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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9814 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 9386/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9386/2024 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliata alla via Fonteiana 49, presso lo studio dell'avv. Federico LOTTINI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
-CONVENUTO IN RICONVENZIONE-
e residenza non dichiarata;
in Roma elettivamente domiciliata al Controparte_1
viale Mazzini 123, presso lo studio dell'avv. Francesco TUCCI, che la rappresenta e difende in forza di procura n atti;
-CONVENUTO-
-ATTORE IN RICONVENZIONE-
pagina 1 di 7 e
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
residenze non dichiarate;
in Roma elettivamente domiciliati al viale CP_5
Mazzini 123, presso lo studio dell'avv. Francesco TUCCI, che la rappresenta e difende in forza di procura n atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: occupazione senza titolo;
condanna al rilascio al risarcimento del danno;
riconvenzionale di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attorea: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato e dichiarato che i convenuti occupano senza titolo, o comunque con titolo inopponibile alla esponente, porzione di immobile de quo, costituita da terreno e sovrastante fabbricato rurale denominato Casale Scarano e sito in Roma, con accesso da via della Caffarella n. 50, distinto in catasto al foglio 907, part.lla 535 parte (il 1 nudo terreno) e part.lle 14, 363 e 364 (la porzione di fabbricato)
1) condannare i convenuti all'immediato rilascio in favore dell'attrice della porzione di immobile de quo, costituita da terreno e sovrastante fabbricato rurale denominato
Casale Scarano e sito in Roma, con accesso da via della Caffarella n. 50, distinto in catasto al foglio 907, part.lla 535 parte (il nudo terreno) e part.lle 14, 363 e 364 (la porzione di fabbricato); 2) emettere a carico dei convenuti pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni da occupazione illecita in favore della proprietà, da quantificarsi in separato giudizio”.
Parte convenuta/attore in riconvenzione : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1
adito, contrariis reiectis: A) In via principale per le ragioni esposte in premessa respingere tutte le domande formulate in quanto inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
B) In via riconvenzionale, nel
pagina 2 di 7 merito, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. acquisita in favore di per intervenuta usucapione la piena, assoluta ed esclusiva Controparte_1
proprietà del terreno e del casale “Casa Scarano” sito in Roma Via della Caffarella distinto in catasto terreni del Comune di Roma al foglio 907 part. 535 parte (già 13 parte) con sovrastante immobile distinto alle particelle 14, 362,363 e 364 per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. C) In via subordinata voglia dichiarare la sig.ra proprietario degli anzidetti terreni e immobile sopra descritti Controparte_1
per intervenuta usucapione speciale agraria ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. così come introdotto dalla L. 346 del 10 maggio 1976. D) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Le altre parti convenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) In via principale per le ragioni esposte in premessa respingere tutte le domande formulate in quanto inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
B) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si richiama ordinanza del 4/3/2025 e si ribadisce che la presente causa
è stata rimessa a sentenza da quella data (con scadenza del termine al 3/4/2025).
Parte attorea espone e documenta di essere subentrata nella proprietà di area in Roma, in catasto terreni al fg. 907 p.lla 535 parte (già 23 parte) con sovrastante immobile
(“Casale Scarano”) distinto alle p.lle 14-362-363-364 dello stesso foglio.
Riferisce che una porzione di detto immobile è stata oggetto di contenzioso tra il proprio dante causa e – e per esso deceduto in corso di causa le signore Controparte_3 CP_6
ed -, nonché , , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
, e In Persona_3 Persona_4 Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 7 definitiva costoro -convenuti in giudizio dal precedente proprietario- han reso domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà, esitata con sent. 7425/2003 Trib. Roma di rigetto e condanna al rilascio: sentenza confermata da sent. C.A. Roma 1249/2007.
E' così seguita attività esecutiva della condanna al rilascio, sospesa alla fine del 2012; nel luglio del 2022 è stato reso nuovo atto di precetto intimante rilascio, oggetto di due distinte opposizioni ex art. 615 c.p.c., accolte -con distinte sentenze (6396/2023 e
17013/2023 Trib. Roma) - dal tribunale, che ha rilevato prescrizione del titolo azionato.
Permanendo occupazione senza titolo, è stata vanamente svolta attività di mediazione e poi attivato il presente giudizio, sulle conclusioni i sopra riportate.
Si è costituita e ha reso -previa lunga dissertazione in diritto Controparte_1
sull'istituto- domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dell'immobile, con conseguente rigetto della domanda principale, su cui anche argomenta in diritto, in linea con gli altri convenuti.
Si sono costituiti gli altri convenuti e hanno affermato che -in forza delle già citate sent.
6396/2023 e 17013/2023 del Trib. Roma- nessun diritto è azionabile da odierna parte attorea nei confronti dei convenuti.
Invero infatti i convenuti negano la legittimazione attiva di parte attorea, non affermata nemmeno dalle sent. 7425/2003 Trib. Roma e 1249/2007 C.A. Roma.
Eccepiscono poi “violazione del ne bis in idem da giudicato riflesso”, ritenendo -dopo lunga dissertazione sugli istituti coinvolti- che la sent. 6396/2023 Trib. Roma ha dichiarato l'estinzione di quel diritto che oggi parte attorea pone nuovamente a fondamento della domanda.
Rendono le conclusioni sopra riportate.
E' stata ammessa la sola prova documentale e la causa è giunta alla fase decisoria. pagina 4 di 7 Osserva il giudicante che la sent. 6396/2023 Trib. Roma (in atti) ha dichiarato la prescrizione del diritto sotteso al precetto opposto, diritto riconosciuto dalla sent.
7425/2003 Tri. Roma (confermata da C.A. Roma 1249/2007): di conseguenza, ha dichiarato l'inefficacia del precetto.
Simile declaratoria è stata resa con la sent. 17013/2023 pure in atti (opposizione allo stesso precetto, ma da parte di distinto intimato), con rilevazione che è stato dichiarato
“non sussistere il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata”.
Ovviamente le due sentenze dicono la stessa cosa: il precetto intimato non ha alcuna efficacia, perché il diritto ad esso sotteso si è prescritto.
Ma il diritto sotteso non è ovviamente il diritto di proprietà (notoriamente insuscettivo di prescrizione) bensì il diritto a ottenere (in formula di condanna a un “facere”) il rilascio del bene.
Di ciò è stata ben consapevole parte attorea, che infatti ha azionato nuova cognizione piena per ottenere -su addotta proprietà e occupazione senza titolo- nuova condanna al rilascio;
senza con ciò incorrere in alcuna violazione del “ne bis in idem”.
Nemmeno è infatti possibile trarre dalle citate sentenze (6396 e 17013 del 2023) ulteriori profili di pronuncia (sia in punto di deducibilità delle questioni sia in punto di -invero discutibile- effetto riflesso del giudicato), atteso che la natura stessa del procedimento
(art. 615 c.1 c.p.c.) evidenzia che oggetto di cognizione è ivi solo la sussistenza o no del diritto a conseguire coattivamente una condanna a un “facere” (diritto sotteso al precetto intimato), e non anche la situazione giuridica soggettiva a monte, e cioè il diritto dominicale, su cui le due sentenze nulla han detto né potevano o dovevano dire.
Ciò chiarito, va rilevato che parte attorea chiede condanna al rilascio e declaratoria di diritto risarcitorio, deducendo a fondamento della domanda:
pagina 5 di 7 • il proprio diritto di proprietà sul bene;
• l'assenza di titolazione causale in capo ai convenuti detentori.
Quanto al diritto di proprietà, la documentazione in atti dà contezza della sussistenza del diritto medesimo.
Quanto alla titolazione causale della disponibilità in fatto da parte dei convenuti, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di , atteso Controparte_1
che su di essa invece opera il divieto di “bis in idem” stante rigetto della sua domanda giudiziale in tale senso, reso con sent. 7425/2003 Trib. Roma confermata da C.A. Roma
1249/2007: ciò che preclude ogni cognizione su un ventennio successivo nemmeno maturato;
né ricorrendo gli estremi e i presupposti dell'art. 1159 c.c. nel caso concreto.
Gli altri convenuti non hanno addotto alcunchè di ultroneo rispetto alla questione dell'insussistente “bis in idem”.
La domanda principale va quindi accolta e va ordinato ai convenuti il rilascio del bene sì come specificato in dispositivo;
con condanna generica al risarcimento del danno, stante indisponibilità del bene.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/2014
(valore indeterminabile;
bassa complessità; valori medi) e quindi:
• fase di studio: € 1.701,00;
• fase di studio: € 1.204,00;
• fase di studio: € 1.806,00;
• fase di studio: € 2.905,00;
pagina 6 di 7 e così in totale € 7.616,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc. 9386/2024 RGACC così decide:
• in accoglimento della domanda principale:
1. dichiara che i convenuti tutti occupano porzione di immobile “de quo”, costituita da terreno e sovrastante fabbricato rurale denominato “Casale Scarano” e sito in
Roma, con accesso da via della Caffarella n. 50, distinto in catasto al foglio 907, part.lla 535 parte (il nudo terreno) e part.lle 14, 363 e 364 (la porzione di fabbricato) senza alcuna titolazione causale e per l'effetto ordina il rilascio del bene medesimo in favore di parte attorea, fissando il termine del 5/9/2025;
2. dichiara il diritto di parte attorea a risarcimento del danno da illegittima occupazione;
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale resa da;
Controparte_1
• condanna i convenuti tutti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 7.616,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario
15%, CAP e IVA di legge.
Roma 27/6/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9386/2024 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliata alla via Fonteiana 49, presso lo studio dell'avv. Federico LOTTINI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
-CONVENUTO IN RICONVENZIONE-
e residenza non dichiarata;
in Roma elettivamente domiciliata al Controparte_1
viale Mazzini 123, presso lo studio dell'avv. Francesco TUCCI, che la rappresenta e difende in forza di procura n atti;
-CONVENUTO-
-ATTORE IN RICONVENZIONE-
pagina 1 di 7 e
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
residenze non dichiarate;
in Roma elettivamente domiciliati al viale CP_5
Mazzini 123, presso lo studio dell'avv. Francesco TUCCI, che la rappresenta e difende in forza di procura n atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: occupazione senza titolo;
condanna al rilascio al risarcimento del danno;
riconvenzionale di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attorea: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato e dichiarato che i convenuti occupano senza titolo, o comunque con titolo inopponibile alla esponente, porzione di immobile de quo, costituita da terreno e sovrastante fabbricato rurale denominato Casale Scarano e sito in Roma, con accesso da via della Caffarella n. 50, distinto in catasto al foglio 907, part.lla 535 parte (il 1 nudo terreno) e part.lle 14, 363 e 364 (la porzione di fabbricato)
1) condannare i convenuti all'immediato rilascio in favore dell'attrice della porzione di immobile de quo, costituita da terreno e sovrastante fabbricato rurale denominato
Casale Scarano e sito in Roma, con accesso da via della Caffarella n. 50, distinto in catasto al foglio 907, part.lla 535 parte (il nudo terreno) e part.lle 14, 363 e 364 (la porzione di fabbricato); 2) emettere a carico dei convenuti pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni da occupazione illecita in favore della proprietà, da quantificarsi in separato giudizio”.
Parte convenuta/attore in riconvenzione : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1
adito, contrariis reiectis: A) In via principale per le ragioni esposte in premessa respingere tutte le domande formulate in quanto inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
B) In via riconvenzionale, nel
pagina 2 di 7 merito, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. acquisita in favore di per intervenuta usucapione la piena, assoluta ed esclusiva Controparte_1
proprietà del terreno e del casale “Casa Scarano” sito in Roma Via della Caffarella distinto in catasto terreni del Comune di Roma al foglio 907 part. 535 parte (già 13 parte) con sovrastante immobile distinto alle particelle 14, 362,363 e 364 per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. C) In via subordinata voglia dichiarare la sig.ra proprietario degli anzidetti terreni e immobile sopra descritti Controparte_1
per intervenuta usucapione speciale agraria ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. così come introdotto dalla L. 346 del 10 maggio 1976. D) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Le altre parti convenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) In via principale per le ragioni esposte in premessa respingere tutte le domande formulate in quanto inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
B) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si richiama ordinanza del 4/3/2025 e si ribadisce che la presente causa
è stata rimessa a sentenza da quella data (con scadenza del termine al 3/4/2025).
Parte attorea espone e documenta di essere subentrata nella proprietà di area in Roma, in catasto terreni al fg. 907 p.lla 535 parte (già 23 parte) con sovrastante immobile
(“Casale Scarano”) distinto alle p.lle 14-362-363-364 dello stesso foglio.
Riferisce che una porzione di detto immobile è stata oggetto di contenzioso tra il proprio dante causa e – e per esso deceduto in corso di causa le signore Controparte_3 CP_6
ed -, nonché , , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
, e In Persona_3 Persona_4 Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 7 definitiva costoro -convenuti in giudizio dal precedente proprietario- han reso domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà, esitata con sent. 7425/2003 Trib. Roma di rigetto e condanna al rilascio: sentenza confermata da sent. C.A. Roma 1249/2007.
E' così seguita attività esecutiva della condanna al rilascio, sospesa alla fine del 2012; nel luglio del 2022 è stato reso nuovo atto di precetto intimante rilascio, oggetto di due distinte opposizioni ex art. 615 c.p.c., accolte -con distinte sentenze (6396/2023 e
17013/2023 Trib. Roma) - dal tribunale, che ha rilevato prescrizione del titolo azionato.
Permanendo occupazione senza titolo, è stata vanamente svolta attività di mediazione e poi attivato il presente giudizio, sulle conclusioni i sopra riportate.
Si è costituita e ha reso -previa lunga dissertazione in diritto Controparte_1
sull'istituto- domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dell'immobile, con conseguente rigetto della domanda principale, su cui anche argomenta in diritto, in linea con gli altri convenuti.
Si sono costituiti gli altri convenuti e hanno affermato che -in forza delle già citate sent.
6396/2023 e 17013/2023 del Trib. Roma- nessun diritto è azionabile da odierna parte attorea nei confronti dei convenuti.
Invero infatti i convenuti negano la legittimazione attiva di parte attorea, non affermata nemmeno dalle sent. 7425/2003 Trib. Roma e 1249/2007 C.A. Roma.
Eccepiscono poi “violazione del ne bis in idem da giudicato riflesso”, ritenendo -dopo lunga dissertazione sugli istituti coinvolti- che la sent. 6396/2023 Trib. Roma ha dichiarato l'estinzione di quel diritto che oggi parte attorea pone nuovamente a fondamento della domanda.
Rendono le conclusioni sopra riportate.
E' stata ammessa la sola prova documentale e la causa è giunta alla fase decisoria. pagina 4 di 7 Osserva il giudicante che la sent. 6396/2023 Trib. Roma (in atti) ha dichiarato la prescrizione del diritto sotteso al precetto opposto, diritto riconosciuto dalla sent.
7425/2003 Tri. Roma (confermata da C.A. Roma 1249/2007): di conseguenza, ha dichiarato l'inefficacia del precetto.
Simile declaratoria è stata resa con la sent. 17013/2023 pure in atti (opposizione allo stesso precetto, ma da parte di distinto intimato), con rilevazione che è stato dichiarato
“non sussistere il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata”.
Ovviamente le due sentenze dicono la stessa cosa: il precetto intimato non ha alcuna efficacia, perché il diritto ad esso sotteso si è prescritto.
Ma il diritto sotteso non è ovviamente il diritto di proprietà (notoriamente insuscettivo di prescrizione) bensì il diritto a ottenere (in formula di condanna a un “facere”) il rilascio del bene.
Di ciò è stata ben consapevole parte attorea, che infatti ha azionato nuova cognizione piena per ottenere -su addotta proprietà e occupazione senza titolo- nuova condanna al rilascio;
senza con ciò incorrere in alcuna violazione del “ne bis in idem”.
Nemmeno è infatti possibile trarre dalle citate sentenze (6396 e 17013 del 2023) ulteriori profili di pronuncia (sia in punto di deducibilità delle questioni sia in punto di -invero discutibile- effetto riflesso del giudicato), atteso che la natura stessa del procedimento
(art. 615 c.1 c.p.c.) evidenzia che oggetto di cognizione è ivi solo la sussistenza o no del diritto a conseguire coattivamente una condanna a un “facere” (diritto sotteso al precetto intimato), e non anche la situazione giuridica soggettiva a monte, e cioè il diritto dominicale, su cui le due sentenze nulla han detto né potevano o dovevano dire.
Ciò chiarito, va rilevato che parte attorea chiede condanna al rilascio e declaratoria di diritto risarcitorio, deducendo a fondamento della domanda:
pagina 5 di 7 • il proprio diritto di proprietà sul bene;
• l'assenza di titolazione causale in capo ai convenuti detentori.
Quanto al diritto di proprietà, la documentazione in atti dà contezza della sussistenza del diritto medesimo.
Quanto alla titolazione causale della disponibilità in fatto da parte dei convenuti, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di , atteso Controparte_1
che su di essa invece opera il divieto di “bis in idem” stante rigetto della sua domanda giudiziale in tale senso, reso con sent. 7425/2003 Trib. Roma confermata da C.A. Roma
1249/2007: ciò che preclude ogni cognizione su un ventennio successivo nemmeno maturato;
né ricorrendo gli estremi e i presupposti dell'art. 1159 c.c. nel caso concreto.
Gli altri convenuti non hanno addotto alcunchè di ultroneo rispetto alla questione dell'insussistente “bis in idem”.
La domanda principale va quindi accolta e va ordinato ai convenuti il rilascio del bene sì come specificato in dispositivo;
con condanna generica al risarcimento del danno, stante indisponibilità del bene.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/2014
(valore indeterminabile;
bassa complessità; valori medi) e quindi:
• fase di studio: € 1.701,00;
• fase di studio: € 1.204,00;
• fase di studio: € 1.806,00;
• fase di studio: € 2.905,00;
pagina 6 di 7 e così in totale € 7.616,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc. 9386/2024 RGACC così decide:
• in accoglimento della domanda principale:
1. dichiara che i convenuti tutti occupano porzione di immobile “de quo”, costituita da terreno e sovrastante fabbricato rurale denominato “Casale Scarano” e sito in
Roma, con accesso da via della Caffarella n. 50, distinto in catasto al foglio 907, part.lla 535 parte (il nudo terreno) e part.lle 14, 363 e 364 (la porzione di fabbricato) senza alcuna titolazione causale e per l'effetto ordina il rilascio del bene medesimo in favore di parte attorea, fissando il termine del 5/9/2025;
2. dichiara il diritto di parte attorea a risarcimento del danno da illegittima occupazione;
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale resa da;
Controparte_1
• condanna i convenuti tutti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 7.616,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario
15%, CAP e IVA di legge.
Roma 27/6/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
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