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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 627 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.06.2025 da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Marchionni del Foro di Ascoli Piceno e (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]del C.F._2
Tronto (AP), in Via Turati n.10, rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. M. Cristina
Filiaci del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 10.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- gli stessi hanno contratto matrimonio di rito concordatario a Foggia il 22.06.1996, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Foggia, atto n. 280, Serie A, parte II, anno 1996;
- dal matrimonio sono nati tre figli : nata a [...] il [...] e Persona_1
residente in [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
nata a [...] il [...] e Parte_3
residente in [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
nato a [...] Parte_4
del Tronto (AP) il 03.04.2003 e residente in [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- con ricorso depositato in data 26.04.2021, iscritto al n. 794/2021, Parte_5
agiva in giudizio chiedendo la separazione giudiziale dal coniuge;
- in data 08.09.2021 i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale di
Ascoli Piceno per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e, successivamente, si costituivano nel giudizio di merito;
- in data 21.06.2022 veniva emessa sentenza parziale sullo status n. 420/2022;
- all'udienza del 17.11.2022 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo le cui condizioni venivano omologate dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n.803/2022 pubblicata il 12.12.2023 R.G. 794/2021, passata in giudicato;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- il signor dichiara di essere dipendente del Parte_2 [...]
con la qualifica di Luogotenente, Il suo reddito netto Controparte_1
negli ultimi tre anni è stato pari a: • € 31.910,00 nell'anno 2021 (mod.730/2022) •
€ 34.476,00 nell'anno 2022(mod.730/2023) • € 35.491,00 nell'anno
2023(mod.730/2024) • Di usufruire, in tale sua qualità, a titolo gratuito di un alloggio di servizio, costituito da appartamento sito in San Benedetto del Tronto, via Turati n.10, - il sig. dichiara inoltre di essere gravato dei seguenti oneri finanziari: • Pt_2
Mutuo contratto con per l'acquisto e la ristrutturazione della casa CP_2
coniugale la cui rata mensile ammonta ad euro 730,00; • Cessione del quinto dello stipendio in favore di per euro 414,00, Parte_6
- la signora dichiara di svolgere la professione di operatore Parte_1
socio-sanitario (OSS) con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato alle dipendenze della soc. coop. COOS MARCHE ONLUS. Il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: • € 12.311,00 (mod. 730/2024) • € 11.473,00 ( mod.
730/2023) • € 9.958 ( mod. 730/2022) La stessa dichiara di essere gravata dei seguenti finanziamenti: • Finanziamento acceso presso con rata CP_2
mensile di euro 123; • Finanziamento acceso presso ID con rata mensile di euro
56; • Premio polizza RCA con rate mensili di euro 119;
- i coniugi dichiarano, altresì, di essere comproprietari dell'immobile censito al
Catasto fabbricati del Comune di Monteprandone al fgl 8 particella 273 sub. 52 e
51, costituito da appartamento sito al piano primo e locale garage sito al piano sottostrada, adibito ad abitazione coniugale. Su detto immobile grava ipoteca volontaria a garanzia del mutuo contratto da ed in relazione al Parte_2
quale è fideiussore e terzo datore di ipoteca;
Parte_5
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. L'intera casa familiare sita in Monteprandone Via Mediterraneo n.7, compresi gli arredi e il garage, censita al Catasto fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 8 particella 273 sub. 52 e 51, resta assegnata alla sig.ra in Parte_5
quanto collocataria dei figli maggiorenni ed Parte_3 Parte_4
quest'ultimo non indipendente economicamente;
2. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_5
mantenimento del figlio maggiorenne ma non indipendente Parte_4 economicamente, la somma mensile di € 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
3. il sig. e la sig.ra si obbligano a pagare le spese Parte_2 Parte_5
mediche, scolastiche, sportive, ricreative che si renderanno necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo i tempi, le modalità e Parte_4
le voci del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
4. a titolo di assegno divorzile, verserà a la somma Parte_2 Parte_5
mensile di euro 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Il Presidente del Tribunale nominava quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale delegava la trattazione del procedimento e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i medesimi;
nessuna comunione spirituale e materiale può più essere ricostituita e sono ormai decorsi i termini di legge. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico ed appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle stesse nonché quelle del figlio Parte_4
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, le spese di lite sono da compensare, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, prendendo atto delle condizioni concordate tra i coniugi, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_2
e alle condizioni tra loro concordate per come sopra
[...] Parte_5
riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Foggia in quanto l'atto è stato trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune, atto n. 280, Serie A, parte II, anno 1996;
- spese compensate
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 627 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.06.2025 da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Marchionni del Foro di Ascoli Piceno e (C.F. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]del C.F._2
Tronto (AP), in Via Turati n.10, rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. M. Cristina
Filiaci del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 10.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- gli stessi hanno contratto matrimonio di rito concordatario a Foggia il 22.06.1996, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Foggia, atto n. 280, Serie A, parte II, anno 1996;
- dal matrimonio sono nati tre figli : nata a [...] il [...] e Persona_1
residente in [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
nata a [...] il [...] e Parte_3
residente in [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
nato a [...] Parte_4
del Tronto (AP) il 03.04.2003 e residente in [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- con ricorso depositato in data 26.04.2021, iscritto al n. 794/2021, Parte_5
agiva in giudizio chiedendo la separazione giudiziale dal coniuge;
- in data 08.09.2021 i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale di
Ascoli Piceno per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e, successivamente, si costituivano nel giudizio di merito;
- in data 21.06.2022 veniva emessa sentenza parziale sullo status n. 420/2022;
- all'udienza del 17.11.2022 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo le cui condizioni venivano omologate dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n.803/2022 pubblicata il 12.12.2023 R.G. 794/2021, passata in giudicato;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- il signor dichiara di essere dipendente del Parte_2 [...]
con la qualifica di Luogotenente, Il suo reddito netto Controparte_1
negli ultimi tre anni è stato pari a: • € 31.910,00 nell'anno 2021 (mod.730/2022) •
€ 34.476,00 nell'anno 2022(mod.730/2023) • € 35.491,00 nell'anno
2023(mod.730/2024) • Di usufruire, in tale sua qualità, a titolo gratuito di un alloggio di servizio, costituito da appartamento sito in San Benedetto del Tronto, via Turati n.10, - il sig. dichiara inoltre di essere gravato dei seguenti oneri finanziari: • Pt_2
Mutuo contratto con per l'acquisto e la ristrutturazione della casa CP_2
coniugale la cui rata mensile ammonta ad euro 730,00; • Cessione del quinto dello stipendio in favore di per euro 414,00, Parte_6
- la signora dichiara di svolgere la professione di operatore Parte_1
socio-sanitario (OSS) con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato alle dipendenze della soc. coop. COOS MARCHE ONLUS. Il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: • € 12.311,00 (mod. 730/2024) • € 11.473,00 ( mod.
730/2023) • € 9.958 ( mod. 730/2022) La stessa dichiara di essere gravata dei seguenti finanziamenti: • Finanziamento acceso presso con rata CP_2
mensile di euro 123; • Finanziamento acceso presso ID con rata mensile di euro
56; • Premio polizza RCA con rate mensili di euro 119;
- i coniugi dichiarano, altresì, di essere comproprietari dell'immobile censito al
Catasto fabbricati del Comune di Monteprandone al fgl 8 particella 273 sub. 52 e
51, costituito da appartamento sito al piano primo e locale garage sito al piano sottostrada, adibito ad abitazione coniugale. Su detto immobile grava ipoteca volontaria a garanzia del mutuo contratto da ed in relazione al Parte_2
quale è fideiussore e terzo datore di ipoteca;
Parte_5
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. L'intera casa familiare sita in Monteprandone Via Mediterraneo n.7, compresi gli arredi e il garage, censita al Catasto fabbricati del Comune di Monteprandone al foglio 8 particella 273 sub. 52 e 51, resta assegnata alla sig.ra in Parte_5
quanto collocataria dei figli maggiorenni ed Parte_3 Parte_4
quest'ultimo non indipendente economicamente;
2. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_5
mantenimento del figlio maggiorenne ma non indipendente Parte_4 economicamente, la somma mensile di € 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
3. il sig. e la sig.ra si obbligano a pagare le spese Parte_2 Parte_5
mediche, scolastiche, sportive, ricreative che si renderanno necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo i tempi, le modalità e Parte_4
le voci del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
4. a titolo di assegno divorzile, verserà a la somma Parte_2 Parte_5
mensile di euro 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Il Presidente del Tribunale nominava quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale delegava la trattazione del procedimento e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i medesimi;
nessuna comunione spirituale e materiale può più essere ricostituita e sono ormai decorsi i termini di legge. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico ed appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle stesse nonché quelle del figlio Parte_4
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, le spese di lite sono da compensare, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, prendendo atto delle condizioni concordate tra i coniugi, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_2
e alle condizioni tra loro concordate per come sopra
[...] Parte_5
riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Foggia in quanto l'atto è stato trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune, atto n. 280, Serie A, parte II, anno 1996;
- spese compensate
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi