Art. 77. (Copertura dell'onere)
All'onere annuo di lire due miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge sara' provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61 con aliquota dei proventi dell'imposta sui contratti assicurativi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio'.
All'onere annuo di lire due miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge sara' provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61 con aliquota dei proventi dell'imposta sui contratti assicurativi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio'.