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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RB RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER IT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA LA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
PIAZZALE BERTACCHI 80 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note in sostituzione di udienza del 02.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 1. In data 12.01.2021 in OZ (MN) e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
OZ (MN), atto n. 1, p. 1, anno 2021).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (18.03.2021). Per_1
2. Con ricorso depositato il 11.03.2024, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi alle condizioni seguenti: affido condiviso di con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, visite paterne la prima domenica di ogni mese, assegno di mantenimento per la bambina di € 400 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico, nulla per sé. Chiedeva altresì che, decorso il termine di cui all'art. 3 l. 898/1970, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
2.1 Il resistente non si costituiva in giudizio.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 13.03.2024.
3. All'udienza del 06.06.2024, la ricorrente, personalmente presente, confermava e precisava il contenuto dei propri atti e la volontà di non riconciliarsi, chiedendo inoltre l'affido esclusivo di e visite paterne da svolgersi alla presenza propria o dei nonni Per_1
materni. Preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, l'attrice domandava l'emissione di sentenza parziale sullo stato e la remissione in istruttoria della causa per le rimanenti domande. Pertanto, la parte precisava le conclusioni sullo stato con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi.
3.1 Con sentenza parziale n. 226 del 12.06.2024 (ormai passata in giudicato), il
Tribunale di Sondrio pronunciava la separazione tra i coniugi e, con ordinanza in pari data, rimetteva la causa sul ruolo per l'esame delle ulteriori questioni.
3.2 Con ordinanza 28.06.2024, il Giudice disponeva procedersi ad indagini sulla situazione patrimoniale e reddituale del convenuto mediante incarico alla Guardia di
Finanza, che depositava relazione in data 22.11.2024.
All'esito, ammetteva le prove per testi e interpello dedotte. All'udienza del 13.03.2025 all'uopo fissata, il resistente non si presentava per rendere l'interrogatorio senza addurre pagina 2 di 8 alcuna giustificazione. La parte rinunciava, poi, all'escussione del teste, non presente per impedimento.
La causa veniva, quindi, rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. Nell'ambito degli scritti conclusivi, la ricorrente modificava le proprie domande chiedendo l'affidamento super-esclusivo o, in subordine, esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, visite paterne libere con preavviso di almeno 7 giorni da svolgersi presso l'abitazione della bambina alla presenza della madre o dei nonni materni, la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 500,00 oltre all'integralità dell'assegno unico e all'80% delle spese straordinarie.
All'udienza del 02.07.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in ragione della tenera età della stessa (ad oggi, quattro anni), che induce a ritenere presumibile l'assenza di adeguata capacità di discernimento.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla comparizione delle parti, avvenuta il 06.06.2024.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa da parte attrice di non volersi riconciliare.
6. La domanda di affidamento esclusivo avanzata da parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la
Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e
pagina 3 di 8 ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. sent. n. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse della minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte di nei confronti della propria figlia, desumibile Controparte_1
dal fatto che la vede raramente (non più di due volte all'anno, nonostante non abiti talmente lontano da rendergli difficile l'esercizio di un diritto di visita più assiduo), né contribuisce alla sua educazione e al suo mantenimento materiale. Su quest'ultimo punto, parte attrice ha documentato l'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato presso e DM Management s.r.l.s. (doc. 16). Controparte_2
Va, inoltre, evidenziato che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Peraltro, ai sensi degli artt. 232 e 116 c.p.c., possono essere desunti elementi di convincimento a sostegno anche dal fatto che non si è presentato Controparte_1
per rendere l'interrogatorio formale senza addurre alcun impedimento.
Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare
(che include anche la prima figlia, avuta da precedente relazione e non Per_2
pagina 4 di 8 riconosciuta dal padre) ed è risultata pienamente in grado di prendersi cura di Per_1
anche in assenza della collaborazione affettiva o materiale di Controparte_1
Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse di attribuire alla madre Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato dello stesso. Del resto, la stabile assenza del convenuto dalla quotidianità della figlia e il fatto che il medesimo si sottrae ai tentativi di contatto non consentirebbe l'esercizio condiviso della genitorialità e la tempestiva adozione delle decisioni di maggiore rilievo relative al minore.
Per gli stessi motivi risulta nell'interesse della bambina anche la conferma del suo collocamento presso la madre.
Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita, data l'inconsistenza dei contatti tra e la figlia. In assenza Controparte_1
dell'allegazione di specifici elementi di pregiudizio ma tenuto comunque conto della sporadicità delle stesse, con conseguente disabitudine della minore al contatto col padre, può essere accolta la richiesta di parte attrice di disporre visite libere, previo accordo con la madre con preavviso minimo di 7 giorni, da svolgersi presso la casa materna e comunque alla presenza della madre o dei nonni materni.
7. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto,
l'art. 316 bis co. 1 c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che:
- quanto ad Controparte_1
• è domiciliato presso la zia in Calolziocorte (LC) e dunque non Parte_2
consta che sopporti spese abitative;
• dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge come sia intestatario di rapporti bancari su cui, tuttavia, transitano somme di moderata entità;
• risulta che, nell'anno 2022, abbia percepito redditi da lavoro dipendente per complessivi € 6.395,60 da rapporti con tre diverse imprese;
pagina 5 di 8 • nel 2023, ha emesso due note di prestazione occasionale per complessivi €
6.250,00;
• dall'ottobre 2023, è titolare dell'omonima ditta individuale, nell'ambito della quale ha emesso fatture per complessivi € 50.000,00 nel 2023 (in gran parte non saldata) ed € 72.598,00 nel 2024, tutte nei confronti della casa discografica No parla tanto records s.r.l.s.
- dal canto suo, : Pt_1 Pt_1
• vive con le figlie e presso i suoi genitori affidatari, per cui non Per_2 Per_1
sopporta spese abitative;
• da luglio 2023 lavora come O.S.S. con contratto a tempo pieno e determinato alle dipendenze della Casa di Riposo di Sondrio e percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.200, comprensivo di tredicesima (docc. 3 e 4);
• per l'anno 2022 ha dichiarato un reddito imponibile di € 2.429,00 (doc. 5);
• dagli estratti conto depositati (doc. 9), risulta avere disponibilità liquide assolutamente modeste;
• è gravata anche dall'onere di mantenimento della figlia maggiore per la Per_2
quale nulla percepisce dal padre, che non l'ha riconosciuta (docc. 10 e 12).
Alla luce di ciò può osservarsi che entrambi i genitori sono dotati di capacità lavorativa e percettori di reddito, sebbene non in modo stabile. Con specifico riferimento a
[...]
gli importi sinora fatturati dalla sua ditta individuale, pur significativi, non CP_1
sono sufficienti per desumere la sussistenza di un'aspettativa sulla costanza dei suoi guadagni, tenuto conto peraltro che la fattura di importo maggiormente significativo non
è stata onorata.
Va, inoltre, tenuto conto della tenera età della minore, che induce a ritenere ancora contenute le sue esigenze di vita, pur suscettibili di accrescimento e di conseguente modifica nel tempo.
Alla luce delle sopra esposte circostanze, appare congruo determinare il contributo mensile dovuto dal padre per la figlia in complessivi 300,00 euro, annualmente pagina 6 di 8 rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del protocollo del Tribunale di Sondrio.
L'obbligo di versare tale importo va fatto decorrere dalla data di deposito del ricorso.
Va, inoltre, disposto che l'assegno unico spetti integralmente alla madre, quale genitore affidatario e collocatario, così come le detrazioni fiscali.
7. Le spese di lite devono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, in ragione della mancata opposizione del convenuto alle domande di separazione e divorzio, mentre devono essere, per la restante parte, poste a carico dello stesso tenuto conto della sua soccombenza in punto economico.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi.
Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna deve essere disposta in favore dell'RA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
AB (MI) il 21.05.1998 e nato in [...] il [...], Controparte_1
celebrato il 12.01.2021 a OZ (MN) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. 1, anno 2021; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OZ (MN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola ad assumere tutte le decisioni di maggiore interesse incluse quelle riguardanti l'istruzione, la salute o il luogo di residenza, nonché a ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio; colloca presso la madre;
Per_1
pagina 7 di 8 pone a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia, a decorrere dalla data della domanda, di € 300,00 mensili oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che la madre, in qualità di genitore affidatario e collocatario, percepisca integralmente l'assegno unico e si avvalga integralmente delle detrazioni fiscali;
pone le spese straordinarie per la minore, secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio,
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna a rifondere all'RA il rimanente 50% delle spese di Controparte_1
lite, che si liquida in € 3.808,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 07/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER IT RB RA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RB RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER IT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA LA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
PIAZZALE BERTACCHI 80 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note in sostituzione di udienza del 02.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 1. In data 12.01.2021 in OZ (MN) e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
OZ (MN), atto n. 1, p. 1, anno 2021).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (18.03.2021). Per_1
2. Con ricorso depositato il 11.03.2024, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi alle condizioni seguenti: affido condiviso di con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, visite paterne la prima domenica di ogni mese, assegno di mantenimento per la bambina di € 400 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico, nulla per sé. Chiedeva altresì che, decorso il termine di cui all'art. 3 l. 898/1970, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
2.1 Il resistente non si costituiva in giudizio.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 13.03.2024.
3. All'udienza del 06.06.2024, la ricorrente, personalmente presente, confermava e precisava il contenuto dei propri atti e la volontà di non riconciliarsi, chiedendo inoltre l'affido esclusivo di e visite paterne da svolgersi alla presenza propria o dei nonni Per_1
materni. Preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, l'attrice domandava l'emissione di sentenza parziale sullo stato e la remissione in istruttoria della causa per le rimanenti domande. Pertanto, la parte precisava le conclusioni sullo stato con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi.
3.1 Con sentenza parziale n. 226 del 12.06.2024 (ormai passata in giudicato), il
Tribunale di Sondrio pronunciava la separazione tra i coniugi e, con ordinanza in pari data, rimetteva la causa sul ruolo per l'esame delle ulteriori questioni.
3.2 Con ordinanza 28.06.2024, il Giudice disponeva procedersi ad indagini sulla situazione patrimoniale e reddituale del convenuto mediante incarico alla Guardia di
Finanza, che depositava relazione in data 22.11.2024.
All'esito, ammetteva le prove per testi e interpello dedotte. All'udienza del 13.03.2025 all'uopo fissata, il resistente non si presentava per rendere l'interrogatorio senza addurre pagina 2 di 8 alcuna giustificazione. La parte rinunciava, poi, all'escussione del teste, non presente per impedimento.
La causa veniva, quindi, rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. Nell'ambito degli scritti conclusivi, la ricorrente modificava le proprie domande chiedendo l'affidamento super-esclusivo o, in subordine, esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, visite paterne libere con preavviso di almeno 7 giorni da svolgersi presso l'abitazione della bambina alla presenza della madre o dei nonni materni, la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 500,00 oltre all'integralità dell'assegno unico e all'80% delle spese straordinarie.
All'udienza del 02.07.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in ragione della tenera età della stessa (ad oggi, quattro anni), che induce a ritenere presumibile l'assenza di adeguata capacità di discernimento.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla comparizione delle parti, avvenuta il 06.06.2024.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa da parte attrice di non volersi riconciliare.
6. La domanda di affidamento esclusivo avanzata da parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la
Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e
pagina 3 di 8 ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. sent. n. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse della minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte di nei confronti della propria figlia, desumibile Controparte_1
dal fatto che la vede raramente (non più di due volte all'anno, nonostante non abiti talmente lontano da rendergli difficile l'esercizio di un diritto di visita più assiduo), né contribuisce alla sua educazione e al suo mantenimento materiale. Su quest'ultimo punto, parte attrice ha documentato l'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato presso e DM Management s.r.l.s. (doc. 16). Controparte_2
Va, inoltre, evidenziato che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Peraltro, ai sensi degli artt. 232 e 116 c.p.c., possono essere desunti elementi di convincimento a sostegno anche dal fatto che non si è presentato Controparte_1
per rendere l'interrogatorio formale senza addurre alcun impedimento.
Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare
(che include anche la prima figlia, avuta da precedente relazione e non Per_2
pagina 4 di 8 riconosciuta dal padre) ed è risultata pienamente in grado di prendersi cura di Per_1
anche in assenza della collaborazione affettiva o materiale di Controparte_1
Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse di attribuire alla madre Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato dello stesso. Del resto, la stabile assenza del convenuto dalla quotidianità della figlia e il fatto che il medesimo si sottrae ai tentativi di contatto non consentirebbe l'esercizio condiviso della genitorialità e la tempestiva adozione delle decisioni di maggiore rilievo relative al minore.
Per gli stessi motivi risulta nell'interesse della bambina anche la conferma del suo collocamento presso la madre.
Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita, data l'inconsistenza dei contatti tra e la figlia. In assenza Controparte_1
dell'allegazione di specifici elementi di pregiudizio ma tenuto comunque conto della sporadicità delle stesse, con conseguente disabitudine della minore al contatto col padre, può essere accolta la richiesta di parte attrice di disporre visite libere, previo accordo con la madre con preavviso minimo di 7 giorni, da svolgersi presso la casa materna e comunque alla presenza della madre o dei nonni materni.
7. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto,
l'art. 316 bis co. 1 c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che:
- quanto ad Controparte_1
• è domiciliato presso la zia in Calolziocorte (LC) e dunque non Parte_2
consta che sopporti spese abitative;
• dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge come sia intestatario di rapporti bancari su cui, tuttavia, transitano somme di moderata entità;
• risulta che, nell'anno 2022, abbia percepito redditi da lavoro dipendente per complessivi € 6.395,60 da rapporti con tre diverse imprese;
pagina 5 di 8 • nel 2023, ha emesso due note di prestazione occasionale per complessivi €
6.250,00;
• dall'ottobre 2023, è titolare dell'omonima ditta individuale, nell'ambito della quale ha emesso fatture per complessivi € 50.000,00 nel 2023 (in gran parte non saldata) ed € 72.598,00 nel 2024, tutte nei confronti della casa discografica No parla tanto records s.r.l.s.
- dal canto suo, : Pt_1 Pt_1
• vive con le figlie e presso i suoi genitori affidatari, per cui non Per_2 Per_1
sopporta spese abitative;
• da luglio 2023 lavora come O.S.S. con contratto a tempo pieno e determinato alle dipendenze della Casa di Riposo di Sondrio e percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.200, comprensivo di tredicesima (docc. 3 e 4);
• per l'anno 2022 ha dichiarato un reddito imponibile di € 2.429,00 (doc. 5);
• dagli estratti conto depositati (doc. 9), risulta avere disponibilità liquide assolutamente modeste;
• è gravata anche dall'onere di mantenimento della figlia maggiore per la Per_2
quale nulla percepisce dal padre, che non l'ha riconosciuta (docc. 10 e 12).
Alla luce di ciò può osservarsi che entrambi i genitori sono dotati di capacità lavorativa e percettori di reddito, sebbene non in modo stabile. Con specifico riferimento a
[...]
gli importi sinora fatturati dalla sua ditta individuale, pur significativi, non CP_1
sono sufficienti per desumere la sussistenza di un'aspettativa sulla costanza dei suoi guadagni, tenuto conto peraltro che la fattura di importo maggiormente significativo non
è stata onorata.
Va, inoltre, tenuto conto della tenera età della minore, che induce a ritenere ancora contenute le sue esigenze di vita, pur suscettibili di accrescimento e di conseguente modifica nel tempo.
Alla luce delle sopra esposte circostanze, appare congruo determinare il contributo mensile dovuto dal padre per la figlia in complessivi 300,00 euro, annualmente pagina 6 di 8 rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del protocollo del Tribunale di Sondrio.
L'obbligo di versare tale importo va fatto decorrere dalla data di deposito del ricorso.
Va, inoltre, disposto che l'assegno unico spetti integralmente alla madre, quale genitore affidatario e collocatario, così come le detrazioni fiscali.
7. Le spese di lite devono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, in ragione della mancata opposizione del convenuto alle domande di separazione e divorzio, mentre devono essere, per la restante parte, poste a carico dello stesso tenuto conto della sua soccombenza in punto economico.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi.
Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna deve essere disposta in favore dell'RA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
AB (MI) il 21.05.1998 e nato in [...] il [...], Controparte_1
celebrato il 12.01.2021 a OZ (MN) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. 1, anno 2021; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OZ (MN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola ad assumere tutte le decisioni di maggiore interesse incluse quelle riguardanti l'istruzione, la salute o il luogo di residenza, nonché a ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio; colloca presso la madre;
Per_1
pagina 7 di 8 pone a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia, a decorrere dalla data della domanda, di € 300,00 mensili oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che la madre, in qualità di genitore affidatario e collocatario, percepisca integralmente l'assegno unico e si avvalga integralmente delle detrazioni fiscali;
pone le spese straordinarie per la minore, secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio,
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna a rifondere all'RA il rimanente 50% delle spese di Controparte_1
lite, che si liquida in € 3.808,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 07/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER IT RB RA
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