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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1157/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1157 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza camerale del 2.10.2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il 22 febbraio Parte_1 CodiceFiscale_1
1974 e residente a [...],
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Maria Rotundo
(C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato il 9 luglio 2025, i coniugi e hanno adito Parte_1 Parte_2 l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 26 giugno 2004, in AN RI (KR) (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AN RI, con atto dell'anno 2004, n. 13, parte II, Serie A, Uff. 1).
I coniugi hanno premesso che:
- dalla loro unione sono nati due figli: (30 aprile 2006) e (11 settembre 2009), Per_1 Per_2 entrambi non ancora economicamente autosufficienti;
- divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si sono separati consensualmente, all'esito dell'udienza presidenziale dell'8 giugno 2023, con decreto di omologa del Presidente del
Tribunale di Catanzaro pubblicato in data 23.06.2023;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Per tali ragioni hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore, , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Persona_3 il regime della nuova legge 54/2006, con collocazione prevalente presso la casa di proprietà della madre, sig.ra ; Parte_2
2) il sig. potrà far visita alla figlia e tenerla con sé ogni qualvolta lo Parte_1 Per_2 vorrà, previo appuntamento telefonico, con preavviso alla sig.ra di almeno 24 ore, Parte_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della ragazza;
potrà altresì, sempre informando la sig.ra , sforare gli orari previsti per l'esercizio del diritto di visita laddove Parte_2 questo fosse un desiderio della ragazza;
3) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a Parte_1 Per_2 settimana, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 18,30, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro ed in particolare con gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi settimanalmente dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato presso cui presta la propria attività; laddove il sig. lo desiderasse potrà, almeno una volta a settimana – dal lunedì al venerdì - cenare Parte_1 con la ragazza;
4) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per un intero week end Parte_1 Per_2
a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – non dipendenti dalla sua volontà - ed in particolare con gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio per come evidenziato al punto 3. Lo stesso si impegnerà ad articolare i propri turni lavorativi, in sede e fuori sede, avendo cura di garantire la sua presenza nei fine settimana in cui la figlia è a lui affidata. Nei casi in cui, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, lo stesso venga comandato di servizio, in sede e/o fuori sede, nei predetti fine settimana, dovrà comunicare tempestivamente – in accordo con la pubblicazione dell'ordine di servizio – direttamente alla sig.ra tali circostanze e concordare con la predetta le modalità per tenere con sé la figlia minore Parte_2 nel primo fine settimana utile, tenendo conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi della madre.
Il sig. si impegna altresì a comunicare per tempo alla sig.ra eventuali Parte_1 Parte_2 modifiche delle giornate e degli orari di visita sopra riportati – derivanti da impegni lavorativi improcrastinabili e indipendenti dalla sua volontà. Allorquando tali impegni siano stati programmati nell'ordine di servizio settimanale del PC (consultabile dalle ore 14:00 della giornata del venerdì precedente) il sig. si impegnerà a comunicare alla sig.ra nella stessa giornata Parte_1 Parte_2 di venerdì le modifiche per la successiva settimana.
5) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia a) durante le vacanze Parte_1 Per_2 natalizie: dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 26 dicembre e dalle ore 12,00 del 30 dicembre fino alle ore 24,00 del 3 gennaio b) durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni con la madre;
durante le vacanze estive: per diciotto giorni consecutivi nel mese di luglio, da sabato mattina alle ore 12,00 al terzo martedì successivo, salvo diverso accordo da stabilirsi entro la data del 31 maggio di ogni anno, data entro la quale comunicare i giorni esatti della permanenza;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro del sig. ed in particolare con gli Parte_1 obblighi derivanti dagli ordini di servizio per come evidenziato al punto 3) le altre festività verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con i genitori;
Per_2
6) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia il giorno del compleanno Parte_1 Per_2 alternativamente con la madre a pranzo o a cena, nel pieno rispetto, tuttavia, di eventuali diverse determinazioni della ragazza;
per il 2025 il pranzo si svolgerà con la mamma e la cena col papà;
7) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un Parte_1 Pt_2 Parte_2 contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli ancora minorenne, e Per_2 Per_1 che, sebbene maggiorenne, vive ancora con la madre e, in quanto studente non è economicamente autosufficiente;
la prefata somma di € 500,00 dovrà essere rivalutata di anno in anno secondo indici
Istat e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_2 entro il 24 di ogni mese;
8) Il sig. presta il proprio consenso affinché l'assegno unico universale corrisposto Parte_1 dall'INPS a titolo di sostegno economico per i figli venga versato direttamente alla sig.ra ; Parte_2
9) le spese c.d. straordinarie necessarie saranno ripartite al 50% tra i genitori senza necessità di previo consenso;
tutte le altre spese straordinarie saranno ripartite in egual misura tra i ricorrenti, previo accordo tra loro, e solo laddove sia prestato per iscritto il necessario consenso;
il tutto in ossequio ai dettami del Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
10) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia minore per le questioni Per_2 di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
11) i sig.ri e si impegnano a mantenere un contegno di Parte_1 Parte_2 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di loro e con il fratello, , di assicurare alla Persona_4 giovane la necessaria cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori e di Per_2 conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
al riguardo il sig. avrà diritto, al fine di garantire un significativo rapporto della figlia con Parte_1
i nonni che vivono a Tivoli, di portare con sé la ragazza in occasione delle visite ai propri genitori previo preavviso di almeno tre giorni diretto alla sig.ra . Il tutto compatibilmente con gli Parte_2 impegni scolastici e ricreativi della ragazza e sempre che la stessa manifesti la volontà di recarsi dai nonni col papà;
12) i sig.ri e si obbligano sin d'ora a prestare il proprio Parte_1 Parte_2 consenso all'espatrio della figlia . Per_2
I ricorrenti hanno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 2 ottobre 2025, tenuta in trattazione scritta, con cui ribadiscono la volontà di non volersi riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si è riservato per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta l'8 giugno 2023) nel procedimento R.G. n. 3851/2022, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 23 giugno 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1) la figlia minore, , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Persona_3 il regime della nuova legge 54/2006, con collocazione prevalente presso la casa di proprietà della madre, sig.ra ; Parte_2
2) il sig. potrà far visita alla figlia e tenerla con sé ogni qualvolta lo Parte_1 Per_2 vorrà, previo appuntamento telefonico, con preavviso alla sig.ra di almeno 24 ore, Parte_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della ragazza;
potrà altresì, sempre informando la sig.ra , sforare gli orari previsti per l'esercizio del diritto di visita laddove Parte_2 questo fosse un desiderio della ragazza;
3) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a Parte_1 Per_2 settimana, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 18,30, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro ed in particolare con gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi settimanalmente dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato presso cui presta la propria attività; laddove il sig. lo desiderasse potrà, almeno una volta a settimana – dal lunedì al venerdì - cenare Parte_1 con la ragazza;
4) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per un intero week end Parte_1 Per_2
a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – non dipendenti dalla sua volontà - ed in particolare con gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio per come evidenziato al punto 3. Lo stesso si impegnerà ad articolare i propri turni lavorativi, in sede e fuori sede, avendo cura di garantire la sua presenza nei fine settimana in cui la figlia è a lui affidata. Nei casi in cui, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, lo stesso venga comandato di servizio, in sede e/o fuori sede, nei predetti fine settimana, dovrà comunicare tempestivamente – in accordo con la pubblicazione dell'ordine di servizio – direttamente alla sig.ra tali circostanze e concordare con la predetta le modalità per tenere con sé la figlia minore Parte_2 nel primo fine settimana utile, tenendo conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi della madre.
Il sig. si impegna altresì a comunicare per tempo alla sig.ra eventuali Parte_1 Parte_2 modifiche delle giornate e degli orari di visita sopra riportati – derivanti da impegni lavorativi improcrastinabili e indipendenti dalla sua volontà. Allorquando tali impegni siano stati programmati nell'ordine di servizio settimanale del PC (consultabile dalle ore 14:00 della giornata del venerdì precedente) il sig. si impegnerà a comunicare alla sig.ra nella stessa giornata Parte_1 Parte_2 di venerdì le modifiche per la successiva settimana.
5) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia a) durante le vacanze Parte_1 Per_2 natalizie: dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 26 dicembre e dalle ore 12,00 del 30 dicembre fino alle ore 24,00 del 3 gennaio b) durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni con la madre;
durante le vacanze estive: per diciotto giorni consecutivi nel mese di luglio, da sabato mattina alle ore 12,00 al terzo martedì successivo, salvo diverso accordo da stabilirsi entro la data del 31 maggio di ogni anno, data entro la quale comunicare i giorni esatti della permanenza;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro del sig. ed in particolare con gli Parte_1 obblighi derivanti dagli ordini di servizio per come evidenziato al punto 3) le altre festività verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con i genitori;
Per_2
6) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia il giorno del compleanno Parte_1 Per_2 alternativamente con la madre a pranzo o a cena, nel pieno rispetto, tuttavia, di eventuali diverse determinazioni della ragazza;
per il 2025 il pranzo si svolgerà con la mamma e la cena col papà;
7) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un Parte_1 Pt_2 Parte_2 contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli ancora minorenne, e Per_2 Per_1 che, sebbene maggiorenne, vive ancora con la madre e, in quanto studente non è economicamente autosufficiente;
la prefata somma di € 500,00 dovrà essere rivalutata di anno in anno secondo indici
Istat e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_2 entro il 24 di ogni mese;
8) Il sig. presta il proprio consenso affinché l'assegno unico universale corrisposto Parte_1 dall'INPS a titolo di sostegno economico per i figli venga versato direttamente alla sig.ra ; Parte_2
9) le spese c.d. straordinarie necessarie saranno ripartite al 50% tra i genitori senza necessità di previo consenso;
tutte le altre spese straordinarie saranno ripartite in egual misura tra i ricorrenti, previo accordo tra loro, e solo laddove sia prestato per iscritto il necessario consenso;
il tutto in ossequio ai dettami del Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
10) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia minore per le questioni Per_2 di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
11) i sig.ri e si impegnano a mantenere un contegno di Parte_1 Parte_2 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di loro e con il fratello, , di assicurare alla Persona_4 giovane la necessaria cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori e di Per_2 conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
al riguardo il sig. avrà diritto, al fine di garantire un significativo rapporto della figlia con Parte_1
i nonni che vivono a Tivoli, di portare con sé la ragazza in occasione delle visite ai propri genitori previo preavviso di almeno tre giorni diretto alla sig.ra . Il tutto compatibilmente con gli Parte_2 impegni scolastici e ricreativi della ragazza e sempre che la stessa manifesti la volontà di recarsi dai nonni col papà;
12) i sig.ri e si obbligano sin d'ora a prestare il proprio Parte_1 Parte_2 consenso all'espatrio della figlia . Per_2
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
I dichiarano interamente compensate le spese di lite tra le parti, attesi la natura del procedimento e l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AN RI (KR), in data 26 giugno 2004, tra
[...]
(C.F.: ), nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._4
(C.F.: ), nata il [...] a [...]_2 C.F._5
(CZ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AN RI (KR), al n. 13, Parte
II, Serie A, Uff. 1, anno 2004;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN RI (KR), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1157 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza camerale del 2.10.2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il 22 febbraio Parte_1 CodiceFiscale_1
1974 e residente a [...],
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Maria Rotundo
(C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato il 9 luglio 2025, i coniugi e hanno adito Parte_1 Parte_2 l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 26 giugno 2004, in AN RI (KR) (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AN RI, con atto dell'anno 2004, n. 13, parte II, Serie A, Uff. 1).
I coniugi hanno premesso che:
- dalla loro unione sono nati due figli: (30 aprile 2006) e (11 settembre 2009), Per_1 Per_2 entrambi non ancora economicamente autosufficienti;
- divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si sono separati consensualmente, all'esito dell'udienza presidenziale dell'8 giugno 2023, con decreto di omologa del Presidente del
Tribunale di Catanzaro pubblicato in data 23.06.2023;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Per tali ragioni hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore, , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Persona_3 il regime della nuova legge 54/2006, con collocazione prevalente presso la casa di proprietà della madre, sig.ra ; Parte_2
2) il sig. potrà far visita alla figlia e tenerla con sé ogni qualvolta lo Parte_1 Per_2 vorrà, previo appuntamento telefonico, con preavviso alla sig.ra di almeno 24 ore, Parte_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della ragazza;
potrà altresì, sempre informando la sig.ra , sforare gli orari previsti per l'esercizio del diritto di visita laddove Parte_2 questo fosse un desiderio della ragazza;
3) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a Parte_1 Per_2 settimana, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 18,30, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro ed in particolare con gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi settimanalmente dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato presso cui presta la propria attività; laddove il sig. lo desiderasse potrà, almeno una volta a settimana – dal lunedì al venerdì - cenare Parte_1 con la ragazza;
4) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per un intero week end Parte_1 Per_2
a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – non dipendenti dalla sua volontà - ed in particolare con gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio per come evidenziato al punto 3. Lo stesso si impegnerà ad articolare i propri turni lavorativi, in sede e fuori sede, avendo cura di garantire la sua presenza nei fine settimana in cui la figlia è a lui affidata. Nei casi in cui, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, lo stesso venga comandato di servizio, in sede e/o fuori sede, nei predetti fine settimana, dovrà comunicare tempestivamente – in accordo con la pubblicazione dell'ordine di servizio – direttamente alla sig.ra tali circostanze e concordare con la predetta le modalità per tenere con sé la figlia minore Parte_2 nel primo fine settimana utile, tenendo conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi della madre.
Il sig. si impegna altresì a comunicare per tempo alla sig.ra eventuali Parte_1 Parte_2 modifiche delle giornate e degli orari di visita sopra riportati – derivanti da impegni lavorativi improcrastinabili e indipendenti dalla sua volontà. Allorquando tali impegni siano stati programmati nell'ordine di servizio settimanale del PC (consultabile dalle ore 14:00 della giornata del venerdì precedente) il sig. si impegnerà a comunicare alla sig.ra nella stessa giornata Parte_1 Parte_2 di venerdì le modifiche per la successiva settimana.
5) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia a) durante le vacanze Parte_1 Per_2 natalizie: dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 26 dicembre e dalle ore 12,00 del 30 dicembre fino alle ore 24,00 del 3 gennaio b) durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni con la madre;
durante le vacanze estive: per diciotto giorni consecutivi nel mese di luglio, da sabato mattina alle ore 12,00 al terzo martedì successivo, salvo diverso accordo da stabilirsi entro la data del 31 maggio di ogni anno, data entro la quale comunicare i giorni esatti della permanenza;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro del sig. ed in particolare con gli Parte_1 obblighi derivanti dagli ordini di servizio per come evidenziato al punto 3) le altre festività verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con i genitori;
Per_2
6) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia il giorno del compleanno Parte_1 Per_2 alternativamente con la madre a pranzo o a cena, nel pieno rispetto, tuttavia, di eventuali diverse determinazioni della ragazza;
per il 2025 il pranzo si svolgerà con la mamma e la cena col papà;
7) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un Parte_1 Pt_2 Parte_2 contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli ancora minorenne, e Per_2 Per_1 che, sebbene maggiorenne, vive ancora con la madre e, in quanto studente non è economicamente autosufficiente;
la prefata somma di € 500,00 dovrà essere rivalutata di anno in anno secondo indici
Istat e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_2 entro il 24 di ogni mese;
8) Il sig. presta il proprio consenso affinché l'assegno unico universale corrisposto Parte_1 dall'INPS a titolo di sostegno economico per i figli venga versato direttamente alla sig.ra ; Parte_2
9) le spese c.d. straordinarie necessarie saranno ripartite al 50% tra i genitori senza necessità di previo consenso;
tutte le altre spese straordinarie saranno ripartite in egual misura tra i ricorrenti, previo accordo tra loro, e solo laddove sia prestato per iscritto il necessario consenso;
il tutto in ossequio ai dettami del Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
10) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia minore per le questioni Per_2 di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
11) i sig.ri e si impegnano a mantenere un contegno di Parte_1 Parte_2 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di loro e con il fratello, , di assicurare alla Persona_4 giovane la necessaria cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori e di Per_2 conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
al riguardo il sig. avrà diritto, al fine di garantire un significativo rapporto della figlia con Parte_1
i nonni che vivono a Tivoli, di portare con sé la ragazza in occasione delle visite ai propri genitori previo preavviso di almeno tre giorni diretto alla sig.ra . Il tutto compatibilmente con gli Parte_2 impegni scolastici e ricreativi della ragazza e sempre che la stessa manifesti la volontà di recarsi dai nonni col papà;
12) i sig.ri e si obbligano sin d'ora a prestare il proprio Parte_1 Parte_2 consenso all'espatrio della figlia . Per_2
I ricorrenti hanno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 2 ottobre 2025, tenuta in trattazione scritta, con cui ribadiscono la volontà di non volersi riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si è riservato per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta l'8 giugno 2023) nel procedimento R.G. n. 3851/2022, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 23 giugno 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1) la figlia minore, , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Persona_3 il regime della nuova legge 54/2006, con collocazione prevalente presso la casa di proprietà della madre, sig.ra ; Parte_2
2) il sig. potrà far visita alla figlia e tenerla con sé ogni qualvolta lo Parte_1 Per_2 vorrà, previo appuntamento telefonico, con preavviso alla sig.ra di almeno 24 ore, Parte_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della ragazza;
potrà altresì, sempre informando la sig.ra , sforare gli orari previsti per l'esercizio del diritto di visita laddove Parte_2 questo fosse un desiderio della ragazza;
3) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a Parte_1 Per_2 settimana, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 18,30, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro ed in particolare con gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi settimanalmente dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato presso cui presta la propria attività; laddove il sig. lo desiderasse potrà, almeno una volta a settimana – dal lunedì al venerdì - cenare Parte_1 con la ragazza;
4) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia per un intero week end Parte_1 Per_2
a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro – non dipendenti dalla sua volontà - ed in particolare con gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio per come evidenziato al punto 3. Lo stesso si impegnerà ad articolare i propri turni lavorativi, in sede e fuori sede, avendo cura di garantire la sua presenza nei fine settimana in cui la figlia è a lui affidata. Nei casi in cui, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, lo stesso venga comandato di servizio, in sede e/o fuori sede, nei predetti fine settimana, dovrà comunicare tempestivamente – in accordo con la pubblicazione dell'ordine di servizio – direttamente alla sig.ra tali circostanze e concordare con la predetta le modalità per tenere con sé la figlia minore Parte_2 nel primo fine settimana utile, tenendo conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi della madre.
Il sig. si impegna altresì a comunicare per tempo alla sig.ra eventuali Parte_1 Parte_2 modifiche delle giornate e degli orari di visita sopra riportati – derivanti da impegni lavorativi improcrastinabili e indipendenti dalla sua volontà. Allorquando tali impegni siano stati programmati nell'ordine di servizio settimanale del PC (consultabile dalle ore 14:00 della giornata del venerdì precedente) il sig. si impegnerà a comunicare alla sig.ra nella stessa giornata Parte_1 Parte_2 di venerdì le modifiche per la successiva settimana.
5) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia a) durante le vacanze Parte_1 Per_2 natalizie: dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 26 dicembre e dalle ore 12,00 del 30 dicembre fino alle ore 24,00 del 3 gennaio b) durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni con la madre;
durante le vacanze estive: per diciotto giorni consecutivi nel mese di luglio, da sabato mattina alle ore 12,00 al terzo martedì successivo, salvo diverso accordo da stabilirsi entro la data del 31 maggio di ogni anno, data entro la quale comunicare i giorni esatti della permanenza;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro del sig. ed in particolare con gli Parte_1 obblighi derivanti dagli ordini di servizio per come evidenziato al punto 3) le altre festività verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con i genitori;
Per_2
6) il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia il giorno del compleanno Parte_1 Per_2 alternativamente con la madre a pranzo o a cena, nel pieno rispetto, tuttavia, di eventuali diverse determinazioni della ragazza;
per il 2025 il pranzo si svolgerà con la mamma e la cena col papà;
7) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un Parte_1 Pt_2 Parte_2 contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli ancora minorenne, e Per_2 Per_1 che, sebbene maggiorenne, vive ancora con la madre e, in quanto studente non è economicamente autosufficiente;
la prefata somma di € 500,00 dovrà essere rivalutata di anno in anno secondo indici
Istat e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_2 entro il 24 di ogni mese;
8) Il sig. presta il proprio consenso affinché l'assegno unico universale corrisposto Parte_1 dall'INPS a titolo di sostegno economico per i figli venga versato direttamente alla sig.ra ; Parte_2
9) le spese c.d. straordinarie necessarie saranno ripartite al 50% tra i genitori senza necessità di previo consenso;
tutte le altre spese straordinarie saranno ripartite in egual misura tra i ricorrenti, previo accordo tra loro, e solo laddove sia prestato per iscritto il necessario consenso;
il tutto in ossequio ai dettami del Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
10) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia minore per le questioni Per_2 di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
11) i sig.ri e si impegnano a mantenere un contegno di Parte_1 Parte_2 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di loro e con il fratello, , di assicurare alla Persona_4 giovane la necessaria cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori e di Per_2 conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
al riguardo il sig. avrà diritto, al fine di garantire un significativo rapporto della figlia con Parte_1
i nonni che vivono a Tivoli, di portare con sé la ragazza in occasione delle visite ai propri genitori previo preavviso di almeno tre giorni diretto alla sig.ra . Il tutto compatibilmente con gli Parte_2 impegni scolastici e ricreativi della ragazza e sempre che la stessa manifesti la volontà di recarsi dai nonni col papà;
12) i sig.ri e si obbligano sin d'ora a prestare il proprio Parte_1 Parte_2 consenso all'espatrio della figlia . Per_2
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
I dichiarano interamente compensate le spese di lite tra le parti, attesi la natura del procedimento e l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AN RI (KR), in data 26 giugno 2004, tra
[...]
(C.F.: ), nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._4
(C.F.: ), nata il [...] a [...]_2 C.F._5
(CZ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AN RI (KR), al n. 13, Parte
II, Serie A, Uff. 1, anno 2004;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN RI (KR), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo