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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/11/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 10835/2025 promossa da:
AN AN, elettivamente domiciliato in Torino, via Trana 16, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Caniglia, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore;
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliata in Torino, via dell'Arsenale 21; convenuti.
Oggetto: controversia di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “Accertare e dichiarare l'insussistenza di motivi ostativi in capo al ricorrente al rilascio del titolo abilitativo alla guida categoria B e accertare il diritto del ricorrente al rilascio di detto titolo, previo superamento delle prove pratiche per i motivi di cui in narrativa di ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida categoria B emesso e notificato dal il 29 aprile 2025 ai Controparte_1 sensi dell'art 120 comma 1 CdS, ordinando la cancellazione dell'ostativo del
23.4.2025.
Con il favore delle spese tutte.”
Convenuti: “Rigettarsi il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese.”
MOTIVAZIONE
1. L'attore ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione di Torino del 29/04/2025, che ha disposto “il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida”, adducendo a motivo l'”erronea applicazione” dell'art. 120 Cds, e l'”omesso/invalido esame della situazione soggettiva” dell'esponente.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso avversario e ne hanno chiesto il rigetto.
2. Dagli atti di causa risulta che il provvedimento ostativo al conseguimento della patente è stato emesso in ragione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 29/02/2024, per il reato di cui all'art. 73 c. 1 bis Dpr
309/1990 (doc. 1 fasc. conv.).
L'art. 120 Cds prevede infatti che “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi...”.
Non è stato invece prodotto in giudizio alcun provvedimento che dispieghi l'efficacia riabilitativa di cui all'art. 120 Cds, tale da superare il motivo di diniego.
2 Per i motivi esposti, le domande dell'attore devono essere rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 2.906,00 per compenso (in relazione ai valori minimi delle cause di valore indeterminabile con complessità bassa per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande proposte da AN AN nei confronti del
[...]
e della Controparte_1 Controparte_2
;
[...] condanna AN AN a rimborsare al Controparte_1
e alla le spese di lite,
[...] Controparte_2 liquidate in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Torino, 13/11/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetta Upp dr.ssa Federica Arena.
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