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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RG ER Presidente
Valeria Monti Giudice
EL PA Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. MARI Parte_1 C.F._1
PAOLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. PASOLINI Controparte_1 C.F._2
CRISTIAN, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: NE ER
1) PRONUNCIARE la separazione personale tra i coniugi Parte_2
sposati con rito civile in Borgoforte (MN) il 03/12/2005 e trascritto
[...] nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) DISPORRE che i coniugi vivano separati, con obbligo reciproco di comunicarsi immediatamente gli eventuali cambiamenti di residenza.
3) AFFIDARE i tre figli minori , E in via superesclusiva rafforzata Per_1 Per_2 Per_3 alla madre, con residenza privilegiata unitamente alla stessa presso la casa famigliare in Borgo Virgilio (MN) Via Parmense n.28, in ragione delle allegate condotte maltrattanti a danno della moglie assistite dai 3 figli minori, per le quali lo stesso è stato condannato con sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Mantova, GUP Dott. Edoardo Zantedeschi, n.39/25 del 03/02/25 agli atti.
4) DISPORRE l'assegnazione della casa famigliare, di proprietà esclusiva del IG.
alla IG.ra , con cui risiederanno i tre figli minori. CP_1 Parte_1
5) DISPORRE che il padre possa vedere e stare con i tre figli minori, anche disgiuntamente, durante la settimana, per due pomeriggi dalle 16,00 all'uscita della scuola fino a dopo cena, venendo a prenderli e riportandoli alla casa materna, concordando con la madre i giorni della settimana in ragione degli impegni extrascolastici e sportivi dei figli minori (quali il calcio per e e l'equitazione per ); nel finesettimana per tutta la giornata Per_1 Per_3 Per_2 del sabato o della domenica in via alternata. Durante le vacanze natalizie, che il padre tenga con sé i figli ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali tre giorni, ad anni alterni comprendenti i giorni di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, che il padre tenga con sé la prole per 2 settimane, anche non consecutive, ogni anno.
6) DISPORRE che il IG. versi alla signora , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della prole, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dalla domanda introduttiva del giudizio, la somma di € 750,00 (€ 250,00 per ogni figlio), da indicizzare annualmente secondo i dati ISTAT.
7) DISPORRE che il IG. con le modalità di cui al Protocollo d'Intesa Controparte_1 adottato dal Tribunale di Mantova in data 28/05/2024, paghi senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa, l'80% delle seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pagina 2 di 14 pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spese per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'Istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise nella misura dell'80% per il padre e del 20% per la madre secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della pagina 3 di 14 spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
8) DISPORRE che alla IG.ra quale collocataria dei tre figli minori, venga versato Pt_1 da per intero l'importo dell'Assegno Unico Universale. CP_2
9) La IG,ra pur non essendo autonoma economicamente in quanto per ora lavora Pt_1 saltuariamente e non regolarmente assunta, quale domestica, rinuncia rebus sic stantibus, alla richiesta di un contributo al mantenimento a carico del marito.
10) ADOTTARE, ex art.473 BIS 39 CPC, le misure di coercizione indiretta ivi previste ed in particolare:
- ammonire il IG. quale genitore inadempiente;
Controparte_1
- individuare, ex art.614 BIS CPC, la somma di denaro dovuta dal IG. alla Controparte_1
IG.ra , per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni Parte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza ex art.473 BIS 22 CPC del 02/01/2024, come pure della sentenza che verrà pronunciata a definizione del presente procedimento;
- condannare il IG. quale genitore inadempiente agli obblighi di natura CP_1 economica, al risarcimento del danno a favore dei tre figli minori nella misura di EURO 1.000,00 ciascuno.
COMPENSO PROFESSIONALE, ANTICIPAZIONI E SPESE RIFUSE.”
Per parte resistente: “Chiede che il Tribunale adito Voglia disporre:
1) l' affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione privilegiata presso la madre alla quale è stata assegnata la ex casa familiare;
2) un diritto di visita padre – figli libero per almeno due pomeriggi la settimana, a fine settimana alternati dal venerdi sera alla domenica pomeriggio, per n. 7 giorni durante le festività natalizie in cui si alterneranno nel tempo il giorno di Natale con il giorno di Capodanno, n. 2 giorni durante le festività pasquali in cui si alterneranno nel tempo il giorno di Pasqua con il Lunedi dell' Angelo e n. 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con obbligo del sig. di comunicare alla moglie il periodo ed il luogo di CP_1 percorrenza del soggiorno entro il giorno 31 maggio di ogni anno solare;
compatibilmente con la situazione personale del padre , attualmente detenuto in carcere;
3) che sia tenuto a corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento dei Controparte_1 tre figli minori la somma di euro 300,00 mensili oltre all'intera somma percepita a titolo di assegno unico (o comunque l'intera somma corrisposta a sostegno deli carichi di famiglia e pagina 4 di 14 comunque denominata) attualmente pari ad euro 615,00, e così la complessiva somma di euro 915 mensili.
4) ferme le altre richieste”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposato a Borgoforte (MN) in data 3.12.2005, unione dalla quale sono nati i figli (n. 4.11.2007, nelle more divenuto maggiorenne), (n. 28.03.2014) e Per_1 Per_2 Per_3
(n. 24.03.2016).
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato ulteriori domande accessorie relative alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, in particolare chiedendo l'affido c.d. super esclusivo dei figli, allegando condotte maltrattanti poste in essere dal coniuge nei propri confronti nel corso del matrimonio.
2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione e ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti, negando episodi di violenza domestica.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. – disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocazione presso di lei;
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
la regolamentazione di visite padre-figli due pomeriggi a settimana, alla presenza di una persona di fiducia delle parti o di un educatore domiciliare per un periodo di due mesi, con successiva liberalizzazione;
un contributo del padre al mantenimento dei figli per 205,00 Euro ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 18.07.2024, è stato parzialmente modificato il regime delle visite padre-figli, prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, due volte alla settimana (e nella specie, salvo diverso accordo tra le parti, nelle giornate del mercoledì e del sabato, dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 15.00 fino alle ore 21.30), nonché potesse, ove i minori fossero d'accordo, tenerli con sé per un pernotto settimanale, in corrispondenza della giornata di riposo del genitore, prevedendo altresì che i minori potessero trascorrere col padre una settimana in estate, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali.
Il contributo del padre al mantenimento dei figli è stato, inoltre, ridotto a 150,00 Euro mensili per ciascun figlio, oltre spese straordinarie, a fronte delle circostanze sopravvenute e documentate dal resistente, come meglio indicato nella predetta ordinanza.
4. All'esito dell'istruttoria, acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali e gli atti del procedimento penale definito nei confronti del resistente, le parti hanno pagina 5 di 14 precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale dei coniugi
6. Il Collegio osserva come, nel caso di specie, le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestino l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita dei figli minori
8. Preliminarmente, si osserva come il figlio , nato il [...], sia divenuto Per_1 maggiorenne nel corso del giudizio, non essendovi dunque luogo a provvedere in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita dello stesso.
9. Quanto all'affidamento dei due figli minorenni, si osserva quanto segue.
10. Occorre premettere che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
11. Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e provato condotte maltrattati poste in essere dal marito nei confronti propri e del figlio , allora minorenne, nel corso del Per_1 matrimonio.
12. Le diverse condotte violente, soprattutto verbali, ma in almeno due occasioni anche fisiche, poste in essere dal resistente nei confronti della moglie e del figlio durante la convivenza matrimoniale e, in particolare, l'ultimo episodio di aggressione fisica subito dalla ricorrente in data 07.08.2023 hanno trovato riscontro nella documentazione fotografica presente agli atti del procedimento penale, nonché nel referto medico depositato dalla pagina 6 di 14 ricorrente in data 17.10.2023, nella dichiarazione sottoscritta dal figlio in data Per_1
17.08.2023 e nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM.
13. Anche dall'ascolto di nel corso dell'udienza del 2.07.2024, in cui pure il figlio ha Per_1 tentato di minimizzare episodi evidentemente gravi e denotanti un clima domestico del tutto disfunzionale e violento, è giunta conferma degli episodi di maltrattamenti posti in essere dal genitore.
Il minore, infatti, ha dichiarato testualmente: “Ho un buon rapporto col papà. Quando vivevamo insieme forse meno, con i litigi a casa, anche con la mamma eravamo un po' tesi, tutta la famiglia. Ora è tutto più tranquillo. A casa c'erano urla, sbattimenti di cose, sedie, cose così. Il papà era un po' più aggressivo, ma si arrabbiavano entrambi. Quasi tutte le volte sono intervenuto a distanziarli, non mi piaceva vedere che si venivano contro. Questa cosa non mi faceva stare tranquillo. Solo una volta con me, forse tre anni fa, è successo che avevo marinato la scuola e papà mi ha tirato due sberloni alla schiena e basta. Poi i miei hanno litigato e è arrivata la polizia. A parte quell'episodio non ha mai alzato le mani con me. Verso mia mamma papà ha dato anche qualche spintone, con i miei fratelli mai. Una volta l'aveva presa per il collo, davanti a me, non stringeva, io cercavo di distanziarli. Non ho mai guardato e basta. Anche i miei fratelli c'erano, mi chiamavano quando succedevano queste cose. Ora sono più tranquillo, ripeto tutti stiamo meglio. […] Voglio aggiungere che una volta mio padre ha fatto frontino con mia mamma, per sbaglio l'ha spinta con la testa e le ha fatto male al sopracciglio. Erano testa e testa e lui ha spinto, mia madre è piccolina e si è fatta male” (cfr. verbale udienza cit.)
14. Per tali condotte, peraltro, il resistente è stato da ultimo condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GUP del Tribunale di Mantova n. 39/25 del 03/02/2025, nell'ambito del procedimento penale n. 3908/2022 R.G.N.R. (doc. 24 fascicolo attoreo) e, successivamente, è stato detenuto presso la Casa Circondariale di Mantova e poi scarcerato con decreto del 1.09.2025 per l'affidamento in prova al Servizio Sociale.
15. A fronte di ciò, per tutta la durata del processo, il resistente non risulta essersi ravveduto né essersi assunto alcuna reale responsabilità in merito alle condotte violente e maltrattanti poste in essere durante la convivenza familiare, che pure appaiono documentate in atti, che sono state confermate dalle dichiarazioni del figlio e che hanno condotto finanche alla Per_1 carcerazione del resistente, né risulta aver svolto un reale percorso di ripensamento e rimeditazione critica dei propri agiti.
Il resistente ha anzi insistito nel sostenere che le condotte che hanno inferto alla moglie evidenti lesioni (documentate) siano state “involontarie” (cfr. verbale udienza 2.07.2024); ha intrapreso solo dopo innumerevoli insistenze del Servizio Sociale il percorso per uomini maltrattanti suggerito dai Servizi Sociali, peraltro a oggi con risultati nient'affatto confortanti;
all'uscita dal carcere, nel settembre scorso, ha infine diradato i contatti col pagina 7 di 14 Servizio Sociale, manifestando una certa tendenza a coalizzarsi con la madre – la quale ha avuto, dall'uscita dal carcere del figlio, importanti manifestazioni di rabbia, anche accusando il nipote di essere responsabile degli eventi che hanno condotto il padre in carcere - Per_1 con modalità relazionali di tipo regressivo e deresponsabilizzante (cfr. relazione di aggiornamento del 15.09.2025).
16. E' emersa, in breve, nel resistente una certa carenza di autoconsapevolezza circa la gravità delle proprie condotte violente e circa gli effetti delle stesse sul benessere dei figli e una totale assenza di autocritica, entrambi indici di importanti lacune nelle capacità genitoriali ed educative, che non risultano allo stato colmate.
17. Per tutte queste ragioni, va confermato l'affido esclusivo dei due figli minori e Per_2 alla madre, attribuendo alla stessa anche la facoltà di assumere, senza il consenso Per_3 dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse della vita dei figli, come meglio indicato in dispositivo.
18. Quanto al collocamento dei minori, esso deve confermarsi presso la madre, come congiuntamente richiesto dalle parti, con conseguente assegnazione alla genitrice della casa coniugale.
19. Venendo al diritto di visita, non v'è ragione per non confermare, allo stato, le visite come attualmente previste, disponendo la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare presso il padre e ribadendo che l'introduzione dei pernotti dei minori presso il padre non potrà avvenire senza il consenso dei minori stessi.
20. Il Collegio osserva infatti come, nel corso dell'educativa domiciliare presso il padre, sia emerso un generale miglioramento dei rapporti padre-figli, con una maggiore distensione dei minori e con una tendenza del padre a manifestare il proprio interesse per il loro benessere, sia fisico che psicologico, sebbene fino alla carcerazione del resistente (nel maggio 2025) non fosse ancora stato possibile introdurre pernotti.
Gli incontri sono peraltro proseguiti positivamente presso la Casa Circondariale nel periodo di detenzione del padre, dopo una sospensione di circa un mese.
21. Va comunque precisando che, quantomeno allo stato, gli incontri padre-figli dovranno avvenire senza la presenza della NA paterna.
A tale ultimo proposito, deve evidenziarsi come già con relazione del 16.09.2025 i Servizi Sociali abbiano evidenziato reazioni poco consone della NA nei confronti dei nipoti, specie di , evidenziando come essa tenda a proiettare “sugli altri le responsabilità del Per_1 congiunto, fino anche a colpevolizzare il nipote 17enne riguardo un possibile risvolto infausto (suicidio) della vicenda paterna” (cfr. relazione 15.09.2025).
Tale atteggiamento è stato confermato con successive note urgenti trasmesse dai Servizi Sociali il 3.11.2025 e il 4.11.2025, le quali, di fatto, non aggiungono elementi rilevanti a pagina 8 di 14 modificare il giudizio del Collegio – non rendendo necessaria, perciò, la rimessione della causa sul ruolo - ma confermano l'opportunità di evitare la presenza della NA negli incontri padre-figli.
Infatti - fermo che ogni valutazione circa la frequentazione tra NA e nipoti esula dalle competenze di questo Tribunale, ed è rimessa, al più, alla competenza del Tribunale per i Minorenni ove ne ricorrano i presupposti - appare opportuno, in questa sede, limitare la presenza della NA negli incontri padre-figli, esclusivamente al fine di garantire la serenità dei rapporti ed evitare ai minori inutili tensioni e disagi nella frequentazione dei minori col padre.
22. Da ultimo, si ritiene necessario proseguire per almeno un ulteriore anno con tutti gli interventi di monitoraggio e sostegno forniti al nucleo, con particolare riferimento al servizio di educativa domiciliare, non solo presso il padre ma anche presso la madre e ai percorsi di sostegno psicologico e terapeutico specializzato avviati a favore delle parti, garantendo la presa in carico psicologica della minore , anche tramite i professionisti dell'UONPIA, Per_2 vigli i recenti segnali di disagio manifestati a scuola dalla minore (cfr. relazione Servizi Sociali 3.11.2025).
23. Sul mantenimento ordinario e straordinario per i figli
24. Venendo alla questione del contributo paterno al mantenimento dei figli, il Collegio osserva quanto segue.
25. Parte ricorrente ha allegato in ricorso di essere diplomata all'Istituto Professionale Tessile e di aver lavorato come aiuto cuoco a tempo pieno per un ristorante nel 2018, avendo dato poi le dimissioni per accudire i tre figli minori.
Con autocertificazione del 25.07.2023, la stessa ha dichiarato di non aver percepito redditi nei tre anni precedenti – sebbene controparte abbia allegato come, anche in costanza di matrimonio, la ricorrente svolgesse stabilmente, in nero, prestazioni lavorative come colf presso varie famiglie - di non essere titolare di conti correnti e di non essere proprietaria di mobili registrati o immobili.
Nel corso della prima udienza di comparizione, il 19.12.2023, la ricorrente ha allegato di lavorare tutte le mattina, da lunedì a venerdì, percependo circa 700,00 Euro mensili, circostanza già evidenziata nella terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., in cui la ricorrente confermava di lavorare come colf, senza contratto regolare, tutte le mattine e fino all'uscita da scuola dei figli nel primo pomeriggio.
Successivamente, con note del 25.02.2025, ha riferito di continuare a lavorare, in modo temporaneo e precario, come domestica a ore, senza aver reperito una occupazione regolare pagina 9 di 14 a causa delle esigenze dei figli, percependo circa 500,00 Euro mensili, sempre in nero, circostanza da ultimo confermata in sede di comparsa conclusionale.
Dall'estratto conto PostePay prodotto in atto dalla ricorrente e relativo al periodo da dicembre 2023 a dicembre 2024, emergono esclusivamente i versamenti da parte dell' a titolo di CP_2 assegno unico universale, di circa 695,00 Euro mensili, nonché i versamenti operati dal resistente per il mantenimento ordinario dei figli, fino a maggio 2024.
La ricorrente non sostiene ad oggi spese abitative, essendo assegnataria della casa familiare, gravata da mutuo e intestata in via esclusiva al resistente.
26. Il resistente, d'altro canto, ha dichiarato in comparsa di costituzione di percepire uno stipendio netto di 2.200,00 Euro mensili e di essere proprietario esclusivo della casa familiare, oggi assegnata alla ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, in data 19.12.2023, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di 2.200-2.300,00 Euro, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità.
Egli ha prodotto:
CU 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 42.626,00, pari a un reddito mensile netto di circa Euro 2.592,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 37.938,00, pari a un reddito mensile netto di circa Euro 2.471,00;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 34.611,00, pari a un reddito mensile netto di circa Euro 2.399,00.
Ha altresì prodotto buste paga relative al periodo da gennaio 2023 a luglio 2023 (doc. 6), da cui emergono redditi medi mensili di circa Euro 2.556,00 e buste paga relativa ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 (doc. 7 allegato alle note del 10.02.2025), di rispettivamente 1.629,00 e 1.238,00 Euro, con trattenuta di Euro 407,00 Euro circa del quinto dello stipendio, oltre a ulteriore trattenuta di 450,00 Euro a gennaio 2025, per ragione non identificabile.
Il resistente non ha prodotto le ulteriori buste paga richieste dalla Giudice Istruttrice e relative all'anno 2025.
Ha inoltre prodotto estratti conto di un conto corrente BNL, relativi al periodo da gennaio 2021 a giugno 2023, da cui emerge il versamento di emolumenti mensili variabili, di media di almeno 2.500,00 Euro per stipendio, con mensilità in cui egli risulta aver percepito fino a pagina 10 di 14 3.000,00 Euro mensili negli anni 2021/2022, e con saldo al 30.06.2023 di Euro 181,00 circa, senza tuttavia produrre estratti conto aggiornati.
Egli ha dichiarato, in sede di comparsa di costituzione, di essere gravato:
- da rata di Euro 920,00 Euro mensili a titolo di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare, assegnata alla ricorrente (doc. 4), con scadenza nel febbraio 2027;
- da due rate per finanziamenti Findomestic, rispettivamente di Euro 89,10 (non documentato) ed Euro 60,10 (doc. 10), quest'ultimo per 23 mesi a far data dal dicembre 2022, dunque verosimilmente estinto;
- da ulteriore rata per la restituzione di un prestito da Euro 53,98 (doc. 12 allegato alle note del 10.06.2024), che, sulla base della documentazione (poco chiara) in atti, dovrebbe essere ad oggi estinto;
- da ulteriori rate per prestiti Compass di complessivi Euro 413,81 (doc. 8 e 9 fascicolo attoreo) stipulati nel 2018 e nel 2019, rispettivamente per 84 e 48 rate, dunque, verosimilmente, ad oggi estinti.
Nel corso del giudizio, ha allegato e documentato di aver avuto necessità di richiedere un ulteriore prestito Findomestic per liquidità, con rata di 317,70 Euro mensili, stipulato il 24.04.2024 per 120 rate mensili (doc. 1 allegato alle note del 10.06.2024), nonché di aver ricevuto un pignoramento presso per un credito azionato da un terzo – la sorella della madre con lo stesso convivente - per la somma di Euro 28.000,00 (doc. 2 allegato alle note del 10.06.2024), pur senza specificare ulteriormente il titolo di tale esposizione debitoria.
Ha altresì documentato di aver contratto un ulteriore prestito Findomestic il 25.06.2024, per 132 rate mensili di 447,00 Euro ciascuna (doc. 6 allegato alle note del 10.02.2025), senza, anche in tal caso, specificare le finalità per cui tale prestito è stato contratto.
Ha infine prodotto una cartella di pagamento, con rateizzazione in Euro 145,00 mensili fino a novembre 2029, ricevuta dall'Agenzia delle Entrate (doc. 8 allegato alle note del 10.02.2025).
Non risulta che il resistente sostenga ad oggi spese abitative.
27. Orbene, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti come documentate in atti;
delle esigenze dei figli rapportate all'età degli stessi;
del fatto che gli oneri di mantenimento diretto dei figli gravano in maniera più rilevante sulla ricorrente;
del fatto che, al contempo, il resistente provvede al mantenimento indiretto dei figli tramite corresponsione della rata di mutuo per l'acquisto della casa coniugale agli stessi assegnata;
della circostanza che il resistente ha allegato e documentato di essere gravato da esposizioni debitorie il cui titolo non è stato spesso chiarito (si veda in particolare la cessione del quinto pagina 11 di 14 a favore della sorella della madre per non meglio identificati debiti pregressi), mantenendo un atteggiamento poco trasparente sul punto e non producendo tutta la documentazione economico-reddituale richiesta;
infine, della circostanza che non è dato avere alcuna contezza sulle reali entrate mensili della ricorrente, che pacificamente lavora senza alcun contratto regolare ormai da anni, il Collegio ritiene opportuno confermare le statuizioni assunte dalla Giudice istruttrice con ordinanza del 18.07.2024, prevedendo che il padre contribuisca al mantenimento dei tre figli con la somma di Euro 150,00 a figlio (pari a Euro 450,00 complessivi), a decorrere dal mese di luglio 2024 (quando somma è stata per la prima volta quantificata), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie per gli stessi sostenute.
28. Stante l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre e il collocamento prevalente di tutti e tre presso la stessa, l'assegno unico universale dovrà essere assegnato integralmente alla ricorrente.
29. Sulle domande attoree volte a sanzionare l'inadempimento alle obbligazioni economiche del resistente
30. Nel corso del giudizio, parte ricorrente – creditrice - ha reiteratamente allegato l'inadempimento (o comunque il non regolare adempimento) delle obbligazioni economiche di mantenimento ordinario e straordinario dei minori da parte del padre – debitore.
A causa di tali inadempienze, la ricorrente è stata infine costretta a chiedere, nel corso del presente giudizio, il pagamento diretto del dovuto al datore di lavoro del resistente.
31. D'altro canto, il resistente – debitore, dunque tenuto all'onere del corretto adempimento
- non ha fornito puntuale prova di aver tempestivamente e regolarmente adempiuto.
32. Visto dunque l'art. 473 bis.39 c.p.c., il Collegio ritiene di dover accogliere le domande attoree, ammonendo il resistente ad adempiere regolarmente e puntualmente alle obbligazioni alimentari previste nella presente sentenza, disponendo che, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., egli sia condannato a corrispondere a controparte l'ulteriore somma di Euro 50,00 per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
33. Non si ritiene, invece, meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda attorea di condanna del resistente al risarcimento del danno a favore dei tre figli minori, trattandosi di domanda formulata in modo generico, senza specifica allegazione degli elementi costitutivi della stessa e senza concreta prova del danno, non suscettibile di essere ritenuto esistente in re ipsa.
34. Sulle pese di lite
pagina 12 di 14 35. Considerata, da un lato, la natura necessaria del giudizio, dall'altro, l'integrale soccombenza del resistente, deve disporsi la compensazione delle spese di lite al 50% tra le parti, con condanna del resistente a pagare il restante 50% delle spese alla ricorrente.
Benché infatti la ricorrente sia stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tale ammissione deve essere revocata, avendo la parte ricorrente dichiarato espressamente, fin dalla prima udienza di comparizione, di lavorare senza regolare contratto, per le ragioni meglio espresse in separato decreto.
36. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 7, parte I, anno 2005 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgoforte (MN));
2) dispone che due figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre, con Per_2 Per_3 facoltà per la stessa di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse della vita dei figli, tra cui quelle relative, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, nonché all'eventuale rinnovo o rilascio di documenti validi per l'espatrio;
3) dispone che i minori abbiano residenza privilegiata unitamente alla madre;
4) assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Borgo Virgilio (MN) Parte_1
Via Parmense n.28;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e Per_2 Per_3 liberamente, due volte alla settimana (e nella specie, salvo diverso accordo tra le parti, nelle giornate del mercoledì e del sabato, dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 15.00 fino alle ore 21.30), nonché possa, ove i minori siano d'accordo, tenerli con sé per un pernotto settimanale, in corrispondenza della giornata di riposo del genitore;
i minori potranno inoltre trascorrere col padre una settimana in estate, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;
con la precisazione che, quantomeno allo stato, gli incontri debbano avvenire non alla presenza della NA paterna;
pagina 13 di 14 6) dispone la prosecuzione, per almeno un ulteriore anno, di tutti gli interventi di monitoraggio e sostegno forniti al nucleo dal Servizio Sociale competente, con particolare riferimento al servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
ai percorsi di sostegno psicologico e terapeutico specializzato avviati a favore delle parti, e in particolare a favore del padre;
alla presa in carico psicologica della minore , anche tramite i Per_2 professionisti dell'UONPIA, con richiesta al Servizio Sociale di relazionare tempestivamente al Tribunale per i Minorenni di Brescia, in caso emergano elementi di pregiudizio per i minori;
7) dispone che il resistente versi alla ricorrente a titolo Controparte_1 Persona_4 di concorso nel mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024, la somma di EURO 450,00 (Euro 150,00 per ogni figlio), da indicizzare annualmente secondo i dati ISTAT;
8) dispone che le spese straordinarie per i figli siano ripartite tra le parti al 50%, con le modalità di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Mantova in data 28/05/2024;
9) dispone che alla ricorrente venga versato da per intero l'importo Parte_1 CP_2 dell'Assegno Unico Universale;
10) visto l'art. 473 bis.39 c.p.c., ammonisce ad adempiere alle obbligazioni Controparte_1 economiche previste nella presente sentenza, disponendo che, ex art.614 bis c.p.c., egli corrisponda la somma di Euro 50,00 alla ricorrente per ogni violazione Parte_1
o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
11) compensa le spese di lite per il 50% e condanna il resistente a rifondere Controparte_3 alla ricorrente il restante 50% delle spese, liquidate in Euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
12) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Borgoforte (MN) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Mantova.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 21/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
EL PA RG ER
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RG ER Presidente
Valeria Monti Giudice
EL PA Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. MARI Parte_1 C.F._1
PAOLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. PASOLINI Controparte_1 C.F._2
CRISTIAN, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: NE ER
1) PRONUNCIARE la separazione personale tra i coniugi Parte_2
sposati con rito civile in Borgoforte (MN) il 03/12/2005 e trascritto
[...] nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) DISPORRE che i coniugi vivano separati, con obbligo reciproco di comunicarsi immediatamente gli eventuali cambiamenti di residenza.
3) AFFIDARE i tre figli minori , E in via superesclusiva rafforzata Per_1 Per_2 Per_3 alla madre, con residenza privilegiata unitamente alla stessa presso la casa famigliare in Borgo Virgilio (MN) Via Parmense n.28, in ragione delle allegate condotte maltrattanti a danno della moglie assistite dai 3 figli minori, per le quali lo stesso è stato condannato con sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Mantova, GUP Dott. Edoardo Zantedeschi, n.39/25 del 03/02/25 agli atti.
4) DISPORRE l'assegnazione della casa famigliare, di proprietà esclusiva del IG.
alla IG.ra , con cui risiederanno i tre figli minori. CP_1 Parte_1
5) DISPORRE che il padre possa vedere e stare con i tre figli minori, anche disgiuntamente, durante la settimana, per due pomeriggi dalle 16,00 all'uscita della scuola fino a dopo cena, venendo a prenderli e riportandoli alla casa materna, concordando con la madre i giorni della settimana in ragione degli impegni extrascolastici e sportivi dei figli minori (quali il calcio per e e l'equitazione per ); nel finesettimana per tutta la giornata Per_1 Per_3 Per_2 del sabato o della domenica in via alternata. Durante le vacanze natalizie, che il padre tenga con sé i figli ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali tre giorni, ad anni alterni comprendenti i giorni di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, che il padre tenga con sé la prole per 2 settimane, anche non consecutive, ogni anno.
6) DISPORRE che il IG. versi alla signora , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della prole, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dalla domanda introduttiva del giudizio, la somma di € 750,00 (€ 250,00 per ogni figlio), da indicizzare annualmente secondo i dati ISTAT.
7) DISPORRE che il IG. con le modalità di cui al Protocollo d'Intesa Controparte_1 adottato dal Tribunale di Mantova in data 28/05/2024, paghi senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa, l'80% delle seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pagina 2 di 14 pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spese per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'Istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise nella misura dell'80% per il padre e del 20% per la madre secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della pagina 3 di 14 spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
8) DISPORRE che alla IG.ra quale collocataria dei tre figli minori, venga versato Pt_1 da per intero l'importo dell'Assegno Unico Universale. CP_2
9) La IG,ra pur non essendo autonoma economicamente in quanto per ora lavora Pt_1 saltuariamente e non regolarmente assunta, quale domestica, rinuncia rebus sic stantibus, alla richiesta di un contributo al mantenimento a carico del marito.
10) ADOTTARE, ex art.473 BIS 39 CPC, le misure di coercizione indiretta ivi previste ed in particolare:
- ammonire il IG. quale genitore inadempiente;
Controparte_1
- individuare, ex art.614 BIS CPC, la somma di denaro dovuta dal IG. alla Controparte_1
IG.ra , per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni Parte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza ex art.473 BIS 22 CPC del 02/01/2024, come pure della sentenza che verrà pronunciata a definizione del presente procedimento;
- condannare il IG. quale genitore inadempiente agli obblighi di natura CP_1 economica, al risarcimento del danno a favore dei tre figli minori nella misura di EURO 1.000,00 ciascuno.
COMPENSO PROFESSIONALE, ANTICIPAZIONI E SPESE RIFUSE.”
Per parte resistente: “Chiede che il Tribunale adito Voglia disporre:
1) l' affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione privilegiata presso la madre alla quale è stata assegnata la ex casa familiare;
2) un diritto di visita padre – figli libero per almeno due pomeriggi la settimana, a fine settimana alternati dal venerdi sera alla domenica pomeriggio, per n. 7 giorni durante le festività natalizie in cui si alterneranno nel tempo il giorno di Natale con il giorno di Capodanno, n. 2 giorni durante le festività pasquali in cui si alterneranno nel tempo il giorno di Pasqua con il Lunedi dell' Angelo e n. 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con obbligo del sig. di comunicare alla moglie il periodo ed il luogo di CP_1 percorrenza del soggiorno entro il giorno 31 maggio di ogni anno solare;
compatibilmente con la situazione personale del padre , attualmente detenuto in carcere;
3) che sia tenuto a corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento dei Controparte_1 tre figli minori la somma di euro 300,00 mensili oltre all'intera somma percepita a titolo di assegno unico (o comunque l'intera somma corrisposta a sostegno deli carichi di famiglia e pagina 4 di 14 comunque denominata) attualmente pari ad euro 615,00, e così la complessiva somma di euro 915 mensili.
4) ferme le altre richieste”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposato a Borgoforte (MN) in data 3.12.2005, unione dalla quale sono nati i figli (n. 4.11.2007, nelle more divenuto maggiorenne), (n. 28.03.2014) e Per_1 Per_2 Per_3
(n. 24.03.2016).
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato ulteriori domande accessorie relative alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, in particolare chiedendo l'affido c.d. super esclusivo dei figli, allegando condotte maltrattanti poste in essere dal coniuge nei propri confronti nel corso del matrimonio.
2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione e ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti, negando episodi di violenza domestica.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. – disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocazione presso di lei;
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
la regolamentazione di visite padre-figli due pomeriggi a settimana, alla presenza di una persona di fiducia delle parti o di un educatore domiciliare per un periodo di due mesi, con successiva liberalizzazione;
un contributo del padre al mantenimento dei figli per 205,00 Euro ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. del 18.07.2024, è stato parzialmente modificato il regime delle visite padre-figli, prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, due volte alla settimana (e nella specie, salvo diverso accordo tra le parti, nelle giornate del mercoledì e del sabato, dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 15.00 fino alle ore 21.30), nonché potesse, ove i minori fossero d'accordo, tenerli con sé per un pernotto settimanale, in corrispondenza della giornata di riposo del genitore, prevedendo altresì che i minori potessero trascorrere col padre una settimana in estate, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali.
Il contributo del padre al mantenimento dei figli è stato, inoltre, ridotto a 150,00 Euro mensili per ciascun figlio, oltre spese straordinarie, a fronte delle circostanze sopravvenute e documentate dal resistente, come meglio indicato nella predetta ordinanza.
4. All'esito dell'istruttoria, acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali e gli atti del procedimento penale definito nei confronti del resistente, le parti hanno pagina 5 di 14 precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale dei coniugi
6. Il Collegio osserva come, nel caso di specie, le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestino l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita dei figli minori
8. Preliminarmente, si osserva come il figlio , nato il [...], sia divenuto Per_1 maggiorenne nel corso del giudizio, non essendovi dunque luogo a provvedere in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita dello stesso.
9. Quanto all'affidamento dei due figli minorenni, si osserva quanto segue.
10. Occorre premettere che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
11. Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e provato condotte maltrattati poste in essere dal marito nei confronti propri e del figlio , allora minorenne, nel corso del Per_1 matrimonio.
12. Le diverse condotte violente, soprattutto verbali, ma in almeno due occasioni anche fisiche, poste in essere dal resistente nei confronti della moglie e del figlio durante la convivenza matrimoniale e, in particolare, l'ultimo episodio di aggressione fisica subito dalla ricorrente in data 07.08.2023 hanno trovato riscontro nella documentazione fotografica presente agli atti del procedimento penale, nonché nel referto medico depositato dalla pagina 6 di 14 ricorrente in data 17.10.2023, nella dichiarazione sottoscritta dal figlio in data Per_1
17.08.2023 e nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM.
13. Anche dall'ascolto di nel corso dell'udienza del 2.07.2024, in cui pure il figlio ha Per_1 tentato di minimizzare episodi evidentemente gravi e denotanti un clima domestico del tutto disfunzionale e violento, è giunta conferma degli episodi di maltrattamenti posti in essere dal genitore.
Il minore, infatti, ha dichiarato testualmente: “Ho un buon rapporto col papà. Quando vivevamo insieme forse meno, con i litigi a casa, anche con la mamma eravamo un po' tesi, tutta la famiglia. Ora è tutto più tranquillo. A casa c'erano urla, sbattimenti di cose, sedie, cose così. Il papà era un po' più aggressivo, ma si arrabbiavano entrambi. Quasi tutte le volte sono intervenuto a distanziarli, non mi piaceva vedere che si venivano contro. Questa cosa non mi faceva stare tranquillo. Solo una volta con me, forse tre anni fa, è successo che avevo marinato la scuola e papà mi ha tirato due sberloni alla schiena e basta. Poi i miei hanno litigato e è arrivata la polizia. A parte quell'episodio non ha mai alzato le mani con me. Verso mia mamma papà ha dato anche qualche spintone, con i miei fratelli mai. Una volta l'aveva presa per il collo, davanti a me, non stringeva, io cercavo di distanziarli. Non ho mai guardato e basta. Anche i miei fratelli c'erano, mi chiamavano quando succedevano queste cose. Ora sono più tranquillo, ripeto tutti stiamo meglio. […] Voglio aggiungere che una volta mio padre ha fatto frontino con mia mamma, per sbaglio l'ha spinta con la testa e le ha fatto male al sopracciglio. Erano testa e testa e lui ha spinto, mia madre è piccolina e si è fatta male” (cfr. verbale udienza cit.)
14. Per tali condotte, peraltro, il resistente è stato da ultimo condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GUP del Tribunale di Mantova n. 39/25 del 03/02/2025, nell'ambito del procedimento penale n. 3908/2022 R.G.N.R. (doc. 24 fascicolo attoreo) e, successivamente, è stato detenuto presso la Casa Circondariale di Mantova e poi scarcerato con decreto del 1.09.2025 per l'affidamento in prova al Servizio Sociale.
15. A fronte di ciò, per tutta la durata del processo, il resistente non risulta essersi ravveduto né essersi assunto alcuna reale responsabilità in merito alle condotte violente e maltrattanti poste in essere durante la convivenza familiare, che pure appaiono documentate in atti, che sono state confermate dalle dichiarazioni del figlio e che hanno condotto finanche alla Per_1 carcerazione del resistente, né risulta aver svolto un reale percorso di ripensamento e rimeditazione critica dei propri agiti.
Il resistente ha anzi insistito nel sostenere che le condotte che hanno inferto alla moglie evidenti lesioni (documentate) siano state “involontarie” (cfr. verbale udienza 2.07.2024); ha intrapreso solo dopo innumerevoli insistenze del Servizio Sociale il percorso per uomini maltrattanti suggerito dai Servizi Sociali, peraltro a oggi con risultati nient'affatto confortanti;
all'uscita dal carcere, nel settembre scorso, ha infine diradato i contatti col pagina 7 di 14 Servizio Sociale, manifestando una certa tendenza a coalizzarsi con la madre – la quale ha avuto, dall'uscita dal carcere del figlio, importanti manifestazioni di rabbia, anche accusando il nipote di essere responsabile degli eventi che hanno condotto il padre in carcere - Per_1 con modalità relazionali di tipo regressivo e deresponsabilizzante (cfr. relazione di aggiornamento del 15.09.2025).
16. E' emersa, in breve, nel resistente una certa carenza di autoconsapevolezza circa la gravità delle proprie condotte violente e circa gli effetti delle stesse sul benessere dei figli e una totale assenza di autocritica, entrambi indici di importanti lacune nelle capacità genitoriali ed educative, che non risultano allo stato colmate.
17. Per tutte queste ragioni, va confermato l'affido esclusivo dei due figli minori e Per_2 alla madre, attribuendo alla stessa anche la facoltà di assumere, senza il consenso Per_3 dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse della vita dei figli, come meglio indicato in dispositivo.
18. Quanto al collocamento dei minori, esso deve confermarsi presso la madre, come congiuntamente richiesto dalle parti, con conseguente assegnazione alla genitrice della casa coniugale.
19. Venendo al diritto di visita, non v'è ragione per non confermare, allo stato, le visite come attualmente previste, disponendo la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare presso il padre e ribadendo che l'introduzione dei pernotti dei minori presso il padre non potrà avvenire senza il consenso dei minori stessi.
20. Il Collegio osserva infatti come, nel corso dell'educativa domiciliare presso il padre, sia emerso un generale miglioramento dei rapporti padre-figli, con una maggiore distensione dei minori e con una tendenza del padre a manifestare il proprio interesse per il loro benessere, sia fisico che psicologico, sebbene fino alla carcerazione del resistente (nel maggio 2025) non fosse ancora stato possibile introdurre pernotti.
Gli incontri sono peraltro proseguiti positivamente presso la Casa Circondariale nel periodo di detenzione del padre, dopo una sospensione di circa un mese.
21. Va comunque precisando che, quantomeno allo stato, gli incontri padre-figli dovranno avvenire senza la presenza della NA paterna.
A tale ultimo proposito, deve evidenziarsi come già con relazione del 16.09.2025 i Servizi Sociali abbiano evidenziato reazioni poco consone della NA nei confronti dei nipoti, specie di , evidenziando come essa tenda a proiettare “sugli altri le responsabilità del Per_1 congiunto, fino anche a colpevolizzare il nipote 17enne riguardo un possibile risvolto infausto (suicidio) della vicenda paterna” (cfr. relazione 15.09.2025).
Tale atteggiamento è stato confermato con successive note urgenti trasmesse dai Servizi Sociali il 3.11.2025 e il 4.11.2025, le quali, di fatto, non aggiungono elementi rilevanti a pagina 8 di 14 modificare il giudizio del Collegio – non rendendo necessaria, perciò, la rimessione della causa sul ruolo - ma confermano l'opportunità di evitare la presenza della NA negli incontri padre-figli.
Infatti - fermo che ogni valutazione circa la frequentazione tra NA e nipoti esula dalle competenze di questo Tribunale, ed è rimessa, al più, alla competenza del Tribunale per i Minorenni ove ne ricorrano i presupposti - appare opportuno, in questa sede, limitare la presenza della NA negli incontri padre-figli, esclusivamente al fine di garantire la serenità dei rapporti ed evitare ai minori inutili tensioni e disagi nella frequentazione dei minori col padre.
22. Da ultimo, si ritiene necessario proseguire per almeno un ulteriore anno con tutti gli interventi di monitoraggio e sostegno forniti al nucleo, con particolare riferimento al servizio di educativa domiciliare, non solo presso il padre ma anche presso la madre e ai percorsi di sostegno psicologico e terapeutico specializzato avviati a favore delle parti, garantendo la presa in carico psicologica della minore , anche tramite i professionisti dell'UONPIA, Per_2 vigli i recenti segnali di disagio manifestati a scuola dalla minore (cfr. relazione Servizi Sociali 3.11.2025).
23. Sul mantenimento ordinario e straordinario per i figli
24. Venendo alla questione del contributo paterno al mantenimento dei figli, il Collegio osserva quanto segue.
25. Parte ricorrente ha allegato in ricorso di essere diplomata all'Istituto Professionale Tessile e di aver lavorato come aiuto cuoco a tempo pieno per un ristorante nel 2018, avendo dato poi le dimissioni per accudire i tre figli minori.
Con autocertificazione del 25.07.2023, la stessa ha dichiarato di non aver percepito redditi nei tre anni precedenti – sebbene controparte abbia allegato come, anche in costanza di matrimonio, la ricorrente svolgesse stabilmente, in nero, prestazioni lavorative come colf presso varie famiglie - di non essere titolare di conti correnti e di non essere proprietaria di mobili registrati o immobili.
Nel corso della prima udienza di comparizione, il 19.12.2023, la ricorrente ha allegato di lavorare tutte le mattina, da lunedì a venerdì, percependo circa 700,00 Euro mensili, circostanza già evidenziata nella terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., in cui la ricorrente confermava di lavorare come colf, senza contratto regolare, tutte le mattine e fino all'uscita da scuola dei figli nel primo pomeriggio.
Successivamente, con note del 25.02.2025, ha riferito di continuare a lavorare, in modo temporaneo e precario, come domestica a ore, senza aver reperito una occupazione regolare pagina 9 di 14 a causa delle esigenze dei figli, percependo circa 500,00 Euro mensili, sempre in nero, circostanza da ultimo confermata in sede di comparsa conclusionale.
Dall'estratto conto PostePay prodotto in atto dalla ricorrente e relativo al periodo da dicembre 2023 a dicembre 2024, emergono esclusivamente i versamenti da parte dell' a titolo di CP_2 assegno unico universale, di circa 695,00 Euro mensili, nonché i versamenti operati dal resistente per il mantenimento ordinario dei figli, fino a maggio 2024.
La ricorrente non sostiene ad oggi spese abitative, essendo assegnataria della casa familiare, gravata da mutuo e intestata in via esclusiva al resistente.
26. Il resistente, d'altro canto, ha dichiarato in comparsa di costituzione di percepire uno stipendio netto di 2.200,00 Euro mensili e di essere proprietario esclusivo della casa familiare, oggi assegnata alla ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, in data 19.12.2023, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di 2.200-2.300,00 Euro, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità.
Egli ha prodotto:
CU 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 42.626,00, pari a un reddito mensile netto di circa Euro 2.592,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 37.938,00, pari a un reddito mensile netto di circa Euro 2.471,00;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 34.611,00, pari a un reddito mensile netto di circa Euro 2.399,00.
Ha altresì prodotto buste paga relative al periodo da gennaio 2023 a luglio 2023 (doc. 6), da cui emergono redditi medi mensili di circa Euro 2.556,00 e buste paga relativa ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 (doc. 7 allegato alle note del 10.02.2025), di rispettivamente 1.629,00 e 1.238,00 Euro, con trattenuta di Euro 407,00 Euro circa del quinto dello stipendio, oltre a ulteriore trattenuta di 450,00 Euro a gennaio 2025, per ragione non identificabile.
Il resistente non ha prodotto le ulteriori buste paga richieste dalla Giudice Istruttrice e relative all'anno 2025.
Ha inoltre prodotto estratti conto di un conto corrente BNL, relativi al periodo da gennaio 2021 a giugno 2023, da cui emerge il versamento di emolumenti mensili variabili, di media di almeno 2.500,00 Euro per stipendio, con mensilità in cui egli risulta aver percepito fino a pagina 10 di 14 3.000,00 Euro mensili negli anni 2021/2022, e con saldo al 30.06.2023 di Euro 181,00 circa, senza tuttavia produrre estratti conto aggiornati.
Egli ha dichiarato, in sede di comparsa di costituzione, di essere gravato:
- da rata di Euro 920,00 Euro mensili a titolo di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare, assegnata alla ricorrente (doc. 4), con scadenza nel febbraio 2027;
- da due rate per finanziamenti Findomestic, rispettivamente di Euro 89,10 (non documentato) ed Euro 60,10 (doc. 10), quest'ultimo per 23 mesi a far data dal dicembre 2022, dunque verosimilmente estinto;
- da ulteriore rata per la restituzione di un prestito da Euro 53,98 (doc. 12 allegato alle note del 10.06.2024), che, sulla base della documentazione (poco chiara) in atti, dovrebbe essere ad oggi estinto;
- da ulteriori rate per prestiti Compass di complessivi Euro 413,81 (doc. 8 e 9 fascicolo attoreo) stipulati nel 2018 e nel 2019, rispettivamente per 84 e 48 rate, dunque, verosimilmente, ad oggi estinti.
Nel corso del giudizio, ha allegato e documentato di aver avuto necessità di richiedere un ulteriore prestito Findomestic per liquidità, con rata di 317,70 Euro mensili, stipulato il 24.04.2024 per 120 rate mensili (doc. 1 allegato alle note del 10.06.2024), nonché di aver ricevuto un pignoramento presso per un credito azionato da un terzo – la sorella della madre con lo stesso convivente - per la somma di Euro 28.000,00 (doc. 2 allegato alle note del 10.06.2024), pur senza specificare ulteriormente il titolo di tale esposizione debitoria.
Ha altresì documentato di aver contratto un ulteriore prestito Findomestic il 25.06.2024, per 132 rate mensili di 447,00 Euro ciascuna (doc. 6 allegato alle note del 10.02.2025), senza, anche in tal caso, specificare le finalità per cui tale prestito è stato contratto.
Ha infine prodotto una cartella di pagamento, con rateizzazione in Euro 145,00 mensili fino a novembre 2029, ricevuta dall'Agenzia delle Entrate (doc. 8 allegato alle note del 10.02.2025).
Non risulta che il resistente sostenga ad oggi spese abitative.
27. Orbene, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti come documentate in atti;
delle esigenze dei figli rapportate all'età degli stessi;
del fatto che gli oneri di mantenimento diretto dei figli gravano in maniera più rilevante sulla ricorrente;
del fatto che, al contempo, il resistente provvede al mantenimento indiretto dei figli tramite corresponsione della rata di mutuo per l'acquisto della casa coniugale agli stessi assegnata;
della circostanza che il resistente ha allegato e documentato di essere gravato da esposizioni debitorie il cui titolo non è stato spesso chiarito (si veda in particolare la cessione del quinto pagina 11 di 14 a favore della sorella della madre per non meglio identificati debiti pregressi), mantenendo un atteggiamento poco trasparente sul punto e non producendo tutta la documentazione economico-reddituale richiesta;
infine, della circostanza che non è dato avere alcuna contezza sulle reali entrate mensili della ricorrente, che pacificamente lavora senza alcun contratto regolare ormai da anni, il Collegio ritiene opportuno confermare le statuizioni assunte dalla Giudice istruttrice con ordinanza del 18.07.2024, prevedendo che il padre contribuisca al mantenimento dei tre figli con la somma di Euro 150,00 a figlio (pari a Euro 450,00 complessivi), a decorrere dal mese di luglio 2024 (quando somma è stata per la prima volta quantificata), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie per gli stessi sostenute.
28. Stante l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre e il collocamento prevalente di tutti e tre presso la stessa, l'assegno unico universale dovrà essere assegnato integralmente alla ricorrente.
29. Sulle domande attoree volte a sanzionare l'inadempimento alle obbligazioni economiche del resistente
30. Nel corso del giudizio, parte ricorrente – creditrice - ha reiteratamente allegato l'inadempimento (o comunque il non regolare adempimento) delle obbligazioni economiche di mantenimento ordinario e straordinario dei minori da parte del padre – debitore.
A causa di tali inadempienze, la ricorrente è stata infine costretta a chiedere, nel corso del presente giudizio, il pagamento diretto del dovuto al datore di lavoro del resistente.
31. D'altro canto, il resistente – debitore, dunque tenuto all'onere del corretto adempimento
- non ha fornito puntuale prova di aver tempestivamente e regolarmente adempiuto.
32. Visto dunque l'art. 473 bis.39 c.p.c., il Collegio ritiene di dover accogliere le domande attoree, ammonendo il resistente ad adempiere regolarmente e puntualmente alle obbligazioni alimentari previste nella presente sentenza, disponendo che, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., egli sia condannato a corrispondere a controparte l'ulteriore somma di Euro 50,00 per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
33. Non si ritiene, invece, meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda attorea di condanna del resistente al risarcimento del danno a favore dei tre figli minori, trattandosi di domanda formulata in modo generico, senza specifica allegazione degli elementi costitutivi della stessa e senza concreta prova del danno, non suscettibile di essere ritenuto esistente in re ipsa.
34. Sulle pese di lite
pagina 12 di 14 35. Considerata, da un lato, la natura necessaria del giudizio, dall'altro, l'integrale soccombenza del resistente, deve disporsi la compensazione delle spese di lite al 50% tra le parti, con condanna del resistente a pagare il restante 50% delle spese alla ricorrente.
Benché infatti la ricorrente sia stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tale ammissione deve essere revocata, avendo la parte ricorrente dichiarato espressamente, fin dalla prima udienza di comparizione, di lavorare senza regolare contratto, per le ragioni meglio espresse in separato decreto.
36. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 7, parte I, anno 2005 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgoforte (MN));
2) dispone che due figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre, con Per_2 Per_3 facoltà per la stessa di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse della vita dei figli, tra cui quelle relative, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, nonché all'eventuale rinnovo o rilascio di documenti validi per l'espatrio;
3) dispone che i minori abbiano residenza privilegiata unitamente alla madre;
4) assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Borgo Virgilio (MN) Parte_1
Via Parmense n.28;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e Per_2 Per_3 liberamente, due volte alla settimana (e nella specie, salvo diverso accordo tra le parti, nelle giornate del mercoledì e del sabato, dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 15.00 fino alle ore 21.30), nonché possa, ove i minori siano d'accordo, tenerli con sé per un pernotto settimanale, in corrispondenza della giornata di riposo del genitore;
i minori potranno inoltre trascorrere col padre una settimana in estate, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;
con la precisazione che, quantomeno allo stato, gli incontri debbano avvenire non alla presenza della NA paterna;
pagina 13 di 14 6) dispone la prosecuzione, per almeno un ulteriore anno, di tutti gli interventi di monitoraggio e sostegno forniti al nucleo dal Servizio Sociale competente, con particolare riferimento al servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
ai percorsi di sostegno psicologico e terapeutico specializzato avviati a favore delle parti, e in particolare a favore del padre;
alla presa in carico psicologica della minore , anche tramite i Per_2 professionisti dell'UONPIA, con richiesta al Servizio Sociale di relazionare tempestivamente al Tribunale per i Minorenni di Brescia, in caso emergano elementi di pregiudizio per i minori;
7) dispone che il resistente versi alla ricorrente a titolo Controparte_1 Persona_4 di concorso nel mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024, la somma di EURO 450,00 (Euro 150,00 per ogni figlio), da indicizzare annualmente secondo i dati ISTAT;
8) dispone che le spese straordinarie per i figli siano ripartite tra le parti al 50%, con le modalità di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Mantova in data 28/05/2024;
9) dispone che alla ricorrente venga versato da per intero l'importo Parte_1 CP_2 dell'Assegno Unico Universale;
10) visto l'art. 473 bis.39 c.p.c., ammonisce ad adempiere alle obbligazioni Controparte_1 economiche previste nella presente sentenza, disponendo che, ex art.614 bis c.p.c., egli corrisponda la somma di Euro 50,00 alla ricorrente per ogni violazione Parte_1
o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
11) compensa le spese di lite per il 50% e condanna il resistente a rifondere Controparte_3 alla ricorrente il restante 50% delle spese, liquidate in Euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
12) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Borgoforte (MN) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Mantova.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 21/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
EL PA RG ER
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