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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
n.1764/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1764/2021
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PERINI ANDREA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 11
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio degli avv.ti VASAPOLLI ROBERTO e REVERSI DANIELE, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 24 ottobre 2024
Conclusioni di parte resistente: come da note di trattazione scritta depositate il
22 ottobre 2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 204, pronunciata da questo Tribunale in data 8 aprile 2022,
veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/12/2000 tra e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70, e disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
pagina 2 di 11 Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere, essendo ancora controverse tra le parti, le questioni relative alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli delle parti, due dei quali, e PE Persona_2
sono maggiorenni ma ancora non economicamente sufficienti e il terzo,
[...]
, è minorenne, e quella della sussistenza dei presuppoti per il Per_3
riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Le parti hanno infatti concluso concordemente per l'affidamento del figlio minore ad entrambe (a ben vedere i difensori delle parti non hanno considerato che è divenuto maggiorenne in corso di causa, essendo nato l'8 ottobre Per_2
2004, e hanno rassegnato le predette conclusioni anche in relazione a lui) e il suo collocamento presso la madre e tale concorde richiesta mertia di essere accolta atteso che il predetto assetto assicura al ragazzo il pieno diritto alla bigenitorialità e, inoltre, consente di mantenere il padre coinvolto in tutte le attività e vicende che lo riguardino anche nella prospettiva, da non accantonare,
che egli possa un giorno superare le persistenti difficoltà di relazione con lui e con gli altri figli, di cui dà ampiamente conto la relazione dei servizi sociali depositata in atti.
pagina 3 di 11 Per quanto attiene alla definizione di modalità e frequenza degli incontri del padre con il minore è opportuno rimetterla all'accordo tra loro atteso che il ragazzo è ormai prossimo alla maggiore età, essendo nato il [...].
Venendo ora ad esaminare le questioni economiche, ad avviso del collegio l'esame delle risultanze della ctu di carattere economico-patrimoniale effettuata in corso di causa induce innanzitutto a confermare l'entità del contributo per il mantenimento dei figli dovuto dal ricorrente stabilita in sede di udienza presidenziale con l'aggiunta della forfetizzazione delle spese di alloggio per che, in difetto di contrarie allegazioni e prove da parte dello PE
, deve ritenersi essere tuttora studente universitario fuori sede, Parte_1
disposta con successiva ordinanza del 23 maggio 2022.
Se è vero, infatti, che, secondo quanto evidenziato dai difensori della in comparsa conclusionale, il reddito netto dello è passato da CP_1 Parte_1
circa 20.000 euro annuali nell'anno 2016 ad oltre 32.000 euro nell'anno 2020,
(si veda sul punto anche pag. 36 della relazione del ctu), dalla ctu è anche emerso che, a differenza del periodo esaminato nel corso di analoga ctu svolta nel giudizio di separazione, i dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente, se raffrontati con quelli ricavabili dall'esame degli estratti dei conti corrente a lui intestati, sono ragionevolmente indicativi della sua reale capacità
reddituale (cfr. pag. 21 della relazione del ctu), che deriva, si noti, solo dallo pagina 4 di 11 svolgimento dell'attività di veterinario, atteso che non risulta che lo Parte_1
disponga di altre fonti di reddito..
In particolare, il ctu ha evidenziato che sui conti correnti intestati allo risultano essere state accreditate somme inferiori rispetto al volume Parte_1
dei compensi dichiarati, e coerenti con le rilevazioni nei registri contabili (conto economico, reg. incassi/pagamenti) ma, al contempo ha ritenuto tale differenza non indicativa e non influente sulla capacità reddituale del ricorrente dal momento dal momento che tali importi, seppur non riscontrati negli estratti conto in accredito o versamento, sono stati inseriti tra i compensi dichiarati e hanno quindi costituiti parte del reddito maturato.
Il ctu ha anche aggiunto che tali somme potrebbero ragionevolmente essere state impiegate (in tutto o in parte) per il sostentamento personale mensile” (pag.
20 della relazione del ctu) e tale risultanza vale a confermare come lo Parte_1
non disponga di altre fonti di reddito.
Ora, sebbene il ricorrente non abbia costi abitativi atteso che vive nell'abitazione dei genitori, con la somma mensile sopra indicata, che presumibilmente dal 2020 ad oggi può essere aumentata ulteriormente, deve far fronte al contributo per i figli come sopra quantificato, da rivalutarsi ad oggi ed ammontante a complessivi euro 1.768,00, al quale deve aggiungersi quello di euro 117,50 per la forfettizzazione delle spese di alloggio di , e quello PE
pagina 5 di 11 a titolo di assegno divorzile che va riconosciuto alla , per le ragioni che CP_1
subito si diranno, nella misura dell'assegno di mantenimento finora corrisposto e pari ad euro 825,00 rivalutati ad oggi.
Alla luce di tali risultanze, che invero non sono state oggetto di rilievi da parte della difesa della il ricorrente non sarebbe in condizione di CP_1
sostenere gli importi, invero eccessivi, richiesti dalla prima per le due distinte provvidenze.
Venendo ora ad esaminare l'ultima questione controversa tra le parti reputa il collegio che siano pienamente sussistenti nel caso di specie i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno divorzile in entrambe le componenti,
assistenziale e perequativa-compensativa, che lo costituiscono.
Con riguardo alla componente assistenziale il ctu ha stimato come nulla la effettiva capacità reddituale della precisando come la sua situazione CP_1
reddituale e patrimoniale sia rimasta invariata rispetto a quella risultante nel precedente giudizio di separazione.
Del resto, è pacifico che ella non svolga da anni una attività lavorativa e che si sia dedicata alla crescita dei tre figli delle parti e alla gestione familiare mentre lo è stato impegnato in quella libero professionale di Parte_1
veterinario.
pagina 6 di 11 Nel corso delle operazioni peritali peraltro è emerso che la , nelle CP_1
more del giudizio, aveva ereditato delle quote di alcuni immobili in diverse località d'Italia, dalla madre, circostanza che fino a quel momento era stata taciuta dalla resistente, e ha pertanto attribuito alla resistente una capacità
reddituale potenziale collegata alla possibilità di mettere a reddito tali immobili locandoli a terze persone.
Il ctu ha però anche precisato che il fratello, nonché coerede, della CP_1
assume di essere il proprietario esclusivo di tali immobili allegando per di più al proprio elaborato alcune missive in cui egli giustifica tale sua pretesa.
Alla luce di tale risultanza documentale, che non è stata smentita dalla difesa dallo , deve ritenersi che la possibilità per la di ricavare Parte_1 CP_1
redditi dai predetti immobili sia meramente teorica.
Peraltro, anche in assenza del sopra detto contrasto con il fratello, la non potrebbe comunque disporre dei compendi essendo solo CP_1
comproprietaria di essi.
Il ctu ha anche appurato come le varie polizze di cui è titolare la resistente non siano prodotti di investimento essendo collegate alle polizze auto (tutela legale e infortuni) e, per di più, di valori modesti (cfr. pag. 32 della relazione del ctu).
pagina 7 di 11 Va poi anche decisamente disatteso l'assunto attoreo secondo il quale la resistente avrebbe piena capacità lavorativa e sarebbe, dunque, in grado di reperire un'occupazione e provvedere al suo sostentamento.
Innanzitutto è pacifico che la resistente abbia cessato di esercitare l'attività
di logopedista, alla quale è abilitata, al momento della nascita del primogenito e che in seguito non l'abbia più ripresa anche in considerazione della PE
nascita degli altri due figli a distanza di tre anni l'uno dall'altro e dal primo,
evidenze tutte che danno conto della sussistenza della componente perequativo-
compensativa dell'assegno.
Nel frattempo, ella ha dovuto affrontare seri problemi di salute, avendo documentato di essere stata sottoposta a mastectomia e alla rimozione completa dell'utero e di avere anche una patologia cardiaca e a seguito di tali evenienze è
stata dichiarata invalida civile all'80%.
Ora, pur a fronte del venir meno della esigenza per la di occuparsi CP_1
dei figli, data la loro età, il complesso delle predette risultanze, unitamente alla considerazione dell'età della donna (53 anni), inducono ad escludere che ella abbia la reale possibilità di riprendere l'attività di logopedista o comunque di reperire una attività lavorativa dalla quale poter ricavare uno stipendio adeguato.
Lo non ha nemmeno dimostrato che ella percepisca una indennità Parte_1
di invalidità e peraltro la sua presunzione sul punto è stata anche smentita dalla pagina 8 di 11 difesa della resistente che ha osservato, senza essere contraddetta dalla difesa del ricorrente, come il riconoscimento di una pensione di invalidità presupponga una invalidità totale e permanente del 100% mentre in caso di invalidità
inferiore al 100%, si ha diritto ad un assegno mensile di Euro 287,09, che però
richiede un limite di reddito di euro 4.931,29 che la signora supera dal CP_1
momento che riceve un contributo di euro 700 mensili a titolo di mantenimento.
Quanto alle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto e non è ravvisabile soccombenza rispetto alle questioni relative ai figli delle parti il ricorrente risulta soccombente rispetto alla domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile in misura stimabile in CP_1
uno terzo del complessivo ammontare delle spese.
L'importo dovuto a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
Le spese della espletata ctu invece vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % alla luce della duplice considerazione che ciascuna di loro vi ha dato causa, la tacendo circostanze potenzialmente rilevanti ai fini CP_1
della determinazione della sua capacità reddituale e lo in Parte_1
considerazione degli esiti della ctu svolta nel giudizio di separazione, e che inoltre essa è stata effettuata nell'interesse dei figli.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui
è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Affida il minore ad entrambi i genitori, stabilendo che Persona_3
lo stesso risieda prevalentemente presso la madre;
2) Rimette all'accordo tra padre e figlio la definizione di tempi e modalità di incontro tra i due;
3) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.855,50 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie come elencate nel
Protocollo famiglia di questo Tribunale e quella di euro 825,00, sempre rivalutabile annualmente, a titolo di assegno divorzile;
4) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente un terzo delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,66, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti i restanti due terzi;
5) pone le spese della espletata ctu a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna.
pagina 10 di 11 Così deciso in Verona il 01/04/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 11 di 11