CASS
Ordinanza 3 marzo 2022
Ordinanza 3 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/03/2022, n. 7694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7694 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: UG OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7694 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 14/01/2022 Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta il vizio di motivazione, ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo edittale;
Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente neppure specificamente si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7694 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 14/01/2022 Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta il vizio di motivazione, ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza con riguardo alle ragioni che hanno escluso la possibilità di applicare una pena che si attestasse sul minimo edittale;
Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente neppure specificamente si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022.