Sentenza 7 novembre 2025
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Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …
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Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …
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Cass. Pen., Sez. II, 7 novembre 2025, n. 36287 Massima: "La querela, quale condizione di procedibilità del reato, non richiede l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia del fatto illecito, purchè da essa emerga l'intenzione di volere perseguire l'autore dello stesso. La sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, ma si palesano univocamente dimostrativi in tal senso, i quali vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". In tale ottica, costituiscono chiara espressione della volontà di punizione non solo la richiesta, formulata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2025, n. 36287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36287 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
preso atto che l'avv. Alfonso Abate ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ceccarelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni rassegnate dall'avv. Piero Volpe, sostituto processuale dell'avv. ET AR TT, difensore della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata riportandosi alla memoria scritta depositata in data 16/10/2025 ed alla allegata nota spese;
udite le conclusioni rassegnate dall'avv. Alfonso Abate, difensore dell'imputato CO IO CE, riportandosi alla memoria scritta depositata in data 1/10/2025 che ha chiesto declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36287 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 21/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del 03/10/2023 del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato CO IO CE responsabile del reato di truffa con conseguente condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 120,00 di multa, condizionalmente sospesa subordinatamente al pagamento della somma di euro 2.000,00 liquidata in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela, con conseguente revoca delle statuizioni civili. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 640, comma quarto, cod. pen. e la contraddittorietà nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che la Corte di appello è pervenuta a declaratoria di non procedibilità per il reato di truffa ascritto all'imputato affermando che la persona offesa non avrebbe manifestato la volontà di procedere penalmente nei confronti dell'autore del reato. Tale statuizione è erronea atteso che nel verbale di denuncia in atti (allegato al ricorso) SS IC NA ha espressamente avanzato richiesta punitiva, riservandosi la costituzione di parte, poi regolarmente perfezionata nel processo di primo grado celebrato a carico di IO CE CO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Secondo il consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte, la querela, quale condizione di procedibilità del reato, non richiede l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia del fatto illecito, purchè da essa emerga l'intenzione di volere perseguire l'autore dello stesso (ex multis Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284570; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT/Baia Antonio Rv. 282648; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384 - 01). Si è precisato che la sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, ma si palesano univocamente dimostrativi in tal senso, i quali vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". 2 In tale ottica, costituiscono chiara espressione della volontà di punizione non solo la richiesta, formulata in un atto di "denuncia" da parte della persona offesa dal reato di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 cit.), ma anche l'espressa riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia, specie se poi concretamente effettuata nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015 dep. 2016, Caruso, Rv. 266258) e, altresì,la presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione di elementi utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, PG/ Bulukhia Mamuka, Rv. 287759). 3. Richiamati tali principi di diritto, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia errato laddove ha affermato che la denuncia relativa alla truffa in contestazione (pacificamente procedibile a querela) non contenesse alcun elemento dal quale potersi desumersi in maniera inequivoca la manifestazione di volontà a che il responsabile di tale illecito venisse perseguito. La piana lettura della denuncia in questione (che è allegata al ricorso) consente, viceversa, di apprezzare come il suo autore abbia delineato precisamente di essere stato vittima di una condotta fraudolenta e poi espressamente chiesto "la punizione del colpevole a norma di legge", riservandosi" la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno patito" (successivamente perfezionata nel giudizio di primo grado) ed abbia altresì consegnato ai verbalizzanti l'intero carteggio in suo possesso all'evidente scopo di fornire elementi utili di individuare l'autore della segnalata truffa. L'atto, per come confezionato, al di là della formale intestazione quale denuncia, è chiaramente indicativo della volontà di perseguire il responsabile del reato e può dunque considerarsi atto equipollente a querela. 4. Alla fondatezza del motivo proposto consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari cui va rimessa la regolamentazione delle spese di parte civile (cfr. Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 233987-04; Sez. 5, Sentenza n. 25469 del 23/04/2014, PC in proc. Greco, Rv. 262561)
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Al definitivo la rifusione delle spese di parte civile. Così deciso il 21/10/2025 Il Colsi!! est DEPOSITA10 IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE Il Presidente