TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 15 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1957/2024 R.G. e vertente
fra
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Paolo Pagano ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla Via Giovanni XXIII, 7, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Mariotti Silvana, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, Per_1
come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 26.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU
1 ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del domandato assegno ordinario di invalidità.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito ed ha domandato il rigetto del CP_1
ricorso, deducendo la insussistenza del requisito sanitario.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 15 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
E' infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , in quanto sconfessata dalla CP_1
documentazione in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nella precedente fase meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici. Rileva inoltre che nel presente giudizio non sono stati depositati documenti sopravvenuti e pertanto non vi sono i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 26.06.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Pt_1
disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
Potenza, 15 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
2