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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8048/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8048/2021 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. GENNARO Parte_1 Parte_2
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo, via La Farina nr. 13/a giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CANNIZZO MAURIZIO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via
Resuttana Colli 366, come da procura in atti
Parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, reso in data 6.4.2021, Controparte_2
ha chiesto a ed a , il primo
[...] P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
come debitore, la seconda come fideiussore, di restituire l'importo di € 34.309,00, oltre interessi e spese del monitorio, quale capitale residuo non ancora versato in relazione al prestito sociale erogato giusta scrittura privata in data 28.6.2017 per complessivi €.
48.000,00.
pagina 1 di 4 Gli ingiunti hanno proposto opposizione eccependo la carenza di legittimazione attiva della società, indicata nel ricorso monitorio quale in posto che il Controparte_3
prestito sociale era stato loro concesso da un diverso soggetto, ossia da
[...]
; hanno altresì eccepito che non era chiaro quali rate del Controparte_1
prestito fossero rimaste impagate dopo la loro scadenza (le uniche per le quali, secondo gli opponenti, avrebbe potuto essere avanzata domanda di monitorio) ovvero dovessero ancora scadere;
hanno inoltre eccepito che la creditrice non aveva informato il fideiussore del mancato pagamento di alcuna ratei del prestito. Nel corso del giudizio, gli opponenti hanno corrisposto € 5000,00 a riprova della loro volontà di ripianare il debito.
Gli opponenti hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale di “A) Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della con sede in CP_1 Controparte_4
Palermo c\o Assessorato , Controparte_5
con sede in Palermo;
B) Conseguentemente accogliere per la forma la presente opposizione e dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo del 6 aprile 2021 avente n.
Rg 3141\21 notificato il 17 aprile 2021, per il pagamento della somma di € 34.309,00 oltre interessi richiesti in ricorso e spese liquidate;
C) Ritenere e dichiarare che gli opponenti nulla devono alla in forza del ricorso per decreto ingiuntivo del 6 Controparte_3
aprile 2021 avente rg 3141\21 notificato il 17 aprile 2021; D) In subordine e senza recesso delle superiori eccezioni , ritenere e dichiarare che gli opponenti devono la minore somma pari all'importo delle rate scadute, che saranno quantificate a seguito di CTU contabile, che sin d'ora si richiede;
E) Condannare la in persona del legale Controparte_6
rappresentate p. t alle spese e competenze ed onorari del giudizio oltre IVA, CPA e spese generali” .
Nel costituirsi, la società cooperativa ha contestato tutte le doglianze ed ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare con qualsiasi motivazione l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1691\21 proposta dai signori nato a [...] il giorno 11-12- Parte_1
1959 residente in [...]\D cf e C.F._1
nata a [...] il [...] cf. ; Confermare Parte_2 C.F._2
il decreto ingiuntivo in ogni sua parte specificando che per un mero refuso tipografico la società istante è . Società cooperativa 4) Concedere la Controparte_1
pagina 2 di 4 provvisoria esecuzione del decreto n. 1691\21, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
5) Condannare gli opponenti alle spese del giudizio”.
L'opposizione è infondata.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'errore commesso nella redazione del ricorso monitorio
(nel quale l'istante risulta denominata invece che, Controparte_7
correttamente, non determina alcuna nullità Controparte_1
del decreto ingiuntivo (peraltro emesso in favore di Controparte_8
, considerato che la Partita Iva indicata nel ricorso è corretta ed identifica
[...]
appunto la società cooperativa, la cui legittimazione ad agire è quindi pacifica.
Va poi ulteriormente rilevato che, con raccomandata ricevuta personalmente dal il Pt_1
15.10.2020, la società cooperativa aveva rappresentato che, in seguito alla sospensione di quest'ultimo dal servizio da parte della Regione Siciliana a decorrere dal mese di settembre
2019, erano rimasti tutti impagati i ratei del prestito da settembre 2019, con conseguente richiesta di pagamento dell'intero.
Nel contratto che regola il prestito era infatti prevista, all'art. 4, la decadenza dal beneficio del termine. Risultano poi, dal piano di ammortamento depositato al fascicolo dell'opposta, quale siano le rate scadute e non pagate e quali quelle non ancora scadute, né parte opponente ha comprovato di avere effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli già conteggiati dall'opposta.
Non si ravvisa infine alcuna nullità in relazione alla circostanza che la non sia Parte_2
stata informata prima del debito maturatosi, né è in alcun altro modo è stato contestato l'importo quantificato in monitorio.
In ultima analisi, considerato che parte opponente risulta avere versato nel corso del giudizio l'importo di € 5000,00 a deconto della complessiva esposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, ma gli opponenti vanno condannati a pagare alla società cooperativa opposta l'importo residuo pari ad € 29.309,00, oltre interesse legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.358,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per quella decisoria, esclusa la fase pagina 3 di 4 istruttoria di tabella, con esclusione della fase della istruttoria, per il range di valore della controversia), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo reso in data 6.4.2021; condanna e al pagamento, in solido, in favore Parte_1 Parte_2
di della somma di € 29.309,00, oltre Controparte_1
interesse legali dalla data della domanda al saldo;
condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di giudizio liquidate in complessivi € Controparte_1
4.358,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Palermo, 18 marzo 2025
Il Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8048/2021 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. GENNARO Parte_1 Parte_2
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo, via La Farina nr. 13/a giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CANNIZZO MAURIZIO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via
Resuttana Colli 366, come da procura in atti
Parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, reso in data 6.4.2021, Controparte_2
ha chiesto a ed a , il primo
[...] P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
come debitore, la seconda come fideiussore, di restituire l'importo di € 34.309,00, oltre interessi e spese del monitorio, quale capitale residuo non ancora versato in relazione al prestito sociale erogato giusta scrittura privata in data 28.6.2017 per complessivi €.
48.000,00.
pagina 1 di 4 Gli ingiunti hanno proposto opposizione eccependo la carenza di legittimazione attiva della società, indicata nel ricorso monitorio quale in posto che il Controparte_3
prestito sociale era stato loro concesso da un diverso soggetto, ossia da
[...]
; hanno altresì eccepito che non era chiaro quali rate del Controparte_1
prestito fossero rimaste impagate dopo la loro scadenza (le uniche per le quali, secondo gli opponenti, avrebbe potuto essere avanzata domanda di monitorio) ovvero dovessero ancora scadere;
hanno inoltre eccepito che la creditrice non aveva informato il fideiussore del mancato pagamento di alcuna ratei del prestito. Nel corso del giudizio, gli opponenti hanno corrisposto € 5000,00 a riprova della loro volontà di ripianare il debito.
Gli opponenti hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale di “A) Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della con sede in CP_1 Controparte_4
Palermo c\o Assessorato , Controparte_5
con sede in Palermo;
B) Conseguentemente accogliere per la forma la presente opposizione e dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo del 6 aprile 2021 avente n.
Rg 3141\21 notificato il 17 aprile 2021, per il pagamento della somma di € 34.309,00 oltre interessi richiesti in ricorso e spese liquidate;
C) Ritenere e dichiarare che gli opponenti nulla devono alla in forza del ricorso per decreto ingiuntivo del 6 Controparte_3
aprile 2021 avente rg 3141\21 notificato il 17 aprile 2021; D) In subordine e senza recesso delle superiori eccezioni , ritenere e dichiarare che gli opponenti devono la minore somma pari all'importo delle rate scadute, che saranno quantificate a seguito di CTU contabile, che sin d'ora si richiede;
E) Condannare la in persona del legale Controparte_6
rappresentate p. t alle spese e competenze ed onorari del giudizio oltre IVA, CPA e spese generali” .
Nel costituirsi, la società cooperativa ha contestato tutte le doglianze ed ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare con qualsiasi motivazione l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1691\21 proposta dai signori nato a [...] il giorno 11-12- Parte_1
1959 residente in [...]\D cf e C.F._1
nata a [...] il [...] cf. ; Confermare Parte_2 C.F._2
il decreto ingiuntivo in ogni sua parte specificando che per un mero refuso tipografico la società istante è . Società cooperativa 4) Concedere la Controparte_1
pagina 2 di 4 provvisoria esecuzione del decreto n. 1691\21, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
5) Condannare gli opponenti alle spese del giudizio”.
L'opposizione è infondata.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'errore commesso nella redazione del ricorso monitorio
(nel quale l'istante risulta denominata invece che, Controparte_7
correttamente, non determina alcuna nullità Controparte_1
del decreto ingiuntivo (peraltro emesso in favore di Controparte_8
, considerato che la Partita Iva indicata nel ricorso è corretta ed identifica
[...]
appunto la società cooperativa, la cui legittimazione ad agire è quindi pacifica.
Va poi ulteriormente rilevato che, con raccomandata ricevuta personalmente dal il Pt_1
15.10.2020, la società cooperativa aveva rappresentato che, in seguito alla sospensione di quest'ultimo dal servizio da parte della Regione Siciliana a decorrere dal mese di settembre
2019, erano rimasti tutti impagati i ratei del prestito da settembre 2019, con conseguente richiesta di pagamento dell'intero.
Nel contratto che regola il prestito era infatti prevista, all'art. 4, la decadenza dal beneficio del termine. Risultano poi, dal piano di ammortamento depositato al fascicolo dell'opposta, quale siano le rate scadute e non pagate e quali quelle non ancora scadute, né parte opponente ha comprovato di avere effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli già conteggiati dall'opposta.
Non si ravvisa infine alcuna nullità in relazione alla circostanza che la non sia Parte_2
stata informata prima del debito maturatosi, né è in alcun altro modo è stato contestato l'importo quantificato in monitorio.
In ultima analisi, considerato che parte opponente risulta avere versato nel corso del giudizio l'importo di € 5000,00 a deconto della complessiva esposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, ma gli opponenti vanno condannati a pagare alla società cooperativa opposta l'importo residuo pari ad € 29.309,00, oltre interesse legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.358,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per quella decisoria, esclusa la fase pagina 3 di 4 istruttoria di tabella, con esclusione della fase della istruttoria, per il range di valore della controversia), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo reso in data 6.4.2021; condanna e al pagamento, in solido, in favore Parte_1 Parte_2
di della somma di € 29.309,00, oltre Controparte_1
interesse legali dalla data della domanda al saldo;
condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di giudizio liquidate in complessivi € Controparte_1
4.358,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Palermo, 18 marzo 2025
Il Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4