TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 643
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione possa omettere la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di esigenze di celerità e che, stante la natura vincolata dell'atto e il pericolo di fuga evidenziato dal padre, l'intervento d'urgenza della Questura non sia stato irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 3, lett. b), e dell'art. 3-bis della legge n. 1185 del 1967, abuso di potere, illogicità manifesta, difetto di motivazione

    Il Tribunale ha chiarito che l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 1185 del 1967 richiede il consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto ai minori, salvo autorizzazione del giudice tutelare. Ha inoltre specificato che l'art. 3-bis si riferisce al passaporto del genitore e non a quello del minore. Infine, ha interpretato la sentenza di divorzio come un obbligo tra i coniugi di cooperare al rilascio dei documenti, ma non come un'effettiva manifestazione di consenso alla Questura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 643
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 643
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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