CASS
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GI PO RC AR AC NO CO EN ER EC SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari, reiettivo dell’istanza di ammissione del detenuto all’esecuzione presso il domicilio della pena di anni 6, mesi 6 e giorni 4 di reclusione, con scadenza al 2 dicembre 2026, inflitta per i delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha incentrato il diniego sulla condotta carceraria del detenuto, connotata da ripetuti trasferimenti a causa di gravi episodi disciplinari, nonché sugli esiti dell’osservazione condotta in istituto, da cui risultava un importante trascorso tossicomanico, contrassegnato da percorsi di recupero in ambito comunitario avviati senza successo, ragioni per le quali il Gruppo di Osservazione e Trattamento della Casa Circondariale di Trani aveva già considerato prematuro un affidamento terapeutico in regime residenziale. Constatato che l’instante invocava un beneficio non supportato da una presa in carico ambulatoriale, il Tribunale ha ritenuto l’ammissione all’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio inidonea a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati.
2. Avverso l’ordinanza il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbia incentrato il giudizio di pericolosità sociale sul passato tossicomanico del condannato e sull’assenza di un percorso di recupero di tipo ambulatoriale, requisito non prescritto dalla legge per l’accesso al beneficio, valutando condotte criminose e rilievi disciplinari risalenti, a dispetto della più recente adesione del detenuto al programma trattamentale. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 1864 Anno 2026 Presidente: DE RZ IU Relatore: EN NO CO Data Udienza: 19/12/2025 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La legge 26 novembre 2010, n. 199, ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., rendendo possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, in modo da contrastare il sovraffollamento delle strutture penitenziarie. L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, Di Rocco, Rv. 282488 - 01). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 199 del 2010, l’esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Il successivo comma del medesimo articolo tipizza le cause ostative all’accesso al beneficio, tra cui la concreta possibilità, risultante da «specifiche e motivate ragioni», che il condannato commetta altri delitti. Sulla prognosi negativa di recidivanza delittuosa, corroborata dai gravi episodi disciplinari che avevano connotato la condotta carceraria e dall’irrisolta dipendenza da sostanze stupefacenti, quale spinta criminogena, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente fondato il diniego del beneficio, con motivazione congrua e immune da fratture logiche, che resiste alle doglianze articolate in ricorso.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NO CO EN IU DE RZ IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari, reiettivo dell’istanza di ammissione del detenuto all’esecuzione presso il domicilio della pena di anni 6, mesi 6 e giorni 4 di reclusione, con scadenza al 2 dicembre 2026, inflitta per i delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha incentrato il diniego sulla condotta carceraria del detenuto, connotata da ripetuti trasferimenti a causa di gravi episodi disciplinari, nonché sugli esiti dell’osservazione condotta in istituto, da cui risultava un importante trascorso tossicomanico, contrassegnato da percorsi di recupero in ambito comunitario avviati senza successo, ragioni per le quali il Gruppo di Osservazione e Trattamento della Casa Circondariale di Trani aveva già considerato prematuro un affidamento terapeutico in regime residenziale. Constatato che l’instante invocava un beneficio non supportato da una presa in carico ambulatoriale, il Tribunale ha ritenuto l’ammissione all’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio inidonea a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati.
2. Avverso l’ordinanza il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbia incentrato il giudizio di pericolosità sociale sul passato tossicomanico del condannato e sull’assenza di un percorso di recupero di tipo ambulatoriale, requisito non prescritto dalla legge per l’accesso al beneficio, valutando condotte criminose e rilievi disciplinari risalenti, a dispetto della più recente adesione del detenuto al programma trattamentale. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 1864 Anno 2026 Presidente: DE RZ IU Relatore: EN NO CO Data Udienza: 19/12/2025 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La legge 26 novembre 2010, n. 199, ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., rendendo possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, in modo da contrastare il sovraffollamento delle strutture penitenziarie. L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, Di Rocco, Rv. 282488 - 01). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 199 del 2010, l’esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Il successivo comma del medesimo articolo tipizza le cause ostative all’accesso al beneficio, tra cui la concreta possibilità, risultante da «specifiche e motivate ragioni», che il condannato commetta altri delitti. Sulla prognosi negativa di recidivanza delittuosa, corroborata dai gravi episodi disciplinari che avevano connotato la condotta carceraria e dall’irrisolta dipendenza da sostanze stupefacenti, quale spinta criminogena, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente fondato il diniego del beneficio, con motivazione congrua e immune da fratture logiche, che resiste alle doglianze articolate in ricorso.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NO CO EN IU DE RZ IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2