Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 3 Reg. Gen. anno 2022 e promossa
da
( ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Sandra Berretti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2
degli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli, dai quali è rappresentato e difeso,
giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 28.6.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: come da note scritte in data per parte resistente: come da note scritte del
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che il giorno 9.6.2018 Parte_1
in Mulazzo aveva contratto matrimonio civile con;
che dall'unione dei CP_1
pagina 1 di 25
convivenza era divenuta intollerabile, a causa dei gravi comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio assunti dal marito;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa
di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della parte resistente.
Si costituiva la parte convenuta, non opponendosi alla richiesta separazione e contestando la richiesta di addebito.
Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa per l'ulteriore corso della trattazione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.6.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di aspre dinamiche conflittuali, evidenzia la gravità
della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione.
In tal senso, devesi decidere.
3.
Con riferimento alle domanda di addebito della separazione, devesi premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione,
occorre accertare se le irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 Cod. civ.
pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del pagina 2 di 25 vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, cfr.: Cass., n. 14042/2008; Cass., n.
14840/2006; Cass., n.12383/2005).
Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare,
tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza, poi, deve svolgersi sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro coniuge, solo siffatta comparazione consentendo di riscontrare se e quale incidenza le singole condotte abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass., n. 15101/2004; Cass., n. 14162/2001; Cass., n. 279/2000).
Nel concreto, la domanda di addebito proposta da parte ricorrente è fondata sulla dedotta reiterata violazione ad opera del marito dei doveri di solidarietà, di collaborazione morale e materiale, di fedeltà, nonché sulle condotte connotate da valenza offensiva e lesiva.
L'assunto difensivo muove dal riferito contesto continuativo di condotte vessatorie attuate dal marito, vale a dire da una allegata condizione familiare connotata da comportamenti maltrattanti;
oltre a ciò, viene allegata la violazione dei doveri di fedeltà matrimoniale.
Orbene, ciò che vale a caratterizzare la condotta come maltrattante, in un contesto di insieme e non parcellizzato, è che sussistano reiterati comportamenti, anche solo minacciati, operanti a livello fisico, piscologico, economico o sessuale, volti in definitiva a ledere la dignità dell'altro coniuge, a incidere, sminuendoli, sui pensieri e le azioni del soggetto leso, a limitarne la sfera di libertà e di autodeterminazione, anche solo per la paura delle condotte potenzialmente ritorsive o aggressive del coniuge maltrattante.
pagina 3 di 25 Si tratta di verificare la esistenza di un contesto familiare, in cui si consumano forme di violenza, anche psicologica, con lesione della dignità di uno dei coniugi, costretto a subire la condotta maltrattante;
tali condotte assunte da uno dei coniugi, per assumere il disvalore giuridico rilevante ai fini specifici, non possono esaurirsi, peraltro, in episodi singoli,
slegati tra loro ovvero non espressivi di una condotta destinata a qualificare la natura dei rapporti familiari stessi.
La parte resistente, a sua volta, ha proposto domanda di addebito, fondandola sulla mancanza di solidarietà e di collaborazione familiare da parte della ricorrente.
Nel caso specifico, appaiono indicative, quali utili elementi ai fini dello scrutinio delle contrapposte allegazioni e del generale inquadramento della cornice psicologica e relazionale della coppia, le dichiarazioni rese in sede di CTU dalle stesse parti, in quanto suscettibili di inquadrare gli aspetti marcatamente disfunzionali che hanno connotato sin dai primi momenti il rapporto affettivo tra i coniugi.
Merita riportare quanto riportato dal CTU in sede di esame delle parti.
“ , RICORRENTE Parte_1
I colloqui individuali con la ricorrente sig.ra si sono svolti nello studio della CTU in Pisa Parte_1
nelle date del 20 aprile e del 9 maggio 2023. I colloqui, ai quali hanno partecipato le consulenti di parte in presenza o da remoto, sono stati videoregistrati secondo le modalità descritte nel capitolo Strumenti,
metodologia, bibliografia. Si precisa che tutto ciò che è contenuto nel presente capitolo proviene unicamente dal racconto della signora e non contiene valutazioni di merito della CTU.
è nata a [...] il [...]. I genitori sono entrambi di quella città sebbene Parte_1
abbiano vissuto per un periodo in Paraguay;
si sono separati quando era molto piccola, e lei è vissuta Pt_1
per un po' con il padre e la nonna paterna e successivamente con la madre, ma è riuscita a mantenere una frequentazione con entrambi i genitori. E' stata per lei un'importante figura di riferimento la nonna paterna,
che adesso 99 anni. La ha studiato Scienze e Lavoro, un corso di laurea triennale focalizzato Pt_1
sull'economia e il management. Dopo la laurea ha studiato Naturopatia e ha preso la licenza in Filosofia e
Lettere. Successivamente ha lavorato per un'azienda occupandosi di selezione del personale. E' rimasta a
Barcellona fino ai 35 anni, allorquando è venuta in Italia in seguito alla conoscenza, il 21.11.2009, di CP_1
pagina 4 di 25 , il quale lavorava a Barcellona in un negozio e praticava la fotografia per passione. La conoscenza è CP_1
avvenuta in un momento in cui aveva smesso di lavorare come gestore culturale e collaborava con un Pt_1
pub in cui anche aveva la sua attività come fotografo. La donna racconta di come sia stato un vero e CP_1
proprio colpo di fulmine: entrambi aveva altre relazioni, che sono state concluse perché era iniziata una frequentazione tra loro. Nel frattempo i due progettavano di realizzare qualcosa insieme dal punto di vista lavorativo: aiutava ad organizzare delle mostre con le foto da lui scattate in Africa. Racconta Pt_1 CP_1
come si siano susseguite varie vicende, come quella riguardante una ragazza più giovane che il CP_1
frequentava e come lei ne soffrisse: nonostante questo, non si è data per vinta ed ha continuato a volerlo vedere. Hanno vissuto per un mese a Barcellona nella casa della nonna paterna di per poi trasferirsi in Pt_1
un appartamento in un altro quartiere, dove hanno abitato per circa due anni e mezzo, fino a quando il non è tornato a Milano. La descrive la relazione come “tossica”, fatta di alti e bassi e di CP_1 Pt_1
Per tanta gelosia: dopo nove mesi in cui vivevano insieme tra e , a causa dell'intensa attivazione CP_2
emotiva che quella relazione comportava e della solitudine che pativa le è venuto un attacco di panico,
mentre per contro lui si sentiva braccato. Quando i due sono rientrati insieme in Italia le chiedeva di CP_1
essere innamorata di lui come lo era in Spagna, che è stato il periodo caratterizzato dal sentimento più
intenso. La lamenta come gli episodi di violenza, soprattutto “psicologica”, rappresentino il modo di Pt_1
fare di , il quale tendeva a sminuirla, e lei reagiva con attacchi di panico che l'hanno spinta a compiere CP_1
anche gesti autolesivi. In uno di questi episodi, in cui aveva preso a picchiare ripetutamente la forchetta Pt_1
sul tavolo, il ha chiamato il 118 di Barcellona e la donna è stata visitata al fine di accertare il suo CP_1
stato di salute mentale. La ha proposto al compagno di sottoporsi ad una terapia di coppia, alla quale Pt_1
lui ha partecipato solo ai primi incontri, mentre lei ha continuato il percorso fino a che se lo è potuto economicamente permettere. La terapia è stata iniziata prima che i due si separassero, mentre il percorso psicologico per elaborare la situazione e per lavorare su di sé è stato iniziato dalla qualche mese Pt_1
dopo la partenza del per l'India. Durante quel viaggio si è reso conto di essere CP_1 CP_1
“completamente innamorato” di e l'ha ricontattata su Skype;
al suo ritorno dopo circa tre mesi i due Pt_1
hanno ripreso a vedersi, inizialmente senza convivere. La relazione si è interrotta per volontà di , che Pt_1
aveva scoperto di essere stata tradita;
nonostante questo, la donna descrive la loro vicenda sentimentale come un'“attrazione fatale” per la quale, malgrado i lunghi allontanamenti, la coppia alla fine si pagina 5 di 25 ricongiungeva sempre. Descrive il come una “persona appassionata, con cui non si può fare nessun CP_1
progetto” né si può dialogare, un uomo fatto per lavorare da solo, così come fa adesso che vive in campagna isolato, mentre prima abitava con i genitori. E' descritto come una persona “brillante, affascinante,
intelligente” ma anche “un grande manipolatore”, con un carattere “esplosivo”: lui stesso si definisce “una persona aggressiva ma onesta”. Riagganciandosi alla loro storia, i due hanno vissuto a lungo a Barcellona,
in due diversi periodi, sebbene nell'ultimo la non si considerasse in coppia con lui, avendo iniziato Pt_1
una relazione con un altro uomo. In quel frangente ha incrociato per strada, a seguito di CP_1
quell'incontro lui le ha scritto una lettera e di lì a poco i due hanno ripreso la relazione, interrompendo i rapporti che entrambi avevano con altre persone. Poco dopo questo riavvicinamento il ha deciso di CP_1
tornare in Lunigiana dove vivono i suoi genitori, comunicandole la decisione tramite una lettera. I due si sono concessi una ulteriore nuova opportunità e la inizialmente ha fatto ogni tanto delle visite in Pt_1
Italia, per rivedere e per verificare se vi potesse essere una possibilità concreta di andare a vivere là CP_1
con lui. Alla fine si è decisa, ha lasciato famiglia e lavoro a Barcellona ed è iniziato il trasferimento: un mese dopo ha scoperto di essere incinta. L'8 giugno 2018 i due si sono sposati con rito civile. Il cambiamento di vita le è sembrato all'inizio “bucolico” ma anche “allucinante”, perché passare dal centro di Barcellona
alla casa colonica a Busatica di Mulazzo, che i due condividevano con i suoceri è stato un passaggio importante. Inoltre la , non avendo la patente, aveva notevoli difficoltà di movimento per raggiungere Pt_1
R_ i servizi dalla campagna. è nata il [...], dieci mesi dopo il trasferimento, da una gravidanza desiderata ma non pianificata. La gestazione all'inizio è stata faticosa, i primi quattro mesi la donna ha avuto tanti episodi di vomito e molta stanchezza;
nonostante il disagio, era contenta di avere un figlio con
. Dopo i primi mesi la ha scoperto alcuni messaggi a tema affettivo-sessuale che il marito si era CP_1 Pt_1
R_ scambiato con , una sua ex ragazza, e nei quali lui le confidava le voglie e i desideri che provava;
Pt_1
si è sentita sopraffatta ed ha avuto degli attacchi di panico, dovuti anche al fatto che tendeva sempre CP_1
R_ asminuirla ed a renderla insicura. Ci sono stati dei litigi ai quali la cercava di evitare che Pt_1
assistesse, e chiedeva alla suocera di portare via la bambina, ma la signora le rispondeva che R_5
“«anche lei deve vedere queste cose»”. Quattro mesi dopo la nascita della primogenita, è rimasta Pt_1
R_ incinta di , con una gravidanza pianificata “no però sì”, nel senso che entrambi avevano piacere di avere un secondo figlio anche se non pensavano che sarebbe arrivato così presto. La seconda gravidanza ha pagina 6 di 25 dato alla donna meno fastidio, sebbene, essendo affetta da ipotiroidismo di Hashimoto, anche questa come la prima sia stata una gravidanza a medio rischio. In seguito i due si sono trasferiti in una casa a Castiglione
R_ del Terziere, e ciò è accaduto a causa di alcune frasi proferite nel luglio 2020 dalla figlia la quale sosteneva di essere stata “toccata sulla vagina” da NN , il padre di . descrive come la R_6 CP_1 Pt_1
figlia avesse un linguaggio precoce e come ci fossero anche dei segnali comportamentali, che però non Pt_1
aveva inizialmente messo in correlazione con il comportamento del suocero. Ai sospetti che hanno riguardato suo padre il inizialmente ha creduto, salvo cambiare successivamente posizione e accusare la CP_1 Pt_1
di aver inscenato una montatura, con un atteggiamento ambivalente, preso da una “lotta interna” nel tentativo di darsi una spiegazione alternativa alle dichiarazioni della figlia. Dal canto suo non ha mai Pt_1
dubitato, perché il suocero spesso poneva in essere dei comportamenti violenti o comunque degli atteggiamenti inappropriati, come guardare esclusivamente cartoni animati o picchiare il pugno sul tavolo quando qualcosa non gli andava a genio;
, pur abitando lì a tutti gli effetti, aveva scarse possibilità di Pt_1
esprimere le proprie idee. Quando è emersa la faccenda, la si è trovata persa e spaventata: ha Pt_1
contattato un'assistente sociale di Barcellona che le ha consigliato di portare via la minore, al fine di metterla in sicurezza rispetto a quell'ambiente. Prima di fare ciò si è recata dalla pediatra della bambina, la quale ha poi fatto una segnalazione che è confluita in un procedimento penale che è stato recentemente archiviato, sebbene la minore non sia stata sentita in ambito giudiziario né altre indagini siano state fatte: la esprime giudizi negativi sull'operato della Procura, che giudica essersi mossa in modo negligente. In Pt_1
accordo con il marito, la ha quindi allontanato le bambine da quella casa, inizialmente trasferendosi Pt_1
tramite l'aiuto di un'amica in un paese poco distante da Busatica, per poi andare a Barcellona con le bambine presso i suoi genitori per tre mesi e mezzo approfittando delle vacanze estive;
lì si è anche rivolta a un centro antiviolenza. Con l'aiuto della madre e dell'assistente sociale la ha trovato un nuovo Pt_1
alloggio a Castiglione del Terziere, dove andava a trovarla senza rimanere a dormire, perché ancora CP_1
non si era consumata la loro separazione e lei intendeva dargli “un'altra opportunità” (la donna non spiega in maniera adeguata la contraddizione tra l'essersi rivolta a un centro antiviolenza ed aver comunque deciso di dare al suo matrimonio un'altra possibilità) e non precludergli la frequentazione delle figlie. Al rientro da
Barcellona i due hanno provato giorni di autentica felicità per essersi ritrovati e la speranza che le cose sarebbero migliorate, ma di lì le ha comunicato che era venuto il momento di affrontare tra di loro la CP_1
pagina 7 di 25 questione del presunto abuso sessuale sulla figlia, senza coinvolgere i suoi familiari, mentre avrebbe Pt_1
voluto procedere diversamente. Passati i primi giorni di felicità per essersi rivisti dopo più di tre mesi di lontananza, la situazione è andata peggiorando perché il aveva ricominciato ad offendere e a CP_1
sminuire , la quale descrive come tutto questo fosse diventato quasi “naturale” nel loro modo di Pt_1
rapportarsi. Lui criticava il modo in cui la moglie cresceva le bambine, ad esempio sosteneva che il fatto che
R_ a tre anni portasse ancora il pannolino fosse il segno di un “fallo genetico” ereditato dalla madre,
mentre lei quella volta gli rimandò che, visto il comportamento abusante di suo padre, è lui ad avere qualche alterazione in famiglia. In seguito a quella discussione in preda all'ira ha calpestato e distrutto il CP_1
pianoforte giocattolo che le bambine avevano ricevuto come regalo natalizio. Il periodo di permanenza a
Castiglione è durato circa 10 mesi, che definisce “terribili” per una serie di silenzi, offese e critiche nei Pt_1
suoi confronti da parte del marito, di cui lei ha “sempre avuto paura”, non riuscendo a uscire da quella situazione, e anche il racconto rinnova la sua sofferenza. In seguito a questi “cortocircuiti mentali” CP_1
infatti si chiudeva anche tutto il giorno in un silenzio ostinato, che per qualche mese ha generato in una Pt_1
sintomatologia fisica con vertigini e mancanza di forza nelle braccia e nelle gambe, che l'hanno portata a sottoporsi a controlli neurologici, al fine di escludere il sospetto di una sclerosi multipla. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, e le è risultato chiaro che il malessere era conseguenza dei rapporti disfunzionali della coppia. In quanto ai suoceri, per tutto il periodo di Castiglione la , nonostante quello che era Pt_1
successo, non ha mai impedito alla nonna di vedere le nipotine, ma ha cercato di farle comprendere la R_5
necessità di impedire al sig. di interagire con le bambine al fine di proteggerle. Nonostante questa R_6
spiegazione, i rapporti sono andati progressivamente deteriorandosi. Sebbene il procedimento a carico del sig. sia stato archiviato, è rimasta in sospeso l'ordinanza che gli precludeva di vedere le minori, ma R_6
la si dice disponibile a che lui le incontri sperando che attui la sorveglianza che il Giudice Pt_1 CP_1
aveva disposto (…).
, RESISTENTE CP_1
I colloqui individuali con il resistente sig. si sono svolti nello studio della CTU in Pisa nelle date del CP_1
20.4.23 e del 9.5.23 al cospetto delle CCTTPP, sono stati videoregistrati secondo le modalità descritte nel capitolo Strumenti, metodologia, bibliografia ed hanno seguito lo stesso filo storico di quelli effettuati con la pagina 8 di 25 signora. Anche in questo caso si specifica che tutto ciò che è contenuto nel presente paragrafo riflette unicamente le verbalizzazioni del soggetto e non contiene valutazioni di merito della CTU.
è nato al di Milano il 5.4.1980 da una famiglia composta dai due genitori e da due CP_1 R_7
fratelli gemelli più piccoli. Quando aveva 6 anni il nucleo si è trasferito a per vivere in un contesto CP_3
meno urbano. Ha frequentato il Liceo Scientifico e poi si iscritto al corso di laurea in Architettura al
Politecnico di Milano, anche se ben presto è rimasto insoddisfatto della figura dell'architetto all'interno della società civile. La sua vita, che si è svolta in famiglia fino ai 23 anni, è stata arricchita da viaggi che ha compiuto per soddisfare la sua innata curiosità entrando in contatto con contesti più svantaggiati in cui si è
sentito utile. Nel 2008 ha maturato la decisione di fare un servizio civile presso i in Zambia Parte_2
presso l'associazione Papa Giovanni XXIII, esperienza che gli ha fatto decidere che la sua permanenza in
Italia aveva fatto il suo tempo e che era arrivato il momento di sviluppare la sua vena artistica. Si è così
trasferito nell'ottobre 2009 a Barcellona, al fine di seguire un corso di fotografia;
ha sospeso l'università,
che non ha più portato a termine, non volendo più ricoprire il ruolo sociale che quel corso gli avrebbe destinato. A Barcellona era già stato e l'aveva apprezzata: nonostante la crisi economica e grazie all'appoggio dei suoi genitori si è inserito in quel contesto e lì, dopo circa un anno, ha conosciuto
[...]
. Sottolinea come la conoscenza sia stata inizialmente promossa da lui piuttosto che da , che stava Pt_1 Pt_1
con un altro e che pareva non accorgersi di lui. La frequentazione della ragazza è proseguita per tutto il tempo della sua esperienza spagnola, dal novembre 2010 all'anno successivo, ed è stata in pratica l'unica relazione che ha avuto in quel tempo. A settembre 2012, dopo un periodo in cui la relazione ha avuto alti e bassi, ha saputo che lo aveva tradito e che aspettava un figlio che sosteneva essere suo, sebbene Pt_1 CP_1
ne avesse dei dubbi;
pur con la sua disponibilità a farsi carico del bambino, alla fine la donna ha deciso autonomamente di abortire, una procedura che in Spagna è considerata con maggiore leggerezza rispetto alla cultura italiana. Qualche settimana dopo la donna ha deciso di partire per l'Africa e da lì ha mandato a una mail nella quale gli rivelava che, facendo meglio i calcoli, il bambino non era suo. Questa vicenda CP_1
ha lasciato il segno su una relazione che già era molto conflittuale, e ha avvertito la frustrazione (la CP_1
“botta grossa”) solo un più tardi, quando già i due convivevano. La situazione si incrinava progressivamente e poneva in essere delle vere crisi isteriche, principalmente dovute alla sua gelosia;
discutevano in Pt_1
maniera esasperata su questo e su altri temi collegati, generando incomprensioni e rancori. Dopo due anni pagina 9 di 25 trascorsi a Barcellona il è rientrato in Italia, stanco del caos della città e delle difficoltà della CP_1
coppia, alla quale si era dedicato interamente perché, pur avendone la possibilità, non frequentava altre donne. Da là ha intrapreso un viaggio in Costa Rica assieme ad un amico, esperienza che gli ha permesso di riconnettersi con la natura, sebbene anche questo soggiorno abbia generato dissapori con , la quale Pt_1
credeva che lui fosse andato là per rimorchiare, e lo martellava di messaggi. Al rientro dal Sud America il ha deciso di interrompere il rapporto con la , che ne era d'accordo; dopo un mese lei stava CP_1 Pt_1
già con un altro, così come anche aveva avviato una relazione con una ragazza più giovane. Un giorno CP_1
però ha incontrato per strada, ha deciso di scriverle una lettera e dopo poche ore dall'averla ricevuta Pt_1
lei ha lasciato il suo compagno ed è tornata con lui. crede che lo abbia fatto “per convenienza … non CP_1
c'era affetto, ma si trattava di una questione più pratica”, perché lui aveva già deciso di lasciare Barcellona
per tornare in Italia e le avrebbe lasciato la casa. Prima che partisse i due hanno fatto quindi qualche CP_1
mese di convivenza e poi si sono lasciati. Alla conclusione dell'esperienza spagnola, rientrando in Italia il ha deciso di andare a stare con i genitori nella terra del NN in Lunigiana, a Busatica (frazione di CP_1
Mulazzo), dove la famiglia aveva acquistato un casale da ristrutturare, e ci è andato ad abitare al fine di dar seguito a quel bisogno di rapporto con la natura che avvertiva, sviluppando il progetto di avviare un'impresa di apicoltura. La convivenza con i genitori ha funzionato bene, e il nucleo aveva raggiunto un “buon equilibrio, prima che arrivasse ”. I genitori di si sono giovati della vicinanza del figlio e della sua Pt_1 CP_1
idea di riconnettersi alla terra. In quel periodo era in casa anche il fratello minore con cui R_8 CP_1
aveva precedentemente condiviso sei mesi di convivenza a Barcellona, con l'idea che avrebbero investito insieme nell'attività agricola. Per aiutarli finanziariamente i genitori hanno loro offerto la possibilità di riscuotere anticipatamente parte dell'eredità, cosa che il ha fatto investendo questa somma e CP_1
aprendo l'azienda agricola “I Cerri”, di cui è l'unico proprietario sotto forma di ditta individuale. Definisce
questo periodo, durato dal febbraio 2017 al marzo 2018 e nel quale era in Spagna, come molto Pt_1
stimolante, “tutta un'avventura e una ricerca”: ricorda quello del rogito come un giorno indimenticabile. Nel
frattempo lui e la hanno continuato a sentirsi e quest'ultima per tre volte è scesa in Toscana a Pt_1
vederlo, in una di esse fermandosi una settimana con lui e i suoi genitori. In queste visite si è innamorata del posto e i due in accordo tra di loro hanno deciso di darsi una nuova possibilità; essendo ancora innamorato di lei, il si è fatto guidare dal sentimento. Pur rendendosi conto di come questa valutazione fosse CP_1
pagina 10 di 25 sbagliata, con il senno di poi si dice che almeno l'esperienza gli ha lasciato le due splendide bambine che ha,
e tornando indietro rifarebbe tutto. Così il 30.10.2017 è partito per la Spagna con il furgone dei suoi genitori per andare a prendere la ragazza, la quale nel frattempo aveva anche problemi alloggiativi perché era stata sfrattata dall'appartamento che lui le aveva lasciato, avendolo subaffittato illegalmente. Nei giorni del trasloco i due hanno avuto un rapporto dal quale è rimasta incinta. La notizia della gravidanza è stata Pt_1
accolta favorevolmente da tutti, anche dai suoi genitori. copertura sanitaria per la alla quale, non Pt_1
avendo un contratto di lavoro o di studio, non era garantita l'assistenza: non poteva essere presa in carico dall'ospedale e non avrebbe potuto partorire con la copertura del servizio sanitario nazionale, dovendosi fare carico privatamente delle ingenti spese che avrebbe comportato. La madre di , che il Pt_1 CP_1
definisce “punk anarchica”, non aiutava nel far ottenere alla coppia il nullaosta, perché non voleva palesare allo stato spagnolo il cambio di residenza giacché questo avrebbe fatto perdere a un sussidio;
intanto si Pt_1
approssimava la data del parto. L'unica soluzione che la coppia ha escogitato è stata quella di contrarre matrimonio, così si sono sposati con rito civile l'8.6.2018, e lui ne è stato contento. Il sussidio non è stato più
erogato e la è stata da allora a carico del e dei di lui genitori, anche se cercava di Pt_1 CP_1 CP_1
coinvolgerla nel proprio progetto agricolo, con scarsa partecipazione: nei due anni e mezzo in cui i due hanno convissuto a Busatica, la è scesa nei campi forse 10-15 volte, passava il suo tempo in casa con Pt_1
R_ le bambine. La prima figlia è nata nell'agosto 2018 da un parto impegnativo, mentre la seconda gravidanza è stata difficile a causa di alcune problematiche che poi si sono risolte. non sembrava star Pt_1
bene in quel contesto così isolato, e pareva soffrire del drastico cambio rispetto alla vita precedente, sebbene questa le fosse stata interamente prospettata in anticipo. Le problematiche della coppia si sono incentrate su queste difficoltà e il ha cercato di farvi fronte mettendo in campo la migliore organizzazione CP_1
R_ possibile. In quel periodo, quando aveva pochi mesi, esibiva un totale disinteresse per la vita in Pt_1
campagna e proponeva al marito di tornare in Catalogna;
vi è dunque stata nella coppia “una prima crisi”,
che è stata apparentemente superata in virtù dell'impegno che , che era sempre molto innamorato della CP_1
moglie, ha messo in campo per risolvere i problemi. Successivamente si è dipanata la vicenda del presunto
R_ abuso sessuale su e il descrive come quella storia sia progressivamente divenuta una “spada di CP_1
Damocle”, unita alla mancanza di chiarezza su quanto sia realmente accaduto. Sottolinea come in quel difficile frangente egli abbia ha assunto “il ruolo di padre e non di figlio”, schierandosi a priori dalla parte pagina 11 di 25 R_ della bambina ma cercando per quanto possibile di restare neutrale. La presunta rivelazione di gli è
stata comunicata da il 10.7.2020, quando ella gli è riferito ciò che la bambina avrebbe detto sul NN. Pt_1
R_ Lui non ha mai interrogato e tutto quel che sa è ciò che alla mamma la bambina avrebbe detto “«¡Ay!
Per NN , ¡ay! NO CA, dove “ ”, che in spagnolo significa “uh!”, è un'esclamazione R_6
R_ generica: l'avrebbe proferita mentre si infilava la mano nel pannolino, con un'associazione tra l'esclamazione e il gesto di toccarsi, cui sarebbe seguita la frase “«NO MI tocca vagina»” e poi
“«NO cattivo»”. Il , pur specificando di non essere un addetto ai lavori, sa che i bambini non CP_1
hanno la percezione di un abuso sessuale salvo che l'azione non sia accompagnata da dolore, quindi la ricostruzione operata sulle parole e sul comportamento della bambina non è logica, perché non si capisce perché, se anche fosse stata toccata, avrebbe dovuto dire che il NN è cattivo. Il giorno seguente ne CP_1
ha parlato con la madre per ricevere un suo parere: è intervenuta infervorandosi e denigrando la Pt_1
suocera perché aveva “un marito del genere”: questa discussione ha rappresentato una rottura tra la ragazza e i genitori di , ponendosi la sig.ra sul dubbio, sulla convinzione assoluta e CP_1 R_5 Pt_1 CP_1
Tes_ tra le due. Subito dopo è entrata in gioco dalla Spagna l'assistente sociale la quale insisteva perché
lasciasse di lasciare quella casa il prima possibile;
lei ne annunciò l'arrivo insieme a sua nonna. Subito Pt_1
la coppia si è rivolta alla pediatra che, pur non riscontrando nulla, per obbligo di referto ha dato avvio ala segnalazione alle forze dell'ordine e alla Procura. La coppia è stata convocata dai Carabinieri a dicembre
2020. Il invece si è attenuto alle indicazioni dell'assistente sociale territoriale la CP_1 Testimone_2
quale ha raccomandato alla coppia di rimanere “in ascolto e ricettivi” e di non parlare direttamente del fatto con la minore. in quei mesi del 2020 ha cercato di raccogliere delle prove per capire cosa fosse CP_1
successo, e per questo motivo non concordava con la decisione repentina della moglie di lasciare la casa e di trasferirsi prima in un agriturismo di un'amica di sua madre e poi a Barcellona, in iniziale accordo con lui,
con l'obiettivo di starci fare un mese che poi sono divenuti tre. L'unica soluzione che permettesse di salvare l'integrità del nucleo era quella di reperire una nuova sistemazione abitativa in zona, che poi è stata individuata nel paese di Castiglione del Terziere. Della assistenza da parte del centro antiviolenza di
Barcellona alla moglie lui era ignaro, e l'ha scoperto solo in udienza. Al rientro di dalla Spagna tutta la Pt_1
famiglia si è dunque trasferita nella casa di Castiglione. Il sig. è venuto a sapere dell'accusa solo nel R_6
dicembre 2020, da sua moglie. Nel frattempo cercava di “unire i fili” al fine di ricostruire la vicenda CP_1
pagina 12 di 25 della figlia, facendo il “doppio gioco”, cioè “l'inquirente”, nel senso che cercava di mantenere, per il bene della famiglia, un clima di tranquillità e non di accusa. era sempre più “ossessionata”, e sembra a Pt_1
che la moglie non abbia mai voluto accertare cosa sia realmente accaduto e che abbia dato per CP_1
scontata la colpevolezza del suocero. Il fascicolo aperto dalla Procura di Massa è rimasto contro ignoti, e non si sono fatte indagini per accertare la veridicità dei fatti denunciati dalla pediatra, dopo la quale ha gestito il caso l'assistente sociale Nessuno psicologo è stato individuato perché ascoltasse la Tes_2
minore, una decisione che il ritiene “assurda”, e i genitori sono stati altresì sconsigliati di rivolgersi CP_1
a professionisti privati. La coppia è stata chiamata a deporre sei mesi dopo, e nessun altro è stato sentito. A
livello di convinzione personale il ritiene che sarebbe stato doveroso far luce quanto possibile sulla CP_1
vicenda, perché la famiglia si potesse liberare di questo fardello. Quando è sopravvenuta l'archiviazione del procedimento la ha presentato opposizione, con la motivazione che non erano state espletate indagini Pt_1
e chiedendo una perizia sulla bambina, seppure si fosse opposta a che ne venisse fatta una da loro privatamente finché il fatto di presunto abuso era recente;
il si chiede comunque se avrebbe avuto un CP_1
A fronte di distanza di più di due anni dai fatti. In ogni caso, ma l'istanza non è Persona_10
stata accolta e il procedimento è stato definitivamente archiviato il 28.9.22. Nonostante il pronunciamento definitivo del GIP la non ha mutato il suo convincimento, e continua a mettere in atto una serie di Pt_1
“diffamazioni e calunnie” su facebook ai danni di , il quale ne subisce gli effetti: càpita che quando CP_1
cammina per strada con le bambine i compaesani lo guardino con ostilità. Insistendo perché esprima un pensiero personale riguardo alla vicenda, il risponde di aver maturato la convinzione che il fatto CP_1
d'abuso non sia mai accaduto. Ripensandoci ha ricollegato il fatto che all'epoca di quelle dichiarazioni della bambina aveva avuto un'animata discussione con il suocero sull'azienda agricola e sul disinteresse che Pt_1
ella manifestava al riguardo, il che ha fatto pensare a che possa essersi trattato di una ritorsione. La CP_1
sera di quella discussione il sig. aveva battuto il pugno sul tavolo in presenza delle bambine, e R_6
R_ questa scena potrebbe spiegare il gesto rievocato da in cui rimetteva in scena il movimento del battere il pugno sul tavolo, dicendo “«NO cattivo»”, ma esclude questa interpretazione. In ogni caso, al fine Pt_1
di non contrastare la posizione della moglie e di tenere le figlie in sicurezza e, il tuttora non consente CP_1
loro di frequentare da sole il NN, anche se la questione getta ancora delle ombre e viene spesso riproposta
R_ dalla durante le discussioni. I 15 mesi intercorsi tra il supposto abuso su e la separazione di Pt_1
pagina 13 di 25 fatto, avvenuta il 10.3.22, sono stati scanditi dai ritmi di lavoro del , il quale stava fuori casa CP_1
praticamente tutto il giorno per rientrare la sera. La se ne stava a casa, soffrendo per tale reclusione, Pt_1
mentre le chiedeva “coerenza per le scelte fatte”. Durante questi mesi di disagio la moglie gli ha CP_1
proposto di trasferirsi a Lucca, città visitata in occasione di una visita e apprezzata, e lui ne ha ragionato, ma il trasferimento non si è rivelato fattibile a causa della lontananza dai terreni. Il rifiuto ha contribuito al degenerarsi progressivo della situazione di coppia. Avvenivano spesso dei forti litigi in cui tutti e due erano ingaggiati;
una volta , in condizioni di forte stress, in seguito a una critica di AB è arrivata a Pt_1
mettergli le mani addosso sbattendolo contro l'armadio davanti alle bambine. Per quanto riguarda invece l'episodio di violenza che la ha riferito essere stato messo in atto su di lei, ne racconta la Pt_1 CP_1
propria versione: una sera mentre lui era in bagno ha cominciato a parlargli in maniera concitata della Pt_1
vicenda del presunto abuso e del fatto che venisse “screditata” dai suoceri, mentre le bambine la chiamavano. , notando il divenire sempre più surreale della situazione e come la moglie stesse CP_1
ignorando le bambine per continuare a parlare, è intervenuto dandole “un buffetto” per poi prenderla e metterla a letto;
la donna ha in seguito ricostruito l'episodio descrivendolo come un'aggressione fisica.
Sottolinea come ci siano stati dei messaggi nei giorni seguenti dove si faceva menzione di quello che era successo, e in questi non lo ha mai accusato di violenza, ma ha reclutato l'episodio in un tempo Pt_1
successivo. La situazione in casa si è poi progressivamente incrinata (…)”
Le dichiarazioni rese in sede di accertamenti peritali dalle parti evidenziano un rapporto affettivo marcatamente disfunzionale;
rapporto definito dai coniugi come passionale ed intensamente emotivo, connotato da instabilità, intermittenze, interruzioni, abbandoni e da successive riprese di rapporti, da trasferimenti, nuove storie e pure da un'interruzione di gravidanza.
Il quadro pienamente distonico, travagliato e connotato da episodi di acuta emotività,
costituisce il dato saliente della relazione interpersonale dei coniugi, manifestatosi sin dai primi momenti e culminato col naufragio del matrimonio.
In siffatto contesto, tratteggiato nei termini sopra indicati, i dedotti mezzi istruttori, in gran parte generici ovvero privi di specifici elementi di collocazione temporale o fattuale, non possono trovare ingresso, dovendosi osservare come l'atomistica indicazione di alcuni e pagina 14 di 25 singoli episodi di acuzie (festività natalizie del 2020; settembre 2021) non possa valere di per sé a dar prova di un quadro familiare connotato dalle ripetute condotte vessatorie del resistente. Va necessariamente evidenziato come, all'attualità, i procedimenti penali indicati dalla ricorrente si siano conclusi con l'assoluzione del In tale contesto distonico, si CP_1
colloca il malessere psicologico vissuto dai coniugi ed in particolare dalla ricorrente,
concretizzatosi, da ultimo, nella richiesta di intervento dei centri antiviolenza (va rilevato che la documentazione in atti non contiene prova di indici obiettivi e univoci a suffragio della domanda in punto di addebito).
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alle allegazioni poste a sostegno della speculare domanda svolta dal resistente.
In definitiva, le gravi dinamiche conflittuali che hanno contrassegnato da lungo tempo il rapporto affettivo e sentimentale tra le parti, nei termini sopra esaminati, appaiono, in effetti, tali da avere innescato una situazione di obiettivo disagio e di progressiva ed inarrestabile disgregazione nel corso del tempo della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, sempre peraltro in un quadro di marcata precarietà.
Non v'è pertanto prova che i comportamenti reciprocamente addebitati abbiano avuto una forza causale esclusiva nel naufragio del matrimonio.
Vanno pertanto respinte le domande di addebito formulate dalle parti.
4.
Quanto al regime di affidamento delle minori, appaiono condivisibili le conclusioni raggiunte dal nominato CTU.
Merita riportare quanto segue:
CONCLUSIONI
Per adempiere al presente incarico peritale e rispondere ai quesiti si sono esaminati gli atti, si sono avuti due approfonditi colloqui con ciascuna delle parti in causa, si sono sentiti i nonni paterni delle minori, si è
R_ organizzata una seduta di interazione familiare, si è incontrata la figlia individualmente in maniera non invasiva, si sono tenuti due lunghi colloqui congiunti della coppia genitoriale La prole minore della coppia è
R_ R_ rappresentata da due bellissime bambine, che ha compiuto 5 anni nel corso del presente lavoro e pagina 15 di 25 che ne compirà 4 a settembre, quando ricominceranno la frequentazione della scuola materna. Si tratta di due bambine vivaci, motoriamente esuberanti, che si danno il permesso di muoversi nell'ambiente assecondando la loro curiosità, senza inibizioni, senza ansia di separazione dalle figure genitoriali, senza timore nei confronti dell'estraneo. È visibile come siano state educate con un clima adeguatamente permissivo che permette loro di non essere rigidamente aderenti alle prescrizioni (ad esempio, se immerse nel gioco e richiamate a riordinare non ascoltano molto). Per ciascuna di loro il comportamento generale,
l'atteggiamento verso il mondo esterno e il linguaggio (parlano tre lingue: l'italiano, lo spagnolo e il catalano) sono risultati adeguati alla fascia di età cronologica, con un generale buon livello di competenze.
R_ è descritta dai genitori, in concordanza tra di loro, con una rappresentazione mentale delle figlie
R_ coerente, come più sensibile, fantasiosa e immaginifica (“fuoco, aria”), mentre la più piccola è più
concreta, razionale, pratica (“terra, acqua”), e in effetti in seduta è risultata più calma, più silenziosa, più
R_ concentrata sulle proprie attività, mentre in maniera più intraprendente si è mossa in esplorazione e ha posto più domande. Né l'una né l'altra ha esibito all'osservazione diretta il minimo segno o sintomo
R_ R_ riconducibile a disordine neuropsichiatrico, a disagio personale, a disturbi psicopatologici: e sono sempre state sorridenti, disponibili, orientate, curiose. Conosciuta individualmente, avendo condotto con lei un incontro da sola al fine di ottenere qualche informazione circa la sua percezione dell'andamento
R_ R_ familiare ( è troppo piccola perché avesse senso organizzare la stessa attività con lei), ha confermato le valutazioni sul suo conto che era stato possibile formulare dopo l'interazione, anche se non ha detto molto sull'andamento familiare ed ha risposto appena alle domande che si è cercato di farle, assorbita dal gioco (“ma la smetti di parlare!”). Le poche riposte che ha dato, in ogni caso, non hanno evidenziato particolari problematiche, nemmeno con il NN , del quale ha detto che è bravo e che con lui gioca R_6
a nascondino, senza esibire ritrosia ad entrare nell'argomento. Per quanto concerne il rapporto delle minori con ciascuno dei genitori, mentre a un certo punto dei colloqui il padre sig. ha espresso la CP_1
R_ R_ valutazione secondo cui sarebbe più attaccata alla mamma mentre a lui – circostanza non confermata dalla madre – all'osservazione diretta nella seduta di interazione i ruoli e i pattern relazionali sono apparsi fluidi e flessibili, e le bambine hanno interagito sia con il padre che con la madre in modo alternato, scambiando ogni poco le diadi e dimostrando di aver una buona qualità di relazione sia con l'uno che con l'atro dei genitori. Tra di loro le bambine non hanno interagito molto, ma è probabile che ciò sia pagina 16 di 25 stato dovuto non solo alla varietà di distrattori presenti nell'ambiente, ma anche al fatto che fossero a loro disposizione contemporaneamente entrambi i genitori, il che non succede spesso. Non si è dunque palesato
R_ R_ alcun elemento che induca a ritenere che o presentino qualche criticità nel rapporto con i genitori, ed entrambe hanno esibito con ciascuno di essi un rapporto valido e significativo, né ci sono state rimostranze in questo senso dalle parti, ad eccezione dell'accusa, del tutto simmetrica, che ciascuno ha rivolto all'altro di parlar male di lui alle bambine. Al fine di verificare la capacità genitoriale di ciascun genitore come è richiesto dal quesito ci si è basati sulla traccia del Protocollo di Milano (2012), nel quale si individuano cinque aree in cui si esplica la capacità genitoriale (la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatico/affettiva, la funzione organizzativa – scolastica, sociale e culturale – e il criterio dell'accesso all'altro genitore). In modo più snello si possono riunire la funzione di cura e protezione con quella organizzativa, in quanto entrambe hanno a che vedere con le esigenze pratiche e concrete dei figli,
e in questo modo le tre aree in cui si esplica primariamente la funzione genitoriale vengono ad essere: _ la capacità di prendersi cura del minore (dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione); _ la capacità
empatica/affettiva (ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati); _ la capacità di favorire la bigenitorialità, ovvero il criterio dell'accesso all'alto genitore. Alla luce degli accertamenti effettuati, entrambi i genitori della minore sono risultati pienamente in grado di adempiere alle loro funzioni genitoriali per quanto attiene al primo criterio, giacché non è emersa la minima notizia che induca a ritenere che le minori non vengano adeguatamente accudite quando sono con quel genitore: all'osservazione diretta
R_ R_ sia che sono apparse in salute, ben nutrite, ben abbigliate e in perfette condizioni igieniche. Nel
R_ caso del padre, quando è sorta la questione relativa al presunto abuso sessuale che avrebbe subìto da parte, egli pur lacerato dal conflitto essendo il presunto abusante suo padre, si è schierato a priori con la figlia, mostrando di essere protettivo. Come testimoniato dall'assistente sociale nella relazione dell'11 aprile u.s., entrambe le case sono del tutto idonee alle esigenze delle minori. Né sono emersi elementi che permettano di escludere la capacità genitoriale per il secondo criterio, avendo sia l'uno che l'altro genitore mostrato di avere una chiara rappresentazione dell'individualità di ciascuna figlia, rispettandone le caratteristiche, sintonizzandosi con lei, regolandola affettivamente, dandole modelli di ruolo adeguati e regole univoche e comprensibili. Per il padre, si è apprezzato l'immane sforzo che sta facendo per aderire al pagina 17 di 25 calendario in essere e cercare soluzioni che comprendano persino il proprio trasferimento in altra città e il cambio di lavoro, pur di avvicinarsi alle figlie, di passare più tempo con loro e non costringerle a lunghi viaggi in macchina. Per quanto attiene alla disponibilità a cambiare la propria vita per risolvere il problema,
va detto che la ne ha mostrata meno, più concentrata sui propri (legittimi) bisogni, sebbene abbia Pt_1
R_ ventilato la possibilità di iscrivere le minori ad anziché a proprio perché fossero più vicine al R_12
padre. Per quanto attiene al bigenitorialità, ovvero la disponibilità di ciascun membro della coppia genitoriale a garantire l'accesso del figlio all'altro genitore e ad adoperarsi perché abbia con lui un rapporto qualitativamente valido, adeguato nella quantità di tempo e flessibile nell'approccio, costituisce un elemento di criticità il fatto che la madre abbia deciso in autonomia di spostarsi con le figlie, senza attendere il consenso dell'altro genitore, in altra città, a distanza di circa 40 Km e – secondo GoogleMaps – 47 minuti di strada traffico permettendo, anche se ella dà alla decisione una spiegazione possibile, che non avrebbe trovato altra casa in zona, da straniera disoccupata qual è, se non allontanandosi, essendo difficile ottenere un contratto in locazione senza garanzie;
anche se la controparte smentisce recisamente questa interpretazione, la spiegazione ha un suo fondamento. Del resto, il trasferimento è stato già autorizzato un anno fa dal Giudice e non ha molto senso tornare ora sull'opportunità che vi si procedesse. Piuttosto, si valuta che, al fine di garantire alle minori l'accesso alla figura paterna, non dovrebbero essere consentiti alla ricorrente nuovi eventuali spostamenti che allontanino ulteriormente le figlie dal padre.
Inoltre, costituisce una criticità il fatto che la , nonostante la sentenza definitiva di archiviazione del Pt_1
procedimento aperto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Massa a carico del sig. R_13
R_
per un'accusa di presunto abuso sessuale che sarebbe stato posto in essere sulla nipotina
[...]
quando ella aveva un anno e mezzo, continui ad esser convinta che il fatto sia avvenuto, che il suocero sia un pedofilo abusatore e il padre delle bambine un suo complice, perché si tratta di rappresentazioni mentali che ostacolano il corretto accesso delle minori alla famiglia dell'altro genitore. Conforta tuttavia che, per gli elementi che sono stati raccolti, questa sua convinzione pare restare sufficientemente sigillata nella sua mente e non risulta che si riverberi in maniera diretta, con messaggi inappropriati anche impliciti, sulla concezione che le bambine hanno del NN e del papà.
Infine, costituisce un ostacolo il fatto che la sig.ra abbia promosso contro il marito un procedimento Pt_1
penale per maltrattamenti in famiglia per il quale è stato rinviato a giudizio, con un processo CP_1
pagina 18 di 25 che si celebrerà a Massa il 20 dicembre 2023; se le accuse siano fondate;
se si tenti piuttosto di accollare all'uomo condotte che si sono prodotte nell'ambito di una conflittualità di coppia;
se egli effettivamente si sia reso responsabile di fatti penalmente rilevanti non può essere naturalmente la CTU a dirlo bensì il Giudice
penale, pertanto su tale elementi va esercitata una sospensione di giudizio. Va solo rappresentato in questa consulenza che i racconti prodotti dalle parti sono in buona misura simmetrici, ciascuno raccontando che,
nell'ambito di una relazione certamente appassionata e turbolenta, con molteplici separazioni,
riavvicinamenti, discussioni, riappacificazioni, con momenti certamente assai concitati ed emotivamente coinvolgenti, ciascuno racconta che l'altro è stato aggressivo e che ha alzato le mani. Sarà solo dopo la trattazione di quel processo, una volta accertata la verità processuale, che potrà dirsi l'ultima parola su quanto effettivamente accaduto tra le parti e se le discussioni abbiano trasceso fino ad un livello cui non avrebbero dovuto arrivare, purtroppo in più occasioni al cospetto delle minori. Si ribadisce l'importanza,
come già trattato nel corso della CTU, che non giunga alle minori alcun contenuto riguardo al contenzioso giudiziario, né per quanto attiene alla causa civile né a maggior ragione per quella penale.
Pur tenendo conto di questi aspetti, valutando nel complesso la situazione nell'esclusivo interesse delle minori, si ritiene che non si presentino motivi atti a ritenere che il regime di affidamento delle stesse debba
R_ essere differente da quello previsto ai sensi della normativa vigente, e che quindi e Persona_14
possano affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso.
Per quanto concerne la collocazione, si reputa sia nell'interesse delle minori che venga confermata quella presso la casa della madre, in continuità con la modalità perseguita finora, a condizione che la stessa non decida di spostarsi nuovamente nella direzione dell'allontanamento dalla residenza del padre. Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non prevalentemente domiciliatario, ovvero il regime di frequentazione, con l'esclusiva finalità di tutelare l'interesse della prole, considerate le esigenze della stessa nonché la disponibilità materiale e psicologica dei genitori, si valuta che l'ultimo calendario disposto dal Giudice ed attualmente in vigore, che prevede per il genitore non prevalentemente domiciliatario
8 giorni/mese, sia sbilanciato e che non garantisca alle minori un congruo tempo di frequentazione con la figura paterna. E' opportuno che si delinei un nuovo calendario che, seppure sarà difficile si riesca ad arrivarci, si avvicini quanto più possibile ad un tempo paritario, non essendosi palesati elementi a carico del padre che rendano sconsigliabile tale assetto. In questa direzione, accogliendo delle proposte informali pagina 19 di 25 suggerite dalla sottoscritta CTU nel corso dell'effettuazione della consulenza, le parti hanno aderito per il presente tempo estivo ad una frequentazione paritaria che vede un'alternanza di settimana in settimana, e da allora le minori vengono prese dal papà ogni mercoledì e riportate dalla mamma il mercoledì successivo.
Paiono essersi adattate al nuovo assetto, anche se entrambi i genitori rilevano per le bambine un aumento dell'irritabilità, il che è fisiologico per l'età e che dovrebbe stemperarsi tra breve con l'abituazione.
Per quanto riguarda la compilazione di detto nuovo calendario, per il quale si sono esplorati dei tentativi di accordo tra le parti avendo registrato la disponibilità di massima delle stesse a trovare un accordo, la difficoltà è rappresentata dalla fluidità delle condizioni di vita, abitative e lavorative, di entrambe le parti in causa. Mentre la , la quale attualmente vive a ma fa lavoretti provvisori senza certezza nella Pt_1 R_12
loro continuità, non si prospetta attualmente un cambiamento, la situazione è molto mutevole per il . CP_1
Al momento della conclusione della CTU egli ha rappresentato di star continuando a gestire parzialmente i terreni e l'attività agricola, mentre la maggior fonte di sostentamento economico gli deriva attualmente dal suo lavoro in qualità di cuoco in un ristorante di Pontremoli, per il quale è impegnato soprattutto nelle ore serali e soprattutto nei fine settimana, il che come lui stesso riconosce rappresenta un ulteriore motivo di difficoltà nel calendario. Un tentativo che l'uomo ha fatto di reperire un altro lavoro con orari più consoni,
quello di marmista, non è andato in porto perché il datore di lavoro si è tirato indietro. Il sta CP_1
facendo quello che può per sbarcare il lunario e per trovare una soluzione che gli permetta di stare il suo tempo con le figlie, obiettivo verso cui mostra impegno, motivazione e determinazione e anche fantasia. Al
fine di giungere a questo risultato sta considerando di cercarsi lavoro più vicino alle figlie, eventualmente aprendo con i fratelli un proprio ristorante, e anche di lasciare l'attuale casa in affitto e di cercarne una che
R_ sia a metà strada tra le sue terre e la città di , ad esempio ad (che è a 25 minuti da R_12 R_12
e a 26 minuti da Busatica). La strutturazione del calendario di frequentazione non può quindi prescindere da tali spostamenti e non può essere fissato al momento attuale in via definitiva.
Non avendo riscontrato elementi che rendano inadeguata questa direzione, va in ogni modo rispettato il principio generale secondo cui il calendario deve andare verso il più ampio compenso a favore il genitore non domiciliatario, al fine di giungere ad una soluzione che tenda quanto più possibile verso un tempo paritetico o per lo meno che permanga entro la forbice tra 1/3 e 2/3 che è dimostrato dalla letteratura scientifica internazionale essere il più rispondente all'interesse dei figli, mentre soluzioni diverse pagina 20 di 25 impediscono uno sviluppo adeguato della relazione di attaccamento con il genitore non collocatario;
nella maggior parte dei paesi europei del resto è già una prassi consolidata, contrariamente all'Italia fanalino di
Par coda in questo progresso NO IO R., Joint custody;
bigenitorialità realtà o fantasia?, III
Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, Milano 2017] Nell'eventualità che la situazione abitativa e lavorativa delle parti resti quella che è al momento della chiusura di questa CTU, l'unica soluzione che può
essere prospettata è che siano attribuiti al genitore non prevalentemente domiciliatario almeno 3 fine settimana su 4 mensili, al fine di compensare il fatto che per tutta la settimana feriale, vista la distanza, egli avrebbe difficoltà a vedere le figlie se non qualche ora in un pomeriggio aggirandosi per . Inoltre, a R_12
lui dovrebbero essere attribuiti tutti i ponti che eventualmente si presentino nel calendario scolastico.
Se invece, come sarebbe senz'altro preferibile per la minori stesse, si verificherà un cambiamento abitativo e lavorativo che permetta una distanza tra le minori e il genitore non domiciliatario entro la mezz'ora di strada, potrà esser ripristinato un calendario tradizionale che preveda weekend alternati e la divisione a metà dei giorni infrasettimanali, in ipotesi con uno schema 2+2+3 (in una settimana un genitore le tiene lunedì, martedì e il fine settimana a partire da venerdì; nella settimana successiva le tiene solo martedì e mercoledì, ecc.) che non faccia fare alle minori troppo cambi infrasettimanali. Mentre Pasqua e Natale
dovrebbero esser divisi tradizionalmente a metà, con alternanza di anno in anno, il periodo estivo libero dalla scuola potrebbe essere confermato come si sta facendo attualmente, ovvero in ragione di una settimana per ciascuno dei genitori, con collocamento alternato;
in futuro, quando le bambine saranno più LE
(in ipotesi, quando entrambe andranno alle elementari), il tempo di turnazione potrebbe tranquillamente diventare di due settimane. Dovrà inoltre esser previsto un periodo estivo continuativo di due settimane per ciascuno dei genitori al fine di organizzare un'eventuale vacanza, anche all'estero se l'altro dà il suo consenso all'espatrio. Quando le bambine saranno più grandi, il tempo della vacanza potrà ragionevolmente anche estendersi a tre settimane continuative.
Mentre attualmente è giocoforza che sia il , che è l'unico ad avere una vettura, a farsi carico degli CP_1
spostamenti, dovrebbe essere previsto per equità, una volta che la madre abbia conseguito la patente e abbia un mezzo, che i viaggi vengano equamente suddivisi.
Vista l'archiviazione del procedimento a carico del sig. , dovrebbe essere consentito alle Persona_13
minori di incontrare liberamente i nonni paterni, non essendosi palesato alcun elemento concreto che renda pagina 21 di 25 inopportuna questa frequentazione. Se vuole continuare, per mantenere la tranquillità del sistema, a CP_1
farsi garante del fatto che le bambine non stiano sole con il NN, ciò attiene ad una sua libera scelta;
il principio, una volta che si sia sgombrato il campo da elementi oggettivi che rendano inopportuno il contatto delle minori con i familiari di ciascuna delle parti, è che le stesse abbiano accesso sia agli ascendenti di parte materna che a quelli di parte paterna. I familiari del resto possono essere una valida risorsa per subentrare ai genitori nella cura delle minori qualora gli stessi siano impegnati con il lavoro.
Le parti hanno concordemente richiesto l'affidamento condiviso delle minori;
tale regime appare quello maggiormente rispondente alle necessità delle figlie (occorre far riferimento alle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti, evidenzianti un faticoso e non stabilizzatosi percorso di miglioramento della situazione relazionale).
Va quindi disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
l'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto solo per gli atti di ordinaria amministrazione.
Il padre terrà con sé le figlie (tenuto conto dei rilievi espressi dalla CTU in ragione della distanza tra le rispettive abitazione dei coniugi e degli orari lavorativi) per tre fine settimane al mese, dal venerdì pomeriggio, andandole a prendere all'uscita dalla scuola (ovvero a casa dalla madre), sino alla domenica sera, quando provvederà a riaccompagnarle dalla madre entro le ore 21,00; nei fine settimana non di spettanza del resistente, questi potrà
vedere e tenere con sé le figlie (nella prospettiva di maggior espressione del principio della bigenitorialità) per un pomeriggio la settimana, dall'uscita dalla scuola (ovvero a casa dalla madre), fino alle ore 21,00, quando provvederà a riaccompagnarle a casa, previo accordo tra i genitori (tale soluzione, in ragione della tenera età delle figlie e della distanza tra le abitazioni dei genitori appare, al momento, maggiormente rispondente alle esigenze delle minori, salve successive modificazioni); in caso di disaccordo, tali giorni vanno individuati nel martedì e nel giovedì.
Ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per il periodo delle vacanze scolastiche per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, da concordarsi tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno. I genitori terranno le minori per un periodo di 7 giorni, seguendo il pagina 22 di 25 principio dell'alternanza quanto ai giorni di Natale e di Santo Stefano e per un periodo di 3 giorni sempre secondo il principio dell'alternanza quanto ai giorni di Pasqua e di Pasquetta.
I genitori, in ragione delle esigenze delle minori e dei rispettivi impegni lavorativi,
potranno concordemente modificare tale assetto.
5.
Tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (avuto riguardo alla prodotta documentazione e tenuto conto, quale indice significativo, che nelle more del giudizio il resistente ha chiesto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, ciò evidenziando l'intervenuto superamento del limite di legge ai fini dell'ammissione, alla luce dele attività
intraprese), va posto a carico del a titolo di contributo la somma mensile di € CP_1
200,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di
Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa (non v'è spazio per disporre le richieste di indagine tributaria, siccome esplorative).
6.
Tenuto conto degli esigui flussi reddituali della ricorrente e considerate ai fini specifici anche le di lei non ostative condizioni personali (età e professione), nei termini indicati da
Cass., n. 20866/2021, va posto a carico del a titolo di assegno di mantenimento, la CP_1
somma mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 15 di ogni mese.
7.
A tutela delle primarie esigenze delle minori va previsto quanto segue: la presa in carico ed il monitoraggio dei nuclei familiari per la durata di due anni ad opera dei Servizi Sociali
della Lunigiana, al fine dell'adozione di ogni utile misura di supporto, anche psicologico, mediante l'eventuale attivazione dell'educativa domiciliare;
la presa in carico delle minori ad opera dell' , al fine dell'adozione di ogni utile misura di sostegno psicologico, CP_4
anche domiciliare.
pagina 23 di 25 Le parti vanno invitate ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità individuale e di coppia presso l' competente, di concerto con i Servizi Sociali. CP_5
Gli enti in questione provvederanno ad inviare al GT, con cadenza semestrale, relazioni di aggiornamento della situazione familiare;
in caso di verificatesi criticità, gli enti provvederanno ad informarne con sollecitudine il GT.
8.
Atteso l'esito della lite, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
(Spagna) il 28.9.1982, e , nato a [...] il [...], ai sensi del primo CP_1
comma dell'art. 151 Cod. civ.; manda l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mulazzo per gli adempimenti di legge
(matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1, Parte I, anno 2018);
respinge le domande di addebito proposte dalle parti;
regola i profili in punto di: affidamento delle figlie minori e;
diritto di visita e di R_1 R_2
permanenza delle minori col padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie ad opera del padre;
assegno di mantenimento, come da parte motiva;
dispone come da motivazione: la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di due anni ad opera dei Servizi Sociali della Lunigiana, anche al fine dell'adozione di ogni utile misura di supporto;
la presa in carico della minore ad opera dell' , a fini di sostegno psicologico;
CP_4
invita le parti ad attivare percorso di sostegno alla genitorialità individuale e di coppia presso l' competente, di concerto con i Servizi Sociali;
CP_5
dispone che gli enti in questione provvederanno ad inviare al GT, con cadenza semestrale,
relazioni di aggiornamento della situazione familiare, come da motivazione;
manda la cancelleria per la comunicazione agli enti pubblici sopra indicati;
compensa le spese.
pagina 24 di 25 Così deciso in Massa il 13.12.2024, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
pagina 25 di 25