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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16103 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 18678/2024
Verbale udienza del 17 novembre 2025
sono comparsi per parte attrice l'avv. Carmine Genovese il quale conclude come da atti e chiede dichiararsi la cessata la materia del contendere con condanna alle spese
Per l'avv Umberto Maria Sclafani in sostituzione dell'avv Rita Di Meo il quale Parte_1 chiede dichiararsi la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese per la pratica forense è presente il dott. Salvatore Fusaro
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura
Il giudice designato
CO ID
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CO ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18678 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in piazza Paganica n 13 presso Parte_2 Pt_1
lo studio dell'Avv. Carmine Genovese che la rappresenta e difende giusta delega in atti
attore
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1 Pt_1
via del Tempio di Giove 21 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv.to Rita Di Meo giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: altre controversie diritto amministrativo
CONCLUSIONI
come da verbale
MOIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio per l'annullamento dell'avviso di Parte_1
accertamento esecutivo n QC/2023/109371del 20 ottobre 2023 notificato da
[...]
per il pagamento della somma di euro 11.038,86 a titolo di canoni, indennità, Pt_1 accessori non corrisposti in relazione all'utilizzo della unità immobiliare sita in via Pt_1
Flaminia n 86.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'infondatezza della pretesa e la non debenza degli importi
Si costituiva dando atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell' Parte_1
avviso di pagamento opposto e chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese .
L'attore ha preso atto dell'annullamento dell'avviso di pagamento in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale .
Per l'effetto dell' intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso suddetto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996,
n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto la convenuta, che ha costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio per ottenere quanto alla stessa dovuto, deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare alla società attrice, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare all'attore le spese processuali da Parte_1
quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice
CO ID
II sezione civile
Nrg 18678/2024
Verbale udienza del 17 novembre 2025
sono comparsi per parte attrice l'avv. Carmine Genovese il quale conclude come da atti e chiede dichiararsi la cessata la materia del contendere con condanna alle spese
Per l'avv Umberto Maria Sclafani in sostituzione dell'avv Rita Di Meo il quale Parte_1 chiede dichiararsi la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese per la pratica forense è presente il dott. Salvatore Fusaro
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura
Il giudice designato
CO ID
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CO ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18678 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in piazza Paganica n 13 presso Parte_2 Pt_1
lo studio dell'Avv. Carmine Genovese che la rappresenta e difende giusta delega in atti
attore
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1 Pt_1
via del Tempio di Giove 21 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv.to Rita Di Meo giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: altre controversie diritto amministrativo
CONCLUSIONI
come da verbale
MOIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio per l'annullamento dell'avviso di Parte_1
accertamento esecutivo n QC/2023/109371del 20 ottobre 2023 notificato da
[...]
per il pagamento della somma di euro 11.038,86 a titolo di canoni, indennità, Pt_1 accessori non corrisposti in relazione all'utilizzo della unità immobiliare sita in via Pt_1
Flaminia n 86.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'infondatezza della pretesa e la non debenza degli importi
Si costituiva dando atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell' Parte_1
avviso di pagamento opposto e chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese .
L'attore ha preso atto dell'annullamento dell'avviso di pagamento in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale .
Per l'effetto dell' intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso suddetto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996,
n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto la convenuta, che ha costretto l'attrice a promuovere il presente giudizio per ottenere quanto alla stessa dovuto, deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare alla società attrice, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare all'attore le spese processuali da Parte_1
quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice
CO ID