Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 14163/2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Francesca Baldini, in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. , (C.F. , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. ), tutti rappresentati CP_3 C.F._3 CP_4 C.F._4
e difesi dall'avv. Simona Isaia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: azione di simulazione ed azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 12 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di seguito: Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Pt_1
, , e esponendo che: - essa istante CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
era creditrice di , quale debitrice principale, nonché di , quale garante CP_4 CP_1
della prima, dell'importo di € 160.641,42 (di cui € 25.096,14 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 11183,87 acceso dalla debitrice in data 1.4.2016 e chiuso in data 28.10.2020
28.4.2021 ed opposto dagli ingiunti;
- la relativa causa, iscritta con il N.R.G. 16147/2021, era tutt'ora pendente;
- in sede di separazione consensuale, omologata in data 27 novembre 2020 e, quindi, successivamente al sorgere del credito, i coniugi e si erano CP_4 CP_1
impegnati a trasferire alle figlie e i diritti da ciascuno vantati su tutti i beni Controparte_2 CP_3
immobili di loro proprietà e, precisamente: a) l'appartamento sito in Napoli alla Via Domenico di
Gravina n. 1/bis, identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, in ditta concordante,
Sez. AVV, fol. 7, p.lla 67, sub. 3, interno 3, Z.c. 7B, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 5, superficie catastale totale mq. 66, R.C. Euro 606,84; b) locale terraneo ad uso commerciale, sito in Napoli alla Via Benedetto
De Falco n. 9, identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, in ditta concordante,
Sez. Avv, fol. 7, p.lla 365, sub. 3, piano T, Z.c. 7B, Cat. C/1, Cl. 1, mq. 45, superficie catastale totale mq. 51, R.C. Euro 1.310,77.; c) locale terraneo, ad uso commerciale, facente parte del fabbricato in
Napoli, ad angolo tra Via Goffredo Malaterra e via Benedetto De Falco con ingresso dal civico 7 di
Via De Falco e dai civici 41 e 43 di Via Goffredo Malaterra, identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, in ditta , nata a [...] il [...], proprietà per 1000/1000 CP_4
Sez. AVV, fol. 7, p.lla 365, sub. 2, piano T, Z.c. 7B, Cat. C/1, Cl. 2, mq. 36, R.C. Euro 1.219,66 - in esecuzione di detti obblighi era stato rogato per Notaio l'atto di donazione del 17 Persona_1
dicembre 2020 (Rep. 20652 – racc. 10726), trascritto il 24.12.2020 (reg. gen. 30935 reg. part. 22240).
Riteneva ora l'attrice che il suddetto atto, da qualificarsi quale negozio a titolo gratuito, fosse revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., trattandosi di atto dispositivo compiuto successivamente al sorgere del credito nei confronti del disponente e nella consapevolezza della sua oggettiva lesività delle ragioni del creditore e, in ogni caso, fosse assolutamente simulato.
Chiedeva, dunque, che, in accoglimento della domanda proposta, fosse accertata e dichiarata, in via principale, l'inefficacia, nei suoi confronti, del suddetto atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. e, in subordine, la simulazione assoluta del medesimo.
Si costituivano congiuntamente i convenuti deducendo l'incertezza circa l'esistenza dei crediti vantati dall'attrice nei confronti di e , in quanto tutt'ora sub iudice, e CP_4 CP_1
contestando, comunque, la revocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. per difetto dei necessari presupposti. Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione acquisita, all'udienza del 12 novembre 2024 questo giudice, all'esito della precisazione delle conclusioni, riservava la decisione.
1. È fondata e, pertanto, va accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c.
1.1. Appare preliminare trattare la questione relativa alla legittimazione della messa in Pt_1
discussione dai convenuti in seguito alla cessione del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria.
Invero, può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui, in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (da ultimo, Cass. n. 25424/2023).
Ne consegue, a contrario, che l'intervento del cessionario è fatto meramente eventuale, in difetto del quale si ha la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
1.2. Ancora preliminare, è la questione relativa alla stessa revocabilità dell'atto qui impugnato.
Invero, la finalità perseguita dai coniugi e in sede di separazione è CP_4 CP_1
stata attuata mediante due atti diversi: da un lato, l'accordo di separazione, avente effetti meramente obbligatori quanto al trasferimento della proprietà degli immobili su elencati in favore delle figlie e , Controparte_2 CP_3
apparentemente in adempimento degli obblighi di mantenimento, e, dall'altro lato, il rogito notarile di donazione, che enuncia come sua causa il suddetto accordo.
Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, ritiene il Tribunale - con ciò dando continuità a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - che la seconda tipologia di atti, quelli di trasferimento, non possano essere qualificati come espressione di mero adempimento, cioè come atti avente funzione esclusivamente solutoria e pertanto non suscettibili di revoca.
E infatti, sebbene la funzione del rogito notarile di trasferimento abbia espressamente avuto, nelle intenzioni delle parti, funzione di mero adempimento (degli obblighi assunti con il primo atto, quello di separazione), tale non è certamente la struttura di esso, da considerarsi vero e proprio contratto definitivo diretto a dare esecuzione a un impegno preliminare: esso, cioè, concretizza un accordo fra le parti, diretto a rendere definitivamente operanti gli effetti degli impegni precedentemente presi.
Nè osta a una tale conclusione la circostanza per cui i trasferimenti patrimoniali siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cfr. Cass. n. 8516/2006; Cass.
n. 15603/2005).
Peraltro, configurandosi il successivo atto dispositivo come contratto definitivo - nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente assunti e ne riproduce il contenuto - esso “sottopone alla cognizione del giudice l'intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si prospetti la necessità di una specifica dichiarazione di volere espressamente impugnare anche la fase preliminare” (Cfr. già Cass. n. 9500/1987, richiamata, da ultimo, da Cass.
n. 11914/2008).
I principi su esposti sono stati ulteriormente elaborati e precisati nel loro contenuto dalla Suprema
Corte laddove, più di recente, essa ha affermato che “è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare
l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ.( Cass. 1144/ 2015). In altri termini, la volontà, espressa nell'accordo di separazione, di trasferire un bene ai figli non integra un contratto preliminare (che sarebbe, tra l'altro, un preliminare di donazione) a favore di terzi, ma, ai fini della revocatoria va visto come l'atto stesso di disposizione del patrimonio, e dunque l'atto di trasferimento non è adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione: si può, al più ritenere che il trasferimento ha la sua giustificazione esterna in quell'accordo, ma l'effetto traslativo è proprio, è riconducibile allo stesso atto di trasferimento e non all'accordo che lo giustifica. In sostanza, il trasferimento del bene ai figli, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo. Con la conseguenza che i presupposti della revocatoria vanno valutati rispetto a quest'ultimo e non all'accordo causale e giustificativo” (Cfr.
Cass. n. 21358/2020 e, in senso conforme, già Cass. n. 1144/2015).
1.3. Una volta dissipato ogni dubbio in ordine all'ammissibilità nella specie dell'azione ex art. 2901
c.c., va ora valutata la fondatezza della medesima.
Ebbene, come è noto, i presupposti dell'azione de qua sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, b) L'eventus damni c) il consilium fraudis e, negli atti a titolo oneroso, d) la partecipatio fraudis del terzo.
1.3.1. Quanto al primo presupposto, va preliminarmente rammentato che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cfr., da ultimo, Cass. n. 5619/2016).
Pertanto, non sussiste il rapporto di pregiudizialità-dipendenza rilevante ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito e il giudizio introdotto ai sensi dell'art. 2901 c.c. (sul punto si richiama, altresì, l'ordinanza già emessa dal Tribunale in diversa composizione in data 25 ottobre 2022).
Passando al caso che occupa, risulta incontestato tra le parti (oltre che documentato) che l'odierna attrice ha ottenuto nei confronti di , quale debitrice principale, nonché di CP_4 CP_1
, quale garante della prima, ingiunzione di pagamento dell'importo complessivo di €
[...]
160.641,42 (cfr. decreto ingiuntivo n. 3450/2021, emesso da questo Tribunale il 28.4.2021) e che avverso la stessa è stata proposta opposizione, parzialmente accolta con sentenza n. 18/2024 avverso la quale pende tutt'ora appello.
Passando al requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, esso deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. n. 8013/1996).
Orbene, dall'esame degli estratti conto depositati dall'istituto di credito, risulta che nell'agosto
2020 il conto corrente n. 6689,20 intestato alla presentasse un saldo negativo di oltre € CP_4 120.000,00 e, ancor prima, nel mese di febbraio del medesimo anno, l'altro conto corrente di cui era titolare, il n. 11183,87, fosse esposto per circa € 25.000,00.
Sicchè, è indubbio che alla data dell'atto dispositivo in contestazione la convenuta fosse già debitrice della Banca la quale, peraltro, aveva altresì richiesto il rientro dall'esposizione debitoria con missiva regolarmente ricevuta dalla correntista in data 10 settembre 2020 (doc. 1 allegato alla seconda memoria istruttoria dell'attrice).
Con specifico riferimento al credito vantato nei confronti del fideiussore (quale è nel caso che occupa il ), poi, va richiamato il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di CP_1
legittimità secondo cui, poichè l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, si deve ritenere che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. scientia damni).
In particolare, l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè è a tale momento che occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito
(cfr., ex multis, Cass. 3676/2011).
Ora, emerge dalla documentazione prodotta (nè i dati sono stati oggetto di contestazione specifica da parte dei convenuti) che la posizione di garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti della
Banca da è stata assunta da per la prima volta in data 15 dicembre CP_4 CP_1 Naturalmente trattasi, come esige l'insegnamento della Suprema Corte, di una valutazione ex ante, fatta, cioè, con riferimento alla data dell'atto dispositivo.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, poi, grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Nella specie, il pregiudizio è ben evidente se solo si considera che, secondo quanto asserito dall'attrice e mai contestato dalla controparte (su cui, secondo quanto detto, gravava il relativo onere), oggetto dell'atto di disposizione è stato l'intero patrimonio dei convenuti e CP_4
. CP_1
1.3.3. Sussiste, altresì, il presupposto della scientia fraudis, inteso come consapevolezza del debitore di sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti e, cioè, della conoscenza in capo al debitore dell'incidenza negativa dell'atto sulla consistenza della propria garanzia patrimoniale.
Tale consapevolezza deve ritenersi certa e indiscutibile, anche in base a quanto appena esposto in ordine al già esiguo patrimonio dei debitori.
1.3.4. Non va, invece, accertata lo stato soggettivo del terzo, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito.
Valgano al riguardo le considerazioni che seguono.
Come la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, l'accordo di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, rispondendo, di norma, ad un più specifico "spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale".
Esso, allora, non appare del tutto assimilabile nè al paradigma della donazione (come è stato osservato tipicamente estranea, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), nè a un atto di vendita
(difettando della previsione di un prezzo corrispettivo), ma presenta una "tipicità" propria la quale, di volta in volta, "può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all' art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio- compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale" (Cfr. Cass. n. 5473/2006).
Ora, da una lettura complessiva dell'atto di trasferimento dei beni immobili da parte di CP_4
e alle figlie e , unitamente agli accordi raggiunti in sede
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
di separazione (richiamati nell'atto di trasferimento nonché da tutte le parti dell'odierno giudizio e dunque certamente soggetti al vaglio giudiziale unitamente all'atto di cui si chiede la revoca ex
2901 c.c.), non emerge quella prospettiva "compensativa" dei reciproci interessi dei coniugi che sola, a parere di chi scrive, potrebbe attribuire natura onerosa agli spostamenti patrimoniali contestati ma, anzi, risulta che con tale atto gli odierni convenuti non intesero definire gli aspetti patrimoniali strettamente connessi all'obbligo di mantenimento, non incombendo lo stesso nè nei confronti di uno dei coniugi né nei confronti della prole.
Appare significativo, al riguardo, che le parti, dopo aver esplicitamente premesso che “i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto alcuna richiesta di assegno di mantenimento viene avanzata” e che le due figlie nate in costanza di matrimonio erano, già al momento dell'atto, “maggiorenni e autosufficienti”, concordemente abbiano convenuto di
“trasferire a titolo gratuito” in favore della comune prole la piena proprietà di tutti i loro beni.
Nè, del resto, è stato offerto dai convenuti un qualsiasi elemento probatorio utile a dimostrare il contrario (essi hanno limitato la propria difesa alla tesi interpretativa secondo cui si tratterebbe di atti di mero adempimento e per questo non revocabili).
1.3.5. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, pertanto, va accolta la domanda e, per l'effetto,
a norma dell'art. 2901 c.c., va dichiarato inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto pubblico di donazione rogato per Notaio in data 17 dicembre
[...] Persona_1
2020 (Rep. 20652 – racc. 10726), trascritto il 24.12.2020 (reg. gen. 30935 reg. part. 22240), con cui e hanno donato alle figlie e la piena CP_1 CP_4 Controparte_2 CP_3
proprietà de: 1) appartamento sito in Napoli alla Via Domenico di Gravina n. 1/bis, identificato nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. AVV, fol. 7, p.lla 67, sub. 3, interno 3, Z.c. 7B, Cat.
A/2, Cl. 2, Vani 5, superficie catastale totale mq. 66, R.C. Euro 606,84; b) locale terraneo ad uso commerciale, sito in Napoli alla Via Benedetto De Falco n. 9, identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Avv, fol. 7, p.lla 365, sub. 3, piano T, Z.c. 7B, Cat. C/1, Cl. 1, mq. 45, superficie catastale totale mq. 51, R.C. Euro 1.310,77, e con cui ha donato alle figlie CP_4
e la piena proprietà del locale terraneo, ad uso commerciale, Controparte_2 CP_3 facente parte del fabbricato in Napoli, ad angolo tra Via Goffredo Malaterra e via Benedetto De
Falco con ingresso dal civico 7 di Via De Falco e dai civici 41 e 43 di Via Goffredo Malaterra, identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. AVV, fol. 7, p.lla 365, sub. 2, piano T, Z.c. 7B, Cat. C/1, Cl. 2, mq. 36, R.C. Euro 1.219,66.
Benchè non vi sia controversia e/o rifiuto al riguardo, si dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alla annotazione della presente sentenza.
2. L'accoglimento della domanda revocatoria esonera il Tribunale da ogni valutazione della domanda di simulazione, proposta dall'attrice solo in via subordinata.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. cit., in considerazione dell'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 14163/2022, così provvede:
A) Accoglie la domanda proposta dall'attrice in via principale nei confronti di , CP_1
, e e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., Controparte_2 CP_3 CP_4
dichiara inefficace nei confronti della l'atto pubblico Parte_1
di donazione rogato per Notaio in data 17 dicembre 2020 (Rep. 20652 – Persona_1
racc. 10726), trascritto il 24.12.2020 (reg. gen. 30935 reg. part. 22240) con cui CP_1
e hanno donato alle figlie e la piena
[...] CP_4 Controparte_2 CP_3
proprietà de: 1) appartamento sito in Napoli alla Via Domenico di Gravina n. 1/bis, identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. AVV, fol. 7, p.lla 67, sub.
3, interno 3, Z.c. 7B, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 5, superficie catastale totale mq. 66, R.C. Euro
606,84; b) locale terraneo ad uso commerciale, sito in Napoli alla Via Benedetto De Falco n.
9, identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. Avv, fol. 7, p.lla 365, sub. 3, piano T, Z.c. 7B, Cat. C/1, Cl. 1, mq. 45, superficie catastale totale mq. 51, R.C. Euro
1.310,77 e con cui ha donato alle figlie e la CP_4 Controparte_2 CP_3
piena proprietà del locale terraneo, ad uso commerciale, facente parte del fabbricato in
Napoli, ad angolo tra Via Goffredo Malaterra e via Benedetto De Falco con ingresso dal civico 7 di Via De Falco e dai civici 41 e 43 di Via Goffredo Malaterra, identificato nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli, Sez. AVV, fol. 7, p.lla 365, sub. 2, piano T, Z.c.
7B, Cat. C/1, Cl. 2, mq. 36, R.C. Euro 1.219,66;
B) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 7.652,00 (di cui € 600,00 per spese, e 7.052,00 per compensi professionali), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge;
C) Ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari e alla competente Camera di
Commercio la annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli in data 6 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 (e fatta oggetto, poi, di successivi atti integrativi in aumento) e, cioè, molto prima che intervenisse, in data 27 novembre 2020, decreto di omologa della separazione consensuale tra i convenuti (nonchè del conseguente atto di trasferimento, sottoscritto nel successivo mese di dicembre).
1.3.2. Passando al secondo presupposto, e, cioè, al pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia va precisato che, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, esso non deve necessariamente concretizzarsi in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche il configurarsi di una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità per il creditore nella realizzazione di quanto dovutogli.