Ordinanza cautelare 14 dicembre 2024
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01379/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Simona De Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento della Questura di Foggia, div. ufficio immigrazione cat. A 12/2023, recante la data del 29 settembre 2023 e notificato in data 4 novembre 2024, a mani del ricorrente, ove veniva decretata l’archiviazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, prodotta con kit del 13 febbraio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EN EV e uditi per le parti i difensori avv. Simona De Napoli, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che l’extracomunitario ricorrente, cittadino del Pakistan, risulta giunto in Italia nell’anno 2017, all’età di 19 anni, con permesso di soggiorno per motivi umanitari e che, in data 1° giugno 2020, è stato convocato dalla Questura di Foggia, per i rilievi fotodattiloscopici e l’acquisizione della documentazione volta alla conversione del permesso;
Considerato che, in fatto, viene rappresentata una situazione di fraintendimento tra l’extracomunitario e il preposto ufficio e che, in diritto, viene censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis e 21- octies della legge 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; la violazione dell’art. 4 Cost., dell’art. 8 CEDU, del principio di ragionevolezza e proporzionalità e dell’art. 15 Carta dei diritti fondamentali UE;
Considerato che la resistente Prefettura si è costituita con solo atto formale, non ha depositato gli atti del procedimento, non ha articolato difese, con specifiche contestazioni, né ha proceduto al riesame della fattispecie, come disposto dall’ordinanza cautelare della Sezione dell’11 dicembre 2024, n. 435;
Considerato che l’extracomunitario in questione risulta essere stato assunto, con formale contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di “ aiuto cuoco di ristorante ”, così come documentato dagli atti depositati ex parte e rimasti incontestati;
Ritenuto che l’istruttoria e le motivazioni dell’impugnato atto di archiviazione appaiono contrastare con l’evidenza della persistenza di un interesse al richiesto rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, da parte del ricorrente;
Ritenuto che il provvedimento gravato sia quindi inficiato da difetto di motivazione e istruttoria, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
Ritenuto di dover compensare le spese del giudizio, per la peculiarità della controversia.
Ritenuto di confermare in via definitiva l’inammissibilità del gratuito patrocinio, come già disposto in via provvisoria dall’ordinanza motivata della preposta Commissione del 26 novembre 2025, per le ragioni ivi riportate (mancato adempimento alle richieste istruttorie);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto di archiviazione così come gravato.
Spese compensate.
Decreta infine l’inammissibilità della domanda di gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE BL, Presidente
EN EV, Primo Referendario, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EV | CE BL |
IL SEGRETARIO