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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1061/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , in proprio e nella qualità di legale C.F._1 rappresentante pro tempore della , c.f. Controparte_1
, con sede in Augusta al Viale Colonnello Salerno n. 1; P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SS. ANNUNZIATA n. 6, AUGUSTA, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA CACOPARDO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in calce C.F._2 al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_2 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 14 marzo 2024, Pt_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
, ha proposto opposizione avverso le seguenti Controparte_1 ordinanze ingiunzione: 1) ordinanze ingiunzione n. OI-001155187 e n. 001189700, notificate il 21.2.2024, relativa ad atto di accertamento CP_2
7600.03.07.2018 del 3.7.2018.0113536 e 0113536, anno 2016, per il pagamento rispettivamente della sanzione amministrativa di euro 12.830,00 e di euro 10.172,50 per mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
2) ordinanze ingiunzione n.OI-001831599 e n.001798548, notificate il 21.2.2024, relative ad atto di accertamento CP_2
7600.21.8.2019.0155157 e n. 0155157 del 21.8.2019, anno 2017, per il pagamento della sanzione amministrativa di euro 10.504,50 per mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
3) ordinanze ingiunzione n.OI- 002081540, e n.002077029 notificate il 13.2.2023, relativa ad accertamento n.7600 del 17.12.2019.0241003 del 17.12.2019, anno 2018, per il pagamento della sanzione amministrativa di euro 11.749,50 per mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
4) ordinanze ingiunzione n.OI-000583568 e n. 000583567, notificate il 13.2.2024, relative ad accertamento Pt_2
7600.07/12/2021.0304758 e 0304758, del 7.12.2021, anno 2019 per il pagamento della sanzione amministrativa di euro 23.564,00 per mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Il ricorrente ha sostenuto: la prescrizione delle ritenute previdenziali ed assistenziali e delle relative sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzione per gli anni 2016, 2017 e 2018; la violazione dell'art. 18 c.2 della L. 689/1981; la mancata notifica dell'accertamento della presunta violazione ex art. 2 c.1 bis del decreto legge 463/83, convertito in legge 638/83; che solo l'ordinanza ingiunzione n. OI-000583568 è stata preceduta dalla notifica dell'accertamento ex art. 2 c.1 bis del decreto legge
2 463/83 convertito in legge 638/83 con contestuale ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta per una somma complessivamente pari ad euro 16.666,67 e dopo siffatta notifica la ricorrente è stata ammessa dalla al pagamento Controparte_3 rateizzato in 24 rate della somma di euro 8209,66, integralmente corrisposta;
la non debenza delle sanzioni stante l'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali afferenti agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; la sproporzione delle sanzioni irrogate;
la nullità delle ordinanze impugnate non essendo evincibili gli elementi delle violazioni, l'ammontare delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la misura percentuale delle sanzioni applicate nè i criteri di valutazione adottati dall'Ente nella quantificazione delle sanzioni ex art. 11 L. 689/1981; che la misura della sanzioni doveva essere contenuta al minimo edittale tenuto conto dei versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali già effettuati dalla Società nel periodo 2016, 2017, 2018 e 2019 e degli ulteriori versamenti effettuati a seguito di istanza di rateizzazione della somma di euro 8209,66.
ha chiesto ritenere prescritta la pretesa sanzionatoria Parte_1 dell' ; in subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta CP_2 determinandola in misura pari al minimo edittale. Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_2 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento è CP_2 corretto e immune da vizi avendo l emesso e motivato tale atto in CP_2 conformità alla specifica disciplina legale;
che le ordinanze ingiunzione opposte sono state precedute dalla rituale notifica di atti di accertamento al ricorrente ed alla Società obbligata in solido;
l'insussistenza dell'asserito difetto di motivazione e dell' eccezione di prescrizione;
la correttezza delle modalità di determinazione delle sanzioni irrogate;
che quanto pagato dalla ricorrente non incide sulla validità ed efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione in quanto l'anno 2019 non è incluso in un solo avviso di addebito e l'avviso di addebito dilazionato n. 59820190000616958 contiene per l'aggregato 2019 solo il mese di settembre. Si osserva che la fattispecie oggetto del presente giudizio trova fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983; il citato articolo di legge ha previsto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
3 lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti << per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione >>; con la conseguenza che per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000; l'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232; Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487). Quanto sopra indica la formulazione vigente al momento della emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e all'introduzione del giudizio;
per effetto dell'art. 23 4 maggio 2023, n. 48, all'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Corte Cost. , 03/11/2023, n. 199 ha rilevato che << Mantenendo la sanzione pecuniaria amministrativa natura sostanzialmente penale, la nuova norma può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da essa deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio >>. Si rileva che, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689 del 1981: “1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento... 6. L'obbligazione di pagare la
4 somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Secondo l'art. 9 primo comma del d.lgs. n. 8/2016, “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”; al comma 4 dispone: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”; tale norma ricalca la previsione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, legge generale di depenalizzazione, richiamata dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative”, quanto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I, “in quanto applicabili”. Non appaiono sussistere ragioni per ritenere “inapplicabile” l'art. 14, inserito nella II sezione del capo I della legge 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit., atteso che l'art. 9 d.lgs. 8/2016 detta un'identica disciplina dei termini di notificazione della contestazione, fissando quale dies a quo della loro decorrenza quello della “ricezione degli atti” trasmessi dall'autorità giudiziaria a seguito della sopravvenuta depenalizzazione dell'illecito già commesso e non prevede una deroga espressa alla sanzione della decadenza di cui alla norma generale. L' art. 14 legge 689/1981 e l'art. 9 comma 4 d.lgs. 8/2016 sono tra loro pienamente compatibili e si pongono in relazione di complementarietà per cui la norma generale integra quella speciale, laddove quest'ultima nulla dispone in ordine alle conseguenze del mancato rispetto dei termini di contestazione delle infrazioni. Tale interpretazione, conforme a numerose pronunce della giurisprudenza di merito (Corte d'appello di Torino n.89/2023 e 188/2024; Corte d'appello di Genova n. 215/2023; Corte d'appello di Salerno n. 530/2023) trova conferma anche nei principi generali dell'ordinamento e in particolare nel principio di ragionevolezza, immanente nell'ordinamento giudiziario e declinato anche nei principi costituzionali di ragionevole durata del procedimento e diritto di difesa, non potendo ammettersi che il datore di lavoro rimanga assoggettato sine die all'eventualità della contestazione che dà inizio al procedimento per l'esercizio del potere
5 sanzionatorio dell'autorità amministrativa, anche tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione dell'illecito, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non coincide con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria pervengono alla competente autorità amministrativa (Cass. sent. n. 19897/2018 e n. 2526/2023); l'interpretazione data trova ulteriore riscontro nella previsione dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, che ha introdotto un'espressa deroga per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83 commesse “per i periodi dal 1° gennaio 2023”, per le quali “gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Se ne ricava che, quando il legislatore ha voluto derogare alla previsione generale dell'art. 14, lo ha fatto espressamente (Corte d' Appello di Catania, sent. n. 1004/2024). In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione. Il giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle
6 verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (Cass. n. 9022/2023). Nel caso in esame l' , limitandosi a riportare l'iter CP_2 procedimentale adottato per l'irrogazione della sanzione, non ha dimostrato quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini;
la questione sollevata dal ricorrente è rilevabile d'ufficio poiché importa decadenza dal potere sanzionatorio (Cass. n. 7641 del 2025). La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità; tutti gli elementi per l'accertamento sono dunque presenti al momento della dichiarazione Uniemens e le attività di verifica sono state compiute dall'istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici. Pertanto, deve escludersi che l'Ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica degli atti di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, non avendo l' dimostrato la ricorrenza di elementi CP_2 significativi della “complessità” delle indagini tali da giustificare uno spostamento in avanti del dies a quo del termine. Per queste ragioni il ricorso può trovare accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività espletata dalle parti nel giudizio, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1061/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
7 condanna l al rimborso in favore della parte ricorrente delle CP_2 spese di lite, che liquida nella somma di € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Antonella Cacopardo. Siracusa, 29/12/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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