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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2138/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'avv. PAESANTE ROBERTA, presso CodiceFiscale_2
la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
in punto: Separazione consensuale con domanda congiunta di scioglimento del matrimonio. Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge. Le parti si sono autorizzate sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo a vivere separati con trasferimento della residenza.
2) Disporsi nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi in quanto entrambi lavorano e sono economicamente autosufficienti.
3) Il figlio minore ormai prossimo al compimento della maggiore età, allo Persona_1
stato viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre SI.ra , che, raggiunta l'intesa con il SI. in Pt_1 Pt_2
ordine alla vendita dell'immobile un tempo adibito a casa familiare, si è trasferita con entrambi i figli in altra residenza in Mestre – Venezia alla Via Tiziano n. 7 int. 7, previa già espressa autorizzazione da parte del padre al trasferimento di residenza del figlio Le Per_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, Per_1
all'educazione e alla salute del giovane verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) Nulla per l'immobile un tempo adibito a casa familiare, già venduto per accordo fra i coniugi.
5) In considerazione dell'età del figlio minore ormai prossimo al raggiungimento Per_1
della maggiore età, il padre potrà liberamente esercitare il proprio diritto di visita al figlio, prendendo liberamente accordi con il figlio tenendo conto degli impegni scolastici ed Per_1
extrascolastici del figlio.
6) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 05 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di €. 250,00 Per_2 Per_1 (duecentocinquanta) per ciascun figlio, e così complessivamente €. 500,00 (cinquecento), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno spetteranno per intero alla madre.
Il SI. contribuirà inoltre con la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere Pt_2
nell'interesse dei figli e intendendosi per tali quelle indicate dalle linee guida Per_2 Per_1
CNF, e che di seguito a mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività vengono riportate:
I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante.
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari.
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza.
IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. V) spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) viaggi e vacanze senza i genitori;
e) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
f) conseguimento della patente presso autoscuole private;
g) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
h) corsi di attività artistiche.
Le condizioni economiche come sopra concordate a favore dei figli entreranno in vigore dalla sottoscrizione del presente accordo.
7) Una volta venduto l'immobile un tempo adibito a casa familiare ed estinto il mutuo acceso per il suo acquisto, i ricorrenti provvederanno a estinguere il conto corrente cointestato e a dividere equamente il saldo previo pagamento delle spese di estinzione.
8) Il mezzo Skoda Fabia targato EK144NE, intestato al SI. , ma attualmente in uso Pt_2
alla SI.ra che lo usa per lo più per esigenze della famiglia, resterà in uso alla stessa, Pt_1
con impegno della SI.ra a consentirne l'uso al SI. a richiesta dello stesso. Pt_1 Pt_2
9) Le spese di procedura saranno a carico di entrambe le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito civile, in data 07.05.2005 a Dolo, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 8, Parte I, anno 2005, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli a Dolo (VE) il 05.08.2005, maggiorenne ma non Persona_3
economicamente autosufficiente e a Dolo (VE) il 20.11.2007, minorenne;
che Persona_1 gli stessi ponevano la casa familiare in Mestre (VE), nell'immobile sito in Piazza Canova n.
8, di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per la quota del 50%.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale nonché, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicando nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.06.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 27.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 02.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
inoltre, la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi, come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 16 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2138/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'avv. PAESANTE ROBERTA, presso CodiceFiscale_2
la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
in punto: Separazione consensuale con domanda congiunta di scioglimento del matrimonio. Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge. Le parti si sono autorizzate sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo a vivere separati con trasferimento della residenza.
2) Disporsi nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi in quanto entrambi lavorano e sono economicamente autosufficienti.
3) Il figlio minore ormai prossimo al compimento della maggiore età, allo Persona_1
stato viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre SI.ra , che, raggiunta l'intesa con il SI. in Pt_1 Pt_2
ordine alla vendita dell'immobile un tempo adibito a casa familiare, si è trasferita con entrambi i figli in altra residenza in Mestre – Venezia alla Via Tiziano n. 7 int. 7, previa già espressa autorizzazione da parte del padre al trasferimento di residenza del figlio Le Per_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, Per_1
all'educazione e alla salute del giovane verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) Nulla per l'immobile un tempo adibito a casa familiare, già venduto per accordo fra i coniugi.
5) In considerazione dell'età del figlio minore ormai prossimo al raggiungimento Per_1
della maggiore età, il padre potrà liberamente esercitare il proprio diritto di visita al figlio, prendendo liberamente accordi con il figlio tenendo conto degli impegni scolastici ed Per_1
extrascolastici del figlio.
6) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 05 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di €. 250,00 Per_2 Per_1 (duecentocinquanta) per ciascun figlio, e così complessivamente €. 500,00 (cinquecento), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno spetteranno per intero alla madre.
Il SI. contribuirà inoltre con la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere Pt_2
nell'interesse dei figli e intendendosi per tali quelle indicate dalle linee guida Per_2 Per_1
CNF, e che di seguito a mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività vengono riportate:
I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante.
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari.
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza.
IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. V) spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) viaggi e vacanze senza i genitori;
e) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
f) conseguimento della patente presso autoscuole private;
g) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
h) corsi di attività artistiche.
Le condizioni economiche come sopra concordate a favore dei figli entreranno in vigore dalla sottoscrizione del presente accordo.
7) Una volta venduto l'immobile un tempo adibito a casa familiare ed estinto il mutuo acceso per il suo acquisto, i ricorrenti provvederanno a estinguere il conto corrente cointestato e a dividere equamente il saldo previo pagamento delle spese di estinzione.
8) Il mezzo Skoda Fabia targato EK144NE, intestato al SI. , ma attualmente in uso Pt_2
alla SI.ra che lo usa per lo più per esigenze della famiglia, resterà in uso alla stessa, Pt_1
con impegno della SI.ra a consentirne l'uso al SI. a richiesta dello stesso. Pt_1 Pt_2
9) Le spese di procedura saranno a carico di entrambe le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito civile, in data 07.05.2005 a Dolo, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 8, Parte I, anno 2005, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli a Dolo (VE) il 05.08.2005, maggiorenne ma non Persona_3
economicamente autosufficiente e a Dolo (VE) il 20.11.2007, minorenne;
che Persona_1 gli stessi ponevano la casa familiare in Mestre (VE), nell'immobile sito in Piazza Canova n.
8, di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per la quota del 50%.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale nonché, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicando nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.06.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 27.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 02.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
inoltre, la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi, come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 16 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero