alcun rilievo nel rapporto civilistico in riferimento alle domande di abbattimento o arretramento di costruzioni.
L'accoglimento o il rigetto della domanda proposta soggiace dunque al solo controllo della conformità delle opere alle regole civilistiche dettate in materia, mentre la rilevanza giuridica del titolo abilitativo riguarda il solo profilo amministrativo. Pertanto, in questa causa si esula dall'esprimere giudizi in merito alla mancanza dei permessi amministrativi per la realizzazione di dette finestre e si valuta solo la conformità o la violazione ai dettami codicistici in materia di distanze legali fra costruzioni.
Orbene, nel caso di specie dalla CTU si rileva che la finestra del primo piano ha: “altezza soglia dalla copertura attuale m 3,73 • altezza soglia dal piano di calpestio interno della SI.ra
m 0,84 • distanza laterale dalla parete della SI.ra m 0,77 “ mentre la Pt_1 CP_1 finestra del secondo piano ha” altezza soglia dalla copertura attuale m 7,00 • altezza soglia dal piano di calpestio interno della SI.ra m 0,84 • distanza laterale dalla parete della Pt_1
SI.ra m 1,50”. CP_1
Tali distanze sono meglio rappresentate nell'alleato 5 della CTU che per chiarezza espositiva si riporta di seguito.
9 Dai riscontri del CTU è evidente che le vedute poste al primo e al secondo piano rispecchiano i limiti di cui agli artt. 905, 906 e 907 c.c..
Per tutti i motivi esposti la domanda riconvenzionale può essere parzialmente accolta, solo con riferimento alla messa in pristino della porta-finestra in finestra.
Deve essere invece rigettata la domanda riconvenzionale di parte convenuta con la quale ha chiesto, in subordine, che in caso di accoglimento della domanda attorea le spese di pristino siano a carico dell'attrice atteso che le stesse devono essere sopportate dal soggetto che ha posto in essere l'ampliamento in difformità dei requisiti codicistici in tema di distanze.
10 Le spese, in ragione della parziale soccombenza reciproca possono essere parzialmente compensate fra le parti.
Esse sono liquidate sulla base dei valori minimi, tenuto conto della natura, del valore della causa e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 nell'importo complessivo di € 1.278,00 di cui € 213,00 fase studio, € 213,00 fase introduttiva, € 426,00 istruttoria, €
426,00 decisionale. Il 25% di tali spese restano a carico di parte attrice, essendo quindi parte convenuta tenuta a rifondere a parte attrice solo il 75% di esse (euro 958,50 oltre accessori).
Le spese di CTU, liquidate in favore del nominato Architetto con separato Persona_1 provvedimento, devono essere analogamente poste a carico della convenuta per il 75% e a carico di parte attrice in misura del 25%.
Non ricorrono i presupposti per una condanna art 96 c.c.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
- condanna la convenuta, a rimuovere Controparte_1
l'ampliamento come specificato in parte motiva, e cioè ripristinando la situazione a quella rappresentata nella foto di cui all'allegato 03b pag. 11 e dal CTU, e sotto il profilo planimetrico nella immagine 01b pag. 35 della relazione;
- accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta, limitatamente alla richiesta di messa in pristino della porta- finestra e per l'effetto,
- condanna l'attrice, a ripristinare la porta-finestra in finestra come Parte_1 nelle foto 03b e 4 a pag. 11 della relazione;
- liquida le spese processuali in complessivi euro 1.278,00, ponendo a carico di la refusione delle spese in favore di Controparte_1 nella misura del 75% (dunque per euro 958,50 oltre accessori di Parte_1 legge calcolati su tale quota);
- pone definitivamente a carico di in misura Controparte_1 del 75% e a carico di nella misura del 25% il pagamento delle Parte_1 spese del CTU, come liquidate in separato decreto.
Enna 18.11 2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi 11