TAR
Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 00643 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00459/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vernacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno e Questura di Rovigo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto del Questore di Rovigo emesso in data 20 marzo 2024 prot. 00-
OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti del minore ricorrente il ritiro del passaporto nr. -OMISSIS- rilasciato il 27 dicembre 2019 con validità al 26 dicembre N. 00459/2024 REG.RIC.
2024 e della CIE nr. -OMISSIS- valida per l'espatrio, rilasciata il 30 agosto 2018 con validità al 7 agosto 2024;
- di ogni altro atto ad esso preordinato, pedissequo, collegato o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la signora -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del
20-3-2024 con cui il Questore della Provincia di Rovigo ha disposto il ritiro del passaporto e della Carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore, a seguito della revoca dell'assenso al rilascio di tali documenti, da parte dell'ex coniuge, padre del minore.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi.
I - Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.
Il decreto del Questore di Rovigo sarebbe illegittimo perché non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Tale comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di presentare memorie e documenti utili per dimostrare l'infondatezza delle motivazioni addotte dall'ex marito.
La ricorrente avrebbe infatti potuto evidenziare che non vi sarebbe un pericolo di fuga all'estero in quanto vive stabilmente a Rovigo, dove possiede un'abitazione di proprietà e risiede con il figlio minore, affidatole in via esclusiva.
Inoltre in base al d.l. 13-6-2023, n. 69, che ha modificato la legge 21-11-1967 n. 1185, non sarebbe più necessario il consenso dell'altro genitore per il rilascio dei documenti N. 00459/2024 REG.RIC.
validi per l'espatrio. La revoca del consenso da parte del marito rappresenterebbe una mera ritorsione correlata ai dissidi tra gli ex coniugi, correlati anche al mancato rispetto degli obblighi di mantenimento.
Sotto altro profilo il provvedimento non sarebbe dettato da effettive esigenze di urgenza e la motivazione del Questore sul punto sarebbe generica e priva di un'adeguata istruttoria.
II - Violazione di legge. Errata applicazione dell'art. 3, lett. b), e dell'art. 3-bis della legge 21-11-1967, n. 1185 recante “Norme sui passaporti” come modificato dal decreto legge 13-6-2023, n. 69. Abuso di Potere. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione.
Sotto un primo profilo, parte ricorrente rileva che con la sentenza n. -OMISSIS-/2019 del 22-2-2019 del Tribunale di Rovigo di scioglimento del matrimonio, è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre e gli ex coniugi si sono
“obbligati a porre in essere quanto necessario al rilascio di qualsivoglia documento identificativo del figlio minore”.
Inoltre in base alla normativa vigente (art. 3 lett. b e art. 3-bis della legge n. 1185 del
1967) non sarebbe più necessario il consenso dell'altro genitore per il rilascio di documenti validi per l'espatrio. In caso di disaccordo tra i genitori, il genitore contrario dovrebbe quindi proporre un ricorso al giudice per ottenere un provvedimento di inibitoria, che potrebbe essere emesso solo in presenza di un concreto e attuale pericolo che il trasferimento all'estero possa impedire l'adempimento degli obblighi verso i figli. E non vi sarebbero i presupposti per tale misura in quanto sarebbe il padre, non la madre, ad essere inadempiente agli obblighi di mantenimento.
Pertanto, la semplice dichiarazione di revoca del consenso da parte dell'ex marito non sarebbe sufficiente per legittimare il ritiro dei documenti.
In ogni caso la motivazione del provvedimento e l'istruttoria svolta sarebbero state del tutto inadeguate. N. 00459/2024 REG.RIC.
2. Nonostante la notifica del ricorso, le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
3. Con ordinanza n. 192 del 10-5-2024 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
4. In vista della discussione del ricorso non sono state presentate memorie.
5. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Le censure proposte non possono essere condivise.
7. È infondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
7.1. In base all'art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990, infatti, in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento l'Amministrazione procedente può omettere tale comunicazione.
E nella fattispecie, stante la natura vincolata dell'atto e il pericolo di fuga all'estero evidenziate dal padre del minore - al di là della fondatezza o meno di tali rilievi – non risulta in alcun modo irragionevole che la Questura abbia ritenuto di dover intervenire in via d'urgenza.
8. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che in base alla disciplina vigente (art. 3 lett. b e art. 3-bis della legge n. 1185 del 1967) non sarebbe più necessario il consenso dell'altro genitore per il rilascio dei documenti del minore, validi per l'espatrio.
8.1. In base all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge del 21 novembre 1967 n. 1185, infatti non possono ottenere il passaporto: “a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare”. N. 00459/2024 REG.RIC.
Tale disposizione esclude il rilascio del passaporto dei minori in assenza del consenso dei soggetti titolari della potestà genitoriale – quindi di entrambi i genitori - salva l'autorizzazione del giudice tutelare.
D'altra parte ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. anche nelle ipotesi di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
E non risulta – né viene dedotto - che il padre sia stato privato della potestà genitoriale.
8.2 L'art. 3-bis comma 1 della medesima legge, ai sensi del quale “Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni”, non pare applicabile alla fattispecie, riferendosi al passaporto del genitore, non a quello del minore.
8.3. Va inoltre evidenziato che in base alla sentenza del Tribunale di Rovigo di scioglimento del matrimonio “i coniugi” hanno prestato “il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti” – ossia dei loro passaporti, non di quello del minore
– e si sono “obbligati a porre in essere quanto necessario al rilascio di qualsivoglia documento identificativo del minore”, non hanno prestato l'assenso al rilascio del passaporto del minore.
Si tratta in definitiva di un obbligo tra le parti che tuttavia non sostituisce la necessità dell'effettiva manifestazione del consenso nei confronti della Questura.
Peraltro, tale obbligo degli ex coniugi pare riguardare i soli documenti che consentono l'identificazione del minore e non anche quelli che hanno l'ulteriore funzione di consentire l'espatrio. N. 00459/2024 REG.RIC.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
10. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PO LA, Primo Referendario, Estensore N. 00459/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO LA RD NI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 00643 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00459/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vernacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno e Questura di Rovigo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto del Questore di Rovigo emesso in data 20 marzo 2024 prot. 00-
OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti del minore ricorrente il ritiro del passaporto nr. -OMISSIS- rilasciato il 27 dicembre 2019 con validità al 26 dicembre N. 00459/2024 REG.RIC.
2024 e della CIE nr. -OMISSIS- valida per l'espatrio, rilasciata il 30 agosto 2018 con validità al 7 agosto 2024;
- di ogni altro atto ad esso preordinato, pedissequo, collegato o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la signora -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del
20-3-2024 con cui il Questore della Provincia di Rovigo ha disposto il ritiro del passaporto e della Carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore, a seguito della revoca dell'assenso al rilascio di tali documenti, da parte dell'ex coniuge, padre del minore.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi.
I - Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.
Il decreto del Questore di Rovigo sarebbe illegittimo perché non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Tale comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di presentare memorie e documenti utili per dimostrare l'infondatezza delle motivazioni addotte dall'ex marito.
La ricorrente avrebbe infatti potuto evidenziare che non vi sarebbe un pericolo di fuga all'estero in quanto vive stabilmente a Rovigo, dove possiede un'abitazione di proprietà e risiede con il figlio minore, affidatole in via esclusiva.
Inoltre in base al d.l. 13-6-2023, n. 69, che ha modificato la legge 21-11-1967 n. 1185, non sarebbe più necessario il consenso dell'altro genitore per il rilascio dei documenti N. 00459/2024 REG.RIC.
validi per l'espatrio. La revoca del consenso da parte del marito rappresenterebbe una mera ritorsione correlata ai dissidi tra gli ex coniugi, correlati anche al mancato rispetto degli obblighi di mantenimento.
Sotto altro profilo il provvedimento non sarebbe dettato da effettive esigenze di urgenza e la motivazione del Questore sul punto sarebbe generica e priva di un'adeguata istruttoria.
II - Violazione di legge. Errata applicazione dell'art. 3, lett. b), e dell'art. 3-bis della legge 21-11-1967, n. 1185 recante “Norme sui passaporti” come modificato dal decreto legge 13-6-2023, n. 69. Abuso di Potere. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione.
Sotto un primo profilo, parte ricorrente rileva che con la sentenza n. -OMISSIS-/2019 del 22-2-2019 del Tribunale di Rovigo di scioglimento del matrimonio, è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre e gli ex coniugi si sono
“obbligati a porre in essere quanto necessario al rilascio di qualsivoglia documento identificativo del figlio minore”.
Inoltre in base alla normativa vigente (art. 3 lett. b e art. 3-bis della legge n. 1185 del
1967) non sarebbe più necessario il consenso dell'altro genitore per il rilascio di documenti validi per l'espatrio. In caso di disaccordo tra i genitori, il genitore contrario dovrebbe quindi proporre un ricorso al giudice per ottenere un provvedimento di inibitoria, che potrebbe essere emesso solo in presenza di un concreto e attuale pericolo che il trasferimento all'estero possa impedire l'adempimento degli obblighi verso i figli. E non vi sarebbero i presupposti per tale misura in quanto sarebbe il padre, non la madre, ad essere inadempiente agli obblighi di mantenimento.
Pertanto, la semplice dichiarazione di revoca del consenso da parte dell'ex marito non sarebbe sufficiente per legittimare il ritiro dei documenti.
In ogni caso la motivazione del provvedimento e l'istruttoria svolta sarebbero state del tutto inadeguate. N. 00459/2024 REG.RIC.
2. Nonostante la notifica del ricorso, le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
3. Con ordinanza n. 192 del 10-5-2024 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
4. In vista della discussione del ricorso non sono state presentate memorie.
5. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Le censure proposte non possono essere condivise.
7. È infondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
7.1. In base all'art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990, infatti, in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento l'Amministrazione procedente può omettere tale comunicazione.
E nella fattispecie, stante la natura vincolata dell'atto e il pericolo di fuga all'estero evidenziate dal padre del minore - al di là della fondatezza o meno di tali rilievi – non risulta in alcun modo irragionevole che la Questura abbia ritenuto di dover intervenire in via d'urgenza.
8. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che in base alla disciplina vigente (art. 3 lett. b e art. 3-bis della legge n. 1185 del 1967) non sarebbe più necessario il consenso dell'altro genitore per il rilascio dei documenti del minore, validi per l'espatrio.
8.1. In base all'art. 3, comma 1, lett. a), della legge del 21 novembre 1967 n. 1185, infatti non possono ottenere il passaporto: “a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare”. N. 00459/2024 REG.RIC.
Tale disposizione esclude il rilascio del passaporto dei minori in assenza del consenso dei soggetti titolari della potestà genitoriale – quindi di entrambi i genitori - salva l'autorizzazione del giudice tutelare.
D'altra parte ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. anche nelle ipotesi di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
E non risulta – né viene dedotto - che il padre sia stato privato della potestà genitoriale.
8.2 L'art. 3-bis comma 1 della medesima legge, ai sensi del quale “Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni”, non pare applicabile alla fattispecie, riferendosi al passaporto del genitore, non a quello del minore.
8.3. Va inoltre evidenziato che in base alla sentenza del Tribunale di Rovigo di scioglimento del matrimonio “i coniugi” hanno prestato “il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti” – ossia dei loro passaporti, non di quello del minore
– e si sono “obbligati a porre in essere quanto necessario al rilascio di qualsivoglia documento identificativo del minore”, non hanno prestato l'assenso al rilascio del passaporto del minore.
Si tratta in definitiva di un obbligo tra le parti che tuttavia non sostituisce la necessità dell'effettiva manifestazione del consenso nei confronti della Questura.
Peraltro, tale obbligo degli ex coniugi pare riguardare i soli documenti che consentono l'identificazione del minore e non anche quelli che hanno l'ulteriore funzione di consentire l'espatrio. N. 00459/2024 REG.RIC.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
10. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PO LA, Primo Referendario, Estensore N. 00459/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO LA RD NI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.