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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1065/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 606 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6186/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 606 del 6 dicembre 2024, emesso dal Comune di Villa San Giovanni, relativo alla TASI anno 2019 (€ 112,00), notificato in data 4 gennaio 2025.
Parte ricorrente deduce che l'avviso non contiene l'indicazione dei fabbricati per cui sarebbe dovuta la
TASI oggetto di accertamento;
specifica, sul punto, che alla pag. 3 dell'atto, l'indicata “Scheda di accertamento allegata al provvedimento N.606 del 06/12/2024” non riporta alcun immobile.
In generale, inoltre, parte ricorrente censura l'avviso per difetto di motivazione, rilevata sotto più profili.
Con successive memorie il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune (che, in effetti, non si è costituito in giudizio).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha fondatamente fatto rilevare la mancata indicazione dei fabbricati su cui corrispondere la tassa richiesta, circostanza che è rimasta priva di contestazione in ragione della scelta comunale di non costituirsi in giudizio.
L'avviso, quindi, effettivamente difetta nella motivazione, per cui deve essere annullato.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 606 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6186/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 606 del 6 dicembre 2024, emesso dal Comune di Villa San Giovanni, relativo alla TASI anno 2019 (€ 112,00), notificato in data 4 gennaio 2025.
Parte ricorrente deduce che l'avviso non contiene l'indicazione dei fabbricati per cui sarebbe dovuta la
TASI oggetto di accertamento;
specifica, sul punto, che alla pag. 3 dell'atto, l'indicata “Scheda di accertamento allegata al provvedimento N.606 del 06/12/2024” non riporta alcun immobile.
In generale, inoltre, parte ricorrente censura l'avviso per difetto di motivazione, rilevata sotto più profili.
Con successive memorie il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune (che, in effetti, non si è costituito in giudizio).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha fondatamente fatto rilevare la mancata indicazione dei fabbricati su cui corrispondere la tassa richiesta, circostanza che è rimasta priva di contestazione in ragione della scelta comunale di non costituirsi in giudizio.
L'avviso, quindi, effettivamente difetta nella motivazione, per cui deve essere annullato.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.