TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9942 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7984/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7984 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Castaldi, C.F._1 presso il cui studio in Nola, alla via Monsignor Amilcare Boccio, n. 30 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Il P.M. presso il Tribunale di Napoli; INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025 il difensore del ricorrente chiedeva accogliersi il ricorso. Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 07.04.2025, 40 anni, esponeva di Parte_1 aver sin da piccolo percepito l'esistenza al proprio interno di tratti temperamentali tipici del genere sessuale femminile e di aver vissuto in una condizione di profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile;
di non soffrire di alcun disturbo d'ansia o della personalità; rappresentava, ancora, di avere l'intenzione di sottoporsi all'intervento chirurgico di trasformazione anatomica del proprio corpo;
di aver già raggiunto nel suo percorso un equilibrio psico - fisico dovuto alle cure mediche e psicoterapeutiche, vivendo ed essendo riconosciuto come donna, con il nome di nel suo contesto Persona_1 sociale e lavorativo;
di aver intrapreso, ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso, un percorso di assestamento psicologico presso l'Azienda Ospedaliera Federico II- DAI Unità Operativa CP_1 Complessa all'esito del quale aveva Controparte_2 ricevuto la seguente Diagnosi: “Disforia di genere in soggetto maschile adulto, in fase post transizione ed in assenza di un Disordine della Differenziazione Sessuale”; di aver intrapreso terapia ormonale di assunzione degli estrogeni. Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 20.10.2025, si procedeva al libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava di avere 40 anni, di aver iniziato a percepire la sua condizione di disforia di genere all'età di 15 anni;
di non averne parlato subito con i genitori, di essersi prima rivolta ad uno psicologo, cui la madre l'aveva indirizzata, quando era ancora minorenne, il quale aveva inizialmente ricondotto la sua disforia all'omosessualità; di aver poi compreso la propria esigenza di transizione a seguito di una relazione sentimentale con un uomo;
di aver avviato un percorso di transizione al Policlinico, ricevendo la prima diagnosi nel 2019, poi aggiornata nel 2024; di aver iniziato ad abbigliarsi da donna solo dopo aveva iniziato la terapia ormonale, finalmente declinando al femminile, anche all'esterno, la propria identità, nel lavoro, oltre che nella vita di coppia con il proprio fidanzato;
indicava come nome che intendeva assumere Per_1
”; affermava di non essersi ancora sottoposto ad interventi estetici, di aver
[...] effettuato depilazione, e di stare per essere inserito nelle liste di attesa per l'intervento di riassegnazione del sesso, da effettuarsi presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze. All'esito, la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione, con atti al P.M. per le conclusioni. Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico -chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico -sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita. Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un
- 2 -
approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015). Invero, nel sistema delineato dalla L. 164/1982 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche. In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti. D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale
- 3 -
dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.” Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato. Sul punto è, infine, intervenuta anche la Corte Costituzionale che con sentenza n.143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr. sent. Corte Cost. n.143/2024 del 23 luglio 2024). Tanto premesso, il ricorrente, sin dalla sua adolescenza, ha presentato vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita. Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'UOC di Psichiatra e Psicologia della Federico II, si evidenzia nel ricorrente una condizione di “Disforia di genere in soggetto maschile adulto in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di post- transizione.” Dalla relazione del 14.3.2019, a firma del Dott. in atti, le cui Persona_2 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge “ la presenza di una incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita, che risulta avere una durata superiore ai sei mesi e manifestarsi attraverso i seguenti elementi:
1) Un desiderio di disfarsi dei caratteri sessuali secondari, in ragione della suddetta marcata incongruenza con il genere esperito;
2) Un desiderio dei caratteri secondari propri del genere femminile;
3) Un desiderio di appartenere al genere opposto.”. La diagnosi di disforia è stata confermata dalla relazione di aggiornamento del 27.11.2024, dal dott. referente dell'ambulatorio sulla Persona_3 incongruenza di genere, presso il Programma Dipartimentale di Psicopatologica Clinica dell'A.O.U. Federico II di il quale ha CP_2 affermato che “ ha raggiunto un maggiore Parte_1 equilibrio psiche soma grazie alla cura ormonale femminilizzante in corso”.
- 4 -
Infine, dal certificato del 16.10.2025, a firma del dott. Persona_4 dell' emerge che l' sta proseguendo la terapia ormonale CP_3 Parte_1 iniziata il 13.05.2024. Significativa rilevanza assumono, altresì, le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 20.10.2015. Nell'occasione il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica essenziale. Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dall' e della conseguente possibilità di riconoscere Parte_1
a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione. La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome Persona_1 in luogo del nome . Parte_1 Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di CP_2 Parte_1
nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere
[...] modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome Parte_1 debba essere modificata in . Persona_1 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.10.2025. IL Giudice rel. Il Presidente
- 5 -
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Eva Scalfati
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7984 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Castaldi, C.F._1 presso il cui studio in Nola, alla via Monsignor Amilcare Boccio, n. 30 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Il P.M. presso il Tribunale di Napoli; INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025 il difensore del ricorrente chiedeva accogliersi il ricorso. Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 07.04.2025, 40 anni, esponeva di Parte_1 aver sin da piccolo percepito l'esistenza al proprio interno di tratti temperamentali tipici del genere sessuale femminile e di aver vissuto in una condizione di profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile;
di non soffrire di alcun disturbo d'ansia o della personalità; rappresentava, ancora, di avere l'intenzione di sottoporsi all'intervento chirurgico di trasformazione anatomica del proprio corpo;
di aver già raggiunto nel suo percorso un equilibrio psico - fisico dovuto alle cure mediche e psicoterapeutiche, vivendo ed essendo riconosciuto come donna, con il nome di nel suo contesto Persona_1 sociale e lavorativo;
di aver intrapreso, ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso, un percorso di assestamento psicologico presso l'Azienda Ospedaliera Federico II- DAI Unità Operativa CP_1 Complessa all'esito del quale aveva Controparte_2 ricevuto la seguente Diagnosi: “Disforia di genere in soggetto maschile adulto, in fase post transizione ed in assenza di un Disordine della Differenziazione Sessuale”; di aver intrapreso terapia ormonale di assunzione degli estrogeni. Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 20.10.2025, si procedeva al libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava di avere 40 anni, di aver iniziato a percepire la sua condizione di disforia di genere all'età di 15 anni;
di non averne parlato subito con i genitori, di essersi prima rivolta ad uno psicologo, cui la madre l'aveva indirizzata, quando era ancora minorenne, il quale aveva inizialmente ricondotto la sua disforia all'omosessualità; di aver poi compreso la propria esigenza di transizione a seguito di una relazione sentimentale con un uomo;
di aver avviato un percorso di transizione al Policlinico, ricevendo la prima diagnosi nel 2019, poi aggiornata nel 2024; di aver iniziato ad abbigliarsi da donna solo dopo aveva iniziato la terapia ormonale, finalmente declinando al femminile, anche all'esterno, la propria identità, nel lavoro, oltre che nella vita di coppia con il proprio fidanzato;
indicava come nome che intendeva assumere Per_1
”; affermava di non essersi ancora sottoposto ad interventi estetici, di aver
[...] effettuato depilazione, e di stare per essere inserito nelle liste di attesa per l'intervento di riassegnazione del sesso, da effettuarsi presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze. All'esito, la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione, con atti al P.M. per le conclusioni. Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico -chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico -sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita. Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un
- 2 -
approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015). Invero, nel sistema delineato dalla L. 164/1982 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche. In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti. D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale
- 3 -
dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.” Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato. Sul punto è, infine, intervenuta anche la Corte Costituzionale che con sentenza n.143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr. sent. Corte Cost. n.143/2024 del 23 luglio 2024). Tanto premesso, il ricorrente, sin dalla sua adolescenza, ha presentato vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita. Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'UOC di Psichiatra e Psicologia della Federico II, si evidenzia nel ricorrente una condizione di “Disforia di genere in soggetto maschile adulto in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di post- transizione.” Dalla relazione del 14.3.2019, a firma del Dott. in atti, le cui Persona_2 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge “ la presenza di una incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita, che risulta avere una durata superiore ai sei mesi e manifestarsi attraverso i seguenti elementi:
1) Un desiderio di disfarsi dei caratteri sessuali secondari, in ragione della suddetta marcata incongruenza con il genere esperito;
2) Un desiderio dei caratteri secondari propri del genere femminile;
3) Un desiderio di appartenere al genere opposto.”. La diagnosi di disforia è stata confermata dalla relazione di aggiornamento del 27.11.2024, dal dott. referente dell'ambulatorio sulla Persona_3 incongruenza di genere, presso il Programma Dipartimentale di Psicopatologica Clinica dell'A.O.U. Federico II di il quale ha CP_2 affermato che “ ha raggiunto un maggiore Parte_1 equilibrio psiche soma grazie alla cura ormonale femminilizzante in corso”.
- 4 -
Infine, dal certificato del 16.10.2025, a firma del dott. Persona_4 dell' emerge che l' sta proseguendo la terapia ormonale CP_3 Parte_1 iniziata il 13.05.2024. Significativa rilevanza assumono, altresì, le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 20.10.2015. Nell'occasione il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica essenziale. Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dall' e della conseguente possibilità di riconoscere Parte_1
a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione. La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome Persona_1 in luogo del nome . Parte_1 Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di CP_2 Parte_1
nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere
[...] modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome Parte_1 debba essere modificata in . Persona_1 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.10.2025. IL Giudice rel. Il Presidente
- 5 -
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Eva Scalfati
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
- 6 -