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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9045 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 32728/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa NG Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32728 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARUSO
GIANLEONARDO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.
BI AN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
Conclusioni per : “1)- accerti e dichiari che la convenuta Parte_1 CP_1
è risultata inadempiente rispetto all'obbligazione consacrata nella scrittura contrattuale
[...]
23.11.2018, avendo prestato in favore dell'attore un'attività di formazione di sole 28 ore di corso
e di ulteriori 4 ore di mera presentazione interlocutoria del corso stesso, a fronte delle 65 ore
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019 pattuite in contratto, e non avendo garantito all'attore l'effettuazione del pre-esame di verifica sul quale quest'ultimo aveva fatto affidamento per rifinire la propria preparazione in vista delle prove di esame del concorso;
2)- accerti e dichiari risolto ex art 1453 c.c. per inadempimento della
rispetto agli obblighi contrattuali consacrati nel modulo da essa predisposto Controparte_1 su propria carta intestata e sottoscritto in data 23.11.2018 dall'attore; e per l'effetto condanni parte convenuta al risarcimento del danno subito da quantificarsi nell'importo di 9.320,00 versato dall'attore in data 22.11.2018 a titolo di corrispettivo anticipato del corso, maggiorato degli interessi moratori di cui alle transazioni commerciali maturati e maturandi a decorrere dal versamento del prezzo fino all'effettivo soddisfo;
3) in via gradata rispetto alla domanda principale di risoluzione contrattuale, accerti e dichiarare comunque l'oggettivo inadempimento e/o inesatto
e/o solo parziale adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto e per l'effetto, in applicazione della previsione di cui all'art 1374 c.c., disponga la riduzione ad equità delle condizioni contrattuali con condanna della convenuta alla restituzione del costo incassato Controparte_1 per il corso di preparazione per cui è causa in misura non inferiore ai 2/3 ovvero in altra ritenuta di giustizia. Il tutto sempre maggiorato come al punto 2 degli interessi moratori di cui alle transazioni commerciali maturati e maturandi a decorrere dal versamento del prezzo fino all'effettivo soddisfo;
4)- condanni in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidandole in conformità alle tariffe vigenti in base al valore della Causa: da & 5200 a
26.000”.
Conclusioni per : “rigettare ogni la spiegata domanda perché Controparte_1 infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;
ovvero dichiarare valido il contratto stipulato tra le parti e che nulla è dovuto da parte della;
riconoscere il Controparte_1 risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c a favore di lasciando Controparte_1 alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno;
con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre ex art. 93 al procuratore costituito”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.,
nel premettere di essersi iscritto a un corso di preparazione per il Parte_1 concorso da Allievo Ufficiale della Marina Militare (Guardia Costiera) organizzato dalla pagando anticipatamente € 9.320,00, ha dedotto che, in Controparte_1 forza delle pattuizioni sottoscritte, il contratto prevedeva 65 ore di formazione e un pre-esame di verifica della preparazione ma che la ha fornito solo CP_1
32 ore di formazione (28 ore di corso effettivo e 4 ore di presentazione interlocutoria) e non ha organizzato il pre-esame, violando gli obblighi contrattuali.
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019 Il ricorrente ha, quindi, convenuto la per Parte_1 Controparte_1 sentire dichiarare l'inadempimento agli obblighi contrattuali e conseguentemente la risoluzione del contratto con condanna della stessa al risarcimento del danno pari all'importo versato oltre interessi moratori.
In via subordinata, la restituzione parziale di almeno 2/3 dell'importo versato oltre alla condanna alla refusione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata il 19.10.2019, la si è costituita Controparte_1 contestando l'assunto attoreo sottolineando che il ricorrente ha rappresentato la vicenda in modo errato e ha omesso dettagli importanti. In particolare, ha dedotto che il si è iscritto solo un mese prima dello svolgimento del concorso e lo Pt_1 stesso ha deciso di seguire solo due giorni a settimana. Durante le trattative ante iscrizione al corso di preparazione, il presidente della ha fornito tutte CP_1 le informazioni necessarie al sig. riguardo al programma di formazione. In Pt_1 merito alla mancata esecuzione del preesame, si chiarisce che una verifica era stata effettuata dal consulente di orientamento.
Non vi è alcun inadempimento contrattuale e il mancato superamento del concorso è dipeso esclusivamente per colpa imputabile al medesimo Pt_1
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda con refusione delle spese di lite.
Mutato il rito, assegnata all'attuale estensore, espletata istruttoria testimoniale, la causa è stata assegnata in decisione.
La domanda appare parzialmente fondata nei limiti di seguito evidenziati. ha sottoscritto, in data 23.11.2018, con la un Parte_1 Controparte_1 contratto avente ad oggetto la partecipazione ad un corso di formazione in vista del concorso per Allievo Ufficiale della Marina Militare che si sarebbe svolto nei giorni del 19 e 20 dicembre 2018.
Pertanto, l'attore ha deciso di intraprendere un percorso formativo a meno di un mese dalle prove del concorso.
Tanto emerge non solo dagli atti (si veda contratto sottoscritto il 23.11.2018) ma ciò è confermato dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal medesimo il quale, all'udienza del 18 maggio 2022, così testualmente Pt_1 riferisce, sul capo 2 : “si è vero, sia la che io eravamo a conoscenza CP_1 della data fissata per l'esame” ed inoltre sul capo 4: “… nel mio caso erano due giorni a settimana per quattro ore”. Sul capo 7: “mi sono recato il martedì e venerdì su accordo e su disponibilità datami dalla . CP_1
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019 L'attore, per sua stessa ammissione, era consapevole di iscriversi ad un corso a meno di un mese dalle prove di esame, di seguire solo otto ore a settimana e di non avere la prestazione pattuita di 65 ore.
Infatti, da un lato emerge l'accordo di due giorni a settimana e d'altro l'attore, durante lo svolgimento della prestazione non si è mai doluto del mancato rispetto delle ore di corso.
Da tali circostanze appare emergere una acquiescenza alla riduzione delle ore pattuite.
D'altra parte, nell'arco del mese antecedente la prova concorsuale il Pt_1 avvedendosi che non sarebbe stato rispettato l'orario pattuito, avrebbe avuto la possibilità di invocare la tutela di cui all'art. 1181 cc.
Diverso discorso deve farsi per quanto concerne il mancato svolgimento del pre-esame.
La convenuta non ha fornito prova di avere ottemperato CP_1 all'obbligo di organizzare e svolgere il pre-esame onde verificare il grado di preparazione del corsista.
Dalla documentazione versata in atti e dell'istruttoria svolta non può certamente affermarsi che il abbia mostrato disinteresse a tale verifica non Pt_1 avendone avuto nemmeno la possibilità di dolersene stante la prossimità delle prove d'esame.
Orbene, il mancato svolgimento della verifica del grado preparazione del corsista sicuramente integra il presupposto di inadempimento parziale del contratto ancorchè non idoneo alla pronuncia di risoluzione del contratto.
In forza dell'art. 1455 del codice civile il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza.
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (ex multis Cassazione, ordinanza n. 8220 del 24 marzo 2021).
Nel caso di specie il non ha dedotto, né dimostrato, che il preesame Pt_1 fosse un elemento essenziale del contratto né che il suo mancato svolgimento fosse di non scarsa importanza.
L'accertato inadempimento parziale è comunque idoneo al riconoscimento della riduzione del prezzo come domandato dall'attore al punto sub 3 delle
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019 conclusioni. L'articolo 1464 del codice civile prevede che la parte che subisce l'inadempimento ha diritto a una riduzione del prezzo in proporzione alla parte non adempiuta della prestazione.
In via equitativa la riduzione può essere individuata in una somma pari a un terzo del costo del corso e, quindi, nella somma di € 3.106,66 alla cui restituzione la deve essere condannata. CP_1
Va invece disattesa la domanda di risarcimento del danno in quanto non è stata fornita prova in ordine al danno subito.
Questo non può essere individuato nel mancato superamento dell'esame il cui esito infausto non può essere imputato alla mancata programmazione del preesame.
Il parziale accoglimento della domanda integra i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e dichiara il parziale inadempimento della agli obblighi assunti con il contratto del 23.11.2018; Controparte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante, alla Controparte_1 restituzione, in favore di della somma di € 3.106,66, con interessi Parte_1 dalla data della presente pronuncia e sino al saldo, per le causali di cui alla parte motiva;
3) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 12/05/2025
Il Giudice onorario d.ssa NG Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa NG Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32728 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARUSO
GIANLEONARDO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.
BI AN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
Conclusioni per : “1)- accerti e dichiari che la convenuta Parte_1 CP_1
è risultata inadempiente rispetto all'obbligazione consacrata nella scrittura contrattuale
[...]
23.11.2018, avendo prestato in favore dell'attore un'attività di formazione di sole 28 ore di corso
e di ulteriori 4 ore di mera presentazione interlocutoria del corso stesso, a fronte delle 65 ore
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019 pattuite in contratto, e non avendo garantito all'attore l'effettuazione del pre-esame di verifica sul quale quest'ultimo aveva fatto affidamento per rifinire la propria preparazione in vista delle prove di esame del concorso;
2)- accerti e dichiari risolto ex art 1453 c.c. per inadempimento della
rispetto agli obblighi contrattuali consacrati nel modulo da essa predisposto Controparte_1 su propria carta intestata e sottoscritto in data 23.11.2018 dall'attore; e per l'effetto condanni parte convenuta al risarcimento del danno subito da quantificarsi nell'importo di 9.320,00 versato dall'attore in data 22.11.2018 a titolo di corrispettivo anticipato del corso, maggiorato degli interessi moratori di cui alle transazioni commerciali maturati e maturandi a decorrere dal versamento del prezzo fino all'effettivo soddisfo;
3) in via gradata rispetto alla domanda principale di risoluzione contrattuale, accerti e dichiarare comunque l'oggettivo inadempimento e/o inesatto
e/o solo parziale adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto e per l'effetto, in applicazione della previsione di cui all'art 1374 c.c., disponga la riduzione ad equità delle condizioni contrattuali con condanna della convenuta alla restituzione del costo incassato Controparte_1 per il corso di preparazione per cui è causa in misura non inferiore ai 2/3 ovvero in altra ritenuta di giustizia. Il tutto sempre maggiorato come al punto 2 degli interessi moratori di cui alle transazioni commerciali maturati e maturandi a decorrere dal versamento del prezzo fino all'effettivo soddisfo;
4)- condanni in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidandole in conformità alle tariffe vigenti in base al valore della Causa: da & 5200 a
26.000”.
Conclusioni per : “rigettare ogni la spiegata domanda perché Controparte_1 infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;
ovvero dichiarare valido il contratto stipulato tra le parti e che nulla è dovuto da parte della;
riconoscere il Controparte_1 risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c a favore di lasciando Controparte_1 alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno;
con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre ex art. 93 al procuratore costituito”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.,
nel premettere di essersi iscritto a un corso di preparazione per il Parte_1 concorso da Allievo Ufficiale della Marina Militare (Guardia Costiera) organizzato dalla pagando anticipatamente € 9.320,00, ha dedotto che, in Controparte_1 forza delle pattuizioni sottoscritte, il contratto prevedeva 65 ore di formazione e un pre-esame di verifica della preparazione ma che la ha fornito solo CP_1
32 ore di formazione (28 ore di corso effettivo e 4 ore di presentazione interlocutoria) e non ha organizzato il pre-esame, violando gli obblighi contrattuali.
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019 Il ricorrente ha, quindi, convenuto la per Parte_1 Controparte_1 sentire dichiarare l'inadempimento agli obblighi contrattuali e conseguentemente la risoluzione del contratto con condanna della stessa al risarcimento del danno pari all'importo versato oltre interessi moratori.
In via subordinata, la restituzione parziale di almeno 2/3 dell'importo versato oltre alla condanna alla refusione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata il 19.10.2019, la si è costituita Controparte_1 contestando l'assunto attoreo sottolineando che il ricorrente ha rappresentato la vicenda in modo errato e ha omesso dettagli importanti. In particolare, ha dedotto che il si è iscritto solo un mese prima dello svolgimento del concorso e lo Pt_1 stesso ha deciso di seguire solo due giorni a settimana. Durante le trattative ante iscrizione al corso di preparazione, il presidente della ha fornito tutte CP_1 le informazioni necessarie al sig. riguardo al programma di formazione. In Pt_1 merito alla mancata esecuzione del preesame, si chiarisce che una verifica era stata effettuata dal consulente di orientamento.
Non vi è alcun inadempimento contrattuale e il mancato superamento del concorso è dipeso esclusivamente per colpa imputabile al medesimo Pt_1
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda con refusione delle spese di lite.
Mutato il rito, assegnata all'attuale estensore, espletata istruttoria testimoniale, la causa è stata assegnata in decisione.
La domanda appare parzialmente fondata nei limiti di seguito evidenziati. ha sottoscritto, in data 23.11.2018, con la un Parte_1 Controparte_1 contratto avente ad oggetto la partecipazione ad un corso di formazione in vista del concorso per Allievo Ufficiale della Marina Militare che si sarebbe svolto nei giorni del 19 e 20 dicembre 2018.
Pertanto, l'attore ha deciso di intraprendere un percorso formativo a meno di un mese dalle prove del concorso.
Tanto emerge non solo dagli atti (si veda contratto sottoscritto il 23.11.2018) ma ciò è confermato dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal medesimo il quale, all'udienza del 18 maggio 2022, così testualmente Pt_1 riferisce, sul capo 2 : “si è vero, sia la che io eravamo a conoscenza CP_1 della data fissata per l'esame” ed inoltre sul capo 4: “… nel mio caso erano due giorni a settimana per quattro ore”. Sul capo 7: “mi sono recato il martedì e venerdì su accordo e su disponibilità datami dalla . CP_1
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019 L'attore, per sua stessa ammissione, era consapevole di iscriversi ad un corso a meno di un mese dalle prove di esame, di seguire solo otto ore a settimana e di non avere la prestazione pattuita di 65 ore.
Infatti, da un lato emerge l'accordo di due giorni a settimana e d'altro l'attore, durante lo svolgimento della prestazione non si è mai doluto del mancato rispetto delle ore di corso.
Da tali circostanze appare emergere una acquiescenza alla riduzione delle ore pattuite.
D'altra parte, nell'arco del mese antecedente la prova concorsuale il Pt_1 avvedendosi che non sarebbe stato rispettato l'orario pattuito, avrebbe avuto la possibilità di invocare la tutela di cui all'art. 1181 cc.
Diverso discorso deve farsi per quanto concerne il mancato svolgimento del pre-esame.
La convenuta non ha fornito prova di avere ottemperato CP_1 all'obbligo di organizzare e svolgere il pre-esame onde verificare il grado di preparazione del corsista.
Dalla documentazione versata in atti e dell'istruttoria svolta non può certamente affermarsi che il abbia mostrato disinteresse a tale verifica non Pt_1 avendone avuto nemmeno la possibilità di dolersene stante la prossimità delle prove d'esame.
Orbene, il mancato svolgimento della verifica del grado preparazione del corsista sicuramente integra il presupposto di inadempimento parziale del contratto ancorchè non idoneo alla pronuncia di risoluzione del contratto.
In forza dell'art. 1455 del codice civile il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza.
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (ex multis Cassazione, ordinanza n. 8220 del 24 marzo 2021).
Nel caso di specie il non ha dedotto, né dimostrato, che il preesame Pt_1 fosse un elemento essenziale del contratto né che il suo mancato svolgimento fosse di non scarsa importanza.
L'accertato inadempimento parziale è comunque idoneo al riconoscimento della riduzione del prezzo come domandato dall'attore al punto sub 3 delle
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019 conclusioni. L'articolo 1464 del codice civile prevede che la parte che subisce l'inadempimento ha diritto a una riduzione del prezzo in proporzione alla parte non adempiuta della prestazione.
In via equitativa la riduzione può essere individuata in una somma pari a un terzo del costo del corso e, quindi, nella somma di € 3.106,66 alla cui restituzione la deve essere condannata. CP_1
Va invece disattesa la domanda di risarcimento del danno in quanto non è stata fornita prova in ordine al danno subito.
Questo non può essere individuato nel mancato superamento dell'esame il cui esito infausto non può essere imputato alla mancata programmazione del preesame.
Il parziale accoglimento della domanda integra i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e dichiara il parziale inadempimento della agli obblighi assunti con il contratto del 23.11.2018; Controparte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante, alla Controparte_1 restituzione, in favore di della somma di € 3.106,66, con interessi Parte_1 dalla data della presente pronuncia e sino al saldo, per le causali di cui alla parte motiva;
3) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 12/05/2025
Il Giudice onorario d.ssa NG Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 32728/2019